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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 3664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3664 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 6.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3396/2024 R.G.L.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso da sé stesso, Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti in Napoli, via Alabardieri n.32, RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli, via A. De Gasperi n. 55. CP_1
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.2.2024, il ricorrente in epigrafe ha dedotto di avere ricevuto notifica in data 5.1.2024 dell'avviso di addebito n. 371 2023 00105865 46 000 per complessivi € 2.792,42 a titolo di contributi I.V.S “a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, sanzioni per morosità e spese di notifica” per il periodo dal 01/2017 al 12/2017. Nel merito, il ricorrente ha sostenuto di non possedere i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge 662/96 per l'iscrizione nella gestione commercianti e conseguentemente di non essere obbligato al pagamento dei contributi IVS all di CP_1 non avere mai svolto alcuna attività di lavoro in una impresa individuale o societaria di tipo commerciale, di servizio o del turismo. Inoltre ha precisato di svolgere esclusivamente la professione di avvocato, iscritto all'ordine degli avvocati di Napoli e presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, dal 2012. Ha eccepito la prescrizione quinquennale ai sensi della legge 335/1995 del credito contributivo del 2017, avendo ricevuto la notifica dell'avviso di addebito citato il 5.1.2024. Tutto ciò premesso ha concluso chiedendo “1) in via preliminare, sospendere l'esecutività dell'atto impugnato;
2) nel merito, accertare e dichiarare non dovute le somme richieste dall e per l'effetto, annullare l'avviso di addebito impugnato;
3) CP_1 condannare l' al pagamento delle spese e competenze di causa e gli accessori per CP_1 legge”.
L'opposto si è costituito con memoria depositata in data 15.10.2024, ed ha CP_1 eccepito preliminarmente l'inammissibilità e/o tardività dell'opposizione stante il decorso del termine di 20 giorni dalla notifica (5.01.24) dell'avviso di addebito e il deposito del ricorso (12.2.2024), nonché la nullità del ricorso stesso per violazione dell'art. 414 c.p.c.. Ha eccepito altresì il difetto di giurisdizione del giudice adito in merito alla domanda di annullamento dell'iscrizione alla gestione commercianti dell , trattandosi di CP_1 atto amministrativo. Ha asserito che il ricorrente risultava il “titolare firmatario” dell'attività di cui aveva la gestione e la responsabilità, come da risultanze della CCIA;
in particolare ha evidenziato l'iscrizione alla gestione speciale commercio il 16.4.2004, sostenendo che la società era registrata in Camera di commercio a Registro Imprese per attività di commercio Ha affermato la sussistenza dell'obbligo di iscrizione, ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. n.45 del 28.2.1986, con la conseguenza che, attesa l'ampiezza della espressione utilizzata dal legislatore, per cui la partecipazione al lavoro aziendale va individuata non solo negli atti di mera natura esecutiva, ma anche in quelli di assunzione delle decisioni relative alla concreta gestione e direzione dell'impresa, atteso che con tali atti il socio che li compie conferisce il proprio apporto di lavoro all'azienda, intervenendo direttamente nell'andamento dell'attività produttiva di quest'ultima. Ha sostenuto la regolarità della notifica ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78/2010 essendo stato notificato l'avviso di addebito con raccomandata ar il 23.2.2023; ha contestato altresì la prescrizione quinquennale del credito considerando il termine decennale e il periodo di sospensione dei termini prescrizionali in ragione della pandemia COVID. Tutto ciò premesso ha concluso chiedendo: “nel merito rigettare l'avverso ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese di lite.”
In esito alla udienza cartolare del 6.5.2025, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rilevata la tempestività del ricorso, in quanto dagli atti processuali emerge che l'avviso di addebito è stato notificato al ricorrente il giorno 5.1.24 mentre il ricorso è stato depositato il giorno 12.2.24 e dunque nel rispetto del termine di 40 giorni indicato dalla norma su richiamata, essendo state fatte valere censure non di tipo meramente formale. E' infondata altresì la restante eccezione di nullità del ricorso, che contiene tutti i requisiti necessari in fatto e in diritto ai sensi dell'art. 414 c.p.c., che ne consentono una compita comprensione a opera della controparte e del Giudice. Appaiono inconferenti le notazioni contenute nella memoria di costituzione aventi a oggetto la prova testimoniale, posto che parte ricorrente non ha instato in tal senso .
L'eccezione di prescrizione è infondata. In tema di prescrizione, va rammentato che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, recita: «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie (...) A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni». Il comma 10 dello stesso articolo aggiunge: «I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge (17.8.1995: cfr. art. 17), fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione prevista dall'art. 2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi e le procedure in corso».
Inoltre, rileva sul punto la pronuncia della Cassazione a sezioni unite n. 23397/16, a tenore della quale la mancata impugnazione di un qualunque atto impositivo non comporta l'allungamento del termine prescrizionale, al contrario del diritto di credito contenuto in una sentenza passata in giudicato, che invece si prescrive in dieci anni. La fattispecie posta all'attenzione della Cassazione trae origine dall' opposizione di un'intimazione di pagamento relativa ad una cartella per omessi versamenti di contributi previdenziali proposta avanti al Tribunale, che aveva dichiarato CP_1 inammissibile per tardività l'opposizione, mentre la Corte di appello aveva ritenuto prescritto il credito vantato dall'ente con la cartella di pagamento, in quanto l'intimazione di pagamento era stata notificata oltre i cinque anni dalla notifica della predetta cartella. L aveva proposto ricorso per Cassazione, dolendosi di un'interpretazione errata CP_1 della norma, atteso che la cartella di pagamento era divenuta definitiva per assenza di impugnazione e pertanto trovava applicazione il termine prescrizionale ordinario di dieci anni. I giudici di legittimità hanno quindi rimesso la decisione alle Sezioni Unite, ravvisandosi un contrasto giurisprudenziale sul punto, legato all'interpretazione dell'articolo 2953 c.c., che disciplina gli effetti del giudizio sulle prescrizioni brevi. Dovendo affrontare l'operatività o meno della “conversione” del termine di prescrizione breve in ordinario decennale, dopo la mancata impugnazione di atti di riscossione riferiti alle sanzioni amministrative, ai contributi previdenziali o altra entrata tributaria, occorrendo disquisire se tale omessa impugnazione fosse idonea a trasformare il termine da breve a decennale, la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che la prescrizione di dieci anni prevista dall'articolo 2953 del c.c. ( "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni"), decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e che l'eventuale conversione della prescrizione breve in quella decennale trova il proprio fondamento proprio nella sentenza stessa. Ne consegue che tutti gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva mediante ruolo, compresa la cartella di pagamento e l'accertamento esecutivo, non sono da ritenersi idonei ad acquistare efficacia di giudicato, venendosi quindi ad affermare il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto produce solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche la conversione del termine di prescrizione breve in ordinario di dieci anni. Del resto, la pronuncia a SS.UU . si pone nel solco di quelle che in passato hanno ritenuto l'art. 2953 c.c. applicabile ai soli titoli di formazione giudiziale (Cassazione civile, sez.un., 10 dicembre 2009, n.25790; Cassazione civile, sez.V, 11 marzo 2011, n.5837; Cassazione civile, sez.V, 23 marzo 2011, n.6617; Cassazione civile, sez.V, 5 aprile 2013, n.8380; Cassazione civile, sez.V, 13 luglio 2012, n.11941; e ancora Cassazione civile, sez. V, 25 maggio 2007, n.12263, secondo cui "l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dell'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito ( qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'articolo 2953 c.c. ai fini della prescrizione, in quanto non vi è motivo di equiparare, stante la diversità sostanziale della procedura di formazione del titolo, l'iscrizione a ruolo non opposta e la sentenza passata in giudicato o il decreto ingiuntivo irrevocabile, trattandosi pur sempre di un titolo giudiziale” . Orbene, tanto premesso, nella specie l ha allegato la prova dell'avvenuta notifica CP_1 della comunicazione di debito, inerente l'avviso di cui si tratta, avvenuta con lettera raccomandata a.r sottoscritta dal ricorrente in data 8.6.2022 presso l'indirizzo via Alabardieri n.13 in Napoli. Sul punto, nel corso dell'udienza del 29.10.2024, il ricorrente ha rimarcato di non avere mai avuto notifica della comunicazione di iscrizione e di debito che l' assume CP_1 essere stata notificata nell'anno 2022, tra l'altro a un indirizzo in cui non aveva e non ha residenza né il domicilio ( studio), in quanto egli risiede dal 2008 in via S. Maria a Cappella Vecchia 11 e ha il proprio studio in via Alabardieri n. 32 . E' pur vero che il ricorrente ha dimostrato che l'indirizzo di residenza ultimo – dal 2008 - è quello di via Santa Maria a Cappella vecchia 11 ma è altrettanto vero che l ha dimostrato che l'avviso in questione è stato ricevuto dal ricorrente stesso, il CP_1 tutto mediante produzione della relativa cartolina attestante la ricezione debitamente sottoscritta dal ricorrente presso l'indirizzo di via Alabardieri 13 ( v. doc. 7 allegato alla memoria di costituzione). A tanto consegue che il decorso quinquennale del termine di prescrizione, inerente il credito formatosi nell'anno 2017 è stato validamente interrotto con la detta notifica, risalente al 8.6.22, per poi essere nuovamente interrotto con la pacifica notifica dell'avviso opposto.
Quanto al merito, il ricorso merita accoglimento. Va premesso che l'art. 1 della L. 27 novembre 1960, n. 1397 - Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali - come sostituito dal primo comma dell'art. 29, L. 3 giugno 1975, n. 160, nel testo sostituito dal comma 203 dell'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662 prevede che : “ L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a)siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Quanto alla fattispecie in esame, dalla relazione istruttoria allegata dall si legge CP_1 che l'avviso di addebito in questione è relativo all'obbligo di pagamento contributivo derivante dalla qualità di socio al 50% in capo al ricorrente della società PO CE SR (pertanto non dalla qualità di socio della sas menzionata nelle note di t.s. del ricorrente) e dal fatto che vi è sia la domanda di iscrizione dal 2004 alla gestione per l'attività in parola sia la presenza di un reddito da partecipazione nella società stessa, come da dichiarazione dei redditi per il 2017 resa dallo stesso ricorrente. Deve ritenersi, pertanto, che l nella specie, non abbia assolto il proprio onere CP_1 probatorio. A sua volta, l'opponente fonda il proprio assunto un argomento di tipo oggettivo, vale a dire il mancato svolgimento di qualsivoglia attività di lavoro in una impresa individuale o societaria di tipo commerciale, di servizio o del turismo. Orbene, grava su parte convenuta e dunque sull l'allegazione di elementi probatori CP_1 atti a sostenere l'assunto sulla base del quale ritiene l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti a carico del ricorrente;
detti elementi probatori infatti non possono essere fondati su mere presunzioni;
infatti, la Cassazione ha ritenuto in fattispecie similare che: è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte” (Cass. n. 8613/2017; Cass. n. 3637/2020). L nella specie, ha ritenuto assolto il proprio onere probatorio mediante il ricorso CP_1 alla presunzione, a sua volta fondata sull'avvenuta percezione del 50% dei redditi della società. Va rammentato che sul punto, l'art. 2729 c.c. prevede, al suo primo comma, che «le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti». Per come rammenta la Cassazione, sez. lavoro, 30 giugno 2021, n. 18611 (…) “si intende: a) per gravità, la capacità della presunzione di produrre conclusioni relative al factum probandum che abbiano un rilevante grado di attendibilità (…) affinché vi sia gravità non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, ossia che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di ragionevolezza e di probabilità (ex multis, Cass., 8 ottobre 2013, n. 22898; Cass., 31 ottobre 2011, n. 22656); b) per precisione, l'idoneità della presunzione a produrre conclusioni chiare, convergenti e non equivoche sui fatti ignorati;
c) in relazione alla concordanza, l'opinione dominante ha sposato un'interpretazione estensiva, secondo la quale non occorre, per fondare un ragionamento inferenziale, il ricorso di plurime e concordi presunzioni, ben potendo anche solo una presunzione, laddove sufficientemente grave e particolarmente precisa, costituire da sola il fondamento probatorio dell'accertamento del fatto ignorato”(Cass., 29 luglio 2009, n. 17574; Cass., 11 settembre 2007, n. 19088). Alla stregua di tali considerazione, in fattispecie più recente, la Cassazione, con ordinanza 11 marzo 2020, n. 6944 , ha sostenuto che: “Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 662 del 1996, art. 1 comma 203, che ha sostituito la legge 3.6.1975 n. 160 art. 29 comma 1 (requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte del giudice di merito supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi. (…) Giova precisare che, in materia, l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato (Cass. n. 8611 del 2019; Cass. n. 19467 del 2018). 12. Quanto, poi, ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di società, essi sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiale e personali) dell'impresa (cfr. Cass. 17.7.2017 n. 17639).
Orbene, tanto premesso, nel caso di specie, l'onere di provare che il ricorrente nella sua qualità di mero socio abbia partecipato personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza deve essere assolto dal convenuto, che ha ritenuto di farlo mediante il rinvio alla presunzione di cui sopra si è dato conto. A sua volta, parte ricorrente ha dimostrato la sua attività di avvocato quale iscritto alla Cassa forense dal 2012. Ne consegue che, tenuto conto del criterio della distribuzione dell'onere della prova di cui all'art., 2697 c.c., non sussistono elementi per ritenere che l'attività svolta dal ricorrente rivesta il requisito dell'abitualità e della prevalenza richiesto ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti. A fronte del materiale probatorio raccolto, la presunzione adoperata dall non CP_1 appare assistita dai canoni sopra citati della gravità, precisione e concordanza, perché fondata su un argomento di tipo meramente formale, vale a dire quello della percezione del reddito (compatibile con lo svolgimento dell'attività da parte di altro soggetto, essendo presente, tra l'altro, un restante socio nella s.r.l.). Per quanto complessivamente esposto, gli indici fattuali indicati dall per desumere CP_1 lo svolgimento di un'attività di lavoro presso da parte del ricorrente nella PO CE s.r.l. sono insufficienti a fornire la prova richiesta, ossia il coinvolgimento diretto da parte sua nel lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, con conseguente obbligo perdurante di iscrizione alla gestione separata di cui si tratta . Non essendo, pertanto, stato provato in concreto lo svolgimento di compiti, da parte del ricorrente, tali da consentire la verifica, anche in via presuntiva, della sussistenza dei requisiti di abitualità e di prevalenza, come sopra indicati, il ricorso deve essere accolto, con conseguente accertamento circa la non debenza a carico del ricorrente dei carichi portati dall' avviso di addebito n. 371 2023 00105865 46 000 per inesistenza dell'obbligo contributivo ex art. 1 comma 203 e 208 Legge 662/96 in capo al ricorrente stesso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico del convenuto, anche se l'elemento della dichiarazione della percezione di reddito e l'esistenza anche di altra partecipazione societaria su cui il ricorrente ha spiegato la propria difesa, rivelatasi non attinente alla fattispecie, ne rende corretta la compensazione per un terzo .
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inesistenza dell'obbligo contributivo ex art. 1 comma 203 e 208 Legge 662/96 per l'anno 2017 in capo a Parte_1 di cui all'avviso di addebito n. 371 2023 00105865 46 000 notificato il 5.1.2024. Condanna l al pagamento di due terzi delle spese di lite, quantificando detti due CP_1 terzi in complessivi euro 1220,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo. Si comunichi. Napoli, 12.5.25 Il Giudice
Dr. Elisa Tomassi
SENTENZA
nella causa n. 3396/2024 R.G.L.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso da sé stesso, Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti in Napoli, via Alabardieri n.32, RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli, via A. De Gasperi n. 55. CP_1
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.2.2024, il ricorrente in epigrafe ha dedotto di avere ricevuto notifica in data 5.1.2024 dell'avviso di addebito n. 371 2023 00105865 46 000 per complessivi € 2.792,42 a titolo di contributi I.V.S “a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, sanzioni per morosità e spese di notifica” per il periodo dal 01/2017 al 12/2017. Nel merito, il ricorrente ha sostenuto di non possedere i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge 662/96 per l'iscrizione nella gestione commercianti e conseguentemente di non essere obbligato al pagamento dei contributi IVS all di CP_1 non avere mai svolto alcuna attività di lavoro in una impresa individuale o societaria di tipo commerciale, di servizio o del turismo. Inoltre ha precisato di svolgere esclusivamente la professione di avvocato, iscritto all'ordine degli avvocati di Napoli e presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, dal 2012. Ha eccepito la prescrizione quinquennale ai sensi della legge 335/1995 del credito contributivo del 2017, avendo ricevuto la notifica dell'avviso di addebito citato il 5.1.2024. Tutto ciò premesso ha concluso chiedendo “1) in via preliminare, sospendere l'esecutività dell'atto impugnato;
2) nel merito, accertare e dichiarare non dovute le somme richieste dall e per l'effetto, annullare l'avviso di addebito impugnato;
3) CP_1 condannare l' al pagamento delle spese e competenze di causa e gli accessori per CP_1 legge”.
L'opposto si è costituito con memoria depositata in data 15.10.2024, ed ha CP_1 eccepito preliminarmente l'inammissibilità e/o tardività dell'opposizione stante il decorso del termine di 20 giorni dalla notifica (5.01.24) dell'avviso di addebito e il deposito del ricorso (12.2.2024), nonché la nullità del ricorso stesso per violazione dell'art. 414 c.p.c.. Ha eccepito altresì il difetto di giurisdizione del giudice adito in merito alla domanda di annullamento dell'iscrizione alla gestione commercianti dell , trattandosi di CP_1 atto amministrativo. Ha asserito che il ricorrente risultava il “titolare firmatario” dell'attività di cui aveva la gestione e la responsabilità, come da risultanze della CCIA;
in particolare ha evidenziato l'iscrizione alla gestione speciale commercio il 16.4.2004, sostenendo che la società era registrata in Camera di commercio a Registro Imprese per attività di commercio Ha affermato la sussistenza dell'obbligo di iscrizione, ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. n.45 del 28.2.1986, con la conseguenza che, attesa l'ampiezza della espressione utilizzata dal legislatore, per cui la partecipazione al lavoro aziendale va individuata non solo negli atti di mera natura esecutiva, ma anche in quelli di assunzione delle decisioni relative alla concreta gestione e direzione dell'impresa, atteso che con tali atti il socio che li compie conferisce il proprio apporto di lavoro all'azienda, intervenendo direttamente nell'andamento dell'attività produttiva di quest'ultima. Ha sostenuto la regolarità della notifica ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78/2010 essendo stato notificato l'avviso di addebito con raccomandata ar il 23.2.2023; ha contestato altresì la prescrizione quinquennale del credito considerando il termine decennale e il periodo di sospensione dei termini prescrizionali in ragione della pandemia COVID. Tutto ciò premesso ha concluso chiedendo: “nel merito rigettare l'avverso ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese di lite.”
In esito alla udienza cartolare del 6.5.2025, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rilevata la tempestività del ricorso, in quanto dagli atti processuali emerge che l'avviso di addebito è stato notificato al ricorrente il giorno 5.1.24 mentre il ricorso è stato depositato il giorno 12.2.24 e dunque nel rispetto del termine di 40 giorni indicato dalla norma su richiamata, essendo state fatte valere censure non di tipo meramente formale. E' infondata altresì la restante eccezione di nullità del ricorso, che contiene tutti i requisiti necessari in fatto e in diritto ai sensi dell'art. 414 c.p.c., che ne consentono una compita comprensione a opera della controparte e del Giudice. Appaiono inconferenti le notazioni contenute nella memoria di costituzione aventi a oggetto la prova testimoniale, posto che parte ricorrente non ha instato in tal senso .
L'eccezione di prescrizione è infondata. In tema di prescrizione, va rammentato che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, recita: «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie (...) A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni». Il comma 10 dello stesso articolo aggiunge: «I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge (17.8.1995: cfr. art. 17), fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione prevista dall'art. 2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi e le procedure in corso».
Inoltre, rileva sul punto la pronuncia della Cassazione a sezioni unite n. 23397/16, a tenore della quale la mancata impugnazione di un qualunque atto impositivo non comporta l'allungamento del termine prescrizionale, al contrario del diritto di credito contenuto in una sentenza passata in giudicato, che invece si prescrive in dieci anni. La fattispecie posta all'attenzione della Cassazione trae origine dall' opposizione di un'intimazione di pagamento relativa ad una cartella per omessi versamenti di contributi previdenziali proposta avanti al Tribunale, che aveva dichiarato CP_1 inammissibile per tardività l'opposizione, mentre la Corte di appello aveva ritenuto prescritto il credito vantato dall'ente con la cartella di pagamento, in quanto l'intimazione di pagamento era stata notificata oltre i cinque anni dalla notifica della predetta cartella. L aveva proposto ricorso per Cassazione, dolendosi di un'interpretazione errata CP_1 della norma, atteso che la cartella di pagamento era divenuta definitiva per assenza di impugnazione e pertanto trovava applicazione il termine prescrizionale ordinario di dieci anni. I giudici di legittimità hanno quindi rimesso la decisione alle Sezioni Unite, ravvisandosi un contrasto giurisprudenziale sul punto, legato all'interpretazione dell'articolo 2953 c.c., che disciplina gli effetti del giudizio sulle prescrizioni brevi. Dovendo affrontare l'operatività o meno della “conversione” del termine di prescrizione breve in ordinario decennale, dopo la mancata impugnazione di atti di riscossione riferiti alle sanzioni amministrative, ai contributi previdenziali o altra entrata tributaria, occorrendo disquisire se tale omessa impugnazione fosse idonea a trasformare il termine da breve a decennale, la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che la prescrizione di dieci anni prevista dall'articolo 2953 del c.c. ( "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni"), decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e che l'eventuale conversione della prescrizione breve in quella decennale trova il proprio fondamento proprio nella sentenza stessa. Ne consegue che tutti gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva mediante ruolo, compresa la cartella di pagamento e l'accertamento esecutivo, non sono da ritenersi idonei ad acquistare efficacia di giudicato, venendosi quindi ad affermare il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto produce solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche la conversione del termine di prescrizione breve in ordinario di dieci anni. Del resto, la pronuncia a SS.UU . si pone nel solco di quelle che in passato hanno ritenuto l'art. 2953 c.c. applicabile ai soli titoli di formazione giudiziale (Cassazione civile, sez.un., 10 dicembre 2009, n.25790; Cassazione civile, sez.V, 11 marzo 2011, n.5837; Cassazione civile, sez.V, 23 marzo 2011, n.6617; Cassazione civile, sez.V, 5 aprile 2013, n.8380; Cassazione civile, sez.V, 13 luglio 2012, n.11941; e ancora Cassazione civile, sez. V, 25 maggio 2007, n.12263, secondo cui "l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dell'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito ( qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'articolo 2953 c.c. ai fini della prescrizione, in quanto non vi è motivo di equiparare, stante la diversità sostanziale della procedura di formazione del titolo, l'iscrizione a ruolo non opposta e la sentenza passata in giudicato o il decreto ingiuntivo irrevocabile, trattandosi pur sempre di un titolo giudiziale” . Orbene, tanto premesso, nella specie l ha allegato la prova dell'avvenuta notifica CP_1 della comunicazione di debito, inerente l'avviso di cui si tratta, avvenuta con lettera raccomandata a.r sottoscritta dal ricorrente in data 8.6.2022 presso l'indirizzo via Alabardieri n.13 in Napoli. Sul punto, nel corso dell'udienza del 29.10.2024, il ricorrente ha rimarcato di non avere mai avuto notifica della comunicazione di iscrizione e di debito che l' assume CP_1 essere stata notificata nell'anno 2022, tra l'altro a un indirizzo in cui non aveva e non ha residenza né il domicilio ( studio), in quanto egli risiede dal 2008 in via S. Maria a Cappella Vecchia 11 e ha il proprio studio in via Alabardieri n. 32 . E' pur vero che il ricorrente ha dimostrato che l'indirizzo di residenza ultimo – dal 2008 - è quello di via Santa Maria a Cappella vecchia 11 ma è altrettanto vero che l ha dimostrato che l'avviso in questione è stato ricevuto dal ricorrente stesso, il CP_1 tutto mediante produzione della relativa cartolina attestante la ricezione debitamente sottoscritta dal ricorrente presso l'indirizzo di via Alabardieri 13 ( v. doc. 7 allegato alla memoria di costituzione). A tanto consegue che il decorso quinquennale del termine di prescrizione, inerente il credito formatosi nell'anno 2017 è stato validamente interrotto con la detta notifica, risalente al 8.6.22, per poi essere nuovamente interrotto con la pacifica notifica dell'avviso opposto.
Quanto al merito, il ricorso merita accoglimento. Va premesso che l'art. 1 della L. 27 novembre 1960, n. 1397 - Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali - come sostituito dal primo comma dell'art. 29, L. 3 giugno 1975, n. 160, nel testo sostituito dal comma 203 dell'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662 prevede che : “ L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a)siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Quanto alla fattispecie in esame, dalla relazione istruttoria allegata dall si legge CP_1 che l'avviso di addebito in questione è relativo all'obbligo di pagamento contributivo derivante dalla qualità di socio al 50% in capo al ricorrente della società PO CE SR (pertanto non dalla qualità di socio della sas menzionata nelle note di t.s. del ricorrente) e dal fatto che vi è sia la domanda di iscrizione dal 2004 alla gestione per l'attività in parola sia la presenza di un reddito da partecipazione nella società stessa, come da dichiarazione dei redditi per il 2017 resa dallo stesso ricorrente. Deve ritenersi, pertanto, che l nella specie, non abbia assolto il proprio onere CP_1 probatorio. A sua volta, l'opponente fonda il proprio assunto un argomento di tipo oggettivo, vale a dire il mancato svolgimento di qualsivoglia attività di lavoro in una impresa individuale o societaria di tipo commerciale, di servizio o del turismo. Orbene, grava su parte convenuta e dunque sull l'allegazione di elementi probatori CP_1 atti a sostenere l'assunto sulla base del quale ritiene l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti a carico del ricorrente;
detti elementi probatori infatti non possono essere fondati su mere presunzioni;
infatti, la Cassazione ha ritenuto in fattispecie similare che: è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte” (Cass. n. 8613/2017; Cass. n. 3637/2020). L nella specie, ha ritenuto assolto il proprio onere probatorio mediante il ricorso CP_1 alla presunzione, a sua volta fondata sull'avvenuta percezione del 50% dei redditi della società. Va rammentato che sul punto, l'art. 2729 c.c. prevede, al suo primo comma, che «le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti». Per come rammenta la Cassazione, sez. lavoro, 30 giugno 2021, n. 18611 (…) “si intende: a) per gravità, la capacità della presunzione di produrre conclusioni relative al factum probandum che abbiano un rilevante grado di attendibilità (…) affinché vi sia gravità non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, ossia che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di ragionevolezza e di probabilità (ex multis, Cass., 8 ottobre 2013, n. 22898; Cass., 31 ottobre 2011, n. 22656); b) per precisione, l'idoneità della presunzione a produrre conclusioni chiare, convergenti e non equivoche sui fatti ignorati;
c) in relazione alla concordanza, l'opinione dominante ha sposato un'interpretazione estensiva, secondo la quale non occorre, per fondare un ragionamento inferenziale, il ricorso di plurime e concordi presunzioni, ben potendo anche solo una presunzione, laddove sufficientemente grave e particolarmente precisa, costituire da sola il fondamento probatorio dell'accertamento del fatto ignorato”(Cass., 29 luglio 2009, n. 17574; Cass., 11 settembre 2007, n. 19088). Alla stregua di tali considerazione, in fattispecie più recente, la Cassazione, con ordinanza 11 marzo 2020, n. 6944 , ha sostenuto che: “Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 662 del 1996, art. 1 comma 203, che ha sostituito la legge 3.6.1975 n. 160 art. 29 comma 1 (requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte del giudice di merito supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi. (…) Giova precisare che, in materia, l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato (Cass. n. 8611 del 2019; Cass. n. 19467 del 2018). 12. Quanto, poi, ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di società, essi sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiale e personali) dell'impresa (cfr. Cass. 17.7.2017 n. 17639).
Orbene, tanto premesso, nel caso di specie, l'onere di provare che il ricorrente nella sua qualità di mero socio abbia partecipato personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza deve essere assolto dal convenuto, che ha ritenuto di farlo mediante il rinvio alla presunzione di cui sopra si è dato conto. A sua volta, parte ricorrente ha dimostrato la sua attività di avvocato quale iscritto alla Cassa forense dal 2012. Ne consegue che, tenuto conto del criterio della distribuzione dell'onere della prova di cui all'art., 2697 c.c., non sussistono elementi per ritenere che l'attività svolta dal ricorrente rivesta il requisito dell'abitualità e della prevalenza richiesto ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti. A fronte del materiale probatorio raccolto, la presunzione adoperata dall non CP_1 appare assistita dai canoni sopra citati della gravità, precisione e concordanza, perché fondata su un argomento di tipo meramente formale, vale a dire quello della percezione del reddito (compatibile con lo svolgimento dell'attività da parte di altro soggetto, essendo presente, tra l'altro, un restante socio nella s.r.l.). Per quanto complessivamente esposto, gli indici fattuali indicati dall per desumere CP_1 lo svolgimento di un'attività di lavoro presso da parte del ricorrente nella PO CE s.r.l. sono insufficienti a fornire la prova richiesta, ossia il coinvolgimento diretto da parte sua nel lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, con conseguente obbligo perdurante di iscrizione alla gestione separata di cui si tratta . Non essendo, pertanto, stato provato in concreto lo svolgimento di compiti, da parte del ricorrente, tali da consentire la verifica, anche in via presuntiva, della sussistenza dei requisiti di abitualità e di prevalenza, come sopra indicati, il ricorso deve essere accolto, con conseguente accertamento circa la non debenza a carico del ricorrente dei carichi portati dall' avviso di addebito n. 371 2023 00105865 46 000 per inesistenza dell'obbligo contributivo ex art. 1 comma 203 e 208 Legge 662/96 in capo al ricorrente stesso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico del convenuto, anche se l'elemento della dichiarazione della percezione di reddito e l'esistenza anche di altra partecipazione societaria su cui il ricorrente ha spiegato la propria difesa, rivelatasi non attinente alla fattispecie, ne rende corretta la compensazione per un terzo .
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inesistenza dell'obbligo contributivo ex art. 1 comma 203 e 208 Legge 662/96 per l'anno 2017 in capo a Parte_1 di cui all'avviso di addebito n. 371 2023 00105865 46 000 notificato il 5.1.2024. Condanna l al pagamento di due terzi delle spese di lite, quantificando detti due CP_1 terzi in complessivi euro 1220,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo. Si comunichi. Napoli, 12.5.25 Il Giudice
Dr. Elisa Tomassi