Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/01/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Foggia
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Aquilina Picciocchi
Dopo l'udienza del 14/01/2025 tenuta ex art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9109/2024 R.G. promossa da:
, nata in [...] il [...] c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta mandato in calce al presente atto dall'avv. Guido Celentano ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Celentano sito in C.F._2
Foggia alla Viale G. di Vittorio n. 162; mail: Tel/fax: 0881.707842 Email_1
RICORRENTE
contro
:
(cod. fisc. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio dall'Avv. Francesca Banchetti Persona_1 (P.E.C. t – cod. fisc ) ed Email_2 C.F._3 elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Foggia alla Via Brindisi n. 45 presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 21.10.2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' CP_2 dinanzi al Tribunale di Foggia, rassegnando le seguenti conclusioni:
1.accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola con vincolo di subordinazione ed alle dipendenze del sig. presso i fondi agricoli di Controparte_3 quest'ultimo siti in Borgo Mezzanone dal 19.9.2023 al 31.12.2023, per complessive 79 giornate lavorative nell'anno 2023;
2. per l'effetto, ordinare all' l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli della provincia CP_2 di Foggia per n. 79 giornate per l'anno 2023;
3. accertare e dichiarare che la ricorrente non ha mai lavorato, con vincolo di subordinazione ovvero in autonomia, alle dipendenze e/o in favore della ditta US FR PI in Cerignola
(FG) nel periodo dal 23.12.2022 al 31.07.2024;
4. dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di DS/AGR anno 2023 rapportata alle n. 79 giornate lavorate;
5. condannare l' al pagamento in favore della ricorrente della riconosciuta indennità oltre CP_2 accessori di legge;
1
6. con vittoria di spese e competenze del giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario CP_ Si è costituito l' dando atto di aver riesaminato la posizione della ricorrente ed eliminato il blocco Scup disposto proprio a causa delle indagini sul rapporto extra agricolo;
di aver quindi liquidato la prestazione con accoglimento e pagamento su riesame della DsAgr2023, provvedendo indi al pagamento della somma netta di € 1.221,64 sul conto n. [...] a
Tanasie intestato (valuta 31/12/2024). Ha pertanto concluso per la cessazione della materia del contendere
Fissata l'udienza del 14.1.2025 ex art. 127 ter cpc;
pervenute note di trattazione scritta, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente in ragione delle deduzioni dell' ha concluso per la cessazione della materia del CP_2 contender, spese compensate.
Come richiesto dalle parti deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2567 del 06/02/2007).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007).
La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13588 del 11/06/2007).
In ragione della richiesta pervenuta da entrambe le parti deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia , in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite
Foggia, dopo l'udienza del 14.1.2025 tenuta ex art. 127 ter cpc
Il Giudice
Dott.ssa Aquilina Picciocchi
2