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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO composto dai magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1489/2023 R.G., vertente
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Rovito del Foro di Bolzano, Parte_1
giusta procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente;
e
, contumace; Controparte_1
convenuto;
e
, presso il Tribunale di Bolzano;
Controparte_2
intervenuto;
In punto: scioglimento del matrimonio a seguito di separazione in ricorso ex art. 473 bis. 49 con cumulo di domande.
Causa trattenuta in decisione all'udienza di data 19/12/2024
CONCLUSIONI
Del procuratore della ricorrente:
“Contestualmente e sin d'ora la signora chiede che ai sensi dell'art. 473- Parte_1
bis .49, decorsi i termini previsti dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di
pagina 1 di 4 separazione personale, venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Albania il
27.12.2001, trascritto al Comune di Poggio Renatico (FE) al n. 4, part II, se-rie B, anno 2019
(doc. 1) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procede-re alla trascrizione dell'emananda sentenza”.
Del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
in Albania il 27.12.2001 e lo stesso è stato trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Poggio Renatico (FE) al n. 4, parte II, serie B, anno 2019.
Dal matrimonio sono nati i figli nata a [...] il [...]; Persona_1
, nato il [...] a [...]; nato a [...] il Persona_2 Persona_3
26.08.2016.
Con sentenza del Tribunale di Bolzano n. 985/2023 di data 24.10.2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2. Dalla data di comparizione delle parti avanti al giudice delegato dal Presidente del Tribunale per il procedimento di separazione, a quella di proposizione della domanda di divorzio, è trascorso il termine di cui all'art. 3, n.2, lett. b, della legge 1.12.1970, n. 898, testo vigente;
la continuità ininterrotta della separazione per tale periodo e in quello successivo, sino ad oggi, si presume per legge, sino a contraria eccezione e prova da parte del coniuge convenuto, nella specie non sussistente.
3. Successivamente alla separazione non sono intervenuti mutamenti delle circostanze tali da comportare la necessità di una modifica delle condizioni disposte dal tribunale.
Per tale ragione, le condizioni indicate nella sentenza di separazione vengono integralmente confermate in questa sede.
4. Il convenuto non si è costituito in giudizio e non ha dunque proposto opposizione. Tuttavia, le domande di parte ricorrente, state accolte. Si giustifica, pertanto, la condanna del resistente alla rifusione delle spese processuali.
pagina 2 di 4 Le spese vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 per i procedimenti pendenti avanti al Tribunale con valore indeterminabile. Tenuto conto del modestissimo grado di complessità dell'affare e della circostanza che la principale attività difensiva si è svolta nel corso della fase di separazione, si giustifica una riduzione dei compensi in misura del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata il [...] in [...] Parte_1
e nato il [...] in [...] Controparte_1
coniugati il 27/12/2001 a MAQELLARE (ALBANIA), con atto non trascritto nel registro degli atti di matrimonio di alcun comune italiano;
DISPONE che il divorzio sarà regolato dalle seguenti condizioni:
1. dispone l'affidamento esclusivo del minore nato a [...] il Persona_3
26.08.2016 alla sola madre, con collocamento presso la stessa. La madre viene espressamente autorizzata ad assumere ogni decisione nell'interesse del minore, nonché a richiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio, anche senza il consenso scritto del padre;
2. assegna alla ricorrente la casa coniugale, costituita dall'appartamento condotto in locazione e sito in DO (BZ), via Weingartner n. 1, int. 4 con annesse pertinenze, in uso esclusivo alla ricorrente, con ordine al resistente di rilasciare l'immobile entro il 30/11/2023:
3. subordina l'esercizio del diritto/dovere di visita padre-figlio alla dimostrazione dell'avvio di un percorso terapeutico di recupero del problema di abuso di alcol tramite strutture pubbliche. In ogni caso, le visite dovranno avvenire esclusivamente in presenza dei figli maggiori, della madre o di altro familiare;
4. fa carico a di corrispondere a con effetti dal mese Controparte_1 Parte_1
di maggio 2023 a titolo di contributo al mantenimento mensile dei figli e Persona_2
pagina 3 di 4 l'importo di € 375,00 ciascuno;
l'importo è soggetto ad automatica Persona_3
rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per la provincia di Bolzano (da apportarsi la prima volta con effetti dal mese di maggio 2024), e da versare alla ricorrente in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente bancario che la medesima vorrà indicare a tale effetto;
5. dispone che le spese straordinarie necessarie per i figli e Persona_2 Persona_3
dovranno essere sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
[...]
6. dispone che eventuali contributi pubblici e gli assegni familiari verranno incassati integralmente dalla madre, mentre ai fini delle detrazioni fiscali i figli e Persona_2
sono da considerarsi a carico di entrambi i genitori in ragione della metà Persona_3
ciascuna;
7. condanna a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento, Controparte_1 che vengono liquidate in € 1.778,00 per compenso di avvocato, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso.
Così deciso in Bolzano, il 11.02.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO composto dai magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1489/2023 R.G., vertente
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Rovito del Foro di Bolzano, Parte_1
giusta procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente;
e
, contumace; Controparte_1
convenuto;
e
, presso il Tribunale di Bolzano;
Controparte_2
intervenuto;
In punto: scioglimento del matrimonio a seguito di separazione in ricorso ex art. 473 bis. 49 con cumulo di domande.
Causa trattenuta in decisione all'udienza di data 19/12/2024
CONCLUSIONI
Del procuratore della ricorrente:
“Contestualmente e sin d'ora la signora chiede che ai sensi dell'art. 473- Parte_1
bis .49, decorsi i termini previsti dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di
pagina 1 di 4 separazione personale, venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Albania il
27.12.2001, trascritto al Comune di Poggio Renatico (FE) al n. 4, part II, se-rie B, anno 2019
(doc. 1) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procede-re alla trascrizione dell'emananda sentenza”.
Del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
in Albania il 27.12.2001 e lo stesso è stato trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Poggio Renatico (FE) al n. 4, parte II, serie B, anno 2019.
Dal matrimonio sono nati i figli nata a [...] il [...]; Persona_1
, nato il [...] a [...]; nato a [...] il Persona_2 Persona_3
26.08.2016.
Con sentenza del Tribunale di Bolzano n. 985/2023 di data 24.10.2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2. Dalla data di comparizione delle parti avanti al giudice delegato dal Presidente del Tribunale per il procedimento di separazione, a quella di proposizione della domanda di divorzio, è trascorso il termine di cui all'art. 3, n.2, lett. b, della legge 1.12.1970, n. 898, testo vigente;
la continuità ininterrotta della separazione per tale periodo e in quello successivo, sino ad oggi, si presume per legge, sino a contraria eccezione e prova da parte del coniuge convenuto, nella specie non sussistente.
3. Successivamente alla separazione non sono intervenuti mutamenti delle circostanze tali da comportare la necessità di una modifica delle condizioni disposte dal tribunale.
Per tale ragione, le condizioni indicate nella sentenza di separazione vengono integralmente confermate in questa sede.
4. Il convenuto non si è costituito in giudizio e non ha dunque proposto opposizione. Tuttavia, le domande di parte ricorrente, state accolte. Si giustifica, pertanto, la condanna del resistente alla rifusione delle spese processuali.
pagina 2 di 4 Le spese vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 per i procedimenti pendenti avanti al Tribunale con valore indeterminabile. Tenuto conto del modestissimo grado di complessità dell'affare e della circostanza che la principale attività difensiva si è svolta nel corso della fase di separazione, si giustifica una riduzione dei compensi in misura del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata il [...] in [...] Parte_1
e nato il [...] in [...] Controparte_1
coniugati il 27/12/2001 a MAQELLARE (ALBANIA), con atto non trascritto nel registro degli atti di matrimonio di alcun comune italiano;
DISPONE che il divorzio sarà regolato dalle seguenti condizioni:
1. dispone l'affidamento esclusivo del minore nato a [...] il Persona_3
26.08.2016 alla sola madre, con collocamento presso la stessa. La madre viene espressamente autorizzata ad assumere ogni decisione nell'interesse del minore, nonché a richiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio, anche senza il consenso scritto del padre;
2. assegna alla ricorrente la casa coniugale, costituita dall'appartamento condotto in locazione e sito in DO (BZ), via Weingartner n. 1, int. 4 con annesse pertinenze, in uso esclusivo alla ricorrente, con ordine al resistente di rilasciare l'immobile entro il 30/11/2023:
3. subordina l'esercizio del diritto/dovere di visita padre-figlio alla dimostrazione dell'avvio di un percorso terapeutico di recupero del problema di abuso di alcol tramite strutture pubbliche. In ogni caso, le visite dovranno avvenire esclusivamente in presenza dei figli maggiori, della madre o di altro familiare;
4. fa carico a di corrispondere a con effetti dal mese Controparte_1 Parte_1
di maggio 2023 a titolo di contributo al mantenimento mensile dei figli e Persona_2
pagina 3 di 4 l'importo di € 375,00 ciascuno;
l'importo è soggetto ad automatica Persona_3
rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per la provincia di Bolzano (da apportarsi la prima volta con effetti dal mese di maggio 2024), e da versare alla ricorrente in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente bancario che la medesima vorrà indicare a tale effetto;
5. dispone che le spese straordinarie necessarie per i figli e Persona_2 Persona_3
dovranno essere sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
[...]
6. dispone che eventuali contributi pubblici e gli assegni familiari verranno incassati integralmente dalla madre, mentre ai fini delle detrazioni fiscali i figli e Persona_2
sono da considerarsi a carico di entrambi i genitori in ragione della metà Persona_3
ciascuna;
7. condanna a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento, Controparte_1 che vengono liquidate in € 1.778,00 per compenso di avvocato, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso.
Così deciso in Bolzano, il 11.02.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
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