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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/03/2024, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
Proc. Nr. 3218/2020 R.G.
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3218/2020
Oggi 12/03/2024 , ad ore 9.30, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi:
per il sig con l'Avv Marco Magrini, Parte_1
per betti Giampiero, Controparte_1
per , l'Avv Rossana Benvenuti, Controparte_2
per ngi in sostituzione dell'Avv Marta Fidolini e Avv Cristiano CP_3
Calu per i l'Avv Zezza in sostituzione dell'Avv Cerretti, Controparte_4
I Procuratori concludono come da note conclusionali, cui si riportano.
L'Avv Bongi conclude come da comparsa conclusionale depositata in data 20.02.24 opponendosi all'ammissione di ulteriore attività istruttoria alla luce delle risultanze di cui alla CTU medica, che ha escluso qualsiasi responsabilità del sig Chiede la distrazione delle spese legali in favore CP_3 del legale antistatario, tenuto conto anche ese vive del contributo unificato di €518,00 per la chiamata in causa. In ordine alle spese richiama la sentenza della Cassazione n 18710/2021.
I Procuratori rinunciano ad essere presenti alla lettura della Sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Alle ore 16.15 all'esito della Camera di Consiglio dà lettura, in difetto della presenza dei difensori delle parti, della sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, allegata al Verbale di Udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PRATO Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3218/2020, promossa da: con l'avv. MAGRINI LORENZO Parte_1
ATTORE/I contro
, con l'avv. TI RO Controparte_1
CONVENUTO/I
e
, con l'avv. ROSSANA BENVENUTI, Controparte_2
CHIAMATO IN CAUSA e
, con L'AVV MARTA FIDOLINI e CRISTANO CALUSSI, CP_3
CHIAMATO IN CAUSA
e con l'avv. MATTEO CERRETTI. Controparte_4
CHIAMATO IN CAUSA
Conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni delle parti costituite cosi come precisate all'udienza odierna, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nonché del dispositivo.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la società “ rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Ecc.mo Tribunale adito in composizione monocratica condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore per i danni e l'invalidità causati da un suo dipendente alla Sig.ra corrispondere al figlio unico erede Ing. la somma che sarà ritenuta CP_5 Parte_1 pagina 2 di 11 di giustizia per i danni e l'invalidità causati alla propria madre nella misura che sarà ritenuta di giustizia ad istruttoria espletata oltre interessi e se dovuta rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e onorari.” In particolare, l'attore deduceva: i) di essere figlio della Sig.ra nata a [...] il 1° aprile 1930 e deceduta a Pistoia l'08 aprile CP_5
2019, collocata in data 10/10/2018 presso la di Prato, stipulando con la Organizzazione_1
, quale Gestore della il “contratto di ospitalità” Organizzazione_2 Organizzazione_3 prodotto in atti;
ii) che in data 15/11/2018, la madre di parte attrice veniva ricoverata presso il nosocomio pratese a causa di una perforazione terminale del colon retto prodotta da non più di tre, quattro ore, operata d'urgenza subendo la resezione del colon con deviazione verso l'esterno del retto, trasferita presso il reparto di terapia intensiva e successivamente in quello di degenza clinica fino al 22/11/2018, quando veniva dimessa con diagnosi di“addome acuto con peritonite diffusa da perforazione iatrogena del retto in paziente cardiopatico sottoposta in data 16/11/2018 ad intervento chirurgico in regime di urgenza di resezione anteriore del retto con colonstomia terminale in Fsn”; iii) che la perforazione subita dalla madre era stata causata da una operazione di fleet evacuativo mal eseguito e comunque eseguito in maniera non consona rispetto al quadro clinico ed all'età della paziente e che ciò determinava la richiesta di risarcimento danni alla struttura contraente.
Si costituiva in causa la società contestando la domanda attorea sia in punto di an Controparte_1 che in punto di quantum, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'operatore sanitario che aveva effettuato il fleet evacuativo e la Compagnia assicurativa della struttura. Parte convenuta evidenziava che, con riferimento all'an della domanda, non vi era alcuna responsabilità della struttura per quanto occorso alla Sig.ra poiché non era stato posto CP_5 in essere alcun comportamento colposo e/o negligente da parte degli operatori che avevano assistito l'anziana e formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in premessa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa;
a) in via principale, rigettare tutte le domande di parte ricorrente perché infondate in fatto ed in Parte_1 diritto;
b) in subordine b1) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, condannare la , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, con sede legale in Milano, Via Marco Ulpio Traiano, 18, cap 20149 pec:
a tenere indenne e manlevare la da tutto quanto la stessa Email_1 Controparte_1 convenuta dovesse essere condannata a pagare e/o risarcire in favore dell'attore nonché di tutte le spese legali e peritali che sarà costretta a sostenere;
b2) in ogni caso, sempre nella denegata ipotesi pagina 3 di 11 di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, accertare la colpa grave del Sig.
[...]
(nato in [...] il [...] e residente a [...]6, CF;
CP_3 C.F._1
PEC nella determinazione della lesione iatrogena del colon subita Email_2 dalla Sig.ra e per l'effetto condannarlo ex art. 9 L. 24/2017 a rifondere quanto CP_5 corrisposto da all'attore. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente Controparte_1 giudizio oltre rimborso forfettario ex art. 15 l.p. ed accessori di legge.”.
Nei termini concessi dal Tribunale si costituivano i chiamati in causa su istanza della convenuta.
si costituiva contestando la domanda attorea nell'an e nel quantum e Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e reietta Nel merito in tesi respingere le domande tutte proposte nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti in Controparte_1 narrativa del presente atto;
in ipotesi, laddove fosse riconosciuta la responsabilità anche parziale di limitare la condanna della comparente Compagnia al pagamento della sola somma Controparte_1 che risulterà provata e di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, e comunque inferiore a quanto richiesto ed in ogni caso per i rischi, con i limiti, le franchigie e gli scoperti previsti dal contratto di assicurazione comunque per la sola quota pari al 65%, con espressa esclusione di qualsivoglia vincolo di solidarietà. In ogni caso vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
Il Sig. si costituiva, contestando la domanda di rivalsa spiegata dalla e CP_3 Controparte_1 ogni addebito di responsabilità mosso nei propri confronti, ribadendo la correttezza della manovra di fleet evacuativo praticato sulla persona della Signora e chiedendo di essere CP_5 autorizzato alla chiamata in causa della propria Compagnia assicurativa e CP_4 Controparte_4 rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito: in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della società in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante p.t., Corso Garibaldi 86, Milano e per l'effetto disporre lo spostamento della prima udienza ex art 269 c.p.c. allo scopo di consentire la citazione del terzo, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 c.p.c..; nel merito ed in tesi, respingere la domanda attrice perché infondata e, conseguentemente, ogni altra domanda, compresa la spiegata rivalsa, assorbita dall'infondatezza dell'originaria richiesta, vinte le spese;
in ipotesi denegata ed impugnata di accoglimento, anche parziale, della domanda svolta nei confronti di respingere in ogni caso la domanda di Controparte_1 rivalsa svolta dalla convenuta per colpa grave, non sussistendone i presupposti di legge, vinte le spese. Nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di rivalsa spiegata da nei confronti del sig. condannare a rilevarlo indenne Controparte_1 CP_3 Controparte_4
pagina 4 di 11 per quanto questi sarà tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, vinte le spese di giudizio.”.
Si costituiva, quindi, ritualmente anche eccependo l'inoperatività della Controparte_4 garanzia assicurativa e, comunque, l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo al
Signor insistendo per il rigetto delle domande avanzate dal Signor Rassegnava
CP_3 Parte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:
1. Nel merito, in via principale: respingere le domande proposte dal Sig. nei confronti della in quanto infondate in fatto e in Parte_1 CP_1 diritto e, conseguentemente, respingere la domanda di rivalsa proposta dalla nei CP_1 confronti del Sig.
2. In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di
CP_3 accertamento di un qualunque obbligo risarcitorio in capo Sig. respingere, per i motivi di
CP_3 cui in narrativa, la domanda di manleva e/o indennizzo proposta dal Sig. nei confronti
CP_3 della con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_4
10555320D-LB;
3. In via ulteriormente subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di condanna del Sig. e di accertamento di un qualsiasi obbligo indennitario in capo alla CP_3 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 10555320D- CP_4 Controparte_4
LB: contenere qualsiasi eventuale obbligo indennitario in capo alla Controparte_4 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 10555320D-LB entro il limite del massimale previsto nella Polizza, detratta la franchigia e salva riduzione per effetto di eventuali altri sinistri e, in ogni caso, in eccedenza rispetto al massimale di eventuali polizza a primo rischio applicabili al caso di specie. In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Integrato il contraddittorio, la causa veniva istruita sulla base delle allegazioni documentali delle parti e della CTU medico-legale disposa dal Giudice.
All'Udienza odierna le parti precisavano le conclusioni e procedevano a breve discussione orale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte attrice non merita accoglimento. La ricostruzione dei fatti operata dall'attrice non ha trovato riscontro nelle risultanze dell'istruttoria espletata.
La Corte di Cassazione con la Sentenza n 3704/2018 ha recentemente ribadito e chiarito che
“l'art. 1218 c.c. solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
nei giudizi di risarcimento del pagina 5 di 11 danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata" (in tal senso, di recente, Cass. Sez.
3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv. 645164 - 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 26824 del
14/11/2017; Sez. 3, Sentenza n. 26825 del 14/11/2017, non massimate).
Risulta assorbente quanto accertato dai CTU nella relazione peritale in atti ove si ha per accertato il difetto di alcun profilo di negligenza e/o colpa nel contegno degli operatori sanitari per quanto occorso alla madre dell'odierno atto attore
In particolare, si consideri che i Consulenti d'Ufficio in sede di perizia sono chiari e fermi nell'affermare che : “…Senza incorrere in una semplicistica valutazione “ex post”, non sono ipotizzabili nel caso concreto “particolari cautele” omesse dallo tenuto conto che la CP_3 valutazione medico-legale dell'indagine deve necessariamente basarsi su criteri “ex ante” e tenendo bene a mente il contesto e il caso concreto. Applicando tale rigoroso criterio non si hanno elementi oggettivi né sono ipotizzabili comportamenti alternativi che l'operatore avrebbe dovuto adottare per eseguire la manovra la cui esecuzione non richiede particolari competenze manuali, come visto, effettuabile anche da personale non sanitario. La necessaria insufflazione dell'aria e della soluzione e quindi il pur modesto aumento della pressione nel viscere non può che essere considerata come manovra indispensabile e ineludibile per la esecuzione del fleet medesimo e senza le quali lo stesso perderebbe di significato e non avrebbe alcuna utilità. Risulta impossibile stabilire se la pressione sia stata abnorme, come si potrebbe semplicisticamente affermare, perché parametro indimostrabile. Possiamo però affermare, tenuto conto delle risultanze strumentali e documentali successive e in particolare delle caratteristiche della perforazione e della presentazione clinico- strumentale della peritonite, che non vi sono elementi che possano far supporre che nel caso concreto l'esame si sia discostato dalla comune leges artis. In sintesi, quindi, l'analisi del caso tenuto conto delle informazioni sanitarie disponibili e della documentazione prodotta, permette di affermare che il fleet eseguito il 15.11.2018 risulta realizzato in maniera corretta, in base ai criteri dell'ordinaria diligenza professionale poiché quanto realizzatosi si è dimostrato essere, nel caso concreto, evento teoricamente prevedibile (la perforazione di un'ansa intestinale è fatto latamente possibile) ma oggettivamente e nella fattispecie inevitabile e non prevenibile. In assenza di un fatto pagina 6 di 11 illecito, per mancato accertamento di una condotta non conforme, non sussiste, per definizione, alcun danno risarcibile pertanto non si è proceduto alla valutazione dell'eventuale danno conseguente.”.
In sede di relazione peritale, i consulenti forniscono una precisa e condivisibile argomentazione a supporto delle loro conclusioni: “Riteniamo indubbio un ruolo causale del fleet nella causazione della peritonite perché non sono ipotizzabili in concreto e con il necessario sufficiente grado di credibilità razionale alternative patogenetiche diverse: infatti, con i dati a nostra disposizione, possiamo escludere un diverticolo perforato perché istologicamente non è stato descritto, così come analogamente non trova alcuna conferma istopatologica una “ulcera solitaria del retto” ipotizzata dai Colleghi e nelle proprie memorie scritte. Rimangono pertanto due alternative CP_6 Per_1 etiologiche che possono spiegare questa perforazione: una lesione “diretta” intesa come lacerazione viscerale provocata direttamente dal beccuccio del fleet durante la manipolazione del clistere da parte dell'infermiere oppure una lesione “indiretta” determinata dal rilascio del contenuto del fleet nel viscere intestinale e/o dall'aumento della tensione endoluminale, ma non dalla sua manipolazione diretta. Con le informazioni e i dati a nostra disposizione l'ipotesi di una lesione
“diretta” appare improbabile rispetto a quella di un meccanismo “indiretto” per le seguenti motivazioni: - la localizzazione della lesione è collocabile in una regione anatomica molto al di sopra (a non meno di 8-9 cm dall'orifizio anale) di quella che è la lunghezza del beccuccio del fleet
(4-5 cm) e si deve tenere conto di una sottostima di tale misurazione perché avvenuta su materiale biologico posto su vetrino e sottoposto a apposite manipolazioni istologiche presumendo pertanto una pur minima retrazione del viscere stesso;
- l'assenza di sangue vivo registrato non solo subito dopo il fleet, ma anche in Pronto Soccorso e durante l'esplorazione rettale preoperatoria, circostanza invero molto probabile in caso di lacerazione diretta del viscere tanto più che la ssumeva terapia anticoagulante (pradaxa e eparina); - l'assenza di alcun disturbo riferito CP_5 dalla paziente tracciato in cartella nell'immediato della procedura, che, al contrario, si sarebbe atteso in una lacerazione intestinale acuta a tutto spessore come avvenuto e documentato strumentalmente alla TC quando si descrive lo pneumoperitoneo;
- il quadro peritonitico rilevato strumentalmente molto esteso e diffuso ben oltre la regione perirettale che stride con il relativamente breve intervallo temporale intercorso tra il fleet e la comparsa dei sintomi, pari a 3 ore;
Riteniamo invece più probabile l'ipotesi che il fleet abbia agito su un terreno anatomopatologico predisposto da una lesione verosimilmente già in atto, secondaria al ridotto ritorno venoso della parete del retto causato dalla importante coprostasi di cui la paziente soffriva pagina 7 di 11 da giorni, sulla quale il fleet del giorno 15.11 ha introdotto ulteriore liquido e ulteriore aumento della tensione endoluminale che ha fatto precipitare il quadro palesatosi clinicamente tre ore dopo.
Solo questa ricostruzione etiologica è in accordo con gli elementi circostanziali di cui si ha notizia, tra cui l'esame istologico che ha descritto “…saltuarie espressioni ischemiche della mucosa colica sullo sfondo di edema, flogosi essudativa e produttiva aspecifica della parete intestinale …” e pertanto possiamo affermare che la procedura del fleet si sia inserita causalmente nella evoluzione di un quadro addominale già in atto ed ha svolto azione accelerante tale episodio clinico. In altre parole senza il concorso del fleet probabilmente la peritonite si sarebbe palesata soltanto in un tempo successivo sebbene non quantificabile, ma, con gli elementi a nostra disposizione, riteniamo la sussistenza di un nesso concausale ma esclusivamente indiretto, tra la procedura condotta dall'infermiere e gli eventi clinici che si sono susseguiti.
3. Analisi della condotta. Come noto CP_3
l'accertamento della colpa nei giudizi di risarcimento del danno in ambito sanitario è senz'altro difficoltoso e rischioso. Consiste infatti nel dimostrare quale sia stata (a) la condotta (commissiva od omissiva) del preteso responsabile, (b) quale sarebbe dovuta essere la diversa condotta che avrebbe dovuto tenere, per legge o per comune prudenza e (c) se lo scarto tra la condotta (a) e la condotta
(b) sia dovuto a imperizia, imprudenza o negligenza. Per quanto riguarda la condotta da tenere, la pratica del fleet è manovra assolutamente routinaria per il personale sanitario tanto da essere prevista la sua esecuzione, ove possibile e consentito dalle condizioni generali, dallo stesso paziente e/o da familiari al domicilio utilizzando le confezioni di enteroclisma acquistabili in farmacia. Nel caso della siamo a conoscenza dalla documentazione sanitaria che la paziente giungeva CP_5 presso la RSA il giorno 10.10.2018 e che durante l'intervista con i familiari presenti, Org_1 gli infermieri accertavano trattarsi di soggetto affetto da grave decadimento cognitivo, incontinente a feci e urine il quale, prima del suo accesso in struttura, già al proprio domicilio occasionalmente necessitava di fleet per stipsi occasionale. La nipote riferiva infatti al personale sanitario che l'ultima evacuazione risaliva 5 giorni prima tanto che gli infermieri comunicavano ai familiari che il giorno stesso avrebbero provveduto ad eseguire un fleet, dandone atto nel diario infermieristico. Durante la degenza fino al fleet del giorno 15.11, sono stati documentati quattro Org analoghi fleet praticati il 10.10, 16.10, 28.10 e 5.11. Nella cartella infermieristica della ,
l'accertamento all'ingresso rileva “occasionale stitichezza e alvo incontinente”; nella STU (Scheda
Terapuetica Unica) è presente la prescrizione di lassativo (Movicol) al bisogno;
inoltre nella documentazione relativa al PAI (Piano Assistenziale Integrativo, a destra) dal 2.11 al 30.11.2018 a proposito della problematica STIPSI si individua l'obiettivo di “ridurre gli episodi di stipsi”
pagina 8 di 11 programmando l'intervento di “garantire un adeguato livello di idratazione, somministrare lassativo prescritto in terapia, esecuzione di fleet evacuativo come da procotollo”; in un ulteriore documento infermieristico di valutazione periodica dall'1.10 al 31.10 (a sinistra) risulta attestata la verifica della condizione di stipsi, dell'utilizzo del fleet e dell'utilizzo di lassativi. Dalla lettura della documentazione si evidenzia pertanto la saltuaria, ma ripetuta pratica di esecuzione di fleet evacuativo e, pur in assenza di un “diario delle evacuazioni”, si evince da quanto sopra che presso la fosse stata messa in atto una procedura infermieristica specifica per la Organizzazione_1 gestione della stipsi in base alla quale alla sono stati eseguiti fleet evacuativi nei giorni 10 CP_5 ottobre, 16 ottobre, 28 ottobre, 5 novembre e 15 novembre per un totale di 5 volte nell'arco di 36 giorni. La frequenza di effettuazione dei fleet è evidentemente il frutto della valutazione compiuta dagli infermieri giornalmente con contestuale verbalizzazione in cartella infermieristica in accordo con le strategie intraprese per fronteggiare la stipsi stabilite nel PAI: oltre l'utilizzo del lassativo regolarmente prescritto dal medico curante, in assenza di risoluzione del problema, era previsto l'utilizzo di fleet evacuativo. Tale procedura risulta adottata e trova conferma nella non regolarità Org di esecuzione dei clisteri evacuativi, perché nel primo periodo di ricovero presso la non vi è stata cadenza esatta di 5 giorni tra un fleet ed un altro, segno evidente che la necessità del fleet era valutata giornalmente dall'infermiere basandosi sui riscontri quotidiani della paziente. Va inoltre ricordato che la pratica del fleet occasionale era già in uso dalla al proprio domicilio da CP_5
Org parte dei suoi familiari prima del suo ingresso presso la e che gli stessi familiari furono informati al momento dell'accoglienza della effettuazione di fleet da lì in avanti. Risulta pertanto Org l'esistenza di un protocollo assistenziale interno alla e la sua attuazione nel caso di specie che rende e giustifica a nostro giudizio quanto effettuato con particolare riferimento ai fleet eseguiti Org durante la degenza presso la e di conseguenza anche a quello del giorno 15.11.”.
Orbene, l'evidente chiarezza della relazione peritale, le cui risultanze sono fatte proprie da questo
Giudice stante la esaustiva coerenza metodologica e di contenuto della medesima anche in sede di puntuale confutazione delle osservazioni del CTP di parte attrice, elide alla radice la tesi svolta dalla difesa attorea e appalesa l'assoluto difetto di prova sull'an della richiesta attrice con consequenziale rigetto delle domande attorea. Non si rinviene alcun profilo di responsabilità ascrivibile alla parte convenuta ed all'infermiere Terzo chiamato per i danni dedotti dalla parte attrice.
Il rigetto della domanda di parte attrice in punto di an, determina, altresì, l'assorbimento delle ulteriori domande svolte nel presente giudizio.
pagina 9 di 11 Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come aggiornato, tenuto conto del valore indeterminabile del giudizio e della bassa complessità della causa. Le spese di lite a favore della parte convenuta e del Terzo Chiamato sig Controparte_1 sono abbattute del 40% per la fase della trattazione e per la fase decisionale tenuto CP_3 conto del concreto svolgersi delle fasi di giudizio in cui vi è stato unicamente lo svolgimento di
CTU ed il deposito di unica memoria conclusionale. Le spese di lite a favore delle compagnie assicurative Terze chiamate sono abbattute del 50%, in considerazione della sostanziale adesione ai contenuti delle difese delle parti assicurate e tenuto conto del concreto svolgersi delle fasi di giudizio. Per le spese di lite da rimborsare al terzo chiamato Sig. si dispone la CP_3 distrazione a favore dell'Avv.Marta Fidolini dell'avv Cristiano Calussi dichiaratasi allo scopo antistatari. Si pone, altresì, a carico di parte attrice le spese di CTU e le spese di CTP delle altre parti nei limiti di quanto già documentato in atti con deposito di fatture o ricevute di pagamento ai detti CTP.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda di parte attrice, conseguentemente assorbite tutte le ulteriori domande svolte nel presente giudizio;
condanna parte attrice alla refusione delle competenze di lite della convenuta Controparte_1
e del Terzo chiamato Sig. liquidate ex d.m. 55/2014, per ciascuna di dette parti, in CP_3 complessivi €5732,00 (di cui €1.701,00 per fase di studio ed €1204,00 per fase introduttiva;
€1084,00 per fase di trattazione, valori medi abbattuti del 40% per quanto indicato in parte motiva ed €1743,00 per fase decisionale valore medio abbattuto del 40% per quanto indicato in parte motiva) oltre accessori di legge oltre a condannare la medesima parte attrice alla refusione al Terzo chiamato Sig della somma di €518,00 di contributo unificato. In CP_3 ordine alle spese liquidate a favore del Terzo chiamato sig.r si dispone la distrazione di CP_3 dette spese a favore dell'Avv Marta Fidolini e dell'avv Cristiano Calussi dichiaratasi allo scopo antistatari;
condanna parte attrice alla refusione delle competenze delle Terze chiamate
[...]
e che liquida ex D.M. 55/2014, per ciascuna Controparte_2 Controparte_4 di dette parti, in complessivi €3809,00 (tutte le fasi liquidate al 50% rispetto ai valori medi per quanto indicato in parte motiva) oltre ad accessori di legge;
pagina 10 di 11 Pone definitivamente a carico di parte attrice le competenze del CTU per come liquidate in atti e dei CTP, come indicato in parte motiva .
Prato, 12.03.2024
Il Giudice Dott.ssa E. Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 16.15 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
pagina 11 di 11
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3218/2020
Oggi 12/03/2024 , ad ore 9.30, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi:
per il sig con l'Avv Marco Magrini, Parte_1
per betti Giampiero, Controparte_1
per , l'Avv Rossana Benvenuti, Controparte_2
per ngi in sostituzione dell'Avv Marta Fidolini e Avv Cristiano CP_3
Calu per i l'Avv Zezza in sostituzione dell'Avv Cerretti, Controparte_4
I Procuratori concludono come da note conclusionali, cui si riportano.
L'Avv Bongi conclude come da comparsa conclusionale depositata in data 20.02.24 opponendosi all'ammissione di ulteriore attività istruttoria alla luce delle risultanze di cui alla CTU medica, che ha escluso qualsiasi responsabilità del sig Chiede la distrazione delle spese legali in favore CP_3 del legale antistatario, tenuto conto anche ese vive del contributo unificato di €518,00 per la chiamata in causa. In ordine alle spese richiama la sentenza della Cassazione n 18710/2021.
I Procuratori rinunciano ad essere presenti alla lettura della Sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Alle ore 16.15 all'esito della Camera di Consiglio dà lettura, in difetto della presenza dei difensori delle parti, della sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, allegata al Verbale di Udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PRATO Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3218/2020, promossa da: con l'avv. MAGRINI LORENZO Parte_1
ATTORE/I contro
, con l'avv. TI RO Controparte_1
CONVENUTO/I
e
, con l'avv. ROSSANA BENVENUTI, Controparte_2
CHIAMATO IN CAUSA e
, con L'AVV MARTA FIDOLINI e CRISTANO CALUSSI, CP_3
CHIAMATO IN CAUSA
e con l'avv. MATTEO CERRETTI. Controparte_4
CHIAMATO IN CAUSA
Conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni delle parti costituite cosi come precisate all'udienza odierna, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nonché del dispositivo.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la società “ rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Ecc.mo Tribunale adito in composizione monocratica condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore per i danni e l'invalidità causati da un suo dipendente alla Sig.ra corrispondere al figlio unico erede Ing. la somma che sarà ritenuta CP_5 Parte_1 pagina 2 di 11 di giustizia per i danni e l'invalidità causati alla propria madre nella misura che sarà ritenuta di giustizia ad istruttoria espletata oltre interessi e se dovuta rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e onorari.” In particolare, l'attore deduceva: i) di essere figlio della Sig.ra nata a [...] il 1° aprile 1930 e deceduta a Pistoia l'08 aprile CP_5
2019, collocata in data 10/10/2018 presso la di Prato, stipulando con la Organizzazione_1
, quale Gestore della il “contratto di ospitalità” Organizzazione_2 Organizzazione_3 prodotto in atti;
ii) che in data 15/11/2018, la madre di parte attrice veniva ricoverata presso il nosocomio pratese a causa di una perforazione terminale del colon retto prodotta da non più di tre, quattro ore, operata d'urgenza subendo la resezione del colon con deviazione verso l'esterno del retto, trasferita presso il reparto di terapia intensiva e successivamente in quello di degenza clinica fino al 22/11/2018, quando veniva dimessa con diagnosi di“addome acuto con peritonite diffusa da perforazione iatrogena del retto in paziente cardiopatico sottoposta in data 16/11/2018 ad intervento chirurgico in regime di urgenza di resezione anteriore del retto con colonstomia terminale in Fsn”; iii) che la perforazione subita dalla madre era stata causata da una operazione di fleet evacuativo mal eseguito e comunque eseguito in maniera non consona rispetto al quadro clinico ed all'età della paziente e che ciò determinava la richiesta di risarcimento danni alla struttura contraente.
Si costituiva in causa la società contestando la domanda attorea sia in punto di an Controparte_1 che in punto di quantum, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'operatore sanitario che aveva effettuato il fleet evacuativo e la Compagnia assicurativa della struttura. Parte convenuta evidenziava che, con riferimento all'an della domanda, non vi era alcuna responsabilità della struttura per quanto occorso alla Sig.ra poiché non era stato posto CP_5 in essere alcun comportamento colposo e/o negligente da parte degli operatori che avevano assistito l'anziana e formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in premessa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa;
a) in via principale, rigettare tutte le domande di parte ricorrente perché infondate in fatto ed in Parte_1 diritto;
b) in subordine b1) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, condannare la , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, con sede legale in Milano, Via Marco Ulpio Traiano, 18, cap 20149 pec:
a tenere indenne e manlevare la da tutto quanto la stessa Email_1 Controparte_1 convenuta dovesse essere condannata a pagare e/o risarcire in favore dell'attore nonché di tutte le spese legali e peritali che sarà costretta a sostenere;
b2) in ogni caso, sempre nella denegata ipotesi pagina 3 di 11 di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, accertare la colpa grave del Sig.
[...]
(nato in [...] il [...] e residente a [...]6, CF;
CP_3 C.F._1
PEC nella determinazione della lesione iatrogena del colon subita Email_2 dalla Sig.ra e per l'effetto condannarlo ex art. 9 L. 24/2017 a rifondere quanto CP_5 corrisposto da all'attore. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente Controparte_1 giudizio oltre rimborso forfettario ex art. 15 l.p. ed accessori di legge.”.
Nei termini concessi dal Tribunale si costituivano i chiamati in causa su istanza della convenuta.
si costituiva contestando la domanda attorea nell'an e nel quantum e Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e reietta Nel merito in tesi respingere le domande tutte proposte nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti in Controparte_1 narrativa del presente atto;
in ipotesi, laddove fosse riconosciuta la responsabilità anche parziale di limitare la condanna della comparente Compagnia al pagamento della sola somma Controparte_1 che risulterà provata e di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, e comunque inferiore a quanto richiesto ed in ogni caso per i rischi, con i limiti, le franchigie e gli scoperti previsti dal contratto di assicurazione comunque per la sola quota pari al 65%, con espressa esclusione di qualsivoglia vincolo di solidarietà. In ogni caso vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
Il Sig. si costituiva, contestando la domanda di rivalsa spiegata dalla e CP_3 Controparte_1 ogni addebito di responsabilità mosso nei propri confronti, ribadendo la correttezza della manovra di fleet evacuativo praticato sulla persona della Signora e chiedendo di essere CP_5 autorizzato alla chiamata in causa della propria Compagnia assicurativa e CP_4 Controparte_4 rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito: in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della società in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante p.t., Corso Garibaldi 86, Milano e per l'effetto disporre lo spostamento della prima udienza ex art 269 c.p.c. allo scopo di consentire la citazione del terzo, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 c.p.c..; nel merito ed in tesi, respingere la domanda attrice perché infondata e, conseguentemente, ogni altra domanda, compresa la spiegata rivalsa, assorbita dall'infondatezza dell'originaria richiesta, vinte le spese;
in ipotesi denegata ed impugnata di accoglimento, anche parziale, della domanda svolta nei confronti di respingere in ogni caso la domanda di Controparte_1 rivalsa svolta dalla convenuta per colpa grave, non sussistendone i presupposti di legge, vinte le spese. Nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di rivalsa spiegata da nei confronti del sig. condannare a rilevarlo indenne Controparte_1 CP_3 Controparte_4
pagina 4 di 11 per quanto questi sarà tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, vinte le spese di giudizio.”.
Si costituiva, quindi, ritualmente anche eccependo l'inoperatività della Controparte_4 garanzia assicurativa e, comunque, l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo al
Signor insistendo per il rigetto delle domande avanzate dal Signor Rassegnava
CP_3 Parte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:
1. Nel merito, in via principale: respingere le domande proposte dal Sig. nei confronti della in quanto infondate in fatto e in Parte_1 CP_1 diritto e, conseguentemente, respingere la domanda di rivalsa proposta dalla nei CP_1 confronti del Sig.
2. In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di
CP_3 accertamento di un qualunque obbligo risarcitorio in capo Sig. respingere, per i motivi di
CP_3 cui in narrativa, la domanda di manleva e/o indennizzo proposta dal Sig. nei confronti
CP_3 della con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_4
10555320D-LB;
3. In via ulteriormente subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di condanna del Sig. e di accertamento di un qualsiasi obbligo indennitario in capo alla CP_3 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 10555320D- CP_4 Controparte_4
LB: contenere qualsiasi eventuale obbligo indennitario in capo alla Controparte_4 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 10555320D-LB entro il limite del massimale previsto nella Polizza, detratta la franchigia e salva riduzione per effetto di eventuali altri sinistri e, in ogni caso, in eccedenza rispetto al massimale di eventuali polizza a primo rischio applicabili al caso di specie. In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Integrato il contraddittorio, la causa veniva istruita sulla base delle allegazioni documentali delle parti e della CTU medico-legale disposa dal Giudice.
All'Udienza odierna le parti precisavano le conclusioni e procedevano a breve discussione orale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte attrice non merita accoglimento. La ricostruzione dei fatti operata dall'attrice non ha trovato riscontro nelle risultanze dell'istruttoria espletata.
La Corte di Cassazione con la Sentenza n 3704/2018 ha recentemente ribadito e chiarito che
“l'art. 1218 c.c. solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
nei giudizi di risarcimento del pagina 5 di 11 danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata" (in tal senso, di recente, Cass. Sez.
3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv. 645164 - 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 26824 del
14/11/2017; Sez. 3, Sentenza n. 26825 del 14/11/2017, non massimate).
Risulta assorbente quanto accertato dai CTU nella relazione peritale in atti ove si ha per accertato il difetto di alcun profilo di negligenza e/o colpa nel contegno degli operatori sanitari per quanto occorso alla madre dell'odierno atto attore
In particolare, si consideri che i Consulenti d'Ufficio in sede di perizia sono chiari e fermi nell'affermare che : “…Senza incorrere in una semplicistica valutazione “ex post”, non sono ipotizzabili nel caso concreto “particolari cautele” omesse dallo tenuto conto che la CP_3 valutazione medico-legale dell'indagine deve necessariamente basarsi su criteri “ex ante” e tenendo bene a mente il contesto e il caso concreto. Applicando tale rigoroso criterio non si hanno elementi oggettivi né sono ipotizzabili comportamenti alternativi che l'operatore avrebbe dovuto adottare per eseguire la manovra la cui esecuzione non richiede particolari competenze manuali, come visto, effettuabile anche da personale non sanitario. La necessaria insufflazione dell'aria e della soluzione e quindi il pur modesto aumento della pressione nel viscere non può che essere considerata come manovra indispensabile e ineludibile per la esecuzione del fleet medesimo e senza le quali lo stesso perderebbe di significato e non avrebbe alcuna utilità. Risulta impossibile stabilire se la pressione sia stata abnorme, come si potrebbe semplicisticamente affermare, perché parametro indimostrabile. Possiamo però affermare, tenuto conto delle risultanze strumentali e documentali successive e in particolare delle caratteristiche della perforazione e della presentazione clinico- strumentale della peritonite, che non vi sono elementi che possano far supporre che nel caso concreto l'esame si sia discostato dalla comune leges artis. In sintesi, quindi, l'analisi del caso tenuto conto delle informazioni sanitarie disponibili e della documentazione prodotta, permette di affermare che il fleet eseguito il 15.11.2018 risulta realizzato in maniera corretta, in base ai criteri dell'ordinaria diligenza professionale poiché quanto realizzatosi si è dimostrato essere, nel caso concreto, evento teoricamente prevedibile (la perforazione di un'ansa intestinale è fatto latamente possibile) ma oggettivamente e nella fattispecie inevitabile e non prevenibile. In assenza di un fatto pagina 6 di 11 illecito, per mancato accertamento di una condotta non conforme, non sussiste, per definizione, alcun danno risarcibile pertanto non si è proceduto alla valutazione dell'eventuale danno conseguente.”.
In sede di relazione peritale, i consulenti forniscono una precisa e condivisibile argomentazione a supporto delle loro conclusioni: “Riteniamo indubbio un ruolo causale del fleet nella causazione della peritonite perché non sono ipotizzabili in concreto e con il necessario sufficiente grado di credibilità razionale alternative patogenetiche diverse: infatti, con i dati a nostra disposizione, possiamo escludere un diverticolo perforato perché istologicamente non è stato descritto, così come analogamente non trova alcuna conferma istopatologica una “ulcera solitaria del retto” ipotizzata dai Colleghi e nelle proprie memorie scritte. Rimangono pertanto due alternative CP_6 Per_1 etiologiche che possono spiegare questa perforazione: una lesione “diretta” intesa come lacerazione viscerale provocata direttamente dal beccuccio del fleet durante la manipolazione del clistere da parte dell'infermiere oppure una lesione “indiretta” determinata dal rilascio del contenuto del fleet nel viscere intestinale e/o dall'aumento della tensione endoluminale, ma non dalla sua manipolazione diretta. Con le informazioni e i dati a nostra disposizione l'ipotesi di una lesione
“diretta” appare improbabile rispetto a quella di un meccanismo “indiretto” per le seguenti motivazioni: - la localizzazione della lesione è collocabile in una regione anatomica molto al di sopra (a non meno di 8-9 cm dall'orifizio anale) di quella che è la lunghezza del beccuccio del fleet
(4-5 cm) e si deve tenere conto di una sottostima di tale misurazione perché avvenuta su materiale biologico posto su vetrino e sottoposto a apposite manipolazioni istologiche presumendo pertanto una pur minima retrazione del viscere stesso;
- l'assenza di sangue vivo registrato non solo subito dopo il fleet, ma anche in Pronto Soccorso e durante l'esplorazione rettale preoperatoria, circostanza invero molto probabile in caso di lacerazione diretta del viscere tanto più che la ssumeva terapia anticoagulante (pradaxa e eparina); - l'assenza di alcun disturbo riferito CP_5 dalla paziente tracciato in cartella nell'immediato della procedura, che, al contrario, si sarebbe atteso in una lacerazione intestinale acuta a tutto spessore come avvenuto e documentato strumentalmente alla TC quando si descrive lo pneumoperitoneo;
- il quadro peritonitico rilevato strumentalmente molto esteso e diffuso ben oltre la regione perirettale che stride con il relativamente breve intervallo temporale intercorso tra il fleet e la comparsa dei sintomi, pari a 3 ore;
Riteniamo invece più probabile l'ipotesi che il fleet abbia agito su un terreno anatomopatologico predisposto da una lesione verosimilmente già in atto, secondaria al ridotto ritorno venoso della parete del retto causato dalla importante coprostasi di cui la paziente soffriva pagina 7 di 11 da giorni, sulla quale il fleet del giorno 15.11 ha introdotto ulteriore liquido e ulteriore aumento della tensione endoluminale che ha fatto precipitare il quadro palesatosi clinicamente tre ore dopo.
Solo questa ricostruzione etiologica è in accordo con gli elementi circostanziali di cui si ha notizia, tra cui l'esame istologico che ha descritto “…saltuarie espressioni ischemiche della mucosa colica sullo sfondo di edema, flogosi essudativa e produttiva aspecifica della parete intestinale …” e pertanto possiamo affermare che la procedura del fleet si sia inserita causalmente nella evoluzione di un quadro addominale già in atto ed ha svolto azione accelerante tale episodio clinico. In altre parole senza il concorso del fleet probabilmente la peritonite si sarebbe palesata soltanto in un tempo successivo sebbene non quantificabile, ma, con gli elementi a nostra disposizione, riteniamo la sussistenza di un nesso concausale ma esclusivamente indiretto, tra la procedura condotta dall'infermiere e gli eventi clinici che si sono susseguiti.
3. Analisi della condotta. Come noto CP_3
l'accertamento della colpa nei giudizi di risarcimento del danno in ambito sanitario è senz'altro difficoltoso e rischioso. Consiste infatti nel dimostrare quale sia stata (a) la condotta (commissiva od omissiva) del preteso responsabile, (b) quale sarebbe dovuta essere la diversa condotta che avrebbe dovuto tenere, per legge o per comune prudenza e (c) se lo scarto tra la condotta (a) e la condotta
(b) sia dovuto a imperizia, imprudenza o negligenza. Per quanto riguarda la condotta da tenere, la pratica del fleet è manovra assolutamente routinaria per il personale sanitario tanto da essere prevista la sua esecuzione, ove possibile e consentito dalle condizioni generali, dallo stesso paziente e/o da familiari al domicilio utilizzando le confezioni di enteroclisma acquistabili in farmacia. Nel caso della siamo a conoscenza dalla documentazione sanitaria che la paziente giungeva CP_5 presso la RSA il giorno 10.10.2018 e che durante l'intervista con i familiari presenti, Org_1 gli infermieri accertavano trattarsi di soggetto affetto da grave decadimento cognitivo, incontinente a feci e urine il quale, prima del suo accesso in struttura, già al proprio domicilio occasionalmente necessitava di fleet per stipsi occasionale. La nipote riferiva infatti al personale sanitario che l'ultima evacuazione risaliva 5 giorni prima tanto che gli infermieri comunicavano ai familiari che il giorno stesso avrebbero provveduto ad eseguire un fleet, dandone atto nel diario infermieristico. Durante la degenza fino al fleet del giorno 15.11, sono stati documentati quattro Org analoghi fleet praticati il 10.10, 16.10, 28.10 e 5.11. Nella cartella infermieristica della ,
l'accertamento all'ingresso rileva “occasionale stitichezza e alvo incontinente”; nella STU (Scheda
Terapuetica Unica) è presente la prescrizione di lassativo (Movicol) al bisogno;
inoltre nella documentazione relativa al PAI (Piano Assistenziale Integrativo, a destra) dal 2.11 al 30.11.2018 a proposito della problematica STIPSI si individua l'obiettivo di “ridurre gli episodi di stipsi”
pagina 8 di 11 programmando l'intervento di “garantire un adeguato livello di idratazione, somministrare lassativo prescritto in terapia, esecuzione di fleet evacuativo come da procotollo”; in un ulteriore documento infermieristico di valutazione periodica dall'1.10 al 31.10 (a sinistra) risulta attestata la verifica della condizione di stipsi, dell'utilizzo del fleet e dell'utilizzo di lassativi. Dalla lettura della documentazione si evidenzia pertanto la saltuaria, ma ripetuta pratica di esecuzione di fleet evacuativo e, pur in assenza di un “diario delle evacuazioni”, si evince da quanto sopra che presso la fosse stata messa in atto una procedura infermieristica specifica per la Organizzazione_1 gestione della stipsi in base alla quale alla sono stati eseguiti fleet evacuativi nei giorni 10 CP_5 ottobre, 16 ottobre, 28 ottobre, 5 novembre e 15 novembre per un totale di 5 volte nell'arco di 36 giorni. La frequenza di effettuazione dei fleet è evidentemente il frutto della valutazione compiuta dagli infermieri giornalmente con contestuale verbalizzazione in cartella infermieristica in accordo con le strategie intraprese per fronteggiare la stipsi stabilite nel PAI: oltre l'utilizzo del lassativo regolarmente prescritto dal medico curante, in assenza di risoluzione del problema, era previsto l'utilizzo di fleet evacuativo. Tale procedura risulta adottata e trova conferma nella non regolarità Org di esecuzione dei clisteri evacuativi, perché nel primo periodo di ricovero presso la non vi è stata cadenza esatta di 5 giorni tra un fleet ed un altro, segno evidente che la necessità del fleet era valutata giornalmente dall'infermiere basandosi sui riscontri quotidiani della paziente. Va inoltre ricordato che la pratica del fleet occasionale era già in uso dalla al proprio domicilio da CP_5
Org parte dei suoi familiari prima del suo ingresso presso la e che gli stessi familiari furono informati al momento dell'accoglienza della effettuazione di fleet da lì in avanti. Risulta pertanto Org l'esistenza di un protocollo assistenziale interno alla e la sua attuazione nel caso di specie che rende e giustifica a nostro giudizio quanto effettuato con particolare riferimento ai fleet eseguiti Org durante la degenza presso la e di conseguenza anche a quello del giorno 15.11.”.
Orbene, l'evidente chiarezza della relazione peritale, le cui risultanze sono fatte proprie da questo
Giudice stante la esaustiva coerenza metodologica e di contenuto della medesima anche in sede di puntuale confutazione delle osservazioni del CTP di parte attrice, elide alla radice la tesi svolta dalla difesa attorea e appalesa l'assoluto difetto di prova sull'an della richiesta attrice con consequenziale rigetto delle domande attorea. Non si rinviene alcun profilo di responsabilità ascrivibile alla parte convenuta ed all'infermiere Terzo chiamato per i danni dedotti dalla parte attrice.
Il rigetto della domanda di parte attrice in punto di an, determina, altresì, l'assorbimento delle ulteriori domande svolte nel presente giudizio.
pagina 9 di 11 Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come aggiornato, tenuto conto del valore indeterminabile del giudizio e della bassa complessità della causa. Le spese di lite a favore della parte convenuta e del Terzo Chiamato sig Controparte_1 sono abbattute del 40% per la fase della trattazione e per la fase decisionale tenuto CP_3 conto del concreto svolgersi delle fasi di giudizio in cui vi è stato unicamente lo svolgimento di
CTU ed il deposito di unica memoria conclusionale. Le spese di lite a favore delle compagnie assicurative Terze chiamate sono abbattute del 50%, in considerazione della sostanziale adesione ai contenuti delle difese delle parti assicurate e tenuto conto del concreto svolgersi delle fasi di giudizio. Per le spese di lite da rimborsare al terzo chiamato Sig. si dispone la CP_3 distrazione a favore dell'Avv.Marta Fidolini dell'avv Cristiano Calussi dichiaratasi allo scopo antistatari. Si pone, altresì, a carico di parte attrice le spese di CTU e le spese di CTP delle altre parti nei limiti di quanto già documentato in atti con deposito di fatture o ricevute di pagamento ai detti CTP.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda di parte attrice, conseguentemente assorbite tutte le ulteriori domande svolte nel presente giudizio;
condanna parte attrice alla refusione delle competenze di lite della convenuta Controparte_1
e del Terzo chiamato Sig. liquidate ex d.m. 55/2014, per ciascuna di dette parti, in CP_3 complessivi €5732,00 (di cui €1.701,00 per fase di studio ed €1204,00 per fase introduttiva;
€1084,00 per fase di trattazione, valori medi abbattuti del 40% per quanto indicato in parte motiva ed €1743,00 per fase decisionale valore medio abbattuto del 40% per quanto indicato in parte motiva) oltre accessori di legge oltre a condannare la medesima parte attrice alla refusione al Terzo chiamato Sig della somma di €518,00 di contributo unificato. In CP_3 ordine alle spese liquidate a favore del Terzo chiamato sig.r si dispone la distrazione di CP_3 dette spese a favore dell'Avv Marta Fidolini e dell'avv Cristiano Calussi dichiaratasi allo scopo antistatari;
condanna parte attrice alla refusione delle competenze delle Terze chiamate
[...]
e che liquida ex D.M. 55/2014, per ciascuna Controparte_2 Controparte_4 di dette parti, in complessivi €3809,00 (tutte le fasi liquidate al 50% rispetto ai valori medi per quanto indicato in parte motiva) oltre ad accessori di legge;
pagina 10 di 11 Pone definitivamente a carico di parte attrice le competenze del CTU per come liquidate in atti e dei CTP, come indicato in parte motiva .
Prato, 12.03.2024
Il Giudice Dott.ssa E. Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 16.15 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
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