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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/12/2024, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
4609/2024 R.G.
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4609/2024 R.G. promossa da
– nata in [...] il [...] – cittadina rumena-moldava, residente Parte_1 in 38121 TRENTO – Via Bolzano n.
7 - C.F. C.F._1
e nato in [...] il [...] – cittadino rumeno-moldavo – C.F. Parte_2
residente in [...] C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in 38122 TRENTO – Via San Francesco d'Assisi n. 14, presso lo studio dell'avv. Lara Settanni ( – C.F. Email_1
) che li rappresenta e difende giusta mandato alle liti allegato al ricorso C.F._3
e con l'intervento del PM in sede
OGGETTO: ricorso per la modifica consensuale delle condizioni di divorzio, riqualificato come ricorso per la regolamentazione delle condizioni di divorzio.
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 15 ottobre 2024, premettevano di avere contratto matrimonio in Moldavia in data 10.12.2006 e che, dopo alcuni anni, la famiglia aveva deciso di trasferirsi in Italia ove si era pienamente integrata, stabilendo la residenza da ultimo in Trento – Via alla Formigheta n. 44; che, in data 05.03.2011, era nato,
a Trento, il figlio , oggi tredicenne, ed, in data 22.12.2012, sempre a Trento, era nata Per_1 la figlia , quasi dodicenne;
che, venuta meno l'affectio maritalis, i coniugi avevano Per_2 consensualmente divorziato secondo il rito moldavo, con atto di divorzio annotato al n. 11 del
17.05.2022; che la sentenza straniera, munita di traduzione e legalizzazione, era stata poi trascritta nei registri dello stato civile del Comune di Trento in data 03.01.2023; che, poiché la sentenza divorzile straniera, aveva statuito solo in ordine allo status personale dei coniugi, nulla prevedendo in relazione alla prole, nell'esclusivo interesse di essa, veniva, in tale sede, avanzata domanda di modifica del provvedimento reso dal Tribunale moldavo, affinchè fossero regolamentate le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori alle condizioni di seguito indicate: “1) I figli minori e saranno affidati Per_1 Persona_3 ad entrambi i genitori in modo condiviso, collocati in via principale presso la residenza della madre con la quale manterranno la residenza anagrafica, attualmente in Trento – Via Bolzano
n.
7. Eventuali spostamenti di residenza dei figli dovranno comunque avvenire nel loro esclusivo interesse e senza che ciò ne pregiudichi la continuità con il contesto abitativo ove sono nati e cresciuti, né tale da pregiudicare la frequentazione con il padre. 2) Tutte le decisioni relative ai figli saranno prese congiuntamente dai genitori che dovranno confrontarsi, comunicare e collaborare fattivamente per la loro crescita ed educazione ed entrambi si assumono l'onere ed obbligo di comunicare all'altro genitore qualsiasi evento e/o circostanza, fatto e/o decisione riguardanti i figli. I genitori si impegnano a compiere ogni sforzo per risolvere, attraverso il dialogo ed il confronto, eventuali controversie. Ove uno dei genitori non rispetti tale impegno, il suo comportamento sarà valutato dal giudice, nell'ambito delle previsioni di cui agli articoli 473 bis 38 e 39, di cui resta facoltà di ciascuna parte richiedere l'attuazione. 3) Il padre avrà diritto/dovere di visita dei figli ogniqualvolta essi lo desiderino, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extra scolastici e con gli impegni lavorativi dei genitori ed in ogni caso secondo il seguente calendario: -un giorno a settimana
(da concordarsi tra genitori) ed un week-end alternato dal venerdì sera alla domenica sera con ritiro e riconsegna dei figli a cura del padre presso la residenza materna. Durante il periodo estivo, il padre terrà con sé i figli con le stesse modalità ed in ogni caso per due settimane, anche non consecutive. L'esatto periodo dovrà essere concordato tra i genitori e le relative disponibilità dovranno essere reciprocamente comunicate ogni anno per tempo, così mettendosi d'accordo anno per anno. I genitori concorderanno le rispettive ferie estive, tenuto conto degli impegni di lavoro di ognuno, nonché delle esigenze dei figli. -Nei periodi di vacanza, i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare il luogo ove ciascuno di essi trascorrerà le ferie con i figli. -Eventuali impedimenti dei genitori nelle giornate/periodo dell'affidamento dovranno essere reciprocamente comunicati con congruo anticipo, se possibile entro la sera precedente all'espletamento del diritto di visita;
analogamente in caso di indisponibilità dei figli. -Resta inteso, come detto, che i figli potranno comunque liberamente frequentare l'uno o l'altro genitore tenuto conto di eventuali problematiche ed in ogni caso dei loro imprescindibili desideri;
4) La casa in comproprietà sita in 38121 TRENTO
– Via Bolzano n. 7 è assegnata in via esclusiva alla OR nell'interesse dei Parte_1 figli;
5) Il Signor verserà, a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_2 dei figli minori la somma complessiva di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla OR entro la fine di ogni mese, a decorrere dal mese di Parte_1 ottobre 2024. Detto contributo al mantenimento sarà annualmente rivalutato in base agli indici
ISTAT; 6) Le spese straordinarie per i figli verranno divise al 50% tra genitori. Le spese straordinarie al 50% sono da intendersi, secondo le linee giuda del C.N.F. ed in ogni caso saranno regolamentate come segue: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Quando un genitore ritiene necessaria o utile una spesa comunica la proposta all'altro per mail, sms o WhatsApp. Questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta ed entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Se il rifiuto alla spesa viene correttamente motivato, il genitore che comunque decida di sostenerla non avrà diritto a richiederne il rimborso. Il rimborso delle spese anticipate
(richiesto con il supporto delle relative pezze giustificative), dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla comunicazione. 7) L'Assegno Unico, l'Assegno provinciale e ogni altro beneficio legato al nucleo verranno percepiti interamente dalla OR . A tal fine il Parte_1
Signor provvederà a sottoscrivere ogni richiesta eventualmente necessaria. Parte_2
8) Le parti potranno beneficiare delle detrazioni fiscali per i figli a carico nella misura del
50 % ciascuno. 9) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio per i figli minori e . 10) Le Per_1 Persona_3 spese legali saranno pagate dalla OR che se ne fa carico in via esclusiva. Parte_1
11) Le parti rinunciano all'appello dell'emananda sentenza”.
All'udienza del 28.11.2024, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter c.p.c. introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
………………………….
DIRITTO
Orbene, va, innanzitutto, rilevato che “in tema di riconoscimento delle sentenze straniere, non
è contraria ai principi fondamentali dell'ordine pubblico la sentenza straniera di divorzio che non indichi compiutamente le condizioni di affidamento e di mantenimento inerenti alla prole minorenne degli ex coniugi, dal momento che nessun principio costituzionale impone che la definitiva regolamentazione dei diritti e dei doveri scaturenti da un determinato status sia dettato in un unico contesto, tant'è che nel nostro ordinamento è prevista la sentenza non definitiva di divorzio, che statuisce sullo "status" e rinvia per l'adozione dei provvedimenti conseguenti (cfr. Cass. Civ. sent. n. 13556 del 30 luglio 2012);
Per altro, trattandosi, nel caso di specie, solo di pronuncia sullo status, non può ritenersi sussistente alcuna violazione dell'articolo 31 della legge nr. 218 del 1995, a mente del quale
“la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio;
in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata”, atteso che la regolamentazione delle condizioni dello scioglimento del vincolo (con particolare riguardo al rapporto tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole), è stata correttamente rimessa a questo Tribunale, in considerazione del luogo di localizzazione prevalente della vita matrimoniale dei coniugi.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che le condizioni indicate dalle parti siano conformi all'interesse della prole, all'ordine pubblico e al buon costume. Ragione per cui si ritiene che le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori, relative al divorzio, possano essere disciplinate secondo le condizioni concordate dalle parti oggetto del presente ricorso.
Nulla si dispone sulle spese di lite tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) DISPONE la regolamentazione delle condizioni del divorzio annotato al n. 11 del
17.05.2022 secondo le modalità indicate nel ricorso depositato in data 15 ottobre 2024, come confermate nelle note di trattazione scritta del 24.10.2024;
2) NULLA sulle spese di lite. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 29 novembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi