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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Claudia Montagnoli Consigliere
dott. Thomas Weissteiner Consigliere
nel procedimento civile iscritto sub n. 10/2025 RCC. promossa
da
, c.f. Parte_1
, c.f. P.IVA_1 Parte_1
, , f. C.F._1 Parte_2 Pt_1
c.f. C.F._2 Parte_3
, c.f. C.F._3 Parte_4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. C.F._4
PEDRON GIANLORENZO giusta delega in atti
- appellanti -
contro
c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. REINSTADLER P.IVA_2
KARL, giusta delega in atti
- appellata -
Oggetto: Altri istituti di competenza della Corte di Appello in 1^
grado
1 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
La Corte, presa visione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della gravata sentenza ex art. 371
c.p.c.;
presa visione delle note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 16 aprile 2025;
superata ogni questione di inammissibilità dell'istanza di sospensione in esito alla produzione (doc.8) dell'estratto del portale telematico della Corte di Cassazione relativo al deposito dei ricorsi;
considerato che ai sensi dell'art. 373 c.p.c. la sentenza impugnata può essere sospesa qualora dall'esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno, mentre resta esclusa ogni valutazione sul fumus boni iuris e quindi sulla fondatezza dei motivi del ricorso per cassazione;
considerato che parte ricorrente fonda la propria istanza sull'entità dell'importo oggetto della condanna di pagamento
inquanto considerevolmente maggiorato in ragione degli interessi
maturati e delle spese relative ai diversi gradi del giudizio,
nonché sulla considerazione che il credito oggetto di causa è
stato oggetto di plurime cessioni da parte di Controparte_1
con conseguente grave incertezza non solo in ordine ai soggetti legittimati a ricevere il pagamento, bensì anche in ordine alla loro solvibilità per l'ipotesi di restituzione;
2
considerato che
all'attualità ha avanzato Controparte_1
unicamente richiesta di pagamento delle spese di giudizio come risulta dal percetto notificato alla ricorrente e dalla stessa dimesso;
considerato che non vi è alcuna incertezza in ordine ai soggetti legittimati a ricevere il pagamento dell'importo oggetto di condanna per capitale ed interessi, in realtà già identificato dal ricorrente come da raccomandata di Cherry Bank avente ad oggetto la comunicazione di cessione del credito (doc.5);
considerato che parte ricorrente non ha circostanziato le ragioni di insolvibilità della cessionaria in ordine all'eventuale restituzione di quanto pagato in esecuzione della gravata sentenza, mentre per quanto concerne , in Controparte_1
relazione alle spese del giudizio, neppure ha dedotto un'eventuale incapacità restitutoria;
tutto ciò premesso e considerato,
respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata avanzata da , , CP_2 Parte_1 Pt_2
ved. Russo, Russo Enzo, Russo Alessandro.
[...]
Bolzano, così deciso il 17 aprile 2025
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
Il Funzionario Giudiziario
3
Sezione Distaccata di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Claudia Montagnoli Consigliere
dott. Thomas Weissteiner Consigliere
nel procedimento civile iscritto sub n. 10/2025 RCC. promossa
da
, c.f. Parte_1
, c.f. P.IVA_1 Parte_1
, , f. C.F._1 Parte_2 Pt_1
c.f. C.F._2 Parte_3
, c.f. C.F._3 Parte_4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. C.F._4
PEDRON GIANLORENZO giusta delega in atti
- appellanti -
contro
c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. REINSTADLER P.IVA_2
KARL, giusta delega in atti
- appellata -
Oggetto: Altri istituti di competenza della Corte di Appello in 1^
grado
1 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
La Corte, presa visione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della gravata sentenza ex art. 371
c.p.c.;
presa visione delle note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 16 aprile 2025;
superata ogni questione di inammissibilità dell'istanza di sospensione in esito alla produzione (doc.8) dell'estratto del portale telematico della Corte di Cassazione relativo al deposito dei ricorsi;
considerato che ai sensi dell'art. 373 c.p.c. la sentenza impugnata può essere sospesa qualora dall'esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno, mentre resta esclusa ogni valutazione sul fumus boni iuris e quindi sulla fondatezza dei motivi del ricorso per cassazione;
considerato che parte ricorrente fonda la propria istanza sull'entità dell'importo oggetto della condanna di pagamento
inquanto considerevolmente maggiorato in ragione degli interessi
maturati e delle spese relative ai diversi gradi del giudizio,
nonché sulla considerazione che il credito oggetto di causa è
stato oggetto di plurime cessioni da parte di Controparte_1
con conseguente grave incertezza non solo in ordine ai soggetti legittimati a ricevere il pagamento, bensì anche in ordine alla loro solvibilità per l'ipotesi di restituzione;
2
considerato che
all'attualità ha avanzato Controparte_1
unicamente richiesta di pagamento delle spese di giudizio come risulta dal percetto notificato alla ricorrente e dalla stessa dimesso;
considerato che non vi è alcuna incertezza in ordine ai soggetti legittimati a ricevere il pagamento dell'importo oggetto di condanna per capitale ed interessi, in realtà già identificato dal ricorrente come da raccomandata di Cherry Bank avente ad oggetto la comunicazione di cessione del credito (doc.5);
considerato che parte ricorrente non ha circostanziato le ragioni di insolvibilità della cessionaria in ordine all'eventuale restituzione di quanto pagato in esecuzione della gravata sentenza, mentre per quanto concerne , in Controparte_1
relazione alle spese del giudizio, neppure ha dedotto un'eventuale incapacità restitutoria;
tutto ciò premesso e considerato,
respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata avanzata da , , CP_2 Parte_1 Pt_2
ved. Russo, Russo Enzo, Russo Alessandro.
[...]
Bolzano, così deciso il 17 aprile 2025
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
Il Funzionario Giudiziario
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