Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 25/06/2025, n. 12576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12576 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12576/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06611/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6611 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
del provvedimento -OMISSIS- di inidoneità in seno al concorso per l'ammissione di 105 Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica - 2022; i verbali di visita medica, non cogniti, redatti dall'apposito Collegio sanitario e sottesi al giudizio di inidoneità.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15 novembre 2022:
del provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare prot. M_D AB05933 REG2022 0570080 del 30.9.22, di approvazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, per l'ammissione di 105 Allievi alla 1^ classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica per l'anno accademico 2022-2023, indetto, tra gli altri, con il Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0543679 del 17 dicembre 2021, per i 58 posti del ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialità pilota, di cui all'Appendice Aeronautica Militare, Sezione 1 del bando di concorso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con il ricorso in oggetto e con i successivi motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato: il provvedimento -OMISSIS- di inidoneità in seno al concorso per l'ammissione di 105 Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica - 2022; dei verbali di visita medica, non cogniti, redatti dall'apposito Collegio sanitario e sottesi al giudizio di inidoneità; il provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare prot. M_D AB05933 REG2022 0570080 del 30.9.22, di approvazione della graduatoria di merito del concorso;
vista la nota depositata il 25 marzo 2025, dopo l’assegnazione del fascicolo al relatore, in cui il difensore ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla decisione del merito della controversia;
ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2001, n. 4859; Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5832);
ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2011 n. 2695; Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2008 n. 6257);
ritenuto che, pertanto, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse delle parti ricorrenti ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente giudizio;
ritenuto, in definitiva, che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
ritenuto che la peculiarità della vicenda oggetto del presente contenzioso costituisce giustificato motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Caterina Lauro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Lauro | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO