TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/11/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1810/2023 promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Rolandino Guidotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, via Campanella, 15
ATTRICE contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Giuseppe Magistretti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, Via Benedettine, 31
CONVENUTA
Avente ad oggetto: inadempimento contrattuale
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 26.06.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio al fine di sentire accertare e Pt_1 Controparte_1 dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, conseguentemente, condannarla, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, al risarcimento dei danni tutti subiti nella misura indicativa di complessivi € 25.793,00=, o nella maggiore o minore somma che risultante di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
in subordine chiedeva di accertare e dichiarare tenuta a prestare la garanzia per vizi Controparte_1 dovuta in relazione all'intervento di manutenzione da questa effettuato e, per l'effetto, condannarla alla rifusione delle spese sostenute per l'intervento di riparazione, ovvero ad € 8.056,00=, oltre interessi e della rivalutazione monetaria dalla data dell'avvenuto pagamento sino all'effettivo ristoro, oltre al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto.
Valutate le risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento.
È documentale che le parti sottoscrivevano in data 27.04.022 un contratto di assistenza (doc. n. 1 atto di citazione e n. 1 comparsa di costituzione e risposta) al fine di porre rimedio ad un guasto ad un macchinario dell'attrice, nello specifico ad un tornio Graziano Gital Gt500, e che detto contratto prevedeva anche le seguenti condizioni di garanzia: “qualsiasi materiale fornito e/o riparato, una volta installato su di una macchina utensile, è coperto da garanzia di (3) mesi”. Parte Sennonchè a seguito dell'intervento da parte della società convenuta, riscontrava ancora dei vizi e lamentava il malfunzionamento del macchinario, come tempestivamente denunciato (docc. nn. 2-8-12 atto di citazione).
Al riguardo, non è contestato che inizialmente la società convenuta applicava uno sconto “incondizionato” alla fattura n. 7 del 06.05.2022 (doc. n. 4 atto di citazione), successivamente revocato per non aver mantenuto gli accordi, per quanto in fattura venisse, appunto, indicato “sconto incondizionato”.
Le prove testimoniali esperite all'udienza del 10.09.2024, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato l'inadempimento di parte convenuta opposta;
in particolare intervenuto per Testimone_1 conto di ASSI. , dichiarava: “cap. 5: “si è vero;
le rondelle le avevo Tes_2
Pag. 2 di 5 trovate rotte;
ritengo che chi ha svolto prima il lavoro nello stringere le viti le rondelle possano essersi rotte”.
Altrettanto , perito industriale il quale aveva assistito Testimone_3 all'intervento del dichiara: “…è vero, a mio avviso le rondelle erano Tes_1 spaccate a causa di un non corretto assemblaggio, anche perché dalla casa madre avevano sottolineato di non mettere alcuna rondella…la società produttrice è stata contattata dal sottoscritto, sia per telefono che per posta elettronica, e la società ha risposto dando indicazioni precise sul montaggio”.
Viepiù che emerge una certa inerzia della convenuta, nonostante gli inviti a porre rimedio ai difetti riscontrati ed a presenziare anche all'intervento della società terza, come tra l'altro confermato dal legale rappresentante di
[...] nel suo interrogatorio all'udienza del 10.09.2024, in cui alla CP_1 domanda di cui al cap. 14 delle istanze istruttorie attoree “vero che mai Cont nessun tecnico e/o dipendente e/o amministratore e/o collaboratore di si Parte è presentato presso lo stabilimento di in data 17 ottobre 2022 e/o 16 novembre 2022 e/o 21 novembre 2022 al fine di presenziare all'intervento di riparazione della ASSI. e/o valutare la veridicità delle contestazioni di Tes_2
Parte Con
”, rispondeva: “è vero, di non è presentato nessuno”.
Parte convenuta non ha assolto, pertanto, all'onere probatorio su di essa incombente di provare l'esatto adempimento della prestazione, così come viene sancito dalla giurisprudenza di legittimità per la quale “in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, il creditore che agisce per la risoluzione, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…” (in tal senso Cass. Civ. n. 25910/2025).
La domanda di risoluzione del contratto trova fondamento, atteso che parte convenuta non ha fornito alcun supporto probatorio della corretta esecuzione
Pag. 3 di 5 dell'opera, come si può desumere dai primi interventi che verosimilmente non hanno sortito alcun effetto risolutivo e che hanno indotto parte opponente a rivolgersi ad una ditta terza, nonché dal suo rifiuto a partecipare in contradditorio alle ulteriori verifiche ed all'ulteriore intervento riparatorio da parte di ASSI. . Tes_2
Ne consegue che parte convenuta è tenuta a rimborsare a parte attrice le somme ad essa versate per il primo intervento, pari ad € 7.900,00= di cui alla fattura n. 104/2022 (doc. n. 7 atto di citazione), oltre al risarcimento dei danni, subiti anche per la difficoltà a portare avanti le lavorazioni, che pare equo determinare nella somma di € 5.978,00=, corrispondente alla somma versata alla società ASSI. , come peraltro previsto dal punto b) delle Tes_2 condizioni di garanzia del contratto per il quale “nel caso d'errato montaggio, la garanzia coprirà anche la mano d'opera”, per un totale di €
13.878,00=, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Non trova, invece, accoglimento l'ulteriore richiesta danni da mancato fatturato, in mancanza di adeguato supporto probatorio, ovvero riscontri fiscali, spese sostenute per dare avvio alle specifiche lavorazioni, perdita dei clienti, ovvero elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza o di elevata probabilità il mancato guadagno.
Sul punto giova richiamare il principio giurisprudenziale per il quale “il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere
l'entità del danno subito”(in tal senso Cass. Civ. n. 24632/2015).
Pag. 4 di 5 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1810/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- dichiara risolto il contratto intercorso tra le parti e per l'effetto condanna a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 13.878,00=, oltre interessi dalla domanda al saldo, si sensi di cui in motivazione;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Pt_1 [...] delle spese di giudizio che liquida nella complessiva Parte_1 somma di € 5.077,00=, oltre accessori.
Modena, 26 novembre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1810/2023 promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Rolandino Guidotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, via Campanella, 15
ATTRICE contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Giuseppe Magistretti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, Via Benedettine, 31
CONVENUTA
Avente ad oggetto: inadempimento contrattuale
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 26.06.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio al fine di sentire accertare e Pt_1 Controparte_1 dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, conseguentemente, condannarla, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, al risarcimento dei danni tutti subiti nella misura indicativa di complessivi € 25.793,00=, o nella maggiore o minore somma che risultante di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
in subordine chiedeva di accertare e dichiarare tenuta a prestare la garanzia per vizi Controparte_1 dovuta in relazione all'intervento di manutenzione da questa effettuato e, per l'effetto, condannarla alla rifusione delle spese sostenute per l'intervento di riparazione, ovvero ad € 8.056,00=, oltre interessi e della rivalutazione monetaria dalla data dell'avvenuto pagamento sino all'effettivo ristoro, oltre al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto.
Valutate le risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento.
È documentale che le parti sottoscrivevano in data 27.04.022 un contratto di assistenza (doc. n. 1 atto di citazione e n. 1 comparsa di costituzione e risposta) al fine di porre rimedio ad un guasto ad un macchinario dell'attrice, nello specifico ad un tornio Graziano Gital Gt500, e che detto contratto prevedeva anche le seguenti condizioni di garanzia: “qualsiasi materiale fornito e/o riparato, una volta installato su di una macchina utensile, è coperto da garanzia di (3) mesi”. Parte Sennonchè a seguito dell'intervento da parte della società convenuta, riscontrava ancora dei vizi e lamentava il malfunzionamento del macchinario, come tempestivamente denunciato (docc. nn. 2-8-12 atto di citazione).
Al riguardo, non è contestato che inizialmente la società convenuta applicava uno sconto “incondizionato” alla fattura n. 7 del 06.05.2022 (doc. n. 4 atto di citazione), successivamente revocato per non aver mantenuto gli accordi, per quanto in fattura venisse, appunto, indicato “sconto incondizionato”.
Le prove testimoniali esperite all'udienza del 10.09.2024, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato l'inadempimento di parte convenuta opposta;
in particolare intervenuto per Testimone_1 conto di ASSI. , dichiarava: “cap. 5: “si è vero;
le rondelle le avevo Tes_2
Pag. 2 di 5 trovate rotte;
ritengo che chi ha svolto prima il lavoro nello stringere le viti le rondelle possano essersi rotte”.
Altrettanto , perito industriale il quale aveva assistito Testimone_3 all'intervento del dichiara: “…è vero, a mio avviso le rondelle erano Tes_1 spaccate a causa di un non corretto assemblaggio, anche perché dalla casa madre avevano sottolineato di non mettere alcuna rondella…la società produttrice è stata contattata dal sottoscritto, sia per telefono che per posta elettronica, e la società ha risposto dando indicazioni precise sul montaggio”.
Viepiù che emerge una certa inerzia della convenuta, nonostante gli inviti a porre rimedio ai difetti riscontrati ed a presenziare anche all'intervento della società terza, come tra l'altro confermato dal legale rappresentante di
[...] nel suo interrogatorio all'udienza del 10.09.2024, in cui alla CP_1 domanda di cui al cap. 14 delle istanze istruttorie attoree “vero che mai Cont nessun tecnico e/o dipendente e/o amministratore e/o collaboratore di si Parte è presentato presso lo stabilimento di in data 17 ottobre 2022 e/o 16 novembre 2022 e/o 21 novembre 2022 al fine di presenziare all'intervento di riparazione della ASSI. e/o valutare la veridicità delle contestazioni di Tes_2
Parte Con
”, rispondeva: “è vero, di non è presentato nessuno”.
Parte convenuta non ha assolto, pertanto, all'onere probatorio su di essa incombente di provare l'esatto adempimento della prestazione, così come viene sancito dalla giurisprudenza di legittimità per la quale “in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, il creditore che agisce per la risoluzione, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…” (in tal senso Cass. Civ. n. 25910/2025).
La domanda di risoluzione del contratto trova fondamento, atteso che parte convenuta non ha fornito alcun supporto probatorio della corretta esecuzione
Pag. 3 di 5 dell'opera, come si può desumere dai primi interventi che verosimilmente non hanno sortito alcun effetto risolutivo e che hanno indotto parte opponente a rivolgersi ad una ditta terza, nonché dal suo rifiuto a partecipare in contradditorio alle ulteriori verifiche ed all'ulteriore intervento riparatorio da parte di ASSI. . Tes_2
Ne consegue che parte convenuta è tenuta a rimborsare a parte attrice le somme ad essa versate per il primo intervento, pari ad € 7.900,00= di cui alla fattura n. 104/2022 (doc. n. 7 atto di citazione), oltre al risarcimento dei danni, subiti anche per la difficoltà a portare avanti le lavorazioni, che pare equo determinare nella somma di € 5.978,00=, corrispondente alla somma versata alla società ASSI. , come peraltro previsto dal punto b) delle Tes_2 condizioni di garanzia del contratto per il quale “nel caso d'errato montaggio, la garanzia coprirà anche la mano d'opera”, per un totale di €
13.878,00=, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Non trova, invece, accoglimento l'ulteriore richiesta danni da mancato fatturato, in mancanza di adeguato supporto probatorio, ovvero riscontri fiscali, spese sostenute per dare avvio alle specifiche lavorazioni, perdita dei clienti, ovvero elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza o di elevata probabilità il mancato guadagno.
Sul punto giova richiamare il principio giurisprudenziale per il quale “il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere
l'entità del danno subito”(in tal senso Cass. Civ. n. 24632/2015).
Pag. 4 di 5 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1810/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- dichiara risolto il contratto intercorso tra le parti e per l'effetto condanna a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 13.878,00=, oltre interessi dalla domanda al saldo, si sensi di cui in motivazione;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Pt_1 [...] delle spese di giudizio che liquida nella complessiva Parte_1 somma di € 5.077,00=, oltre accessori.
Modena, 26 novembre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 5 di 5