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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1757/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
GALLO GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 297/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401526767 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1056/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Roma, Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato relativo a AS e TE per l'annualità 2023 per l'importo di € 156 oltre interessi e sanzioni.
Il contribuente eccepiva quanto segue:
1) La non correttezza del calcolo effettuato nell'atto impugnato, atteso che venivano indicati come occupanti l'immobile in questione tre soggetti in luogo dell'unico effettivo;
2) La non correttezza del calcolo effettuato nell'atto impugnato sotto l'ulteriore profilo del periodo di interesse, atteso che il garage di pertinenza dell'immobile era stato venduto il 19.12.23, mentre nel calcolo effettuato nell'atto impugnato era stato conteggiato anche il periodo successivo alla vendita.
Nessuno si costituiva per il Comune.
All'udienza del 23.1.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso fondato nei limiti di cui in motivazione.
Come è noto, il presupposto impositivo della Tari, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Soggetto passivo, quindi, è chiunque possieda o detenga i locali o le aree che costituiscono presupposto del tributo.
Ciò posto, secondo i principi generali relativi all'onere della prova, spetta al contribuente fornire la prova delle cause delle cause estintive, modificative o impeditive del presupposto impositivo;
pertanto sarebbe spettato al contribuente fornire prova del numero di utenze presenti nel periodo di riferimento in quantità inferiore rispetto a quanto indicato nell'atto. A tal proposito, del tutto inidonea è la produzione dello stato di famiglia al 7.1.25, atteso che tale stato è fuori dal periodo di riferimento. Il ricorrente avrebbe invece dovuto produrre un certificato storico anagrafico comprensivo del periodo di interesse, (cioè a dire il secondo semestre del 2023), certificato che avrebbe potuto dare prova di quanto affermato dal contribuente e cioè
a dire di una causa modificativa dell'obbligazione tributaria così come descritta nell'atto impugnato. Il primo motivo di ricorso risulta quindi infondato.
Fondato risulta invece il secondo motivo, atteso che la documentazione in atti fornisce prova di quanto affermato dal ricorrente circa la vendita della pertinenza. L'atto deve quindi essere annullato limitatamente alla parte in cui non tiene conto dell'avvenuta vendita del garage.
Attesa la soccombenza reciproca, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Rigetta nel resto.
Spese compensate.
Roma 23.1.26
Il Giudice
dott. Gianfranco Gallo
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
GALLO GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 297/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401526767 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1056/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Roma, Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato relativo a AS e TE per l'annualità 2023 per l'importo di € 156 oltre interessi e sanzioni.
Il contribuente eccepiva quanto segue:
1) La non correttezza del calcolo effettuato nell'atto impugnato, atteso che venivano indicati come occupanti l'immobile in questione tre soggetti in luogo dell'unico effettivo;
2) La non correttezza del calcolo effettuato nell'atto impugnato sotto l'ulteriore profilo del periodo di interesse, atteso che il garage di pertinenza dell'immobile era stato venduto il 19.12.23, mentre nel calcolo effettuato nell'atto impugnato era stato conteggiato anche il periodo successivo alla vendita.
Nessuno si costituiva per il Comune.
All'udienza del 23.1.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso fondato nei limiti di cui in motivazione.
Come è noto, il presupposto impositivo della Tari, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Soggetto passivo, quindi, è chiunque possieda o detenga i locali o le aree che costituiscono presupposto del tributo.
Ciò posto, secondo i principi generali relativi all'onere della prova, spetta al contribuente fornire la prova delle cause delle cause estintive, modificative o impeditive del presupposto impositivo;
pertanto sarebbe spettato al contribuente fornire prova del numero di utenze presenti nel periodo di riferimento in quantità inferiore rispetto a quanto indicato nell'atto. A tal proposito, del tutto inidonea è la produzione dello stato di famiglia al 7.1.25, atteso che tale stato è fuori dal periodo di riferimento. Il ricorrente avrebbe invece dovuto produrre un certificato storico anagrafico comprensivo del periodo di interesse, (cioè a dire il secondo semestre del 2023), certificato che avrebbe potuto dare prova di quanto affermato dal contribuente e cioè
a dire di una causa modificativa dell'obbligazione tributaria così come descritta nell'atto impugnato. Il primo motivo di ricorso risulta quindi infondato.
Fondato risulta invece il secondo motivo, atteso che la documentazione in atti fornisce prova di quanto affermato dal ricorrente circa la vendita della pertinenza. L'atto deve quindi essere annullato limitatamente alla parte in cui non tiene conto dell'avvenuta vendita del garage.
Attesa la soccombenza reciproca, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Rigetta nel resto.
Spese compensate.
Roma 23.1.26
Il Giudice
dott. Gianfranco Gallo