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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 09/10/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
RI SA SC PRESIDENTE RELATRICE
LL AR CONSIGLIERA
IO UR CONSIGLIERE in esito all'udienza del 2 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 31 di RACL dell'anno 2022, proposta da:
, nata a [...] il [...], residente a [...], elettivamente domiciliata in Cagliari Parte_1 presso gli avvocati Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia Atzeri, che la rappresentano per delega a margine del ricorso introduttivo del primo giudizio del 15/02/2019
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 in persona del in carica, rappresentato e difeso, in forza di procura generale Controparte_2 alle liti conferita con rogito del notaio in data 05/04/2016, repertorio n. 12428, dagli Avv.ti Giuliana Per_1
IN e TO Di CI, presso i quali è elettivamente domiciliato in Cagliari via Sonnino n. 96
APPELLATO
Conclusioni: Per l'appellante: “Abbiamo fiducia che la Ecc.ma Corte, in totale informa dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis: 1) accerti che il sig. era affetto da K polmonare di origine professionale e che il suo decesso è Pt_2 CP_ imputabile alla suddetta malattia, quantomeno come fattore accelerante o aggravante. 2) per l'effetto dichiari tenuto l'
a liquidare in favore dell'appellante l'indennizzo spettante al de cuius per il danno biologico relativo alla malattia professionale denunciata, nella misura che verrà accertata in corso di causa, dalla data della domanda fino al decesso, oltre CP_ che la rendita e l'assegno funerario spettante e superstiti. 3) condanni l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal 121° giorno dopo la domanda. 4) con vittoria CP_ di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.” Per l' appellato:
Voglia la Corte“Respingere l'appello perché infondato, condannando l'appellante al pagamento delle competenze di questo grado”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 19 febbraio 2019, , vedova di , nato a [...] il 5 aprile Parte_1 Persona_2 CP_ 1957 ed ivi deceduto il 7 novembre 2017, aveva convenuto in giudizio l' davanti al Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, per dedurre che il proprio coniuge aveva lavorato quale operaio ed artigiano di movimento terra dal 1974 al 2016, alle dipendenze di diverse ditte, meglio elencate nel capo uno del ricorso ed anche in proprio, specificamente addetto alla conduzione di mezzi pesanti, di norma privi di cabina protettiva
(escavatore cingolato JCB, pala meccanica gommata, betoniera, ruspa Caterpillar 219 e 235), che portava su ogni tipologia di terreno, per quaranta ore settimanali, con continuità esposto perciò all'inalazione delle polveri da essi sollevate durante i lavori di scavo per la realizzazione di condotte idriche e fognarie e ai fumi del bitume e del catrame durante i lavori di ripristino del manto stradale, oltre che ai gas di scarico dei motori diesel dei mezzi condotti.
Alle dipendenze della ditta OT Srl, aveva proseguito , per la quale il suo coniuge aveva lavorato da Pt_1 maggio 1974 a dicembre 1983, aveva anche operato in Iraq ed in Algeria, per la realizzazione di grandi scavi per la posa in opera di acquedotti e fognature, seguendo turni di lavoro ordinari di dodici ore al giorno.
Poiché nell'esercizio dell'attività lavorativa svolta aveva contratto K polmonare di natura professionale, Pt_2 CP_ egli il 19 ottobre 2017 aveva presentato denuncia di malattia all non accolta dall , che aveva anche CP_1 rigettato la domanda e l'opposizione da lei proposta, quale vedova, dopo il decesso di (7.11.2017) anche Pt_2 per ottenere la rendita dovuta ai superstiti e l'assegno funerario, tanto che si era trovata costretta a rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento della denunciata malattia professionale in capo al coniuge defunto ed il conseguente indennizzo di legge dalla domanda amministrativa del 19/10/2017 al 30/11/2017, oltre che l'assegno funerario e la rendita spettante ai superstiti. CP_ L' si era costituito in giudizio per rilevare l'infondatezza della domanda proposta dalla vedova di Per_2
, contestando in particolare l'impossibilità di individuare nel posto di lavoro, durante i periodi
[...] contributivi indicati, sostanze o fattori fisici da ritenere come agenti causali del carcinoma polmonare da cui era affetto il defunto, anche perché tra le possibili cause responsabili dell'insorgenza della patologia neoplastica non poteva trascurarsi l'abitudine tabagica dal medesimo coltivata. CP_ L'evento morte, aveva proseguito l' si era quindi verificato per patologia comune, non correlabile al lavoro svolto, in assenza di elementi tecnopatici che ne avessero cagionato o anche accelerato il decesso, non essendo neppure dimostrato che fosse stato adibito alle mansioni descritte in ricorso e che le stesse avessero Pt_2 potuto causare la tecnopatia denunciata, richiamando a sostegno delle proprie difese la relazione medico legale del 6 maggio 2019 allegata agli atti.
*
Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa con prove documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 1293 del 30/11/2021, aveva rigettato la domanda formulata da , Parte_1 aderendo alle valutazioni conclusive del CTU nominato, che aveva escluso che il carcinoma polmonare da cui era effetto in vita avesse natura professionale con la motivazione che , deceduto il 7 Persona_2 Pt_2 novembre 2017 per “insufficienza respiratoria in carcinoma polmonare diffuso” ed affetto in vita da “microcarcinoma polmonare sinistro, in stadio avanzato (IV stadio), con ripetizioni cerebrali”, aveva quindi un microcitoma che riconosceva come fattore di rischio principale il fumo di sigaretta e come ulteriori fattori di rischio, per quanto di rilievo, lo smog e l'inquinamento ambientale dovuto a radon e amianto e l'esposizione a sostanze radioattive o metalli pesanti quali arsenico, silicio, berillio, cadmio, composti del nichel e del cromo, mentre lui, nella sua vita lavorativa, era stato esposto all'inalazione di polveri durante i lavori di scavo per la realizzazione di condotte idriche e fognarie, oltre che ad agenti cancerogeni presenti nel catrame durante i lavori di ripristino stradale e a gas di scarico dei motori diesel.
Nè risultavano presenti in atti, aveva precisato il primo giudice, aderendo in proposito alle osservazioni del
CTU, dati precisi ed oggettivi - in termini di costanza, abitualità ed intensità - circa la reale esposizione del ai predetti agenti e a sostanze potenzialmente cancerogene, tanto più che l'esposizione al catrame era Pt_2 risultata solo saltuaria, posto che le mansioni al medesimo affidate si svolgevano non solo nel campo della costruzione e del rifacimento strade, ma anche nel settore idraulico civile, e che di conseguenza, pur non potendo escludere l'eventualità che fosse venuto a contatto con gli idrocarburi policiclici aromatici Pt_2 sprigionati dal catrame, ciò nonostante l'esposizione quantitativa poteva non essere stata efficace, anche in considerazione del fatto che tra le possibili cause responsabili della patologia neoplastica che lo aveva condotto a morte non poteva trascurarsi l'abitudine tabagica dal medesimo coltivata almeno fino al 2015.
In merito all'esposizione a fumi d'asfalto, aveva evidenziato il primo giudice, il CTU, d'altra parte, aveva aggiunto che gli studi sugli effetti nell'uomo ed i modelli animali mostravano risultati contraddittori, dovuti principalmente a differenze nella qualità (diversa composizione dei bitumi utilizzati) e quantità di esposizione
(intensità) e che anche gli studi epidemiologici mostravano analoghi risultati, pur risultando un'associazione tra aumento di rischio di cancro ai polmoni, allo stomaco, alla vescica, alla pelle non melanoma e di leucemie ed esposizione professionale a fumi di asfalto, in assenza quindi di prove sufficienti per stabilire una relazione causale tra esposizione e rischio, ancor più considerando che i risultati delle campagne di monitoraggio ambientale e biologico sugli asfaltatori avevano fatto emergere un'esposizione ad idrocarburi policiclici aromatici oscillante tra livelli simili a quelli riscontrabili nella popolazione di un'area metropolitana o a livelli di poco più elevati.
Da ciò la conclusione del CTU, condivisa dal primo giudice, che si fosse in presenza di una patologia multifattoriale, in nulla distinguibile dalla malattia comune presente nella popolazione generale, restando invece l'origine professionale nel campo della mera possibilità, inadeguata per l'ammissione delle prestazioni assicurative.
Il Tribunale, quindi, ritenendo la consulenza tecnica “adeguatamente motivata ed esente da vizi logici”, ne aveva condiviso le conclusioni rigettando la domanda, nulla provvedendo sulle spese processuali in quanto parte ricorrente aveva un prodotto la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., che attestava la titolarità di un reddito familiare non superiore al limite di legge per l'anno 2018, in difetto di comunicazioni successive in ordine ad eventuali intervenute variazioni rilevanti, ponendo invece a carico dell'istituto convenuto le spese di consulenza. CP_ Avverso la sentenza ha proposto appello , cui ha resistito l' Parte_1
Motivi della decisione
ha domandato la riforma della sentenza perché ingiusta e fondata sulle conclusioni cui era giunto Parte_1 il consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva immotivatamente escluso l'origine professionale della neoplasia polmonare da cui era affetto in vita benché si trattasse di lavoratore esposto a fumi di scarichi Persona_2 di motori diesel, ad amianto e a fumi di catrame e bitume, errando sotto un duplice profilo: a) sulla natura di malattia tabellata del tumore al polmone e sull'irrilevanza di un monitoraggio ambientale
e biologico e di stime quantitative.
Il CTU aveva concluso per la mera possibilità che la patologia esaminata fosse di natura professionale, rilevando che, pur in presenza di un'esposizione a cancerogeni ambientali lavorativi, non sarebbe stata fornita una valutazione oggettiva precisa, mediante monitoraggio ambientale e biologico, che potesse sottendere un'origine professionale della patologia tumorale che era patologia multifattoriale, in assenza di dati precisi ed oggettivi, per costanza, abitualità ed intensità, circa la reale esposizione del lavoratore ad agenti e sostanze cancerogene in ambito lavorativo, con ragionamento fatto proprio dal Tribunale seppure errato sotto il profilo giuridico e medico legale.
Da un lato, considerando che il tumore al polmone era patologia tabellata (nn. 57 lett. F per l'esposizione alle fibre di asbesto e 33 lett. A per l'esposizione ad idrocarburi policiclici aromatici, cd. IPA), era errato subordinare la valutazione della natura professionale della tecnopatia al superamento di determinate soglie quantitative, avendo già il legislatore previsto in tabella il fattore di rischio in termini ampi, senza indicare soglie quantitative e temporali, come ormai pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte.
Posto quindi che nel caso di specie era stata data prova dell'esposizione di all'amianto e a fumi di Pt_2 catrame e bitume, nonché ai gas di scarico dei motori diesel di cui erano dotati tutti i mezzi pesanti che aveva CP_ guidato per tanti anni, sia documentalmente che mediante la prova testimoniale, mentre l non aveva provato l'intervento di fattori patogeni extralavorativi dotati di efficacia esclusiva, idonea a superare la presunzione legale e comunque a disconoscere l'apporto quantomeno concausale della noxa lavorativa, il giudizio medico legale compiuto dal CTU, fatto proprio dal Tribunale, era erroneo ed inidoneo a fondare la decisione di rigetto.
b) Sulla portata degli studi scientifici sull'argomento e sull'omessa valutazione degli effetti cancerogeni derivanti dalle emissioni dei motori diesel dei veicoli industriali condotti dal . Pt_2
Poiché il CTU, in esito alle osservazioni del CTP, aveva sollevato perplessità sugli studi scientifici che riguardavano l'argomento, l'appellante si era rivolta ad uno specialista in medicina del lavoro ed epidemiologia dei tumori professionali ed ambientali, il Prof. , che il 10 febbraio 2022 aveva rilasciato un parere Persona_3 pro veritate, che integrava i motivi di appello, rilevando che, in merito all'esposizione all'amianto, in questo caso CP_ indiscutibile, anche perché documentata e confermata dai testi sentiti, ai fini della tutela non era richiesta la prova del superamento di una determinata soglia quantitativa, tanto più che si era in presenza di malattia tabellata, tumore polmonare, in relazione all'esposizione all'amianto rilevante quantomeno in termini di concausa.
Avuto riguardo all'esposizione a fumi di bitume e catrame, che stando alle prove testimoniali era altrettanto certa ( a dire dei testi aveva condotto mezzi per la fresatura del manto stradale, ma aveva anche Pt_2 partecipato al lavoro di stenditura manuale del bitume insieme agli altri operai, sottoponendosi quindi all'inalazione dei fumi emessi), il CTP aveva evidenziato che il livello di evidenza di cancerogenicità umana era definito come probabile (gruppo 2A) o possibile (gruppo 2B) dall'IARC (2013) in relazione al tipo di bitume utilizzato con la conseguenza che, pur non essendo possibile stimare quale fosse con precisione la frazione di tempo lavorativo dedicata ai lavori di pavimentazione stradale da , era ragionevole ritenere che si Pt_2 aggirasse intorno ad un terzo dell'orario lavorativo globale.
Quanto all'esposizione ad emissioni di motori diesel, il CTU non era entrato nel merito degli effetti cancerogeni per il polmone conseguenti a tale esposizione “da parte dei veicoli industriali di cui era stato conducente in maniera continua per tutta la durata della sua vita lavorativa”, nè del fatto che negli scarichi dei motori diesel vi sono composti chimici costituiti da noti cancerogeni umani quali benzene, formaldeide contenuti nella fase gassosa ed idrocarburi aromatici policiclici contenuti sia nella fase gassosa che nel particolato, per la riduzione del quale solo negli anni 90 erano stati introdotti i primi filtri, progressivamente migliorati, con la precisazione che ancora nel 2004, tuttavia, la quantità di idrocarburi aromatici totali misurata sulle emissioni era elevata e che si era ridotta negli anni successivi.
Per tale motivo, anche considerando che aveva operato prevalentemente all'aperto, poteva dirsi che Pt_2 verosimilmente nel corso delle manovre svolte sul posto potevano presentarsi o essere anche presenti in permanenza condizioni sfavorevoli di direzione del vento, con la conseguenza che le esposizioni a polveri e a fumi degli scarichi diesel erano molto elevate con tutta probabilità, oltre che quotidiane e per un lungo periodo richiamando a supporto i citati studi IARC del 2013, che avevano classificato le emissioni di motori diesel come cancerogeno umano certo (gruppo 1), identificando nel polmone il tipico organo bersaglio, supportando la conclusione che , pacificamente esposto per la sua vita lavorativa durata oltre quarant'anni agli scarichi Pt_2 di tali motori e conseguentemente a livelli di esposizione cumulativa tali da generare l'aumento del rischio per neoplasia del polmone, alternandosi nell'esposizione all'amianto e a fumi di bitume, sulla quale il CTU aveva concordato, era verosimile ritenere che l'esposizione ai fumi di motori diesel dei mezzi industriali manovrati nell'attività di escavatorista, se considerata unitamente all'esposizione all'amianto e a fumi di bitume, nonché all'abitudine tabagica che aveva contribuito con effetto moltiplicatore con criterio di verosimiglianza, avesse contribuito nell'eziologia della neoplasia polmonare a piccole cellule diagnosticata.
L'analisi e le conclusioni del CTP, fondate su un'ampia e autorevole bibliografia, oltre che rispettose del principio di equivalenza causale e degli indirizzi giurisprudenziali in materia, secondo l'appellante imponevano il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio e dimostravano la fondatezza della domanda di , portando Pt_1 necessariamente alla riforma della sentenza impugnata.
*
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
La Corte, preso atto delle non soddisfacenti risultanze dell'elaborato peritale - che aveva negato l'origine professionale della neoplasia polmonare da cui era pacificamente affetto in vita, pur dopo Persona_2 avere in parte concordato con la possibilità che il lavoratore potesse anche essere stato esposto a sostanze potenzialmente cancerogene in ragione della sua attività lavorativa, e cioè anche a fumi di catrame e bitume e a gas di scarico di motori diesel presenti nei mezzi pesanti da lui guidati (pag. 21 dell'elaborato peritale), peraltro, rileva la corte, confermata dai testi sentiti - rese evidenti dai rilievi formulati con il ricorso in appello e dalle osservazioni in merito sollevate nel parere pro veritate allegato al ricorso espresso dal prof. , esperto della Per_3 materia, ha ritenuto di dover disporre la rinnovazione delle operazioni peritali, che ha affidato alla dottoressa , specialista in oncologia medica, di cui è nota alla corte, ma anche alle parti, la particolare Persona_4 esperienza nella specifica materia.
Il Ctu nominato, all'esito di un attento esame dei documenti prodotti, di una attenta valutazione dell'anamnesi lavorativa e dei dati anamnestici segnalati nella documentazione clinica in atti (pagg. 4/6), secondo cui Pt_2 era un ex fumatore (medio fumatore fino al 2015), circostanza questa confermata anche dai suoi familiari CP_ durante un colloquio svoltosi presso l il 7 dicembre 2017 (così in fondo a pag. 5), ha concluso che Per_2
era affetto in vita da carcinoma a piccole cellule del polmone con metastasi cerebrali e osteomidollari,
[...] cui era conseguita successiva insufficienza respiratoria, e quindi in IV stadio, di verosimile origine professionale, risultata essere anche la sua causa di morte.
A tali conclusioni il CTU è giunto valorizzando la circostanza che avesse lavorato come escavatorista e Pt_2 artigiano di movimento terra per oltre quarant'anni, occupandosi della posa in opera di condotte idriche e fognarie con utilizzo di tubazioni in fibrocemento e gres porcellanato, di lavori di ripristino del manto stradale che lo avevano esposto a fumi di bitume e con utilizzo di mezzi pesanti, con esposizione continuativa allo scarico dei motori diesel presenti negli stessi, e che avesse anche operato per circa otto anni all'estero alle dipendenze della ditta OT per la quale aveva realizzato, in Iraq e in Algeria, grandi scavi per la posa in opera di acquedotti e fognature per circa dodici ore al giorno esposto, perciò, ai fumi di bitume e di catrame durante i lavori di ripristino del manto stradale e al gas di scarico dei motori diesel presenti sui mezzi costantemente utilizzati, ma anche all'amianto, circostanza questa supportata non solo dalla dichiarazione resa dalla ditta
OT in data 8 marzo 2018, successivamente esplicata nel senso di non poter escludere il contatto dell'assicurato con l'amianto presente nelle condotte e nelle tubature, il cui utilizzo nel settore dell'edilizia, aveva proseguito il consulente, era peraltro ben noto.
E l'asbesto, ha ricordato il consulente, era compreso nel gruppo I degli studi IARC (1999), come cancerogeno accertato per l'uomo.
E nel caso di specie, quindi, ha evidenziato l'ausiliario, era rilevante il fatto fosse stato impiegato anche, Pt_2
e per circa dieci anni, dal 1974 al 1983, presso la ditta OT in lavorazioni di costruzione di tubature idriche e fognarie, in un periodo in cui l'amianto veniva usato per realizzare migliaia di prodotti di uso industriale e civile, dato che l'evidenza di cancerogenicità dell'asbesto era sufficiente per l'animale e per l'uomo e che tra i tumori causati dalla sua inalazione era presente il carcinoma polmonare, come rilevabile anche dall'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi dell'art. 139 del T.U, CP_
e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014, nonché da diversi autori che avevano evidenziato una correlazione causale tra asbesto e altri tipi di tumori maligni ed infatti nella più recente monografia del 2012 l'IARC aveva associato l'asbesto oltre che alle note neoplasie maligne polmonare e mesotelioma, anche al carcinoma ovarico e laringeo mentre altri studi lo avevano fatto con riferimento a tumori del tratto gastrointestinale e del rene.
E se era certo che fosse stato un fumatore medio fino al 2015, ha proseguito il consulente, era anche Pt_2 noto l'effetto confondente del fumo di tabacco, che poteva avere un effetto sinergico con le esposizioni professionali, potenziandone l'azione cancerogena, come rilevato nel trattato sui tumori professionali nel 2000 negli studi di dove nel capitolo “tumori del polmone” era confermato che l'asbesto poteva causare Pt_3 carcinomi e adenocarcinomi del polmone, il cui effetto era potenziato dal fumo di sigaretta e come emerso anche in alcuni studi recentemente condotti da nel 2013, su “una coorte di 2377 uomini addetti all'isolamento CP_3 nel settore edile nel Nord America”, che avevano studiato l'associazione tra esposizione ad asbesto, asbestosi, fumo di sigaretta e tumore del polmone, confermando un incremento del rischio di morte per tumore polmonare pari al 3,6% tra lavoratori non fumatori esposti ad asbesto, pari al 7,4% tra lavoratori non fumatori con riscontro di asbestosi alla radiografia del torace e del 36,8% tra lavoratori fumatori con asbestosi polmonare.
Dalla disamina della documentazione inerente all'attività lavorativa svolta da , ha rilevato il consulente, Pt_2 era anche emersa l'esposizione a fumi di bitume e di catrame nel ripristino del manto stradale e ai gas di scarico dei motori diesel, che lo avevano quindi esposto direttamente ad idrocarburi aromatici policiclici, cosiddetti
IPA, soprattutto nell'attività di rimozione della copertura del manto stradale e successivo ripristino, come confermato da diversi studi che avevano evidenziato un aumento della mortalità per cancro del polmone tra i lavoratori addetti alla bitumazione e copertura del manto stradale, tra cui le monografie IARC citate nell'elaborato peritale (v. riferimenti bibliografici riassunti a pag. 8), e anche dato che i gas di scarico dei motori diesel sono una miscela complessa di gas, vapori, aerosol liquidi e particelle che contengono diverse sostanze cancerogene, tra cui appunto gli idrocarburi aromatici policiclici ed infatti nell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia già sopra citato, aggiornato nel 2014, le emissioni di motori diesel risultavano annoverate come causa di tumore al polmone (lista I, gruppo 6).
Da ciò la conclusione del consulente secondo cui il carcinoma neuroendocrino a piccole cellule del polmone sofferto da , al IV stadio, era molto verosimilmente riconducibile all'attività lavorativa svolta come Pt_2 escavatorista e artigiano di movimento terra, addetto alla costruzione di fognature e acquedotti, con posa di tubazioni in gres porcellanato, fibrocemento, ghisa e cemento, attività che avevano comportato un'esposizione ad agenti cancerogeni riconosciuti dalle agenzie internazionali e cioè amianto e idrocarburi policiclici aromatici presenti nelle emissioni dei motori diesel, ma anche nelle attività di ripristino del manto stradale, con la conseguenza che poteva dirsi che tale carcinoma ne avesse causato l'exitus, producendo in vita un danno biologico quantificabile, al momento della domanda amministrativa (ottobre 2017), pari al 100%.
Si tratta di argomentazioni che il consulente ha ribadito anche dopo avere valutato le osservazioni svolte dal CP_ dirigente medico dell con le quali si era rilevato che fare propria l'ammissione della ditta OT, secondo cui non si poteva escludere il contatto dell'assicurato con l'amianto, portava ad un ragionamento non corretto dal punto di vista medico legale dal momento che il semplice contatto con le sostanze in questione non era sufficiente a determinare in modo dirimente il nesso causale, trattandosi di rischio generico e comune a tutta la popolazione che, per norma, non rappresenta elemento fondante il nesso causale.
Né le conclusioni del CTU, aveva rilevato l'istituto, contenevano riferimento alla costanza, all'abitualità, all'intensità e alla quantità circa la reale esposizione ed erano fondate su una anamnesi lavorativa desumibile dal libretto di lavoro e dalla memoria difensiva dell'avvocato di parte, non accompagnata da valutazione specifica del rischio e della sua rilevanza fondata su dati oggettivi come un DVR o schede tecniche, non prese in considerazione, con la conseguenza il giudizio espresso dall'ausiliario della corte non risultava fondato su dati oggettivi, ma su elementi insufficienti, perché pochi, in prevalenza riferiti e non esaustivi. Ed il consulente della corte ha risposto alle osservazioni formulate dall'istituto precisando e ribadendo che l'utilizzo dell'amianto nel settore dell'edilizia era noto e che aveva dato prova di essere stato per anni Pt_2 adibito alla costruzione di tubature idriche e fognarie, nelle quali era stato anche impiegato dal 1974 al 1983 dalla OT e di avere motivato il proprio giudizio ritenendo che vi fosse stato nel suo caso un rischio non da semplice contatto e generico con asbesto e IPA, a prescindere dalla dichiarazione della ditta OT, riportata solo per rigorosità nell'esposizione dei dati, ma non utilizzata certamente come elemento probante, escludendo che potesse rilevare in senso contrario, per il periodo fino al 1984, in cui era stato impiegato in Iraq in Pt_2
Algeria, l'assenza del documento di valutazione dei rischi o di schede tecniche, essendo emerso in causa che egli Pa era stato esposto all'asbesto e ad nel corso della sua vita lavorativa, vista l'attività lavorativa svolta che, con criterio di alta probabilità, aveva quantomeno concausato il carcinoma del polmone relegando il fumo di sigaretta a concausa.
Né dirimente poteva ritenersi l'argomentazione secondo cui non era provata l'esposizione a valori superiori a quelli limite stabiliti dalle varie istituzioni a livello europeo e mondiale, il cui significato ha precisato l'ausiliario era quello di proteggere la salute dei lavoratori da sovraesposizione a sostanze pericolose negli ambienti di lavoro, e non come linea di demarcazione tra concentrazioni sicure e pericolose, come affermato nello studio citato da che aveva chiarito che solo alcuni studiosi avevano ritenuto che ai cancerogeni potessero Pt_3 essere applicati valori limite, mentre altri ancora avevano ritenuto inapplicabili valori limiti ai cancerogeni ed altri ancora che valori limite potessero essere applicati solo ai cancerogeni epigenetici, rilevando però che l'asbesto, considerato fattore epigenetico, poteva produrre effetti genotossici in cellule di roditori e che vi era quindi incertezza, sulla base delle conoscenze scientifiche attuali, circa il meccanismo d'azione degli agenti cancerogeni, tale da far permanere dubbi in merito al fatto che potessero essere individuati in proposito dei limiti di sicurezza.
E da tali conclusioni del consulente, fondate su una attenta ricostruzione delle mansioni svolte da per Pt_2 oltre quarant'anni e cioè su una anamnesi lavorativa dettagliata, che ha trovato riscontro non solo nella documentazione in atti, ma anche nelle dichiarazioni dei testi sentiti come di seguito meglio si dirà e su un'attenta valutazione degli studi scientifici più recenti, riferiti al periodo dal 2000 al 2014 (pag. 8 della relazione della dott.ssa - tra i quali, oltre a quello del 2013, condotto su una platea di 2.377 Per_4 Pt_3 CP_3 lavoratori uomini addetti all'isolamento nel settore edile nel Nord America, neppure presi in considerazione dal consulente del primo giudice che non ne ha fatto menzione e sul quale nessuna osservazione ha mosso l'istituto
- il collegio non ha motivo di discostarsi.
E ciò tanto più che il consulente nominato dalla corte ha ben spiegato, senza sottovalutarla, la concorrenza concausale del fumo di tabacco, di cui ha evidenziato il ruolo confondente e l'effetto sinergico con le esposizioni professionali, peraltro plurime in questo caso, potenziandone l'azione cancerogena, soprattutto quello dell'asbesto, che può causare carcinomi e adenocarcinomi del polmone e di cui il tabacco potenzia l'effetto
(studio del 2000), come peraltro da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, i cui Pt_3 principi ha fatto propri l'ausiliario, a differenza del consulente nominato dal primo giudice, che non solo non ha valutato l'effetto sinergico dell'esposizione a ben tre sostanze cancerogene ai fini del nesso di causa, ma non ha neppure valutato l'effetto confondente e altrettanto sinergico, ovvero moltiplicativo sul piano causale del fumo di sigaretta nei lavoratori esposti all'amianto e affetti da tumore polmonare (si veda in tal senso Cass. n.
23653 del 2016, n. 18472 del 2012 che aveva già chiarito come l'abitudine al fumo non fosse idonea a spezzare il legame causale con l'esposizione all'amianto, n. 1576 del 2019 e da ultimo anche n. 36322/2022).
E sempre in linea con i principi ormai consolidati della Suprema Corte, che va da tempo affermando che la CP_ prova del superamento di una determinata soglia quantitativa è irrilevante ai fini della tutela essendo sufficiente la dimostrazione dello svolgimento da parte dell'assicurato di una lavorazione che lo abbia comunque esposto a contatto significativo con l'amianto, il consulente ha anche spiegato perché ha ritenuto non rilevante l'assenza di schede tecniche e DVR e la circostanza che non fosse emersa una esposizione all'amianto
(ma anche ad altre sostanze cancerogene come gli IPA) superiore a valori limite, immotivatamente ritenute rilevanti dal primo consulente (Cass. n. 23653/2016, in particolare dal punto 13).
E questa Corte, peraltro, sul concetto di malattia dose-dipendente, si è già pronunciata evidenziando, con orientamento che va qui ribadito, come il livello dell'esposizione all'amianto non possa essere inteso nel senso che esiste una soglia specifica di esposizione all'amianto al di sotto della quale la malattia non possa manifestarsi, rimanendo quindi la valutazione della concreta esposizione professionale dell'assicurato all'amianto e la sussistenza del nesso causale tra la predetta esposizione e l'insorgenza della malattia materia puramente medica e non giuridica tanto più che il consulente della corte ha dato prova, specificamente argomentando in proposito le proprie conclusioni, di avere fatto corretto uso del criterio probabilistico, valutando adeguatamente la significatività che al quadro rilevato doveva essere attribuita a fronte dell'esposizione ad un plurimo rischio specifico, comprovata nel procedimento e di cui ha valorizzato l'effetto sinergico nel caso di . Pt_2
Ed il contatto con l'amianto, al pari dell'esposizione a fumi di catrame, che è pure certificato nelle attestazioni della OT (doc. 13), così come a gas di scarico di motori diesel, non limitato al periodo di lavoro con la società
OT, ma esteso anche agli altri anni di lavoro, ha trovato anche riscontro nelle dichiarazioni dei testi sentiti, Tes_ alcuni dei quali hanno riferito del lavoro svolto da in anni compresi tra il 1996 ed il 2012 (testi e Pt_2
), di cui per un periodo erano stati dipendenti. Pt_1 Tes_ Sia il teste che il teste hanno, infatti, confermato la conduzione di mezzi pesanti dotati di motori Pt_1 diesel e la realizzazione di scavi per condotte idriche e fognarie da parte di negli anni in cui avevano Pt_2 lavorato insieme, compresi tra il 1996 e il 2012, che aveva comportato l'inalazione di polveri di ogni tipo, rilevando che venivano realizzate anche operazioni di fresatura dell'asfalto, nel corso delle quali si inalavano vapori di asfalto, precisando che , che pure in quegli anni era il titolare dell'azienda, lavorava comunque Pt_2 con gli operai, personalmente occupandosi di stendere, con ausilio di mezzi manuali, catrame e bitume, usati caldi, che producevano vapori, inalati dagli operatori e anche da lui, al pari dei gas di scarico dei mezzi che conduceva, dato che a causa del caldo, durante tali operazioni, benché i mezzi avessero quasi tutti la cabina protettiva, egli lavorava sempre con gli sportelli aperti, confermando infine che era anche capitato che operasse su tubi in cemento amianto per fare innesti tra la nuova e la vecchia condotta.
Il consulente tecnico d'ufficio ha, quindi, correttamente attribuito rilevanza alle mansioni documentate in causa anche attraverso le dichiarazioni dei testi sentiti, prolungate per oltre quarant'anni e alla concomitante esposizione a plurimi agenti cancerogeni riconosciuti dalle agenzie internazionali, evidenziandone l'effetto sinergico, attribuendo alle stesse rilevanza quantomeno concausale e riconoscendo il fumo di sigaretta come fattore idoneo a rivestire un ulteriore effetto sinergico con le esposizioni professionali, in particolare ad amianto, potenziandone l'azione cancerogena, senza spezzare il legame causale con l'esposizione ai plurimi agenti cancerogeni, ben tre in questo caso, facendo quindi corretta applicazione del noto principio di equivalenza causale.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello proposto da va in conclusione accolto. Parte_1
La sentenza impugnata va, quindi, riformata, accogliendo il ricorso proposto da , dichiarando Parte_1 che il suo coniuge, , deceduto in data 07/11/2017, era in vita affetto da “carcinoma polmonare a Persona_2 piccole cellule in IV stadio (metastasi encefaliche ed osteomidollari)”, di verosimile origine professionale, dal quale è derivato un danno biologico del 100%, fin dalla data della domanda amministrativa (19/10/2017), con conseguente diritto del medesimo di percepire in vita, e fino al decesso, il corrispondente indennizzo in rendita, nella misura e con decorrenza di legge, dalla data della domanda amministrativa e che tale patologia di Per_2
ha cagionato il decesso, con conseguente diritto della vedova di percepire la rendita spettante e
[...] superstiti e l'assegno funerario. CP_ L' va, quindi, condannato al riconoscimento in favore di , vedova di , del Parte_1 Persona_2 predetto indennizzo in rendita spettante in vita al defunto, in rapporto ad un danno biologico del 100%, nella misura e con la decorrenza di legge, dalla data della domanda amministrativa (19.10.2017) e fino al suo decesso, nonché al riconoscimento in suo favore della rendita e dell'assegno funerario spettante ai superstiti ed al pagamento degli importi per tali titoli maturati e scaduti, oltre maggior misura tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. CP_ Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e devono essere, perciò, poste a carico dell' con distrazione in favore dei difensori dell'appellante, che ne hanno dichiarato l'anticipazione,
Le stesse vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM 55 del 2014, come successivamente modificato, quanto al giudizio di primo grado facendo riferimento alla tabella per la materia previdenziale e quanto al giudizio di secondo grado alla tabella per le controversie dinanzi alla corte d'appello, in relazione al valore della causa (pacifico tra le parti e correttamente compreso tra 52.000,01 e 260.000,00 € perché calcolato ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.c., facendo riferimento alla base retributiva annua di 18.811,65 €, moltiplicata per dieci annualità e maggiorata dell'assegno funerario) ed in applicazione dei parametri minimi previsti in tali tabelle, che tengono conto dell'attività processuale svolta, comprensive della fase di trattazione e/o istruttoria, che si è svolta in entrambi i gradi. CP_ Restano, altresì, definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate a carico dell'istituto, con separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, sezione Parte_1 lavoro, n. 1293 del 30.11.2021 e, in totale riforma della stessa, dichiara: che , deceduto in data 07/11/2017, era in vita affetto da “carcinoma polmonare a piccole cellule in Persona_2
IV stadio (metastasi encefaliche ed osteomidollari)”, di verosimile origine professionale, dal quale è derivato un danno biologico del 100%, fin dalla data della domanda amministrativa (19/10/2017), con conseguente diritto del medesimo di percepire in vita, e fino al decesso, il corrispondente indennizzo in rendita, nella misura e con decorrenza di legge, dalla data della domanda amministrativa e che tale patologia di ha Persona_2 cagionato il decesso;
CP_ condanna, per l'effetto, l a liquidare in favore di , vedova di , il predetto Parte_1 Persona_2 indennizzo in rendita, spettante in vita al defunto , in rapporto ad un danno biologico del 100%, Persona_2 nella misura e con la decorrenza di legge, dalla data della domanda amministrativa e fino al suo decesso, nonché al riconoscimento in suo favore della rendita e dell'assegno funerario spettante ai superstiti ed al pagamento degli importi per tali titoli maturati e scaduti, oltre maggior misura tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
CP_ condanna l alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio in favore di , che liquida in Parte_1 complessivi 6.114,00 euro, quanto al giudizio di primo grado e in complessivi euro 7.158,5 quanto al giudizio di appello, per entrambi i gradi oltre spese forfettarie al 15% e accessori dovuti per legge, disponendo la loro distrazione in favore dei suoi difensori anticipatari. CP_ Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza già liquidate con separati decreti.
Cagliari, 9 ottobre 2025
La Presidente del Collegio
RI SA SC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
RI SA SC PRESIDENTE RELATRICE
LL AR CONSIGLIERA
IO UR CONSIGLIERE in esito all'udienza del 2 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 31 di RACL dell'anno 2022, proposta da:
, nata a [...] il [...], residente a [...], elettivamente domiciliata in Cagliari Parte_1 presso gli avvocati Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia Atzeri, che la rappresentano per delega a margine del ricorso introduttivo del primo giudizio del 15/02/2019
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 in persona del in carica, rappresentato e difeso, in forza di procura generale Controparte_2 alle liti conferita con rogito del notaio in data 05/04/2016, repertorio n. 12428, dagli Avv.ti Giuliana Per_1
IN e TO Di CI, presso i quali è elettivamente domiciliato in Cagliari via Sonnino n. 96
APPELLATO
Conclusioni: Per l'appellante: “Abbiamo fiducia che la Ecc.ma Corte, in totale informa dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis: 1) accerti che il sig. era affetto da K polmonare di origine professionale e che il suo decesso è Pt_2 CP_ imputabile alla suddetta malattia, quantomeno come fattore accelerante o aggravante. 2) per l'effetto dichiari tenuto l'
a liquidare in favore dell'appellante l'indennizzo spettante al de cuius per il danno biologico relativo alla malattia professionale denunciata, nella misura che verrà accertata in corso di causa, dalla data della domanda fino al decesso, oltre CP_ che la rendita e l'assegno funerario spettante e superstiti. 3) condanni l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal 121° giorno dopo la domanda. 4) con vittoria CP_ di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.” Per l' appellato:
Voglia la Corte“Respingere l'appello perché infondato, condannando l'appellante al pagamento delle competenze di questo grado”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 19 febbraio 2019, , vedova di , nato a [...] il 5 aprile Parte_1 Persona_2 CP_ 1957 ed ivi deceduto il 7 novembre 2017, aveva convenuto in giudizio l' davanti al Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, per dedurre che il proprio coniuge aveva lavorato quale operaio ed artigiano di movimento terra dal 1974 al 2016, alle dipendenze di diverse ditte, meglio elencate nel capo uno del ricorso ed anche in proprio, specificamente addetto alla conduzione di mezzi pesanti, di norma privi di cabina protettiva
(escavatore cingolato JCB, pala meccanica gommata, betoniera, ruspa Caterpillar 219 e 235), che portava su ogni tipologia di terreno, per quaranta ore settimanali, con continuità esposto perciò all'inalazione delle polveri da essi sollevate durante i lavori di scavo per la realizzazione di condotte idriche e fognarie e ai fumi del bitume e del catrame durante i lavori di ripristino del manto stradale, oltre che ai gas di scarico dei motori diesel dei mezzi condotti.
Alle dipendenze della ditta OT Srl, aveva proseguito , per la quale il suo coniuge aveva lavorato da Pt_1 maggio 1974 a dicembre 1983, aveva anche operato in Iraq ed in Algeria, per la realizzazione di grandi scavi per la posa in opera di acquedotti e fognature, seguendo turni di lavoro ordinari di dodici ore al giorno.
Poiché nell'esercizio dell'attività lavorativa svolta aveva contratto K polmonare di natura professionale, Pt_2 CP_ egli il 19 ottobre 2017 aveva presentato denuncia di malattia all non accolta dall , che aveva anche CP_1 rigettato la domanda e l'opposizione da lei proposta, quale vedova, dopo il decesso di (7.11.2017) anche Pt_2 per ottenere la rendita dovuta ai superstiti e l'assegno funerario, tanto che si era trovata costretta a rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento della denunciata malattia professionale in capo al coniuge defunto ed il conseguente indennizzo di legge dalla domanda amministrativa del 19/10/2017 al 30/11/2017, oltre che l'assegno funerario e la rendita spettante ai superstiti. CP_ L' si era costituito in giudizio per rilevare l'infondatezza della domanda proposta dalla vedova di Per_2
, contestando in particolare l'impossibilità di individuare nel posto di lavoro, durante i periodi
[...] contributivi indicati, sostanze o fattori fisici da ritenere come agenti causali del carcinoma polmonare da cui era affetto il defunto, anche perché tra le possibili cause responsabili dell'insorgenza della patologia neoplastica non poteva trascurarsi l'abitudine tabagica dal medesimo coltivata. CP_ L'evento morte, aveva proseguito l' si era quindi verificato per patologia comune, non correlabile al lavoro svolto, in assenza di elementi tecnopatici che ne avessero cagionato o anche accelerato il decesso, non essendo neppure dimostrato che fosse stato adibito alle mansioni descritte in ricorso e che le stesse avessero Pt_2 potuto causare la tecnopatia denunciata, richiamando a sostegno delle proprie difese la relazione medico legale del 6 maggio 2019 allegata agli atti.
*
Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa con prove documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 1293 del 30/11/2021, aveva rigettato la domanda formulata da , Parte_1 aderendo alle valutazioni conclusive del CTU nominato, che aveva escluso che il carcinoma polmonare da cui era effetto in vita avesse natura professionale con la motivazione che , deceduto il 7 Persona_2 Pt_2 novembre 2017 per “insufficienza respiratoria in carcinoma polmonare diffuso” ed affetto in vita da “microcarcinoma polmonare sinistro, in stadio avanzato (IV stadio), con ripetizioni cerebrali”, aveva quindi un microcitoma che riconosceva come fattore di rischio principale il fumo di sigaretta e come ulteriori fattori di rischio, per quanto di rilievo, lo smog e l'inquinamento ambientale dovuto a radon e amianto e l'esposizione a sostanze radioattive o metalli pesanti quali arsenico, silicio, berillio, cadmio, composti del nichel e del cromo, mentre lui, nella sua vita lavorativa, era stato esposto all'inalazione di polveri durante i lavori di scavo per la realizzazione di condotte idriche e fognarie, oltre che ad agenti cancerogeni presenti nel catrame durante i lavori di ripristino stradale e a gas di scarico dei motori diesel.
Nè risultavano presenti in atti, aveva precisato il primo giudice, aderendo in proposito alle osservazioni del
CTU, dati precisi ed oggettivi - in termini di costanza, abitualità ed intensità - circa la reale esposizione del ai predetti agenti e a sostanze potenzialmente cancerogene, tanto più che l'esposizione al catrame era Pt_2 risultata solo saltuaria, posto che le mansioni al medesimo affidate si svolgevano non solo nel campo della costruzione e del rifacimento strade, ma anche nel settore idraulico civile, e che di conseguenza, pur non potendo escludere l'eventualità che fosse venuto a contatto con gli idrocarburi policiclici aromatici Pt_2 sprigionati dal catrame, ciò nonostante l'esposizione quantitativa poteva non essere stata efficace, anche in considerazione del fatto che tra le possibili cause responsabili della patologia neoplastica che lo aveva condotto a morte non poteva trascurarsi l'abitudine tabagica dal medesimo coltivata almeno fino al 2015.
In merito all'esposizione a fumi d'asfalto, aveva evidenziato il primo giudice, il CTU, d'altra parte, aveva aggiunto che gli studi sugli effetti nell'uomo ed i modelli animali mostravano risultati contraddittori, dovuti principalmente a differenze nella qualità (diversa composizione dei bitumi utilizzati) e quantità di esposizione
(intensità) e che anche gli studi epidemiologici mostravano analoghi risultati, pur risultando un'associazione tra aumento di rischio di cancro ai polmoni, allo stomaco, alla vescica, alla pelle non melanoma e di leucemie ed esposizione professionale a fumi di asfalto, in assenza quindi di prove sufficienti per stabilire una relazione causale tra esposizione e rischio, ancor più considerando che i risultati delle campagne di monitoraggio ambientale e biologico sugli asfaltatori avevano fatto emergere un'esposizione ad idrocarburi policiclici aromatici oscillante tra livelli simili a quelli riscontrabili nella popolazione di un'area metropolitana o a livelli di poco più elevati.
Da ciò la conclusione del CTU, condivisa dal primo giudice, che si fosse in presenza di una patologia multifattoriale, in nulla distinguibile dalla malattia comune presente nella popolazione generale, restando invece l'origine professionale nel campo della mera possibilità, inadeguata per l'ammissione delle prestazioni assicurative.
Il Tribunale, quindi, ritenendo la consulenza tecnica “adeguatamente motivata ed esente da vizi logici”, ne aveva condiviso le conclusioni rigettando la domanda, nulla provvedendo sulle spese processuali in quanto parte ricorrente aveva un prodotto la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., che attestava la titolarità di un reddito familiare non superiore al limite di legge per l'anno 2018, in difetto di comunicazioni successive in ordine ad eventuali intervenute variazioni rilevanti, ponendo invece a carico dell'istituto convenuto le spese di consulenza. CP_ Avverso la sentenza ha proposto appello , cui ha resistito l' Parte_1
Motivi della decisione
ha domandato la riforma della sentenza perché ingiusta e fondata sulle conclusioni cui era giunto Parte_1 il consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva immotivatamente escluso l'origine professionale della neoplasia polmonare da cui era affetto in vita benché si trattasse di lavoratore esposto a fumi di scarichi Persona_2 di motori diesel, ad amianto e a fumi di catrame e bitume, errando sotto un duplice profilo: a) sulla natura di malattia tabellata del tumore al polmone e sull'irrilevanza di un monitoraggio ambientale
e biologico e di stime quantitative.
Il CTU aveva concluso per la mera possibilità che la patologia esaminata fosse di natura professionale, rilevando che, pur in presenza di un'esposizione a cancerogeni ambientali lavorativi, non sarebbe stata fornita una valutazione oggettiva precisa, mediante monitoraggio ambientale e biologico, che potesse sottendere un'origine professionale della patologia tumorale che era patologia multifattoriale, in assenza di dati precisi ed oggettivi, per costanza, abitualità ed intensità, circa la reale esposizione del lavoratore ad agenti e sostanze cancerogene in ambito lavorativo, con ragionamento fatto proprio dal Tribunale seppure errato sotto il profilo giuridico e medico legale.
Da un lato, considerando che il tumore al polmone era patologia tabellata (nn. 57 lett. F per l'esposizione alle fibre di asbesto e 33 lett. A per l'esposizione ad idrocarburi policiclici aromatici, cd. IPA), era errato subordinare la valutazione della natura professionale della tecnopatia al superamento di determinate soglie quantitative, avendo già il legislatore previsto in tabella il fattore di rischio in termini ampi, senza indicare soglie quantitative e temporali, come ormai pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte.
Posto quindi che nel caso di specie era stata data prova dell'esposizione di all'amianto e a fumi di Pt_2 catrame e bitume, nonché ai gas di scarico dei motori diesel di cui erano dotati tutti i mezzi pesanti che aveva CP_ guidato per tanti anni, sia documentalmente che mediante la prova testimoniale, mentre l non aveva provato l'intervento di fattori patogeni extralavorativi dotati di efficacia esclusiva, idonea a superare la presunzione legale e comunque a disconoscere l'apporto quantomeno concausale della noxa lavorativa, il giudizio medico legale compiuto dal CTU, fatto proprio dal Tribunale, era erroneo ed inidoneo a fondare la decisione di rigetto.
b) Sulla portata degli studi scientifici sull'argomento e sull'omessa valutazione degli effetti cancerogeni derivanti dalle emissioni dei motori diesel dei veicoli industriali condotti dal . Pt_2
Poiché il CTU, in esito alle osservazioni del CTP, aveva sollevato perplessità sugli studi scientifici che riguardavano l'argomento, l'appellante si era rivolta ad uno specialista in medicina del lavoro ed epidemiologia dei tumori professionali ed ambientali, il Prof. , che il 10 febbraio 2022 aveva rilasciato un parere Persona_3 pro veritate, che integrava i motivi di appello, rilevando che, in merito all'esposizione all'amianto, in questo caso CP_ indiscutibile, anche perché documentata e confermata dai testi sentiti, ai fini della tutela non era richiesta la prova del superamento di una determinata soglia quantitativa, tanto più che si era in presenza di malattia tabellata, tumore polmonare, in relazione all'esposizione all'amianto rilevante quantomeno in termini di concausa.
Avuto riguardo all'esposizione a fumi di bitume e catrame, che stando alle prove testimoniali era altrettanto certa ( a dire dei testi aveva condotto mezzi per la fresatura del manto stradale, ma aveva anche Pt_2 partecipato al lavoro di stenditura manuale del bitume insieme agli altri operai, sottoponendosi quindi all'inalazione dei fumi emessi), il CTP aveva evidenziato che il livello di evidenza di cancerogenicità umana era definito come probabile (gruppo 2A) o possibile (gruppo 2B) dall'IARC (2013) in relazione al tipo di bitume utilizzato con la conseguenza che, pur non essendo possibile stimare quale fosse con precisione la frazione di tempo lavorativo dedicata ai lavori di pavimentazione stradale da , era ragionevole ritenere che si Pt_2 aggirasse intorno ad un terzo dell'orario lavorativo globale.
Quanto all'esposizione ad emissioni di motori diesel, il CTU non era entrato nel merito degli effetti cancerogeni per il polmone conseguenti a tale esposizione “da parte dei veicoli industriali di cui era stato conducente in maniera continua per tutta la durata della sua vita lavorativa”, nè del fatto che negli scarichi dei motori diesel vi sono composti chimici costituiti da noti cancerogeni umani quali benzene, formaldeide contenuti nella fase gassosa ed idrocarburi aromatici policiclici contenuti sia nella fase gassosa che nel particolato, per la riduzione del quale solo negli anni 90 erano stati introdotti i primi filtri, progressivamente migliorati, con la precisazione che ancora nel 2004, tuttavia, la quantità di idrocarburi aromatici totali misurata sulle emissioni era elevata e che si era ridotta negli anni successivi.
Per tale motivo, anche considerando che aveva operato prevalentemente all'aperto, poteva dirsi che Pt_2 verosimilmente nel corso delle manovre svolte sul posto potevano presentarsi o essere anche presenti in permanenza condizioni sfavorevoli di direzione del vento, con la conseguenza che le esposizioni a polveri e a fumi degli scarichi diesel erano molto elevate con tutta probabilità, oltre che quotidiane e per un lungo periodo richiamando a supporto i citati studi IARC del 2013, che avevano classificato le emissioni di motori diesel come cancerogeno umano certo (gruppo 1), identificando nel polmone il tipico organo bersaglio, supportando la conclusione che , pacificamente esposto per la sua vita lavorativa durata oltre quarant'anni agli scarichi Pt_2 di tali motori e conseguentemente a livelli di esposizione cumulativa tali da generare l'aumento del rischio per neoplasia del polmone, alternandosi nell'esposizione all'amianto e a fumi di bitume, sulla quale il CTU aveva concordato, era verosimile ritenere che l'esposizione ai fumi di motori diesel dei mezzi industriali manovrati nell'attività di escavatorista, se considerata unitamente all'esposizione all'amianto e a fumi di bitume, nonché all'abitudine tabagica che aveva contribuito con effetto moltiplicatore con criterio di verosimiglianza, avesse contribuito nell'eziologia della neoplasia polmonare a piccole cellule diagnosticata.
L'analisi e le conclusioni del CTP, fondate su un'ampia e autorevole bibliografia, oltre che rispettose del principio di equivalenza causale e degli indirizzi giurisprudenziali in materia, secondo l'appellante imponevano il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio e dimostravano la fondatezza della domanda di , portando Pt_1 necessariamente alla riforma della sentenza impugnata.
*
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
La Corte, preso atto delle non soddisfacenti risultanze dell'elaborato peritale - che aveva negato l'origine professionale della neoplasia polmonare da cui era pacificamente affetto in vita, pur dopo Persona_2 avere in parte concordato con la possibilità che il lavoratore potesse anche essere stato esposto a sostanze potenzialmente cancerogene in ragione della sua attività lavorativa, e cioè anche a fumi di catrame e bitume e a gas di scarico di motori diesel presenti nei mezzi pesanti da lui guidati (pag. 21 dell'elaborato peritale), peraltro, rileva la corte, confermata dai testi sentiti - rese evidenti dai rilievi formulati con il ricorso in appello e dalle osservazioni in merito sollevate nel parere pro veritate allegato al ricorso espresso dal prof. , esperto della Per_3 materia, ha ritenuto di dover disporre la rinnovazione delle operazioni peritali, che ha affidato alla dottoressa , specialista in oncologia medica, di cui è nota alla corte, ma anche alle parti, la particolare Persona_4 esperienza nella specifica materia.
Il Ctu nominato, all'esito di un attento esame dei documenti prodotti, di una attenta valutazione dell'anamnesi lavorativa e dei dati anamnestici segnalati nella documentazione clinica in atti (pagg. 4/6), secondo cui Pt_2 era un ex fumatore (medio fumatore fino al 2015), circostanza questa confermata anche dai suoi familiari CP_ durante un colloquio svoltosi presso l il 7 dicembre 2017 (così in fondo a pag. 5), ha concluso che Per_2
era affetto in vita da carcinoma a piccole cellule del polmone con metastasi cerebrali e osteomidollari,
[...] cui era conseguita successiva insufficienza respiratoria, e quindi in IV stadio, di verosimile origine professionale, risultata essere anche la sua causa di morte.
A tali conclusioni il CTU è giunto valorizzando la circostanza che avesse lavorato come escavatorista e Pt_2 artigiano di movimento terra per oltre quarant'anni, occupandosi della posa in opera di condotte idriche e fognarie con utilizzo di tubazioni in fibrocemento e gres porcellanato, di lavori di ripristino del manto stradale che lo avevano esposto a fumi di bitume e con utilizzo di mezzi pesanti, con esposizione continuativa allo scarico dei motori diesel presenti negli stessi, e che avesse anche operato per circa otto anni all'estero alle dipendenze della ditta OT per la quale aveva realizzato, in Iraq e in Algeria, grandi scavi per la posa in opera di acquedotti e fognature per circa dodici ore al giorno esposto, perciò, ai fumi di bitume e di catrame durante i lavori di ripristino del manto stradale e al gas di scarico dei motori diesel presenti sui mezzi costantemente utilizzati, ma anche all'amianto, circostanza questa supportata non solo dalla dichiarazione resa dalla ditta
OT in data 8 marzo 2018, successivamente esplicata nel senso di non poter escludere il contatto dell'assicurato con l'amianto presente nelle condotte e nelle tubature, il cui utilizzo nel settore dell'edilizia, aveva proseguito il consulente, era peraltro ben noto.
E l'asbesto, ha ricordato il consulente, era compreso nel gruppo I degli studi IARC (1999), come cancerogeno accertato per l'uomo.
E nel caso di specie, quindi, ha evidenziato l'ausiliario, era rilevante il fatto fosse stato impiegato anche, Pt_2
e per circa dieci anni, dal 1974 al 1983, presso la ditta OT in lavorazioni di costruzione di tubature idriche e fognarie, in un periodo in cui l'amianto veniva usato per realizzare migliaia di prodotti di uso industriale e civile, dato che l'evidenza di cancerogenicità dell'asbesto era sufficiente per l'animale e per l'uomo e che tra i tumori causati dalla sua inalazione era presente il carcinoma polmonare, come rilevabile anche dall'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi dell'art. 139 del T.U, CP_
e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014, nonché da diversi autori che avevano evidenziato una correlazione causale tra asbesto e altri tipi di tumori maligni ed infatti nella più recente monografia del 2012 l'IARC aveva associato l'asbesto oltre che alle note neoplasie maligne polmonare e mesotelioma, anche al carcinoma ovarico e laringeo mentre altri studi lo avevano fatto con riferimento a tumori del tratto gastrointestinale e del rene.
E se era certo che fosse stato un fumatore medio fino al 2015, ha proseguito il consulente, era anche Pt_2 noto l'effetto confondente del fumo di tabacco, che poteva avere un effetto sinergico con le esposizioni professionali, potenziandone l'azione cancerogena, come rilevato nel trattato sui tumori professionali nel 2000 negli studi di dove nel capitolo “tumori del polmone” era confermato che l'asbesto poteva causare Pt_3 carcinomi e adenocarcinomi del polmone, il cui effetto era potenziato dal fumo di sigaretta e come emerso anche in alcuni studi recentemente condotti da nel 2013, su “una coorte di 2377 uomini addetti all'isolamento CP_3 nel settore edile nel Nord America”, che avevano studiato l'associazione tra esposizione ad asbesto, asbestosi, fumo di sigaretta e tumore del polmone, confermando un incremento del rischio di morte per tumore polmonare pari al 3,6% tra lavoratori non fumatori esposti ad asbesto, pari al 7,4% tra lavoratori non fumatori con riscontro di asbestosi alla radiografia del torace e del 36,8% tra lavoratori fumatori con asbestosi polmonare.
Dalla disamina della documentazione inerente all'attività lavorativa svolta da , ha rilevato il consulente, Pt_2 era anche emersa l'esposizione a fumi di bitume e di catrame nel ripristino del manto stradale e ai gas di scarico dei motori diesel, che lo avevano quindi esposto direttamente ad idrocarburi aromatici policiclici, cosiddetti
IPA, soprattutto nell'attività di rimozione della copertura del manto stradale e successivo ripristino, come confermato da diversi studi che avevano evidenziato un aumento della mortalità per cancro del polmone tra i lavoratori addetti alla bitumazione e copertura del manto stradale, tra cui le monografie IARC citate nell'elaborato peritale (v. riferimenti bibliografici riassunti a pag. 8), e anche dato che i gas di scarico dei motori diesel sono una miscela complessa di gas, vapori, aerosol liquidi e particelle che contengono diverse sostanze cancerogene, tra cui appunto gli idrocarburi aromatici policiclici ed infatti nell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia già sopra citato, aggiornato nel 2014, le emissioni di motori diesel risultavano annoverate come causa di tumore al polmone (lista I, gruppo 6).
Da ciò la conclusione del consulente secondo cui il carcinoma neuroendocrino a piccole cellule del polmone sofferto da , al IV stadio, era molto verosimilmente riconducibile all'attività lavorativa svolta come Pt_2 escavatorista e artigiano di movimento terra, addetto alla costruzione di fognature e acquedotti, con posa di tubazioni in gres porcellanato, fibrocemento, ghisa e cemento, attività che avevano comportato un'esposizione ad agenti cancerogeni riconosciuti dalle agenzie internazionali e cioè amianto e idrocarburi policiclici aromatici presenti nelle emissioni dei motori diesel, ma anche nelle attività di ripristino del manto stradale, con la conseguenza che poteva dirsi che tale carcinoma ne avesse causato l'exitus, producendo in vita un danno biologico quantificabile, al momento della domanda amministrativa (ottobre 2017), pari al 100%.
Si tratta di argomentazioni che il consulente ha ribadito anche dopo avere valutato le osservazioni svolte dal CP_ dirigente medico dell con le quali si era rilevato che fare propria l'ammissione della ditta OT, secondo cui non si poteva escludere il contatto dell'assicurato con l'amianto, portava ad un ragionamento non corretto dal punto di vista medico legale dal momento che il semplice contatto con le sostanze in questione non era sufficiente a determinare in modo dirimente il nesso causale, trattandosi di rischio generico e comune a tutta la popolazione che, per norma, non rappresenta elemento fondante il nesso causale.
Né le conclusioni del CTU, aveva rilevato l'istituto, contenevano riferimento alla costanza, all'abitualità, all'intensità e alla quantità circa la reale esposizione ed erano fondate su una anamnesi lavorativa desumibile dal libretto di lavoro e dalla memoria difensiva dell'avvocato di parte, non accompagnata da valutazione specifica del rischio e della sua rilevanza fondata su dati oggettivi come un DVR o schede tecniche, non prese in considerazione, con la conseguenza il giudizio espresso dall'ausiliario della corte non risultava fondato su dati oggettivi, ma su elementi insufficienti, perché pochi, in prevalenza riferiti e non esaustivi. Ed il consulente della corte ha risposto alle osservazioni formulate dall'istituto precisando e ribadendo che l'utilizzo dell'amianto nel settore dell'edilizia era noto e che aveva dato prova di essere stato per anni Pt_2 adibito alla costruzione di tubature idriche e fognarie, nelle quali era stato anche impiegato dal 1974 al 1983 dalla OT e di avere motivato il proprio giudizio ritenendo che vi fosse stato nel suo caso un rischio non da semplice contatto e generico con asbesto e IPA, a prescindere dalla dichiarazione della ditta OT, riportata solo per rigorosità nell'esposizione dei dati, ma non utilizzata certamente come elemento probante, escludendo che potesse rilevare in senso contrario, per il periodo fino al 1984, in cui era stato impiegato in Iraq in Pt_2
Algeria, l'assenza del documento di valutazione dei rischi o di schede tecniche, essendo emerso in causa che egli Pa era stato esposto all'asbesto e ad nel corso della sua vita lavorativa, vista l'attività lavorativa svolta che, con criterio di alta probabilità, aveva quantomeno concausato il carcinoma del polmone relegando il fumo di sigaretta a concausa.
Né dirimente poteva ritenersi l'argomentazione secondo cui non era provata l'esposizione a valori superiori a quelli limite stabiliti dalle varie istituzioni a livello europeo e mondiale, il cui significato ha precisato l'ausiliario era quello di proteggere la salute dei lavoratori da sovraesposizione a sostanze pericolose negli ambienti di lavoro, e non come linea di demarcazione tra concentrazioni sicure e pericolose, come affermato nello studio citato da che aveva chiarito che solo alcuni studiosi avevano ritenuto che ai cancerogeni potessero Pt_3 essere applicati valori limite, mentre altri ancora avevano ritenuto inapplicabili valori limiti ai cancerogeni ed altri ancora che valori limite potessero essere applicati solo ai cancerogeni epigenetici, rilevando però che l'asbesto, considerato fattore epigenetico, poteva produrre effetti genotossici in cellule di roditori e che vi era quindi incertezza, sulla base delle conoscenze scientifiche attuali, circa il meccanismo d'azione degli agenti cancerogeni, tale da far permanere dubbi in merito al fatto che potessero essere individuati in proposito dei limiti di sicurezza.
E da tali conclusioni del consulente, fondate su una attenta ricostruzione delle mansioni svolte da per Pt_2 oltre quarant'anni e cioè su una anamnesi lavorativa dettagliata, che ha trovato riscontro non solo nella documentazione in atti, ma anche nelle dichiarazioni dei testi sentiti come di seguito meglio si dirà e su un'attenta valutazione degli studi scientifici più recenti, riferiti al periodo dal 2000 al 2014 (pag. 8 della relazione della dott.ssa - tra i quali, oltre a quello del 2013, condotto su una platea di 2.377 Per_4 Pt_3 CP_3 lavoratori uomini addetti all'isolamento nel settore edile nel Nord America, neppure presi in considerazione dal consulente del primo giudice che non ne ha fatto menzione e sul quale nessuna osservazione ha mosso l'istituto
- il collegio non ha motivo di discostarsi.
E ciò tanto più che il consulente nominato dalla corte ha ben spiegato, senza sottovalutarla, la concorrenza concausale del fumo di tabacco, di cui ha evidenziato il ruolo confondente e l'effetto sinergico con le esposizioni professionali, peraltro plurime in questo caso, potenziandone l'azione cancerogena, soprattutto quello dell'asbesto, che può causare carcinomi e adenocarcinomi del polmone e di cui il tabacco potenzia l'effetto
(studio del 2000), come peraltro da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, i cui Pt_3 principi ha fatto propri l'ausiliario, a differenza del consulente nominato dal primo giudice, che non solo non ha valutato l'effetto sinergico dell'esposizione a ben tre sostanze cancerogene ai fini del nesso di causa, ma non ha neppure valutato l'effetto confondente e altrettanto sinergico, ovvero moltiplicativo sul piano causale del fumo di sigaretta nei lavoratori esposti all'amianto e affetti da tumore polmonare (si veda in tal senso Cass. n.
23653 del 2016, n. 18472 del 2012 che aveva già chiarito come l'abitudine al fumo non fosse idonea a spezzare il legame causale con l'esposizione all'amianto, n. 1576 del 2019 e da ultimo anche n. 36322/2022).
E sempre in linea con i principi ormai consolidati della Suprema Corte, che va da tempo affermando che la CP_ prova del superamento di una determinata soglia quantitativa è irrilevante ai fini della tutela essendo sufficiente la dimostrazione dello svolgimento da parte dell'assicurato di una lavorazione che lo abbia comunque esposto a contatto significativo con l'amianto, il consulente ha anche spiegato perché ha ritenuto non rilevante l'assenza di schede tecniche e DVR e la circostanza che non fosse emersa una esposizione all'amianto
(ma anche ad altre sostanze cancerogene come gli IPA) superiore a valori limite, immotivatamente ritenute rilevanti dal primo consulente (Cass. n. 23653/2016, in particolare dal punto 13).
E questa Corte, peraltro, sul concetto di malattia dose-dipendente, si è già pronunciata evidenziando, con orientamento che va qui ribadito, come il livello dell'esposizione all'amianto non possa essere inteso nel senso che esiste una soglia specifica di esposizione all'amianto al di sotto della quale la malattia non possa manifestarsi, rimanendo quindi la valutazione della concreta esposizione professionale dell'assicurato all'amianto e la sussistenza del nesso causale tra la predetta esposizione e l'insorgenza della malattia materia puramente medica e non giuridica tanto più che il consulente della corte ha dato prova, specificamente argomentando in proposito le proprie conclusioni, di avere fatto corretto uso del criterio probabilistico, valutando adeguatamente la significatività che al quadro rilevato doveva essere attribuita a fronte dell'esposizione ad un plurimo rischio specifico, comprovata nel procedimento e di cui ha valorizzato l'effetto sinergico nel caso di . Pt_2
Ed il contatto con l'amianto, al pari dell'esposizione a fumi di catrame, che è pure certificato nelle attestazioni della OT (doc. 13), così come a gas di scarico di motori diesel, non limitato al periodo di lavoro con la società
OT, ma esteso anche agli altri anni di lavoro, ha trovato anche riscontro nelle dichiarazioni dei testi sentiti, Tes_ alcuni dei quali hanno riferito del lavoro svolto da in anni compresi tra il 1996 ed il 2012 (testi e Pt_2
), di cui per un periodo erano stati dipendenti. Pt_1 Tes_ Sia il teste che il teste hanno, infatti, confermato la conduzione di mezzi pesanti dotati di motori Pt_1 diesel e la realizzazione di scavi per condotte idriche e fognarie da parte di negli anni in cui avevano Pt_2 lavorato insieme, compresi tra il 1996 e il 2012, che aveva comportato l'inalazione di polveri di ogni tipo, rilevando che venivano realizzate anche operazioni di fresatura dell'asfalto, nel corso delle quali si inalavano vapori di asfalto, precisando che , che pure in quegli anni era il titolare dell'azienda, lavorava comunque Pt_2 con gli operai, personalmente occupandosi di stendere, con ausilio di mezzi manuali, catrame e bitume, usati caldi, che producevano vapori, inalati dagli operatori e anche da lui, al pari dei gas di scarico dei mezzi che conduceva, dato che a causa del caldo, durante tali operazioni, benché i mezzi avessero quasi tutti la cabina protettiva, egli lavorava sempre con gli sportelli aperti, confermando infine che era anche capitato che operasse su tubi in cemento amianto per fare innesti tra la nuova e la vecchia condotta.
Il consulente tecnico d'ufficio ha, quindi, correttamente attribuito rilevanza alle mansioni documentate in causa anche attraverso le dichiarazioni dei testi sentiti, prolungate per oltre quarant'anni e alla concomitante esposizione a plurimi agenti cancerogeni riconosciuti dalle agenzie internazionali, evidenziandone l'effetto sinergico, attribuendo alle stesse rilevanza quantomeno concausale e riconoscendo il fumo di sigaretta come fattore idoneo a rivestire un ulteriore effetto sinergico con le esposizioni professionali, in particolare ad amianto, potenziandone l'azione cancerogena, senza spezzare il legame causale con l'esposizione ai plurimi agenti cancerogeni, ben tre in questo caso, facendo quindi corretta applicazione del noto principio di equivalenza causale.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello proposto da va in conclusione accolto. Parte_1
La sentenza impugnata va, quindi, riformata, accogliendo il ricorso proposto da , dichiarando Parte_1 che il suo coniuge, , deceduto in data 07/11/2017, era in vita affetto da “carcinoma polmonare a Persona_2 piccole cellule in IV stadio (metastasi encefaliche ed osteomidollari)”, di verosimile origine professionale, dal quale è derivato un danno biologico del 100%, fin dalla data della domanda amministrativa (19/10/2017), con conseguente diritto del medesimo di percepire in vita, e fino al decesso, il corrispondente indennizzo in rendita, nella misura e con decorrenza di legge, dalla data della domanda amministrativa e che tale patologia di Per_2
ha cagionato il decesso, con conseguente diritto della vedova di percepire la rendita spettante e
[...] superstiti e l'assegno funerario. CP_ L' va, quindi, condannato al riconoscimento in favore di , vedova di , del Parte_1 Persona_2 predetto indennizzo in rendita spettante in vita al defunto, in rapporto ad un danno biologico del 100%, nella misura e con la decorrenza di legge, dalla data della domanda amministrativa (19.10.2017) e fino al suo decesso, nonché al riconoscimento in suo favore della rendita e dell'assegno funerario spettante ai superstiti ed al pagamento degli importi per tali titoli maturati e scaduti, oltre maggior misura tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. CP_ Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e devono essere, perciò, poste a carico dell' con distrazione in favore dei difensori dell'appellante, che ne hanno dichiarato l'anticipazione,
Le stesse vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM 55 del 2014, come successivamente modificato, quanto al giudizio di primo grado facendo riferimento alla tabella per la materia previdenziale e quanto al giudizio di secondo grado alla tabella per le controversie dinanzi alla corte d'appello, in relazione al valore della causa (pacifico tra le parti e correttamente compreso tra 52.000,01 e 260.000,00 € perché calcolato ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.c., facendo riferimento alla base retributiva annua di 18.811,65 €, moltiplicata per dieci annualità e maggiorata dell'assegno funerario) ed in applicazione dei parametri minimi previsti in tali tabelle, che tengono conto dell'attività processuale svolta, comprensive della fase di trattazione e/o istruttoria, che si è svolta in entrambi i gradi. CP_ Restano, altresì, definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate a carico dell'istituto, con separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, sezione Parte_1 lavoro, n. 1293 del 30.11.2021 e, in totale riforma della stessa, dichiara: che , deceduto in data 07/11/2017, era in vita affetto da “carcinoma polmonare a piccole cellule in Persona_2
IV stadio (metastasi encefaliche ed osteomidollari)”, di verosimile origine professionale, dal quale è derivato un danno biologico del 100%, fin dalla data della domanda amministrativa (19/10/2017), con conseguente diritto del medesimo di percepire in vita, e fino al decesso, il corrispondente indennizzo in rendita, nella misura e con decorrenza di legge, dalla data della domanda amministrativa e che tale patologia di ha Persona_2 cagionato il decesso;
CP_ condanna, per l'effetto, l a liquidare in favore di , vedova di , il predetto Parte_1 Persona_2 indennizzo in rendita, spettante in vita al defunto , in rapporto ad un danno biologico del 100%, Persona_2 nella misura e con la decorrenza di legge, dalla data della domanda amministrativa e fino al suo decesso, nonché al riconoscimento in suo favore della rendita e dell'assegno funerario spettante ai superstiti ed al pagamento degli importi per tali titoli maturati e scaduti, oltre maggior misura tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
CP_ condanna l alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio in favore di , che liquida in Parte_1 complessivi 6.114,00 euro, quanto al giudizio di primo grado e in complessivi euro 7.158,5 quanto al giudizio di appello, per entrambi i gradi oltre spese forfettarie al 15% e accessori dovuti per legge, disponendo la loro distrazione in favore dei suoi difensori anticipatari. CP_ Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza già liquidate con separati decreti.
Cagliari, 9 ottobre 2025
La Presidente del Collegio
RI SA SC