Articolo 1 della Legge 1 agosto 1949, n. 838
Articolo 2
Versione
28 novembre 1949
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Svezia, il 20 gennaio 1948:
a) Accordo commerciale;
b) Protocollo speciale concernente il regolamento di alcuni pagamenti;
c) Protocollo di firma;
d) Scambi di Note.
Entrata in vigore il 28 novembre 1949