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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1003 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello DA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Renato Alfano, presso il cui Parte_1 studio in Terrasini (PA), Via Rosario Ruffini 20, è elettivamente domiciliato appellante CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria e dall'Avv. Giuseppe CP_1
Bernocchi, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Palermo via Laurana n.59 appellato all'udienza di discussione del 10.10.2024 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso, depositato il 21.2.2020 proponeva opposizione Parte_1 avverso il D.I. n. 1791/2019 reso in data 11.12.2019 dal Tribunale di Palermo, sezione lavoro, con il quale gli era stato intimato il pagamento in favore dell' della somma di CP_1
€42.608,02 a titolo di indebita percezione dell'integrazione salariale (CIGS) corrisposta tra il 01.08.2012 e il 19.06.2016. A sostegno dell'opposizione deduceva:
- “l'illegittima e/o erronea applicazione dell'art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015” nonché
“omessa applicazione Circolari n. 57/2014 e 94/2011, paragrafo C)”; CP_1
- la “palese erroneità del calcolo circa il quantum della pretesa restitutoria avanzata dall' e ancora “l'illegittimità della pretesa per omesso computo delle somme confiscate in sede CP_1 penale”; In particolare, riteneva illegittima la decadenza dal beneficio per l'intero periodo di erogazione dell'integrazione, sostenendo di avere sottoscritto un contratto con la società interinale Resource Consulting AG il 28.4.2014 e di avere, per suo tramite, svolto attività
Pag.1 lavorativa remunerata in prova, nell'ottobre 2014, alle dipendenze della compagnia aerea Air Aegean senza inviare la preventiva comunicazione all' in quanto tale attività CP_1 era “finalizzata esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo (Circolare n. CP_1
94/2011, paragrafo C)”. Eccepiva la propria buona fede e l'assenza di “alcun preordinato intento fraudolento contro l' , comprovato dal fatto che la comunicazione all'Istituto previdenziale era CP_1 stata inviata nel gennaio 2015 al momento della sottoscrizione di un altro contratto a tempo determinato con la compagnia aerea greca a decorrere da tale mese. Contestava, altresì, il quantum della pretesa affermando di avere effettivamente percepito per il periodo oggetto di causa la minor somma di €23.280,00 Aggiungeva che, nel caso di conferma della sanzione della decadenza ex tunc, dalla somma ingiunta andava sottratta la somma di €20.017,74 fatta oggetto di confisca in sede penale “a seguito di applicazione pena su richiesta, e per la medesima circostanza contestata dall' in via monitoria (All.12)”. CP_1
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto dell'opposizione all'uopo CP_1 rilevando che l'indebito era derivato da un accertamento ispettivo del 23.06.2016, all'esito del quale risultava che il era stato assunto “dalla Aegean Airlines per il tramite della Pt_1 con contratto a tempo determinato dall'1/10.2014 al 31.10.2015 (doc. 2) e che CP_2 aveva omesso di comunicare all' preventivamente la nuova occupazione all'estero, si disponeva, CP_1 come previsto dalla Legge 160/1988 art. 8 comma 5, dalla Legge 608 del 1996, (recepito nell'attuale art, 8, comma 3, D. Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015), dalla Circ. 73 del 2008 e n. 94 del 2011, il recupero delle prestazioni di CIGS indebitamente fruite ab origine”. In riferimento all'invocata applicazione della circolare n. 94/2011, che CP_1 prevede l'esonero del pilota dalla suddetta comunicazione nel caso di attività lavorativa finalizzata al mantenimento della licenza, eccepiva lo svolgimento di nuova attività lavorativa remunerata dall'1.10.2014 al 31.10.2015 “incompatibile con la indebitamente CP_3 percepita nel medesimo periodo”. Aggiungeva che “la mancata comunicazione preventiva dello svolgimento di lavori saltuari e temporanei” era “sanzionata con la decadenza, senza possibilità di graduazioni secondo criteri di proporzione, da collegare alle singole fattispecie, incompatibili con la natura della sanzione e del fatto sanzionato” e che in “virtù del contratto stipulato con la compagnia aerea Aegean (doc. 2) contrariamente a quanto affermato in ricorso, parte opponente” risultava “avere effettuato ore di servizio con la compagnia di navigazione aerea “Aegean Air”, dal mese di ottobre 2014 al mese di ottobre 2015 (v. estratto ore volo Aegean riferito al ricorrente, doc. 3)”. Che, in ogni caso, “ammesso, ma non concesso che controparte non” avesse “lavorato per conto della predetta compagnia straniera aerea per tutto il periodo di percezione della CIG, ma soltanto per una parte di esso, … ai sensi del citato art. 8 e della sua interpretazione univoca giurisprudenziale l'assenza della preventiva comunicazione all'Ente previdenziale” determinava “tout court la decadenza dalla per tutto il periodo concesso”. CP_3
Il Giudice adito, con sentenza n.1269/2022, previo espletamento di consulenza tecnica contabile, accolse parzialmente l'opposizione.
Pag.2 In particolare, richiamata la giurisprudenza di legittimità sull'art. 8, comma 3, D. Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, il primo Giudice riteneva che “il era obbligato ad Pt_1 inviare all' la comunicazione preventiva dell'attività lavorativa o formativa da intraprendere CP_1 ovvero l'autocertificazione, sostitutiva di questa, allo scopo di consentire all'ente previdenziale la verifica del periodo di attività lavorativa e formativa svolta e la natura dei compensi”. Aggiungeva che “La sanzione della decadenza, poi, opera ipso iure in conseguenza della condotta omissiva e come sottolineato dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n° 190/96 la natura della medesima e del fatto sanzionato escludono la possibilità di graduazione secondo un criterio di proporzione, il quale non potrebbe essere attuato, se non limitando contraddittoriamente la decadenza alle giornate effettuate, cioè sopprimendo in realtà la sanzione ed equiparando i che Parte_2 svolgono un lavoro retribuito senza informarne l' e quelli che correttamente assolvono l'obbligo di CP_1 comunicazione”. In ordine alla richiesta di compensazione, rilevava che “gravava sulla parte ricorrente l'onere di provare l'avvenuta esecuzione della sentenza irrevocabile n. 19/2222 del 18/07/2019 resa dal Tribunale di Milano, fatto che non è stato in alcun modo documentato”. Talchè, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica espletata, riduceva la somma da recuperare ad “€34.695,71 di cui €33.810,80 per decadenza integrazione salariale straordinaria (CIGS) ed € 884,91 per interessi legali” condannando il “alla metà delle spese Pt_1 di lite della presente fase … lasciando definitivamente a carico dell'opponente anche le spese della fase monitoria”. Avverso tale decisione ha interposto appello con ricorso Parte_1 depositato in Cancelleria il 23.09.2022. Con il primo motivo di appello, riproponendo le medesime argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo del presente giudizio, si duole dell'erroneità della ricostruzione della vicenda da parte del Giudice di primo grado, che non avrebbe correttamente esaminato “la tipologia dell'attività effettivamente svolta, né delle ragioni giustificatici addotte dal in ordine ad una condotta complessivamente intesa” senza peraltro considerare che il Pt_1 periodo di attività riguardava soltanto l'ottobre 2014.
Con il secondo motivo, si duole dell'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale pur avendo ridotto l'importo dovuto a titolo di CIGS per il periodo contestato ha, comunque, condannato l'odierno appellante al pagamento della somma al lordo e comprensiva di interessi “posto che la norma prevede la decadenza e restituzione di quanto effettivamente percepito”. Con il terzo motivo di gravame, si duole dell'“Erroneità e illegittimità circa la mancata compensazione/deduzione dell'importo di €. 20.017,74 oggetto di eseguita e definitiva confisca”. Produce, al riguardo, un documento (c.d. Modello D) a dimostrazione dell'avvenuto pagamento della somma oggetto di confisca. Con il quarto e ultimo motivo di appello, lamenta l'ingiustizia “e iniquità del regolamento sulle spese di lite relative alla fase monitoria”. Secondo l'odierno appellante, il Giudice di prima istanza, avendo accolto in parte l'opposizione proposta, riducendo sensibilmente l'importo oggetto di ingiunzione, avrebbe dovuto compensare in ragione della metà anche le spese della fase sommaria.
Pag.3 L' si è costituita in giudizio con memoria del 03.09.2024, chiedendo il CP_1 rigetto del gravame. In particolare, rileva che tra le medesime parti e per la medesima condotta, ovverosia la mancata comunicazione preventiva dell'inizio dell'attività lavorativa presso la compagnia aerea estera, si è già espressa la Corte di Appello di Palermo con sentenza definitiva n.1155/23, relativamente ai compensi percepiti dal a titolo di F.S.T.A, Pt_1 ritenendo legittima la richiesta di restituzione con effetti ex tunc. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) Il primo motivo di appello è infondato. L'odierno appellante sostiene di avere lavorato per la Air Aegean soltanto per il mese di ottobre 2014 e per un numero contenuto di ore di volo necessarie al fine di mantenere il proprio brevetto di pilota. A riprova della propria buona fede e dell'assenza di un qualsivoglia intento fraudolento sostiene di avere inviato la comunicazione di inizio di attività lavorativa nel gennaio 2015, soltanto quando iniziava un effettivo rapporto di lavoro a tempo determinato con la stessa compagnia greca. Orbene, ai fini della risoluzione dell'odierna controversia occorre esaminare previamente la normativa in tema di decadenza per come già ricostruita nel precedente di questa Corte di cui l' ha chiesto l'applicazione (cfr. sentenza fascicolo di parte CP_1
intervenuta tra le stesse parti). CP_1
L'art. 8 del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al comma 4, prevedeva: “Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate”. Il successivo comma 5 specificamente disponeva: “il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività”. Analoghe disposizioni sono oggi dettate dal D. lgs n. 148/2015 che all'art. 8 dispone:
“...Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell' dello svolgimento CP_1 dell'attività di cui al comma 2. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente comma…”. La normativa prevede, quindi, la possibilità per il lavoratore in cassa di integrazione di svolgere attività di lavoro subordinato purchè a tempo determinato e previa comunicazione all' che provvederà a sospendere per quel periodo il CP_1 trattamento di integrazione salariale.
Pag.4 Sul punto, la Suprema Corte afferma, infatti, che “18. In base al disposto del D.L. n. 86 del 1988, art. 8, comma 4, convertito dalla L. n. 160 del 1988, il lavoratore in cassa integrazione può svolgere attività di lavoro, autonomo o subordinato, presso altri datori di lavoro, a condizione che l'ente previdenziale sia preventivamente informato, e purchè non si tratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato, sussistendo, solo in tale ipotesi, una incompatibilità assoluta (v. Cass. n. 3116 del 2021, in motivazione;
v. Corte Cost., sentenza n. 195 del 1995, secondo cui "il nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, comporta la risoluzione del rapporto precedente e, quindi, (...) la perdita del diritto al trattamento di integrazione CP_ salariale per cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento"; v. anche Circolare n. 130 del 2010).
19. Lo svolgimento, durante il periodo di cassa integrazione, dell'attività lavorativa presso terzi fa venir meno " il diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate"; esso, quindi, comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi dell'altra attività lavorativa (v. Cass. n. 3116 del 2021 cit., in motivazione). La ratio della disposizione in esame "è quella di evitare l'erogazione della integrazione guadagni in concomitanza con lo svolgimento di un'attività sostitutiva di quella, sospesa del tutto o ridotta, in ragione della quale l'indennità viene corrisposta" (Cass. n. 8490 del 2003).
20. L'esecuzione di attività di lavoro, autonomo o subordinato, durante il periodo di cassa integrazione determina unicamente la sospensione o la riduzione del trattamento di integrazione salariale ma non provoca la cessazione, neanche temporanea, del rapporto di lavoro originario;
questo continua a rimanere sospeso nei suoi principali obblighi sinallagmatici, ma ciò non impedisce la maturazione dell'anzianità, quale fatto obiettivo legato alla durata del vincolo contrattuale tra le parti, atteso che tale durata non è interrotta dall'intervento della cassa integrazione guadagni e non è condizionata dall'effettività delle prestazioni lavorative (v. Cass. n. 16922 del 2006 cit.; n. 772 del 2005 cit.; n. 3719 del 1997; n. 4811 del 1996; n. 8857 del 1991)” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 18/10/2023) 12/12/2023, n. 34750). Aggiunge la Suprema Corte che “…l'art. 8 commi 4 e 5 del d.l. n.86 del 1988 sancisce, dunque, il principio della parziale cumulabilità tra integrazione salariale e altre attività remunerate nel senso che lo svolgimento di attività lavorativa remunerata durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi dell'altra attività lavorativa sempre che l'ente previdenziale sia informato preventivamente (ovvero, entro 30 giorni dal rinnovo/mancato rinnovo delle abilitazioni, nel caso di cd. “periodo neutro” ossia esclusivamente devoluto all'addestramento, come previsto dalle circolari nella specifica materia) dell'avvio CP_1 dell'attività lavorativa presso altro datore di lavoro, pena la decadenza dal diritto all'integrazione salariale…” e precisato che “nel caso della categoria peculiare del personale pilota, destinataria di specifici controlli concernenti la validità delle licenze e delle abilitazioni di volo che richiedono la periodica partecipazione a fasi di addestramento, sempre secondo le circolari vigenti in materia, la comunicazione preventiva è sostituita con l'autocertificazione, pur sempre necessaria per verificare la compatibilità con l'integrazione salariale sia sotto il punto di vista della durata (minima) dell'addestramento (che non trasmodi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato) sia sotto il profilo della natura dei proventi riscossi….”. (Cass. 3116/2021).
Pag.5 Per come è evidente, dunque, nel caso in cui tale comunicazione/autocertificazione non sia stata preventivamente inviata, come nella vicenda che occupa (per il mese di ottobre 2014), non si consente all' di verificare CP_1
l'effettiva compatibilità dell'attività lavorativa che ci si appresta a svolgere e il trattamento di integrazione salariale;
condotta, questa, che integra a pieno titolo la violazione cui il legislatore riconduce la perdita del beneficio. Né può costituire un'esimente, come prospettato dall'odierno appellante, la buona fede. Sul punto, questa Corte (come detto) si è già espressa tra le medesime parti a favore dell'operatività della decadenza ex tunc statuendo che “Una volta accertato che, per la CP_ mensilità di ottobre 2014 il ebbe ad omettere di trasmettere all' la prescritta Pt_1 autocertificazione, a prescindere dal fatto che per quella e per le mensilità successive rimaste scoperte egli non abbia svolta alcuna attività remunerata di volo, legittimamente esso è incorso nella violazione cui il legislatore riconduce la perdita del beneficio in parola. Né rileva in proposito la supposta carenza nel comportamento del dell'elemento della Pt_1 colpevolezza - sub specie del dolo o della colpa grave nella condotta posta in essere – quali fattori richiesti dall'ordinamento a garanzia della legittimità della sanzione (cfr. Legge n. 689/81) atteso che l'ipotesi prospettata appare del tutto avulsa dalla sfera applicativa dell'istituto della decadenza , rispetto al quale è estranea ogni considerazione di carattere soggettivo circa il comportamento dell'assicurato” (cfr. sentenza n. 1155/2023 pubbl. il 29/01/2024). La sentenza impugnata, pertanto, in parte qua, resiste alle censure mosse e, come tale, non può che essere confermata.
E', invece, fondato, per quanto di ragione, il secondo motivo di gravame relativo alla richiesta di condanna delle somme al netto delle ritenute fiscali. Sul punto deve, infatti, trovare applicazione l'orientamento della Suprema Corte il cui tenore si riporta.
“… questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, in materia, in svariate occasioni, nel senso di ritenere che le somme da ripetere dal lavoratore (o dal pensionato) vanno calcolate al netto e non al lordo delle ritenute fiscali versate per eccesso (oltre Cass. n. 1464 del 2012 richiamata dalla sentenza, cfr. anche Cass. n. 19735 del 2018, Cass. n. 21196 del 2020; Cass. n. 22359 del 2021);
7. vale, al riguardo, quanto affermato da Cass. n. 1464 del 2012 che, in riferimento al rapporto di lavoro subordinato, ha spiegato che il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso;
8. ne consegue che, nella detta evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente;
9. nel medesimo senso, Cass. n. 19735 del 2018, secondo la quale, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e
Pag.6 non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno, con effetto ex tunc, dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto, ricade nel raggio di applicazione del d.P.R. n. , n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta, in via principale, a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo. 10. principio analogo trova applicazione ai rapporti tra il lavoratore e l'ente previdenziale, come da ultimo affermato da Cass. n. 1963 del 2023, secondo cui la nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 34 del 2020, art. 150 circa la restituzione delle somme indebitamente percepite che, per effetto del nuovo comma 2 - bis inserito nell'art. 10 del TUIR, avviene al netto delle ritenute subite e non costituisce onere deducibile dal reddito, ha sancito, in via generale, un principio già applicato dalla giurisprudenza costante;
” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 20/12/2023) 14/06/2024, n.16626). Sulla scorta delle superiori considerazioni, l'importo oggetto di statuizione di condanna deve essere ridotto e rideterminato, per come dedotto dall'appellante, in complessivi €30.171,02 oltre interessi legali nella misura e con decorrenza di legge (cfr. consulenza tecnica di primo grado redatta dal dott. . Persona_1
Il terzo motivo di gravame è infondato. Il come già evidenziato nel corso del giudizio di primo grado, chiede che Pt_1 dall'importo ingiunto vada detratta la somma sottoposta a confisca a seguito della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano avente ad oggetto i medesimi fatti oggetto del presente giudizio (cfr.. doc. all. n. 12 di parte appellante). Secondo l'odierno appellante, in assenza di compensazione, verrebbe a determinarsi un'ingiusta duplicazione dell'importo da restituire a titolo di integrazione salariale. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, occorre rilevare che la sentenza del Tribunale di Milano attesta l'indebita percezione dell'integrazione salariale del proprio in forza della mancata comunicazione all' Pt_1 CP_1
Nella suddetta sentenza, infatti, si afferma: “Va, innanzitutto, osservato che, sulla base degli atti, non deve essere pronunciata una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., esistendo sufficienti elementi circa la sussistenza dei fatti, la corrispondenza dei medesimi ad ipotesi di reato e l'attribuibilità degli stessi all'imputato (con esclusione, quindi, dell'evidenza di prove di innocenza) e non essendo sussistenti, al momento attuale, cause di estinzione del reato o difetti relativi a condizioni di procedibilità. Nel caso in esame ricorrono gli elementi costitutivi del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. In particolare, come emerge dalla CNR della Guardia di Finanza di Fiumicino dell'11 aprile 2016 lavoratore dipendente collocato in Parte_1
Cassa Integrazione dal 17 agosto 2012 ha innanzitutto omesso, in violazione dell'obbligo di cui all'art. 8, co.5 L. 160/198, di comunicate preventivamente all'Istituto Previdenziale l'inizio di un nuovo rapporto lavorativo con la Aegean Ait in data 1 ottobre 2014. Detta comunicazione è effettuata mediante autocertificazione mod. SR83 solo successivamente, in data 12 febbraio 2015 mediante un
Pag.7 documento attestante, tuttavia, una cosa non vera, ossia l'inizio di un rapporto lavorativo alle dipendenze di Aegean Air a partire dal giorno 15 gennaio 2015 al 30 settembre 2015, nonostante l'attività lavorativa a favore della compagnia aerea greca sia iniziata l'1 ottobre 2014 e sia proseguita fino al 31 ottobre 2015. Dette condotte hanno consentito al di conseguile indebitamente i Pt_1 compensi della e del Fondo Trasporti Aereo dall' 1 ottobre 2014 al 14 gennaio 2015 e dall'1 CP_3 ottobre 2015 al 31 ottobre 2015 per il complessivo ammontare di euro 20.017,74”. Aggiunge il Tribunale di Milano che “sulla base degli atti d'indagine compiuti sopra riassunti deve ritenersi che il profitto confiscabile sia pari ad euro 20.017,74, tale essendo l'importo indebitamente conseguito da nei periodi considerati (dal 01.10.2014 al 14.01.2015 e dal Pt_1
01,102015 al 31.10.2015), in quanto consistente nei compensi integrativi della e del Fondo CP_3
Trasporti Aereo di cui il ha beneficiato senza averne diritto, avendo lo stesso un nuovo Pt_1 rapporto lavorativo di cui non ha dato preventiva comunicazione all' e di cui, in seguito, ha CP_1 attestato la durata in maniera differente rispetto a quella effettiva”. Ad ogni evidenza, dunque, la somma confiscata comprende entrambe le tipologie di compensi integrativi senza possibilità di distinguere quale sia l'importo (o l'eventuale quota) riferibile alla CIGS oggetto di causa. In ogni caso, quanto all'effettivo pagamento, deve escludersi che il documento prodotto in questa sede ne costituisca prova, evincendosi dall'esame dello stesso che trattasi soltanto di una richiesta formulata da LI a di versare Controparte_4
l'importo di €20.017,74 al Fondo Unico di Giustizia. Deve, pertanto, escludersi che tale somma possa portarsi in detrazione da quella qui accertata.
Infine, anche in ragione del parziale accoglimento del presente gravame (che ha comportato una ulteriore riduzione dell'importo dovuto in restituzione) deve essere accolta la quarta doglianza formulata dal relativa alla liquidazione, in misura Pt_1 integrale, delle spese della sola fase monitoria. Conseguentemente, si ritiene conforme a giustizia, ricorrendone i presupposti di legge, la parziale compensazione delle spese processuali della fase monitoria in ragione della metà.
3) Sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte, in definitiva, in parziale riforma della sentenza di primo grado l'importo oggetto di statuizione di condanna a carico di in favore dell' deve essere rideterminato in complessivi Parte_1 CP_1
€30.171,02 oltre interessi legali nella misura e con decorrenza di legge. Inoltre, le spese del giudizio di primo grado devono essere parzialmente compensate tra le parti in ragione della metà anche per la fase monitoria con condanna del al pagamento in favore Pt_1 dell' delle residue quote liquidate, rispettivamente, in complessivi euro 600,00 ed CP_1 euro 663,50 come in dispositivo. Le spese di c.t.u. liquidate in primo grado devono definitivamente porsi a carico del Pt_1
Allo stesso modo le spese del presente grado devono essere compensate tra le parti in ragione della metà e si liquidano, in favore dell' come in parte dispositiva. CP_1
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.1269/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo, ridetermina l'importo oggetto di statuizione di condanna a carico di in favore dell' in Parte_1 CP_1 complessivi €30.171,02 oltre interessi legali nella misura e con decorrenza di legge. Compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado in ragione della metà e per l'effetto condanna al pagamento in favore dell' della residua Parte_1 CP_1 quota che liquida in complessivi euro 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, oltre quelle della fase monitoria, nella residua quota che liquida in complessivi euro 663,50 oltre accessori di legge. Pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. liquidate in primo grado. Pt_1
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio in ragione della metà e per l'effetto condanna al pagamento in favore dell' della residua Parte_1 CP_1 quota che liquida in complessivi euro 1.735,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute. Palermo 10 ottobre 2024
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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