TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 24/11/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4100/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OL
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico AN PO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sub n. 4100/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. dom. Ruth Unterholzner, giusta procura in atti attrice opponente contro
(C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. dom. Luca Faccin del Foro di Mantova, giusta procura in atti convenuta opposta
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1448/2022, emesso in data 27/10/2022 dal
Tribunale di Bolzano e notificato in data 02/11/2022 trattenuta in decisione con ordinanza di data 19/05/2025 ex art. 127-ter c.p.c., con decorrenza dei termini ex art. 190 c.p.c. dal giorno 26/05/2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice opponente: come da note scritte depositate in data 15/05/2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, per tutti i motivi di cui sopra, così giudicare: Nel merito:
1. Per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla convenuta opposta
Pag. 1 di 17 nei confronti dell'attrice opponente e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 1448 del 27.10.2022 emesso dal
Tribunale di Bolzano.
2. In subordine, ridurre il credito e il decreto ingiuntivo qui opposto a quella somma minore che verrà accertata in corso di causa.
3. Di conseguenza condannare
l'opposta alla restituzione della somma versata in data 09.05.2023 pari a € 325.912,44 (cfr. doc. 61) in ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 1448 del 27.10.2022 provvisoriamente esecutivo (o quella minore o maggiore accertata in corso di causa) oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dal 09.05.2023 fino al saldo effettivo.
4. Previo accertamento, qualora contestato, del danno subito da parte attrice per la difettosità della merce prodotta e fornita dalla convenuta, condannare quest'ultima al risarcimento del danno in favore di parte attrice nella misura pari a € 10.917,02 già indicata nella fattura n. WB-2021-176 intestata alla convenuta oppure in quella somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa.
5. Se del caso, compensare il danno accertato in capo all'attrice ai sensi del punto 4 con
l'eventuale credito che dovesse essere accertato in favore della convenuta.
6. Per il denegato caso di rigetto anche solo parziale delle domande attoree, accertare e dichiarare che gli interessi moratori ex art. 5 del D.lgs. 231/2002 sulle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, se dovuti, decorrono non dalla data indicata nelle fatture ma dal deposito delle fatture Cont elettroniche al n data 26.10.2022. In ogni caso:
7. Condannare la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di causa, in ogni caso anche per la fase monitoria, in quanto non sussistevano i presupposti per il ricorso al rilascio del decreto, il tutto oltre CNPA e IVA nella misura di legge ed oltre al 15% sul compenso totale per rimborso spese forfettarie ex art.
2 del D.M. 55/2014, nonché il rimborso delle spese per i consulenti tecnici. In via istruttoria:
[omissis]” per parte convenuta opposta: come da note scritte depositate in data 14/05/2025
“A) Nel merito ed in via principale: Ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, respingersi le domande tutte svolte con l'atto di citazione in opposizione a D.I., avversario introduttivo del presente giudizio, in quanto inammissibili ed infondate, anche in ragione dell'inutile spirare del termine di garanzia per la non creduta ipotesi in cui dovesse parte opponente dimostrare la sussistenza di qualsivoglia tipo di vizio afferente la qualità delle merce prodotte, e/o degli involucri - confezioni contenenti le stesse. B) Ancora nel merito: Ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, respingersi le domande tutte svolte con la citazione avversaria introduttiva del presente giudizio, in quanto inammissibili, infondate e comunque, per tutti le ragioni esposte in parte motiva, da intendersi qui richiamate, confermarsi il DI opposto n° 1448/2022 del Tribunale di Bolzano. C) Nel merito in via subordinata: Rigettarsi l'opposizione avversaria,
Pag. 2 di 17 e condannarsi la in persona del suo legale rappresentante “pro Parte_1 tempore” a corrispondere all'odierna concludente la somma di € 303.133,68 oltre agli interessi moratori ex art. 5 D.lgs 231/2002, dal dovuto al saldo effettivo, ed alle spese di lite, ovvero in quella maggiore o minore somma che risultasse dovuta sulla scorta delle emergenze di causa. D) In ogni caso: Con vittoria in spese, diritti ed onorari e rimborso forfettario di lite secondo i vigenti parametri, oltre ad IVA e CPA di legge. E) In via istruttoria: [omissis]”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo qui opposto, CP_1
società attiva nell'ambito della produzione e commercializzazione di prodotti
[...]
alimentari (tra i quali, condimenti in bustine monodose recanti la stampa del logo e/o del nominativo della ditta committente o di suoi clienti), esponeva quanto segue: che in data 05/06/2020 riceveva da l'ordine contraddistinto dal n. 513349 Parte_1 per la fornitura di condimenti in bustine monodose dell'importo complessivo pari a €
525.920,00 (€ 234.000,00 di olio extravergine d'oliva, € 119.840,00 di aceto AM,
€ 94.080,00 di aceto di vino bianco, € 36.000,00 di sale iodato ed € 42.000,00 di pepe nero); che in data 22/09/2021 consegnava a i beni di cui al Parte_1
documento di trasporto n. 971, ma la relativa fattura dell'importo complessivo di €
22.957,76 (n. 875 di data 27/09/2021) non veniva interamente pagata da Parte_1
residuando l'importo di € 10.917,02; che in data 01/03/2022 inoltrava a
[...] [...] elenco con la descrizione dei prodotti lavorati e pronti per la consegna, di Parte_1 seguito visionati da incaricati di in data 09/03/2022 presso i Parte_1
magazzini della stessa e in data 28/04/2022 presso i magazzini di una società CP_1 di logistica;
che, pertanto, emetteva fattura per l'importo complessivo di € 130.875,56
(IVA inclusa), inerente ai prodotti pronti per la consegna (n. 415 di data 03/06/2022) nonché fattura per l'importo di € 161.341,10 per il materiale da imballaggio e confezionamento già recanti il logo “ ” (n. 794 di data 29/09/2022). Pt_1
In data 27/10/2022 veniva emesso il decreto ingiuntivo richiesto per il complessivo importo di € 303.133,68 a titolo di capitale (€ 10.917,02 + € 130.875,56 + € 161.341,10), oltre agli interessi di mora e alle spese di procedura ivi liquidate.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 09/12/2022
e depositato in data 15/12/2022, parte attrice opponente, dopo breve esposizione dei rapporti commerciali intercorsi tra le parti nonché degli eventi antecedenti all'emissione
Pag. 3 di 17 delle fatture fatte oggetto di ricorso per ingiunzione, deduceva l'assenza del requisito di esigibilità del credito ingiunto nonché l'infondatezza dello stesso, eccepiva la sussistenza di suo credito da compensarsi e indi chiedeva rigettarsi la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché, di seguito, la revoca dello stesso.
Parte convenuta opposta si costituiva in data 29/03/2023 depositando relativa comparsa con la quale, esponendo a sua volta le vicende commerciali pregresse all'emissione delle fatture poste a fondamento del credito ingiunto, eccepiva l'inutilizzabilità dei documenti allegati da controparte in lingua inglese, comunque contestando il contenuto del contratto di produzione nonché la sussistenza di debito da doversi compensare, indi chiedeva, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, di seguito, il rigetto dell'opposizione formulata.
Con ordinanza di data 19/04/2023, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in data 30/03/2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi ivi esposti.
Depositate dalle parti le memorie integrative ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza di data 26/10/2023 veniva disposta l'assunzione di consulenza tecnica d'ufficio, come richiesta da parte attrice opponente, al fine di accertare, previa verifica della consistenza della merce depositata presso i luoghi ove era ancora custodita, la sua corrispondenza con le quantità indicate nelle fatture poste a fondamento del ricorso per emissione di decreto ingiuntivo (n. 415 di data 03/06/2022 e n. 794 di data 29/09/2022), la data di acquisto dei prodotti alimentari e/o la data di loro lavorazione in bustine monodose, la data di acquisto dei materiali da imballaggio e/o la data di loro lavorazione con apposizione del logo “ ” nonché la corrispondenza dei prezzi indicati in dette Pt_1
fatture, avuto riguardo ai rapporti commerciali in essere tra le parti.
***
Ciò premesso, dalle allegazioni delle parti, dalla documentazione versata in atti nonché dall'attività istruttoria esperita, l'opposizione formulata da parte attrice opponente è fondata, nei limiti di seguito precisati.
1) Sui rapporti commerciali intercorsi tra le parti
Pag. 4 di 17 Dagli atti acquisiti e dai documenti ad essi allegati è da ritenersi provato, anche in ragione di difetto di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c., quanto segue, dovendosi qui solo evidenziare come l'eccezione di inutilizzabilità di “tutti i documenti offerti in comunicazione dall'attrice in uno con l'atto introduttivo del giudizio redatti non in lingua italiana”, formulata da parte convenuta opposta in comparsa di costituzione e risposta, di cui si tratterà al punto seguente, si palesi infondata (financo pretestuosa):
- tra le parti intercorrevano da lungo tempo rapporti commerciali, come esposto da parte convenuta opposta nella sua comparsa di costituzione e risposta (“Nell'anno
2017 l'odierna deducente ha rilevato l'azienda , la quale annoverava, come CP_1 storico cliente, la ditta con sede in Lana d'Adige (BZ)”); Parte_1
- nell'ultimo periodo di collaborazione, detti rapporti erano regolati dal contratto di produzione sottoscritto in data 31/03/2020 da e in data 06/04/2020 da CP_1
interamente redatto in lingua inglese (cfr. doc. n. 3 di parte attrice Parte_1 opponente);
- per quanto riguardava le modalità di lavorazione dei singoli prodotti, già prima CP_1
aveva espressamente accettato le specifiche tecniche, parimenti redatte in lingua
[...] inglese, predisposte da (cfr. doc. da n. 4 a n. 8 di parte attrice Parte_1
opponente);
- in data 05/06/2020, trascorsi pochi mesi dall'inizio della pandemia di Covid-19, quando tutte le attività di ristorazione erano ancora chiuse oppure esercitavano principalmente il servizio di asporto, effettuava l'ordine di Parte_1 fornitura n. 513349 per un importo complessivo pari a € 525.920,00 a fronte dell'elevata richiesta di condimenti confezionati in bustine monodose (cfr. doc. n. 9 di parte attrice opponente);
- tuttavia, già in data 09/06/2020 comunicava a la Parte_1 CP_1
disdetta dell'ordine (cfr. doc. n. 12 di parte attrice opponente);
- con comunicazione di posta elettronica di data 09/12/2020 comunicava CP_1
a su sua esplicita richiesta, le giacenze in magazzino del Parte_1 materiale da imballaggio alla data del 25/11/2020 (cfr. doc. n. 13 di parte attrice opponente), mentre con comunicazione di posta elettronica di data 09/06/2021, comunicava a le giacenze in magazzino dei prodotti CP_1 Parte_1
Pag. 5 di 17 lavorati sulla base dell'ordine annullato sopra indicato (cfr. doc. n. 14 di parte attrice opponente);
- nei mesi a seguire i rapporti tra le due società si logoravano irrimediabilmente, tanto che comunicava a di ritenere il contratto tra loro in Parte_1 CP_1 essere risolto ai sensi del suo art. 9 co. 3 e 4, adducendo la necessità di tutelare la propria immagine “a causa dei difetti qualitativi degli articoli da Voi prodotti” (cfr. doc. n. 17 di parte attrice opponente);
- con lettera di data 01/03/2022 comunicava a la CP_1 Parte_1
giacenza in magazzino dei prodotti già lavorati per il complessivo importo di €
118.265,96 nonché del materiale da imballaggio recante il logo “ ” per il Pt_1
complessivo importo di € 161.341,10 (cfr. doc. n. 18 di parte attrice opponente);
- due incaricati di ( e Parte_1 Controparte_3 CP_4
visionavano in data 09/03/2022 le giacenze degli imballaggi recanti il logo “ ” Pt_1 che si trovavano presso e in data 28/04/2022 i prodotti lavorati pronti per CP_1 la consegna presso il deposito logistico della società Masped sito a Ostiglia (MN).
2) Sull'eccezione di inutilizzabilità dei documenti redatti in lingua straniera
Come già sopra anticipato, detta eccezione, formulata da parte convenuta opposta in atti, si palesa certamente infondata, per quanto qui di interesse, con riferimento ai documenti dalla stessa sottoscritti, quali il contratto di produzione e le specifiche tecniche da seguirsi per la lavorazione dei prodotti, posto che la generica contestazione del contenuto del contratto, svolta in atti con riferimento ai suoi articoli 4 (quantità, consegne e gestione degli ordini), 7 (garanzia, reclami, difetti e responsabilità del prodotto) e 9 (validità e risoluzione), non riguarda affatto il significato da attribuire alle clausole ivi previste – svolgendo la parte affermazioni meramente ipotetiche del significato che controparte potrebbe avere eventualmente inteso attribuirgli – bensì riguarda l'assenza di loro specifica sottoscrizione, dalla stessa parte ritenuta necessaria in ragione della ravvisata loro natura vessatoria.
Ai sensi dell'art. 123 c.p.c. non è necessario procedere alla traduzione dei documenti
“che non sono scritti in lingua italiana” per potersi procedere al loro esame, salvo contestazione sul significato del loro contenuto, nel caso di specie espressa da parte convenuta opposta in via ipotetica e, comunque, assolutamente generica;
per il resto,
Pag. 6 di 17 nell'ipotesi che parte convenuta opposta avesse svolto specifica contestazione sul significato dei documenti non tradotti, l'unica conseguenza processuale è la necessità di nominare un traduttore, certo non l'inutilizzabilità del documento stesso.
Infine, si deve rilevare che parte attrice opponente ha depositato traduzione del contratto, persino asseverata (cfr. doc. n. 57 e n. 84 di parte attrice opponente), e parte convenuta opposta non ha espresso alcun rilievo ad essa contrario (cfr. Cass. n. 5200/2025 – “Il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti;
ne consegue che, qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa.”).
Invece, per quanto riguarda l'asserita natura vessatoria delle clausole di cui agli artt. 4,
7 e 9 del contratto di produzione, si deve rilevare che queste, oltre a non emergere essere state predisposte unilateralmente da nemmeno rientrano tra quelle Parte_1
onerose di cui all'art. 1341 c.c.
3) Sulla fattura n. 415/2022 (prodotti lavorati)
Passando alla disamina del credito vantato da rappresentato dalla fattura n. CP_1
415 emessa in data 03/06/2022, si deve rilevare che le operazioni svolte nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio, in particolare ai fini dell'accertamento sulla corrispondenza quantitativa tra i prodotti di cui alla fattura e quelli lavorati e da tempo pronti per la consegna, sono state rese difficoltose dalle pessime condizioni in cui la merce depositata presso la società di logistica si presentava alla data del sopralluogo effettuato (07/03/2024), trascorsi due anni durante i quali, stante anche l'intervenuta scadenza dei prodotti, parte della merce è stata depositata all'aperto (cfr. pagg.
7-8 della
CTU).
Pag. 7 di 17 Di contro, alla data della verifica effettuata dagli incaricati di Parte_1
(28/04/2022), la merce depositata presso la società di logistica si presentava in buono stato di conservazione, tanto da consentire loro di riscontrare non solo differenze quantitative, bensì anche una irregolarità qualitativa dei prodotti, ossia l'errata indicazione della data di scadenza apposta su n. 44 scatole contenenti bustine monodose di aceto AM (cfr. doc. n. 48 di parte attrice opponente).
Le differenze quantitative riscontrate dagli incaricati di in parte, Parte_1 possono trovare giustificazione con la circostanza che una parte dei prodotti lavorati erano rimasti depositati presso come poi accertato dal consulente tecnico CP_1
d'ufficio per quanto riguarda le confezioni di bustine monodose di aceto AM (cfr. pag. 9 della CTU).
Dal raffronto tra quanto riscontrato dagli incaricati di e quanto Parte_1
potuto riscontrare dal consulente tecnico d'ufficio due anni dopo, emerge quanto segue:
- per quanto riguarda il prodotto “olio EVO”, non risulta alcuna differenza in base alla verifica effettuata dagli incaricati di mentre il consulente tecnico Parte_1
d'ufficio indica una differenza quantitativa della merce (-900);
- per quanto riguarda il prodotto “aceto AM”, la differenza riscontrata dagli incaricati di (-1.156 su 5.400 scatole) può farsi risalire alla Parte_1 circostanza che parte della merce si trovava ancora presso come indicato CP_1
dal consulente tecnico d'ufficio (1.201), mentre le 44 scatole recanti una data di scadenza impossibile (30/02/2023) potevano forse essere sostituite, qualora il relativo contenuto non avesse dovuto presentare medesimo difetto;
- per quanto riguarda il prodotto “sale iodato”, gli incaricati di Parte_1
hanno riscontrato una differenza quantitativa di merce (-300) sostanzialmente analoga a quella indicata dal consulente tecnico d'ufficio (-285);
- per quanto riguarda il prodotto “pepe nero”, il consulente tecnico d'ufficio ha indicato una differenza quantitativa di merce inferiore (-145) rispetto a quella riscontrata dagli incaricati di (-1.570); Parte_1
- per quanto riguarda il prodotto “aceto di vino bianco”, gli incaricati di Parte_1
non hanno riscontrato la presenza della merce, mentre il consulente tecnico
[...]
d'ufficio ne ha indicato una differenza quantitativa (-881).
Pag. 8 di 17 Risulta quindi impossibile, alla data odierna, determinare con esattezza la corrispondenza delle quantità dei vari prodotti lavorati, indicate nella fattura n. 495/2022 emessa da con la merce pronta per la consegna a CP_1 Parte_1
presentandosi quella depositata presso la società di logistica in stato di estremo deterioramento, tale da consentire una verifica in termini di mera probabilità.
D'altronde, lo stesso consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che, “stante lo stato di conservazione della merce non vi sono elementi per sostenere che l'ammanco sia intenzionale bensì è più plausibile ritenere che questo sia dovuto in principal misura al deperimento subito dalla merce la quale, ad oggi, non risulta più interamente inventariabile” (pag. 10 della CTU).
Da tale circostanza consegue che si deve determinare su quale parte processuale incombe l'onere di provare la corrispondenza, o meno, delle quantità dei vari prodotti lavorati indicate in fattura con la merce che, alla data di emissione, era già pronta per la consegna.
Ai sensi dell'art. 4 co. 3 del contratto di produzione stipulato tra le parti, i prodotti lavorati da su ordine di dovevano essere consegnati al CP_1 Parte_1 luogo di destinazione scelto da quest'ultima (cd. regime di trasporto DAP, ossia
“delivered at place”); la modalità di consegna stabilita contrattualmente prevedeva quindi che si dovesse occupare del trasporto della merce fino al luogo CP_1
indicatogli da sostenendo i relativi costi e assumendosi i rischi fino Parte_1
a destinazione.
Tuttavia, si deve rilevare che, con riferimento alla merce di cui alla fattura in argomento, non ha mai provveduto a comunicare a il luogo di Parte_1 CP_1 consegna finale della merce, nemmeno dopo averla verificata nel luogo ove si trovava depositata. Inoltre, la merce oggetto della fattura n. 415/2022 non poteva nemmeno ricondursi a un ordine in fase di esecuzione, bensì alla giacenza in magazzino, in parte creatasi a seguito dell'ordine n. 513349 poi fatto oggetto di disdetta, come emerso dagli accertamenti svolti dal consulente tecnico d'ufficio (limitatamente ai prodotti “sale iodato”, “pepe nero” e “aceto di vino bianco”), in parte in ragione delle vaghe indicazioni, fornite da a con riferimento alla necessità Parte_1 CP_1 di mantenere una scorta di magazzino di tutti i prodotti.
Pag. 9 di 17 Infatti, nelle comunicazioni intervenute tra le parti in occasione della disdetta dell'ordine in precedenza effettuato per un ingente quantitativo di merce, veniva espressamente indicato a che le eventuali nuove forniture sarebbero state “chiamate a CP_1
seconda dello sviluppo degli ordini in ingresso”, di seguito espressamente chiedendo di costituire “una scorta dei cinque articoli in assortimento” nonché ribadendo che la merce andava comunque consegnata solo quando richiesto (cfr. doc. n. 12 di parte attrice opponente).
Si deve da subito precisare che l'indicazione di costituire giacenze in magazzino non può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 4 co. 1 del contratto di produzione in quanto ivi viene esplicitamente considerato un programma di sviluppo commerciale concordato tra le parti contrattuali e non la richiesta unilaterale di lavorazione anticipata dei prodotti oggetto di futuri ordini.
Peraltro, le giacenze in magazzino di prodotti lavorati (e di materiale da imballaggio) nemmeno possono ricondursi a merce inerente a un preciso ordine di fornitura in fase di consegna ai sensi dell'art. 4 co. 3 del contratto di produzione, trattandosi, appunto, di giacenze di prodotti lavorati costituite per soddisfare futuri ordini in tempi contenuti, come espressamente richiesto a da senza tuttavia Controparte_1 Parte_1
specificarne la quantità utile.
Dette scorte fanno quindi parte degli accordi commerciali in essere tra le parti, per quanto non disciplinati contrattualmente, i cui costi non possono ricadere su CP_1 avendo questa così operato su espressa indicazione di Parte_1
L'assenza di precisa clausola contrattuale inerente alla gestione delle scorte in magazzino al termine del rapporto commerciale in essere tra le parti comporta altresì
l'inapplicabilità del regime di trasporto DAP al momento della loro consegna, dovendosi quindi, in difetto di specifica previsione contrattuale, non avendo Parte_1 inteso dare istruzioni sul luogo di loro destinazione, applicarsi quanto previsto dall'art. 1510 c.c. (“In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa”), per cui la consegna della merce deve intendersi avvenuta nelle date in cui i due incaricati di hanno eseguito le verifiche quantitative e Parte_1
Pag. 10 di 17 qualitative dei prodotti lavorati e del materiale da imballaggio, senza poi mai provvedere al ritiro.
Da quanto sopra esposto consegue che gli effetti negativi derivanti dal grave deterioramento della merce depositata all'aperto presso la società di logistica non possono ora farsi ricadere su CP_1
Il tempo trascorso tra l'ordine e la disdetta, per quanto breve, nonché le indicazioni fornite da a sulle future modalità di esecuzione degli Parte_1 CP_1 ordini, tuttavia senza specificazione alcuna delle dimensioni delle richieste scorte dei prodotti da doversi organizzare, sono circostanze di fatto che giustificano la presenza delle giacenze in magazzino indicate da sia con riferimento alle quantità CP_1
dei prodotti lavorati che con riferimento agli imballaggi recanti il logo “ ”, Pt_1 dovendosi altresì adeguatamente considerare il periodo storico in cui l'ordine è stato effettuato (e poi annullato), ossia nel pieno del primo periodo pandemico durante il quale sussistevano difficoltà oggettive nel reperimento e nella circolazione delle materie necessarie alla produzione, per cui il loro rifornimento, quando trovate disponibili, poteva fondatamente avvenire in quantità superiori alle necessità produttive a breve termine in ragione dell'incerta situazione economica generale.
Inoltre, il volume commerciale dell'ordine n. 513349, in base al quale costituire le scorte in magazzino in difetto di indicazioni più dettagliate da parte di era Parte_1
decisamente importante, prevedendo questo l'acquisto di 18.000 scatole di olio evo
(3.600x5), 14.000 scatole di aceto AM (2.800x5), 12.000 scatole di aceto di vino bianco (2.400x5), 8.000 scatole di sale iodato e 6.000 scatole di pepe nero, giusto raffronto dei prezzi unitari, per singola scatola di prodotto (box), indicati in fattura n.
415/2022 con quelli indicati nell'ordine, con un termine di consegna (“Liefertermin”) fissato per il 09/06/2020, ossia lo stesso giorno in cui è stata comunicata la disdetta della fornitura.
Pertanto, le giacenze in magazzino di prodotti lavorati sono da ritenersi ampiamente giustificate sia perché, come emerso all'esito degli accertamenti svolti dal consulente tecnico d'ufficio, con riferimento ai prodotti “aceto di vino bianco” (n. 469 box), “sale iodato” (n.
4.050 box) e “pepe nero” (n.
3.820 box), sono risultate essere conseguenza dell'immediata esecuzione dell'ordine fatto da disdettato lo stesso Parte_1
Pag. 11 di 17 giorno previsto per la consegna della merce, sia perché, con riferimento ai restanti prodotti “olio evo” (n.
1.800 box) e “aceto AM” (n.
5.400 box), sono risultate essere scorte costituite nel mese di novembre 2021 in dimensioni adeguate per eventuali successivi ordini e proporzionali a quelli precedentemente avuti, come chiaramente dimostrano la fattura n. 800 di data 06/09/2021 e la fattura n. 875 di data 22/09/2021, quest'ultima parimenti oggetto di ingiunzione per il minore importo di € 10.917,02 (cfr. doc. n. 37 e n. 38 di parte attrice opponente).
In conclusione, è da ritenersi accertata la sussistenza del credito rappresentato dalla fattura n. 415 emessa da in data 03/06/2022. CP_1
4) Sulla fattura n. 794/2022 (materiale da imballaggio)
Per i medesimi motivi già sopra esposti, può ritenersi parimenti giustificata la giacenza in magazzino dei materiali da imballaggio recanti il logo “ ” (scatole/box e Pt_1
pellicole/film), nella quasi totalità acquistati contestualmente al ricevimento dell'ordine n. 513349, comunque per intero ancora entro la fine dell'estate del 2020 (06/08/2020), come chiaramente risulta dall'esame, eseguito dal consulente tecnico d'ufficio distinguendo per singolo prodotto lavorato, delle fatture inerenti all'ultimo acquisto del materiale da imballaggio effettuato da con l'unica precisazione, già svolta CP_1
dal consulente tecnico d'ufficio nella sua nota integrativa acquisita all'udienza tenutasi in data 03/10/2024, che la data di acquisto della pellicola per l'imbustamento del prodotto “sale iodato”, indicata nello schema di cui a pag. 14 e a pag. 19 della CTU
(08/06/2020), è in realtà la data della relativa fattura, mentre la consegna del materiale era avvenuta già in data 02/06/2020, così risultando coerente la data di lavorazione del relativo prodotto effettuata in data 05/06/2020.
La ricostruzione delle tempistiche di costituzione delle giacenze in magazzino del materiale da imballaggio di cui alla fattura in argomento è aderente alle risultanze contabili, dovendosi evidenziare che la sussistenza di dette scorte era ampiamente nota anche a avendole riferito, in risposta alla missiva Parte_1 CP_1 ricevuta in data 09/06/2020 (con la quale comunicava, per quanto Parte_1 assai genericamente, “di stornare gli ordini”), che, proprio in ragione dell'importanza degli ordini, “abbiamo passato ordini ai nostri fornitori per l'acquisto di box per evadere tutta la fornitura;
per i film ci siamo regolati passando un ordine parziale fino
Pag. 12 di 17 alla definitiva condivisione delle attrezzature che andremmo ad utilizzare” (cfr. doc. n.
12 di parte attrice opponente).
Pertanto, per i motivi già espressi con riferimento alla fattura n. Parte_1
415/2022, in ragione della richiesta rivolta a di costituire scorte in CP_1 magazzino di tutti i prodotti commercializzati, è tenuta a pagare anche il costo che quest'ultima ha sostenuto per il reperimento del materiale da imballaggio nella quantità necessaria a coprire volumi di forniture analoghi al volume espresso dall'ordine n.
513349, per quanto dette scorte siano poi rimaste in parte non utilizzate per i ridotti volumi dei successivi ordini effettuati da in altre parole, Parte_1 [...]
è tenuta a rifondere i costi sostenuti da per costituire le scorte in Parte_1 CP_1
magazzino, come esplicitamente dalla stessa richiesto, ossia al fine Parte_1 di adempiere tempestivamente ai suoi ordini che sempre indicavano termini di consegna assai più stringenti rispetto al termine contrattualmente previsto di 30 giorni (cfr. doc.
n. 49 di parte attrice opponente).
La natura pressante delle richieste effettuate da palesemente emerge Parte_1
altresì dalle tempistiche di lavorazione dei prodotti dalla medesima dettate con l'ordine n. 513349, effettuato in data 05/06/2020 con indicazione del termine di consegna già per il giorno 09/06/2020 (e stupisce che abbia poi sostenuto in atti la Parte_1 sostanziale impossibilità per di adempiere a quanto dalla stessa preteso), in CP_1
tale data disdettato anche in ragione dei lamentati ritardi occorsi nelle precedenti due forniture, ossia in occasione della consegna di merce effettuata in data 28/04/2020 su ordine ricevuto da in data 09/03/2020 (nonostante tale data sia notoriamente CP_1
coincidente con quella dell'inizio del primo lockdown nazionale, con ogni ovvia negativa conseguenza sulle capacità produttive di tutti gli operatori economici), come si evince dalla fattura n. 195 emessa in data 30/04/2020 (cfr. doc. n. 10 di parte attrice opponente), nonché in occasione della consegna di merce effettuata in data 01/06/2020 su ordini ricevuti da appena in data 11/05/2020 e 13/05/2020, come si CP_1 evince dalla fattura n. 280 emessa in data 01/06/2020 (cfr. doc. n. 11 di parte attrice opponente).
Tuttavia, si deve precisare che, come risulta da tutte le altre fatture di CP_1 acquisite agli atti, il costo dei prodotti da questa forniti a era unitario, Parte_1
Pag. 13 di 17 ossia comprendeva sia il costo del materiale da imballaggio impiegato per l'imbustamento delle materie prime che il costo di lavorazione del singolo prodotto.
Nondimeno, trattandosi di un sostanziale riaddebito dei costi inutilmente sostenuti da su richiesta espressa da ai fini della costituzione di CP_1 Parte_1 adeguate scorte di prodotti lavorati, quindi anche del necessario materiale da imballaggio recante il logo “ ”, la loro quantificazione potrebbe facilmente Pt_1 esaurirsi nella sommatoria degli importi pagati da per il loro acquisto, CP_1 importi ricavabili dalle relative fatture in entrata le quali, però, sono state esibite da in sede di consulenza tecnica d'ufficio previo oscuramento non solo del CP_1 nominativo del fornitore per asserite ragioni di strategia commerciale, come dalla stessa parte esposto all'udienza tenutasi in data 21/12/2023, ma, incomprensibilmente, anche del prezzo pagato per l'acquisto del materiale da imballaggio (“Il procuratore di parte convenuta opposta, con riferimento al quesito demandato al CTU nulla oppone in ordine al contenuto dello stesso, e si limita a chiedere che, nell'espletamento dell'incarico, i documenti che verranno consegnati all'Ausiliare del Giudice, rechino il nominativo del fornitore oscurato per tutelare il know-how della ciò non CP_1 pregiudicherebbe, minimante, l'assolvimento da parte del CTU del proprio compito, atteso che a tale fine ciò che rileva risulta costituito dalle date, dai quantitativi, e dal tipo di prodotto acquistato, mentre di nessun rilievo si manifesta la conoscenza della ragione sociale del fornitore”).
Inoltre, si deve rilevare che ha emesso la fattura in argomento senza indicare CP_1
l'importo dovuto ai fini IVA, circostanza questa che potrebbe suggerire come detta fattura sia finalizzata non solo al riaddebito dei costi sostenuti per costituire, a richiesta di una giacenza in magazzino, bensì ai fini della rifusione di Parte_1
maggiori danni subiti, peraltro nemmeno mai dedotti in atti.
Comunque sia, ha fornito prova del suo credito, avendo certamente CP_1
sostenuto i costi per l'acquisto del materiale da imballaggio nelle quantità indicate in fattura nonché avendo il consulente tecnico d'ufficio accertato la loro corrispondenza con la merce depositata presso ma non ha fornito gli elementi utili per la CP_1
sua esatta quantificazione, per quanto determinabile in base ai prezzi comunemente applicati per l'acquisto di materiale della medesima tipologia.
Pag. 14 di 17 Sul punto proprio ha invece offerto precisa indicazione dei prezzi Parte_1
di mercato per ogni tipologia di materiale da imballaggio impiegato per l'imbustamento dei prodotti lavorati (cfr. doc. n. 78 di parte attrice opponente).
Ne consegue che è tenuta al ristoro dei costi di acquisto dei vari Parte_1 materiali da imballaggio recanti il logo “ ” che ha ordinato per Pt_1 CP_1
costituire adeguata scorta in magazzino, potendosi comunque detti costi quantificare con quelli che poco prima di interrompere la collaborazione Parte_1 commerciale con ha iniziato a sostenere per l'acquisto dei medesimi CP_1
materiali (cfr. doc. n. 79 di parte attrice opponente).
In conclusione, deve pagare a il minore importo di € Parte_1 CP_1
95.965,50 così risultando il credito fatto oggetto di decreto ingiuntivo qui opposto infondato per l'importo pari a € 65.375,60.
5) Sulla fattura n. 875/2021 (eccezione di compensazione) ha pagato la fattura n. 875 emessa da in data 27/09/2021 Parte_1 CP_1 nel minore importo di € 12.040,74 con bonifico di data 13/01/2022; la differenza tra l'importo di cui alla fattura in argomento (€ 22.957,76) e quanto effettivamente pagato corrisponde all'importo di cui alla fattura n. 176 emessa in pari data dalla stessa
[...]
a con causale “Addebito costi sostenuti per acquisto e Parte_1 CP_1 smaltimento - bustine Olio d'oliva 10 ml Ns Cliente VE Senf&Feinkost gmbh rif scadenze 30/08/21 e 30/09/21 documentazione allegata” (cfr. doc. n. 45 di parte attrice opponente).
Detto importo corrisponde a sua volta all'importo di cui alla fattura emessa da VE
Senf & Feinkost GmbH in data 08/09/2021, con la quale sono stati addebitati a
[...]
i costi di acquisto della merce fornita, risultata difettosa, nonché il costo del Parte_1
relativo trasporto e smaltimento (cfr. doc. n. 41 di parte attrice opponente). In particolare, VE Senf & Feinkost GmbH ha comunicato in data 09/09/2021 a che parte della merce fornitale risultava viziata dalla fuoriuscita del Parte_1 contenuto delle bustine monodose di olio evo (“The delivery was filled with many leaky bags in the boxes”), con conseguente necessità di suo smaltimento (“Destruction leaky bags – article 690 oliven oel”).
Pag. 15 di 17 Pertanto, la detrazione dell'importo di € 10.917,02 operata da Parte_1
sull'importo di cui alla fattura in argomento è avvenuta in compensazione di vantato suo credito nei confronti di CP_1
Si deve tuttavia osservare che non solo non è stata offerta prova, da parte di
[...]
della tempestiva comunicazione a del vizio lamentato da Parte_1 CP_1
VE Senf & Feinkost GmbH, come previsto dall'art. 1495 c.c., ma nemmeno risulta che abbia mosso specifica contestazione al momento della consegna Parte_1 della merce da parte come previsto all'art. 7 del contratto di produzione, CP_1
posto che, dall'esame dei documenti di trasporto allegati alle fatture emesse da CP_1
(cfr. doc. n. 50 di parte attrice opponente), risulta che ha sempre
[...] CP_1
consegnato la merce presso così in tale momento esaurendosi la Parte_1 relativa consegna in regime di trasporto DAP.
In altre parole, dal momento che provvedeva a sua volta a Parte_1 consegnare ai propri clienti i prodotti lavorati da era suo onere provare che CP_1 il vizio lamentato da VE Senf & Feinkost GmbH fosse dipeso esclusivamente da un difetto di lavorazione della merce, potendosi altrimenti ipotizzare la sussistenza di sua avaria in fase di trasporto, evento per il quale non deve rispondere CP_1
avendo concluso la prestazione dovuta con la consegna della merce a Pt_1 Pt_1 senza contestazione della presenza dei vizi poi ravvisati alla consegna in altro
[...]
luogo di destinazione.
L'eccezione di compensazione, pertanto, deve essere disattesa.
***
L'accoglimento parziale dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
1448/2022, emesso dal Tribunale di Bolzano in data 27/10/2022, comporta doversi disporre la sua revoca ai sensi dell'art. 653 c.p.c., con compensazione integrale delle spese di lite della relativa fase in ragione dell'applicazione di regime di esenzione IVA sulle cessioni di cui alla fattura n. 794 di data 29/09/2022 con descrizione “Risarcimento danni per mancato utilizzo dei seguenti imballi, acquistati appositamente per VE
Italia GMBH srl”, peraltro priva di allegazione documentale costituita dalle relative fatture di acquisto dei materiali da imballaggio recanti il logo “ ”. Pt_1
Pag. 16 di 17 Pertanto, alla sostanziale soccombenza di parte attrice opponente consegue la sua condanna a rifondere, a parte convenuta opposta, le spese di lite inerenti alla sola fase di opposizione, quantificate, applicando lo scaglione previsto per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale da € 52.000,01 a € 260.000, nel compenso medio ridotto della metà per tutte le fasi di giudizio a fronte dell'attività difensiva concretamente espletata dalla parte e in ragione dell'operato oscuramento del prezzo delle fatture di acquisto dei materiali da imballaggio, oltre alle spese generali calcolate in misura forfettaria del 15% sul compenso totale e agli accessori.
Per le medesime ragioni vengono poste a carico di parte attrice opponente, in via definitiva, le spese della consulenza tecnica d'ufficio assunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione formulata da in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, limitatamente all'importo di € 65.375,60;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1448/2022 del Tribunale di Bolzano emesso in data
27/10/2022 nel procedimento qui iscritto sub R.G. N. 3405/2022;
3. condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
a pagare, a l'importo di € 237.758,08 oltre interessi ex art. 5 del D.lgs. CP_1
n. 231/2000 dal dovuto al saldo;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti per la fase monitoria;
5. condanna a rifondere, a le spese di lite che vengono Parte_1 CP_1
liquidate in € 7.052,00 per compenso, oltre il rimborso delle spese generali in misura forfettaria del 15% sul compenso, IVA e CPA, come per legge;
6. pone le spese di CTU a carico di in via definitiva. Parte_1
Così deciso il 21/11/2025
Il Giudice
AN PO
Pag. 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OL
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico AN PO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sub n. 4100/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. dom. Ruth Unterholzner, giusta procura in atti attrice opponente contro
(C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. dom. Luca Faccin del Foro di Mantova, giusta procura in atti convenuta opposta
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1448/2022, emesso in data 27/10/2022 dal
Tribunale di Bolzano e notificato in data 02/11/2022 trattenuta in decisione con ordinanza di data 19/05/2025 ex art. 127-ter c.p.c., con decorrenza dei termini ex art. 190 c.p.c. dal giorno 26/05/2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice opponente: come da note scritte depositate in data 15/05/2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, per tutti i motivi di cui sopra, così giudicare: Nel merito:
1. Per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla convenuta opposta
Pag. 1 di 17 nei confronti dell'attrice opponente e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 1448 del 27.10.2022 emesso dal
Tribunale di Bolzano.
2. In subordine, ridurre il credito e il decreto ingiuntivo qui opposto a quella somma minore che verrà accertata in corso di causa.
3. Di conseguenza condannare
l'opposta alla restituzione della somma versata in data 09.05.2023 pari a € 325.912,44 (cfr. doc. 61) in ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 1448 del 27.10.2022 provvisoriamente esecutivo (o quella minore o maggiore accertata in corso di causa) oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dal 09.05.2023 fino al saldo effettivo.
4. Previo accertamento, qualora contestato, del danno subito da parte attrice per la difettosità della merce prodotta e fornita dalla convenuta, condannare quest'ultima al risarcimento del danno in favore di parte attrice nella misura pari a € 10.917,02 già indicata nella fattura n. WB-2021-176 intestata alla convenuta oppure in quella somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa.
5. Se del caso, compensare il danno accertato in capo all'attrice ai sensi del punto 4 con
l'eventuale credito che dovesse essere accertato in favore della convenuta.
6. Per il denegato caso di rigetto anche solo parziale delle domande attoree, accertare e dichiarare che gli interessi moratori ex art. 5 del D.lgs. 231/2002 sulle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, se dovuti, decorrono non dalla data indicata nelle fatture ma dal deposito delle fatture Cont elettroniche al n data 26.10.2022. In ogni caso:
7. Condannare la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di causa, in ogni caso anche per la fase monitoria, in quanto non sussistevano i presupposti per il ricorso al rilascio del decreto, il tutto oltre CNPA e IVA nella misura di legge ed oltre al 15% sul compenso totale per rimborso spese forfettarie ex art.
2 del D.M. 55/2014, nonché il rimborso delle spese per i consulenti tecnici. In via istruttoria:
[omissis]” per parte convenuta opposta: come da note scritte depositate in data 14/05/2025
“A) Nel merito ed in via principale: Ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, respingersi le domande tutte svolte con l'atto di citazione in opposizione a D.I., avversario introduttivo del presente giudizio, in quanto inammissibili ed infondate, anche in ragione dell'inutile spirare del termine di garanzia per la non creduta ipotesi in cui dovesse parte opponente dimostrare la sussistenza di qualsivoglia tipo di vizio afferente la qualità delle merce prodotte, e/o degli involucri - confezioni contenenti le stesse. B) Ancora nel merito: Ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, respingersi le domande tutte svolte con la citazione avversaria introduttiva del presente giudizio, in quanto inammissibili, infondate e comunque, per tutti le ragioni esposte in parte motiva, da intendersi qui richiamate, confermarsi il DI opposto n° 1448/2022 del Tribunale di Bolzano. C) Nel merito in via subordinata: Rigettarsi l'opposizione avversaria,
Pag. 2 di 17 e condannarsi la in persona del suo legale rappresentante “pro Parte_1 tempore” a corrispondere all'odierna concludente la somma di € 303.133,68 oltre agli interessi moratori ex art. 5 D.lgs 231/2002, dal dovuto al saldo effettivo, ed alle spese di lite, ovvero in quella maggiore o minore somma che risultasse dovuta sulla scorta delle emergenze di causa. D) In ogni caso: Con vittoria in spese, diritti ed onorari e rimborso forfettario di lite secondo i vigenti parametri, oltre ad IVA e CPA di legge. E) In via istruttoria: [omissis]”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo qui opposto, CP_1
società attiva nell'ambito della produzione e commercializzazione di prodotti
[...]
alimentari (tra i quali, condimenti in bustine monodose recanti la stampa del logo e/o del nominativo della ditta committente o di suoi clienti), esponeva quanto segue: che in data 05/06/2020 riceveva da l'ordine contraddistinto dal n. 513349 Parte_1 per la fornitura di condimenti in bustine monodose dell'importo complessivo pari a €
525.920,00 (€ 234.000,00 di olio extravergine d'oliva, € 119.840,00 di aceto AM,
€ 94.080,00 di aceto di vino bianco, € 36.000,00 di sale iodato ed € 42.000,00 di pepe nero); che in data 22/09/2021 consegnava a i beni di cui al Parte_1
documento di trasporto n. 971, ma la relativa fattura dell'importo complessivo di €
22.957,76 (n. 875 di data 27/09/2021) non veniva interamente pagata da Parte_1
residuando l'importo di € 10.917,02; che in data 01/03/2022 inoltrava a
[...] [...] elenco con la descrizione dei prodotti lavorati e pronti per la consegna, di Parte_1 seguito visionati da incaricati di in data 09/03/2022 presso i Parte_1
magazzini della stessa e in data 28/04/2022 presso i magazzini di una società CP_1 di logistica;
che, pertanto, emetteva fattura per l'importo complessivo di € 130.875,56
(IVA inclusa), inerente ai prodotti pronti per la consegna (n. 415 di data 03/06/2022) nonché fattura per l'importo di € 161.341,10 per il materiale da imballaggio e confezionamento già recanti il logo “ ” (n. 794 di data 29/09/2022). Pt_1
In data 27/10/2022 veniva emesso il decreto ingiuntivo richiesto per il complessivo importo di € 303.133,68 a titolo di capitale (€ 10.917,02 + € 130.875,56 + € 161.341,10), oltre agli interessi di mora e alle spese di procedura ivi liquidate.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 09/12/2022
e depositato in data 15/12/2022, parte attrice opponente, dopo breve esposizione dei rapporti commerciali intercorsi tra le parti nonché degli eventi antecedenti all'emissione
Pag. 3 di 17 delle fatture fatte oggetto di ricorso per ingiunzione, deduceva l'assenza del requisito di esigibilità del credito ingiunto nonché l'infondatezza dello stesso, eccepiva la sussistenza di suo credito da compensarsi e indi chiedeva rigettarsi la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché, di seguito, la revoca dello stesso.
Parte convenuta opposta si costituiva in data 29/03/2023 depositando relativa comparsa con la quale, esponendo a sua volta le vicende commerciali pregresse all'emissione delle fatture poste a fondamento del credito ingiunto, eccepiva l'inutilizzabilità dei documenti allegati da controparte in lingua inglese, comunque contestando il contenuto del contratto di produzione nonché la sussistenza di debito da doversi compensare, indi chiedeva, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, di seguito, il rigetto dell'opposizione formulata.
Con ordinanza di data 19/04/2023, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in data 30/03/2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi ivi esposti.
Depositate dalle parti le memorie integrative ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza di data 26/10/2023 veniva disposta l'assunzione di consulenza tecnica d'ufficio, come richiesta da parte attrice opponente, al fine di accertare, previa verifica della consistenza della merce depositata presso i luoghi ove era ancora custodita, la sua corrispondenza con le quantità indicate nelle fatture poste a fondamento del ricorso per emissione di decreto ingiuntivo (n. 415 di data 03/06/2022 e n. 794 di data 29/09/2022), la data di acquisto dei prodotti alimentari e/o la data di loro lavorazione in bustine monodose, la data di acquisto dei materiali da imballaggio e/o la data di loro lavorazione con apposizione del logo “ ” nonché la corrispondenza dei prezzi indicati in dette Pt_1
fatture, avuto riguardo ai rapporti commerciali in essere tra le parti.
***
Ciò premesso, dalle allegazioni delle parti, dalla documentazione versata in atti nonché dall'attività istruttoria esperita, l'opposizione formulata da parte attrice opponente è fondata, nei limiti di seguito precisati.
1) Sui rapporti commerciali intercorsi tra le parti
Pag. 4 di 17 Dagli atti acquisiti e dai documenti ad essi allegati è da ritenersi provato, anche in ragione di difetto di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c., quanto segue, dovendosi qui solo evidenziare come l'eccezione di inutilizzabilità di “tutti i documenti offerti in comunicazione dall'attrice in uno con l'atto introduttivo del giudizio redatti non in lingua italiana”, formulata da parte convenuta opposta in comparsa di costituzione e risposta, di cui si tratterà al punto seguente, si palesi infondata (financo pretestuosa):
- tra le parti intercorrevano da lungo tempo rapporti commerciali, come esposto da parte convenuta opposta nella sua comparsa di costituzione e risposta (“Nell'anno
2017 l'odierna deducente ha rilevato l'azienda , la quale annoverava, come CP_1 storico cliente, la ditta con sede in Lana d'Adige (BZ)”); Parte_1
- nell'ultimo periodo di collaborazione, detti rapporti erano regolati dal contratto di produzione sottoscritto in data 31/03/2020 da e in data 06/04/2020 da CP_1
interamente redatto in lingua inglese (cfr. doc. n. 3 di parte attrice Parte_1 opponente);
- per quanto riguardava le modalità di lavorazione dei singoli prodotti, già prima CP_1
aveva espressamente accettato le specifiche tecniche, parimenti redatte in lingua
[...] inglese, predisposte da (cfr. doc. da n. 4 a n. 8 di parte attrice Parte_1
opponente);
- in data 05/06/2020, trascorsi pochi mesi dall'inizio della pandemia di Covid-19, quando tutte le attività di ristorazione erano ancora chiuse oppure esercitavano principalmente il servizio di asporto, effettuava l'ordine di Parte_1 fornitura n. 513349 per un importo complessivo pari a € 525.920,00 a fronte dell'elevata richiesta di condimenti confezionati in bustine monodose (cfr. doc. n. 9 di parte attrice opponente);
- tuttavia, già in data 09/06/2020 comunicava a la Parte_1 CP_1
disdetta dell'ordine (cfr. doc. n. 12 di parte attrice opponente);
- con comunicazione di posta elettronica di data 09/12/2020 comunicava CP_1
a su sua esplicita richiesta, le giacenze in magazzino del Parte_1 materiale da imballaggio alla data del 25/11/2020 (cfr. doc. n. 13 di parte attrice opponente), mentre con comunicazione di posta elettronica di data 09/06/2021, comunicava a le giacenze in magazzino dei prodotti CP_1 Parte_1
Pag. 5 di 17 lavorati sulla base dell'ordine annullato sopra indicato (cfr. doc. n. 14 di parte attrice opponente);
- nei mesi a seguire i rapporti tra le due società si logoravano irrimediabilmente, tanto che comunicava a di ritenere il contratto tra loro in Parte_1 CP_1 essere risolto ai sensi del suo art. 9 co. 3 e 4, adducendo la necessità di tutelare la propria immagine “a causa dei difetti qualitativi degli articoli da Voi prodotti” (cfr. doc. n. 17 di parte attrice opponente);
- con lettera di data 01/03/2022 comunicava a la CP_1 Parte_1
giacenza in magazzino dei prodotti già lavorati per il complessivo importo di €
118.265,96 nonché del materiale da imballaggio recante il logo “ ” per il Pt_1
complessivo importo di € 161.341,10 (cfr. doc. n. 18 di parte attrice opponente);
- due incaricati di ( e Parte_1 Controparte_3 CP_4
visionavano in data 09/03/2022 le giacenze degli imballaggi recanti il logo “ ” Pt_1 che si trovavano presso e in data 28/04/2022 i prodotti lavorati pronti per CP_1 la consegna presso il deposito logistico della società Masped sito a Ostiglia (MN).
2) Sull'eccezione di inutilizzabilità dei documenti redatti in lingua straniera
Come già sopra anticipato, detta eccezione, formulata da parte convenuta opposta in atti, si palesa certamente infondata, per quanto qui di interesse, con riferimento ai documenti dalla stessa sottoscritti, quali il contratto di produzione e le specifiche tecniche da seguirsi per la lavorazione dei prodotti, posto che la generica contestazione del contenuto del contratto, svolta in atti con riferimento ai suoi articoli 4 (quantità, consegne e gestione degli ordini), 7 (garanzia, reclami, difetti e responsabilità del prodotto) e 9 (validità e risoluzione), non riguarda affatto il significato da attribuire alle clausole ivi previste – svolgendo la parte affermazioni meramente ipotetiche del significato che controparte potrebbe avere eventualmente inteso attribuirgli – bensì riguarda l'assenza di loro specifica sottoscrizione, dalla stessa parte ritenuta necessaria in ragione della ravvisata loro natura vessatoria.
Ai sensi dell'art. 123 c.p.c. non è necessario procedere alla traduzione dei documenti
“che non sono scritti in lingua italiana” per potersi procedere al loro esame, salvo contestazione sul significato del loro contenuto, nel caso di specie espressa da parte convenuta opposta in via ipotetica e, comunque, assolutamente generica;
per il resto,
Pag. 6 di 17 nell'ipotesi che parte convenuta opposta avesse svolto specifica contestazione sul significato dei documenti non tradotti, l'unica conseguenza processuale è la necessità di nominare un traduttore, certo non l'inutilizzabilità del documento stesso.
Infine, si deve rilevare che parte attrice opponente ha depositato traduzione del contratto, persino asseverata (cfr. doc. n. 57 e n. 84 di parte attrice opponente), e parte convenuta opposta non ha espresso alcun rilievo ad essa contrario (cfr. Cass. n. 5200/2025 – “Il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti;
ne consegue che, qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa.”).
Invece, per quanto riguarda l'asserita natura vessatoria delle clausole di cui agli artt. 4,
7 e 9 del contratto di produzione, si deve rilevare che queste, oltre a non emergere essere state predisposte unilateralmente da nemmeno rientrano tra quelle Parte_1
onerose di cui all'art. 1341 c.c.
3) Sulla fattura n. 415/2022 (prodotti lavorati)
Passando alla disamina del credito vantato da rappresentato dalla fattura n. CP_1
415 emessa in data 03/06/2022, si deve rilevare che le operazioni svolte nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio, in particolare ai fini dell'accertamento sulla corrispondenza quantitativa tra i prodotti di cui alla fattura e quelli lavorati e da tempo pronti per la consegna, sono state rese difficoltose dalle pessime condizioni in cui la merce depositata presso la società di logistica si presentava alla data del sopralluogo effettuato (07/03/2024), trascorsi due anni durante i quali, stante anche l'intervenuta scadenza dei prodotti, parte della merce è stata depositata all'aperto (cfr. pagg.
7-8 della
CTU).
Pag. 7 di 17 Di contro, alla data della verifica effettuata dagli incaricati di Parte_1
(28/04/2022), la merce depositata presso la società di logistica si presentava in buono stato di conservazione, tanto da consentire loro di riscontrare non solo differenze quantitative, bensì anche una irregolarità qualitativa dei prodotti, ossia l'errata indicazione della data di scadenza apposta su n. 44 scatole contenenti bustine monodose di aceto AM (cfr. doc. n. 48 di parte attrice opponente).
Le differenze quantitative riscontrate dagli incaricati di in parte, Parte_1 possono trovare giustificazione con la circostanza che una parte dei prodotti lavorati erano rimasti depositati presso come poi accertato dal consulente tecnico CP_1
d'ufficio per quanto riguarda le confezioni di bustine monodose di aceto AM (cfr. pag. 9 della CTU).
Dal raffronto tra quanto riscontrato dagli incaricati di e quanto Parte_1
potuto riscontrare dal consulente tecnico d'ufficio due anni dopo, emerge quanto segue:
- per quanto riguarda il prodotto “olio EVO”, non risulta alcuna differenza in base alla verifica effettuata dagli incaricati di mentre il consulente tecnico Parte_1
d'ufficio indica una differenza quantitativa della merce (-900);
- per quanto riguarda il prodotto “aceto AM”, la differenza riscontrata dagli incaricati di (-1.156 su 5.400 scatole) può farsi risalire alla Parte_1 circostanza che parte della merce si trovava ancora presso come indicato CP_1
dal consulente tecnico d'ufficio (1.201), mentre le 44 scatole recanti una data di scadenza impossibile (30/02/2023) potevano forse essere sostituite, qualora il relativo contenuto non avesse dovuto presentare medesimo difetto;
- per quanto riguarda il prodotto “sale iodato”, gli incaricati di Parte_1
hanno riscontrato una differenza quantitativa di merce (-300) sostanzialmente analoga a quella indicata dal consulente tecnico d'ufficio (-285);
- per quanto riguarda il prodotto “pepe nero”, il consulente tecnico d'ufficio ha indicato una differenza quantitativa di merce inferiore (-145) rispetto a quella riscontrata dagli incaricati di (-1.570); Parte_1
- per quanto riguarda il prodotto “aceto di vino bianco”, gli incaricati di Parte_1
non hanno riscontrato la presenza della merce, mentre il consulente tecnico
[...]
d'ufficio ne ha indicato una differenza quantitativa (-881).
Pag. 8 di 17 Risulta quindi impossibile, alla data odierna, determinare con esattezza la corrispondenza delle quantità dei vari prodotti lavorati, indicate nella fattura n. 495/2022 emessa da con la merce pronta per la consegna a CP_1 Parte_1
presentandosi quella depositata presso la società di logistica in stato di estremo deterioramento, tale da consentire una verifica in termini di mera probabilità.
D'altronde, lo stesso consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che, “stante lo stato di conservazione della merce non vi sono elementi per sostenere che l'ammanco sia intenzionale bensì è più plausibile ritenere che questo sia dovuto in principal misura al deperimento subito dalla merce la quale, ad oggi, non risulta più interamente inventariabile” (pag. 10 della CTU).
Da tale circostanza consegue che si deve determinare su quale parte processuale incombe l'onere di provare la corrispondenza, o meno, delle quantità dei vari prodotti lavorati indicate in fattura con la merce che, alla data di emissione, era già pronta per la consegna.
Ai sensi dell'art. 4 co. 3 del contratto di produzione stipulato tra le parti, i prodotti lavorati da su ordine di dovevano essere consegnati al CP_1 Parte_1 luogo di destinazione scelto da quest'ultima (cd. regime di trasporto DAP, ossia
“delivered at place”); la modalità di consegna stabilita contrattualmente prevedeva quindi che si dovesse occupare del trasporto della merce fino al luogo CP_1
indicatogli da sostenendo i relativi costi e assumendosi i rischi fino Parte_1
a destinazione.
Tuttavia, si deve rilevare che, con riferimento alla merce di cui alla fattura in argomento, non ha mai provveduto a comunicare a il luogo di Parte_1 CP_1 consegna finale della merce, nemmeno dopo averla verificata nel luogo ove si trovava depositata. Inoltre, la merce oggetto della fattura n. 415/2022 non poteva nemmeno ricondursi a un ordine in fase di esecuzione, bensì alla giacenza in magazzino, in parte creatasi a seguito dell'ordine n. 513349 poi fatto oggetto di disdetta, come emerso dagli accertamenti svolti dal consulente tecnico d'ufficio (limitatamente ai prodotti “sale iodato”, “pepe nero” e “aceto di vino bianco”), in parte in ragione delle vaghe indicazioni, fornite da a con riferimento alla necessità Parte_1 CP_1 di mantenere una scorta di magazzino di tutti i prodotti.
Pag. 9 di 17 Infatti, nelle comunicazioni intervenute tra le parti in occasione della disdetta dell'ordine in precedenza effettuato per un ingente quantitativo di merce, veniva espressamente indicato a che le eventuali nuove forniture sarebbero state “chiamate a CP_1
seconda dello sviluppo degli ordini in ingresso”, di seguito espressamente chiedendo di costituire “una scorta dei cinque articoli in assortimento” nonché ribadendo che la merce andava comunque consegnata solo quando richiesto (cfr. doc. n. 12 di parte attrice opponente).
Si deve da subito precisare che l'indicazione di costituire giacenze in magazzino non può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 4 co. 1 del contratto di produzione in quanto ivi viene esplicitamente considerato un programma di sviluppo commerciale concordato tra le parti contrattuali e non la richiesta unilaterale di lavorazione anticipata dei prodotti oggetto di futuri ordini.
Peraltro, le giacenze in magazzino di prodotti lavorati (e di materiale da imballaggio) nemmeno possono ricondursi a merce inerente a un preciso ordine di fornitura in fase di consegna ai sensi dell'art. 4 co. 3 del contratto di produzione, trattandosi, appunto, di giacenze di prodotti lavorati costituite per soddisfare futuri ordini in tempi contenuti, come espressamente richiesto a da senza tuttavia Controparte_1 Parte_1
specificarne la quantità utile.
Dette scorte fanno quindi parte degli accordi commerciali in essere tra le parti, per quanto non disciplinati contrattualmente, i cui costi non possono ricadere su CP_1 avendo questa così operato su espressa indicazione di Parte_1
L'assenza di precisa clausola contrattuale inerente alla gestione delle scorte in magazzino al termine del rapporto commerciale in essere tra le parti comporta altresì
l'inapplicabilità del regime di trasporto DAP al momento della loro consegna, dovendosi quindi, in difetto di specifica previsione contrattuale, non avendo Parte_1 inteso dare istruzioni sul luogo di loro destinazione, applicarsi quanto previsto dall'art. 1510 c.c. (“In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa”), per cui la consegna della merce deve intendersi avvenuta nelle date in cui i due incaricati di hanno eseguito le verifiche quantitative e Parte_1
Pag. 10 di 17 qualitative dei prodotti lavorati e del materiale da imballaggio, senza poi mai provvedere al ritiro.
Da quanto sopra esposto consegue che gli effetti negativi derivanti dal grave deterioramento della merce depositata all'aperto presso la società di logistica non possono ora farsi ricadere su CP_1
Il tempo trascorso tra l'ordine e la disdetta, per quanto breve, nonché le indicazioni fornite da a sulle future modalità di esecuzione degli Parte_1 CP_1 ordini, tuttavia senza specificazione alcuna delle dimensioni delle richieste scorte dei prodotti da doversi organizzare, sono circostanze di fatto che giustificano la presenza delle giacenze in magazzino indicate da sia con riferimento alle quantità CP_1
dei prodotti lavorati che con riferimento agli imballaggi recanti il logo “ ”, Pt_1 dovendosi altresì adeguatamente considerare il periodo storico in cui l'ordine è stato effettuato (e poi annullato), ossia nel pieno del primo periodo pandemico durante il quale sussistevano difficoltà oggettive nel reperimento e nella circolazione delle materie necessarie alla produzione, per cui il loro rifornimento, quando trovate disponibili, poteva fondatamente avvenire in quantità superiori alle necessità produttive a breve termine in ragione dell'incerta situazione economica generale.
Inoltre, il volume commerciale dell'ordine n. 513349, in base al quale costituire le scorte in magazzino in difetto di indicazioni più dettagliate da parte di era Parte_1
decisamente importante, prevedendo questo l'acquisto di 18.000 scatole di olio evo
(3.600x5), 14.000 scatole di aceto AM (2.800x5), 12.000 scatole di aceto di vino bianco (2.400x5), 8.000 scatole di sale iodato e 6.000 scatole di pepe nero, giusto raffronto dei prezzi unitari, per singola scatola di prodotto (box), indicati in fattura n.
415/2022 con quelli indicati nell'ordine, con un termine di consegna (“Liefertermin”) fissato per il 09/06/2020, ossia lo stesso giorno in cui è stata comunicata la disdetta della fornitura.
Pertanto, le giacenze in magazzino di prodotti lavorati sono da ritenersi ampiamente giustificate sia perché, come emerso all'esito degli accertamenti svolti dal consulente tecnico d'ufficio, con riferimento ai prodotti “aceto di vino bianco” (n. 469 box), “sale iodato” (n.
4.050 box) e “pepe nero” (n.
3.820 box), sono risultate essere conseguenza dell'immediata esecuzione dell'ordine fatto da disdettato lo stesso Parte_1
Pag. 11 di 17 giorno previsto per la consegna della merce, sia perché, con riferimento ai restanti prodotti “olio evo” (n.
1.800 box) e “aceto AM” (n.
5.400 box), sono risultate essere scorte costituite nel mese di novembre 2021 in dimensioni adeguate per eventuali successivi ordini e proporzionali a quelli precedentemente avuti, come chiaramente dimostrano la fattura n. 800 di data 06/09/2021 e la fattura n. 875 di data 22/09/2021, quest'ultima parimenti oggetto di ingiunzione per il minore importo di € 10.917,02 (cfr. doc. n. 37 e n. 38 di parte attrice opponente).
In conclusione, è da ritenersi accertata la sussistenza del credito rappresentato dalla fattura n. 415 emessa da in data 03/06/2022. CP_1
4) Sulla fattura n. 794/2022 (materiale da imballaggio)
Per i medesimi motivi già sopra esposti, può ritenersi parimenti giustificata la giacenza in magazzino dei materiali da imballaggio recanti il logo “ ” (scatole/box e Pt_1
pellicole/film), nella quasi totalità acquistati contestualmente al ricevimento dell'ordine n. 513349, comunque per intero ancora entro la fine dell'estate del 2020 (06/08/2020), come chiaramente risulta dall'esame, eseguito dal consulente tecnico d'ufficio distinguendo per singolo prodotto lavorato, delle fatture inerenti all'ultimo acquisto del materiale da imballaggio effettuato da con l'unica precisazione, già svolta CP_1
dal consulente tecnico d'ufficio nella sua nota integrativa acquisita all'udienza tenutasi in data 03/10/2024, che la data di acquisto della pellicola per l'imbustamento del prodotto “sale iodato”, indicata nello schema di cui a pag. 14 e a pag. 19 della CTU
(08/06/2020), è in realtà la data della relativa fattura, mentre la consegna del materiale era avvenuta già in data 02/06/2020, così risultando coerente la data di lavorazione del relativo prodotto effettuata in data 05/06/2020.
La ricostruzione delle tempistiche di costituzione delle giacenze in magazzino del materiale da imballaggio di cui alla fattura in argomento è aderente alle risultanze contabili, dovendosi evidenziare che la sussistenza di dette scorte era ampiamente nota anche a avendole riferito, in risposta alla missiva Parte_1 CP_1 ricevuta in data 09/06/2020 (con la quale comunicava, per quanto Parte_1 assai genericamente, “di stornare gli ordini”), che, proprio in ragione dell'importanza degli ordini, “abbiamo passato ordini ai nostri fornitori per l'acquisto di box per evadere tutta la fornitura;
per i film ci siamo regolati passando un ordine parziale fino
Pag. 12 di 17 alla definitiva condivisione delle attrezzature che andremmo ad utilizzare” (cfr. doc. n.
12 di parte attrice opponente).
Pertanto, per i motivi già espressi con riferimento alla fattura n. Parte_1
415/2022, in ragione della richiesta rivolta a di costituire scorte in CP_1 magazzino di tutti i prodotti commercializzati, è tenuta a pagare anche il costo che quest'ultima ha sostenuto per il reperimento del materiale da imballaggio nella quantità necessaria a coprire volumi di forniture analoghi al volume espresso dall'ordine n.
513349, per quanto dette scorte siano poi rimaste in parte non utilizzate per i ridotti volumi dei successivi ordini effettuati da in altre parole, Parte_1 [...]
è tenuta a rifondere i costi sostenuti da per costituire le scorte in Parte_1 CP_1
magazzino, come esplicitamente dalla stessa richiesto, ossia al fine Parte_1 di adempiere tempestivamente ai suoi ordini che sempre indicavano termini di consegna assai più stringenti rispetto al termine contrattualmente previsto di 30 giorni (cfr. doc.
n. 49 di parte attrice opponente).
La natura pressante delle richieste effettuate da palesemente emerge Parte_1
altresì dalle tempistiche di lavorazione dei prodotti dalla medesima dettate con l'ordine n. 513349, effettuato in data 05/06/2020 con indicazione del termine di consegna già per il giorno 09/06/2020 (e stupisce che abbia poi sostenuto in atti la Parte_1 sostanziale impossibilità per di adempiere a quanto dalla stessa preteso), in CP_1
tale data disdettato anche in ragione dei lamentati ritardi occorsi nelle precedenti due forniture, ossia in occasione della consegna di merce effettuata in data 28/04/2020 su ordine ricevuto da in data 09/03/2020 (nonostante tale data sia notoriamente CP_1
coincidente con quella dell'inizio del primo lockdown nazionale, con ogni ovvia negativa conseguenza sulle capacità produttive di tutti gli operatori economici), come si evince dalla fattura n. 195 emessa in data 30/04/2020 (cfr. doc. n. 10 di parte attrice opponente), nonché in occasione della consegna di merce effettuata in data 01/06/2020 su ordini ricevuti da appena in data 11/05/2020 e 13/05/2020, come si CP_1 evince dalla fattura n. 280 emessa in data 01/06/2020 (cfr. doc. n. 11 di parte attrice opponente).
Tuttavia, si deve precisare che, come risulta da tutte le altre fatture di CP_1 acquisite agli atti, il costo dei prodotti da questa forniti a era unitario, Parte_1
Pag. 13 di 17 ossia comprendeva sia il costo del materiale da imballaggio impiegato per l'imbustamento delle materie prime che il costo di lavorazione del singolo prodotto.
Nondimeno, trattandosi di un sostanziale riaddebito dei costi inutilmente sostenuti da su richiesta espressa da ai fini della costituzione di CP_1 Parte_1 adeguate scorte di prodotti lavorati, quindi anche del necessario materiale da imballaggio recante il logo “ ”, la loro quantificazione potrebbe facilmente Pt_1 esaurirsi nella sommatoria degli importi pagati da per il loro acquisto, CP_1 importi ricavabili dalle relative fatture in entrata le quali, però, sono state esibite da in sede di consulenza tecnica d'ufficio previo oscuramento non solo del CP_1 nominativo del fornitore per asserite ragioni di strategia commerciale, come dalla stessa parte esposto all'udienza tenutasi in data 21/12/2023, ma, incomprensibilmente, anche del prezzo pagato per l'acquisto del materiale da imballaggio (“Il procuratore di parte convenuta opposta, con riferimento al quesito demandato al CTU nulla oppone in ordine al contenuto dello stesso, e si limita a chiedere che, nell'espletamento dell'incarico, i documenti che verranno consegnati all'Ausiliare del Giudice, rechino il nominativo del fornitore oscurato per tutelare il know-how della ciò non CP_1 pregiudicherebbe, minimante, l'assolvimento da parte del CTU del proprio compito, atteso che a tale fine ciò che rileva risulta costituito dalle date, dai quantitativi, e dal tipo di prodotto acquistato, mentre di nessun rilievo si manifesta la conoscenza della ragione sociale del fornitore”).
Inoltre, si deve rilevare che ha emesso la fattura in argomento senza indicare CP_1
l'importo dovuto ai fini IVA, circostanza questa che potrebbe suggerire come detta fattura sia finalizzata non solo al riaddebito dei costi sostenuti per costituire, a richiesta di una giacenza in magazzino, bensì ai fini della rifusione di Parte_1
maggiori danni subiti, peraltro nemmeno mai dedotti in atti.
Comunque sia, ha fornito prova del suo credito, avendo certamente CP_1
sostenuto i costi per l'acquisto del materiale da imballaggio nelle quantità indicate in fattura nonché avendo il consulente tecnico d'ufficio accertato la loro corrispondenza con la merce depositata presso ma non ha fornito gli elementi utili per la CP_1
sua esatta quantificazione, per quanto determinabile in base ai prezzi comunemente applicati per l'acquisto di materiale della medesima tipologia.
Pag. 14 di 17 Sul punto proprio ha invece offerto precisa indicazione dei prezzi Parte_1
di mercato per ogni tipologia di materiale da imballaggio impiegato per l'imbustamento dei prodotti lavorati (cfr. doc. n. 78 di parte attrice opponente).
Ne consegue che è tenuta al ristoro dei costi di acquisto dei vari Parte_1 materiali da imballaggio recanti il logo “ ” che ha ordinato per Pt_1 CP_1
costituire adeguata scorta in magazzino, potendosi comunque detti costi quantificare con quelli che poco prima di interrompere la collaborazione Parte_1 commerciale con ha iniziato a sostenere per l'acquisto dei medesimi CP_1
materiali (cfr. doc. n. 79 di parte attrice opponente).
In conclusione, deve pagare a il minore importo di € Parte_1 CP_1
95.965,50 così risultando il credito fatto oggetto di decreto ingiuntivo qui opposto infondato per l'importo pari a € 65.375,60.
5) Sulla fattura n. 875/2021 (eccezione di compensazione) ha pagato la fattura n. 875 emessa da in data 27/09/2021 Parte_1 CP_1 nel minore importo di € 12.040,74 con bonifico di data 13/01/2022; la differenza tra l'importo di cui alla fattura in argomento (€ 22.957,76) e quanto effettivamente pagato corrisponde all'importo di cui alla fattura n. 176 emessa in pari data dalla stessa
[...]
a con causale “Addebito costi sostenuti per acquisto e Parte_1 CP_1 smaltimento - bustine Olio d'oliva 10 ml Ns Cliente VE Senf&Feinkost gmbh rif scadenze 30/08/21 e 30/09/21 documentazione allegata” (cfr. doc. n. 45 di parte attrice opponente).
Detto importo corrisponde a sua volta all'importo di cui alla fattura emessa da VE
Senf & Feinkost GmbH in data 08/09/2021, con la quale sono stati addebitati a
[...]
i costi di acquisto della merce fornita, risultata difettosa, nonché il costo del Parte_1
relativo trasporto e smaltimento (cfr. doc. n. 41 di parte attrice opponente). In particolare, VE Senf & Feinkost GmbH ha comunicato in data 09/09/2021 a che parte della merce fornitale risultava viziata dalla fuoriuscita del Parte_1 contenuto delle bustine monodose di olio evo (“The delivery was filled with many leaky bags in the boxes”), con conseguente necessità di suo smaltimento (“Destruction leaky bags – article 690 oliven oel”).
Pag. 15 di 17 Pertanto, la detrazione dell'importo di € 10.917,02 operata da Parte_1
sull'importo di cui alla fattura in argomento è avvenuta in compensazione di vantato suo credito nei confronti di CP_1
Si deve tuttavia osservare che non solo non è stata offerta prova, da parte di
[...]
della tempestiva comunicazione a del vizio lamentato da Parte_1 CP_1
VE Senf & Feinkost GmbH, come previsto dall'art. 1495 c.c., ma nemmeno risulta che abbia mosso specifica contestazione al momento della consegna Parte_1 della merce da parte come previsto all'art. 7 del contratto di produzione, CP_1
posto che, dall'esame dei documenti di trasporto allegati alle fatture emesse da CP_1
(cfr. doc. n. 50 di parte attrice opponente), risulta che ha sempre
[...] CP_1
consegnato la merce presso così in tale momento esaurendosi la Parte_1 relativa consegna in regime di trasporto DAP.
In altre parole, dal momento che provvedeva a sua volta a Parte_1 consegnare ai propri clienti i prodotti lavorati da era suo onere provare che CP_1 il vizio lamentato da VE Senf & Feinkost GmbH fosse dipeso esclusivamente da un difetto di lavorazione della merce, potendosi altrimenti ipotizzare la sussistenza di sua avaria in fase di trasporto, evento per il quale non deve rispondere CP_1
avendo concluso la prestazione dovuta con la consegna della merce a Pt_1 Pt_1 senza contestazione della presenza dei vizi poi ravvisati alla consegna in altro
[...]
luogo di destinazione.
L'eccezione di compensazione, pertanto, deve essere disattesa.
***
L'accoglimento parziale dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
1448/2022, emesso dal Tribunale di Bolzano in data 27/10/2022, comporta doversi disporre la sua revoca ai sensi dell'art. 653 c.p.c., con compensazione integrale delle spese di lite della relativa fase in ragione dell'applicazione di regime di esenzione IVA sulle cessioni di cui alla fattura n. 794 di data 29/09/2022 con descrizione “Risarcimento danni per mancato utilizzo dei seguenti imballi, acquistati appositamente per VE
Italia GMBH srl”, peraltro priva di allegazione documentale costituita dalle relative fatture di acquisto dei materiali da imballaggio recanti il logo “ ”. Pt_1
Pag. 16 di 17 Pertanto, alla sostanziale soccombenza di parte attrice opponente consegue la sua condanna a rifondere, a parte convenuta opposta, le spese di lite inerenti alla sola fase di opposizione, quantificate, applicando lo scaglione previsto per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale da € 52.000,01 a € 260.000, nel compenso medio ridotto della metà per tutte le fasi di giudizio a fronte dell'attività difensiva concretamente espletata dalla parte e in ragione dell'operato oscuramento del prezzo delle fatture di acquisto dei materiali da imballaggio, oltre alle spese generali calcolate in misura forfettaria del 15% sul compenso totale e agli accessori.
Per le medesime ragioni vengono poste a carico di parte attrice opponente, in via definitiva, le spese della consulenza tecnica d'ufficio assunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione formulata da in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, limitatamente all'importo di € 65.375,60;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1448/2022 del Tribunale di Bolzano emesso in data
27/10/2022 nel procedimento qui iscritto sub R.G. N. 3405/2022;
3. condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
a pagare, a l'importo di € 237.758,08 oltre interessi ex art. 5 del D.lgs. CP_1
n. 231/2000 dal dovuto al saldo;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti per la fase monitoria;
5. condanna a rifondere, a le spese di lite che vengono Parte_1 CP_1
liquidate in € 7.052,00 per compenso, oltre il rimborso delle spese generali in misura forfettaria del 15% sul compenso, IVA e CPA, come per legge;
6. pone le spese di CTU a carico di in via definitiva. Parte_1
Così deciso il 21/11/2025
Il Giudice
AN PO
Pag. 17 di 17