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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/10/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4604/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4604 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 5.06.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Sandro Botticelli n. 1, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Belli, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attrice opponente contro
(P.I. ), in persona del legale NTroparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Vicopisano, via Simone Martini n. 12, presso lo studio dell'Avv. Sena Casarosa, che la rappresenta e la difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta opposta
Oggetto: “Spedizione-Trasporto”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con D.I. n. 1600 del 18.10.2021 il Tribunale di Pisa ha ingiunto alla società Parte_1 il pagamento di € 12.032,25 in favore della società
[...] NTroparte_1
a saldo della fattura n. 103 del 30.06.2019.
Con atto di citazione notificato in data 2.12.2021 la società ingiunta ha proposto opposizione avverso il citato D.I., chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, con ogni contraria eccezione, deduzione, richiesta ed istanza disattesa – fra cui quella che la parte opposta eventualmente formulerà ai sensi e per gli effetti dell'art. 648
c.p.c. in quanto risultano del tutto mancanti, nella presente fattispecie, i presupposti per il suo accoglimento poiché l'opposizione de qua si fonda su prova scritta e di pronta soluzione rispetto all'inammissibilità, alla tardività, alla prescrizione e comunque all'infondatezza della domanda azionata in via monitoria dall'avversaria – per tutti i motivi esposti in narrativa: i) in via preliminare, accertare e dichiarare l'avvenuta illegittima ed indebita parcellazione della domanda avversaria e la conseguente violazione del principio del giusto processo ex art. 111 Cost. in forza di quanto esposto nel paragrafo n. 3 del presente atto e, per l'effetto, revocare in toto il decreto ingiuntivo n.
1600/2021 (R.G. 3752/2021); ii) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'avvenuta NT prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2951, I comma, c.c. del credito rivendicato dalla con l'ingiunzione opposta in base a quanto eccepito nel paragrafo n. 4 e, per l'effetto, revocare integralmente il predetto decreto n. 1600/2021; iii) nel merito, in via subordinata rispetto alle eccezioni preliminari di cui sopra, senza accettazione del contraddittorio e salvo gravame, accertare NT e dichiarare l'inesistenza del credito erroneamente rivendicato dalla in via monitoria in quanto estinto mediante compensazione ex art. 1241 e ss. c.c. in ragione di quanto allegato nel presente atto nel paragrafo n. 5 e, in ogni caso, non dovuto in virtù dell'eccezione di compensazione qui sollevata al paragrafo n. 6 e, di conseguenza, revocare il decreto ingiuntivo n. 1600/2021 (R.G. 3752/2021).
Con vittoria dei compensi professionali e delle spese di causa”.
A sostegno dell'opposizione la difesa opponente ha censurato, in primis, la condotta abusiva della controparte la quale, pur avendo instaurato altro e autonomo giudizio per il pagamento di somme nascenti dal medesimo contratto, non ha ivi incluso la richiesta di pagamento della fattura azionata in via monitoria, così determinando un illegittimo frazionamento del credito.
La difesa opponente ha poi eccepito l'insussistenza del credito ex adverso azionato in quanto prescritto e, comunque, estinto mediante compensazione. Sul punto ha allegato: - di avere intrattenuto rapporti di trasporto e consegna con la società opposta nel periodo dal giugno 2017 all'agosto 2019;
- di avere saldato tutte le fatture emesse dalla controparte nel tempo, per un ammontare complessivo di € 237.850,39; - di non dovere alcunché per la fattura posta a base del ricorso monitorio, avendo saldato l'importo dovuto mediante compensazione;
- che la compensazione, in particolare, sarebbe derivata dal credito vantato da essa opponente in ragione della mancata restituzione, ad opera della controparte, di imballaggi e pallet, per il valore complessivo di € 32.666,00; - che la restituzione è stata più volte richiesta senza esito, di talché è stata emessa la relativa fattura n. 1626 in data
25.10.2019; - che della fattura e della compensazione è stata data notizia alla controparte che non ha eccepito alcunché; - che il pagamento della fattura oggetto di causa, per altro, è stato richiesto per la prima volta nell'agosto 2021, allorquando era già maturato il termine di prescrizione di cui all'art. 2951 c.c.
Con comparsa di costituzione dell'8.03.2022 si è costituita in giudizio NTroparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite.
[...]
La difesa convenuta ha contestato la ricostruzione – in fatto e in diritto – offerta dalla controparte eccependo, quanto all'abusivo frazionamento del credito, che il giudizio instaurato dinnanzi al giudicante di Padova riguarda un credito collegato al contratto di trasporto, ma rispetto ad esso accessorio e distinto, con causa propria e, in particolare, le somme spettanti per l'attività di ritiro e alla spedizione di contrassegni – prestazione estranea agli accordi di trasporto.
Nel merito della vicenda creditizia, l'opponente ha dedotto: - la rinuncia alla prescrizione effettuata dalla controparte per atti concludenti e, segnatamente, con la messa in mora del 23.02.2021, in occasione della quale ha richiesto il pagamento della minore somma di € 20.633,75 implicitamente riconoscendo la sussistenza del credito oggetto di ingiunzione;
- l'insussistenza del credito vantato dall'opponente, in quanto trattasi di somma unilateralmente individuata avente ad oggetto beni per i quali non è dimostrato il valore né la proprietà in capo alla controparte;
- l'indebita compensazione operata dalla opponente che, in difetto dei requisiti di cui all'art. 1243 c.c., avrebbe dovuto realizzarsi previo ricorso al giudice;
- l'infondatezza dell'eccezione di compensazione, atteso che la medesima eccezione è stata proposta in altro giudizio nei riguardi di altro e diverso credito, ed è, dunque, ancora sub iudice.
Assunta la prova per interrogatorio formale sulla persona del legale rappresentante della società opponente, nonché la prova per testi, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza cartolare del
5.06.2025.
In pari data, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. In limine litis, deve vagliarsi l'eccezione formulata dalla difesa opponente avente ad oggetto il preteso frazionamento abusivo del credito da parte della società opposta poiché tale condotta, se accertata, avrebbe determinato l'improcedibilità della domanda dell'odierna opposta.
La questione, oggetto di ampio dibattito in dottrina e nella giurisprudenza recente, attiene al caso in cui un soggetto agisca in distinti giudizi per ottenere, in ciascuno, parziale soddisfazione del proprio diritto. Sul tema è intervenuta la Suprema Corte, chiarendo che integra abuso del processo non solo il frazionamento di un unico credito, ma anche la tutela frazionata di una pluralità di crediti tutti nascenti da un medesimo fatto costitutivo. Fanno eccezione all'area dell'abuso del diritto i casi in cui
“si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria”; per altro, proseguono gli ermellini, la sanzione della improcedibilità deve essere esclusa ogni volta in cui, intervenuto il giudicato su parte della domanda frazionata, sia impossibile per il creditore agire con un unico giudizio a soddisfazione della propria pretesa creditoria (Cass. civ., Sez. Un., 19.03.2025, n. 7299).
Ciò premesso, risulta che la società (di seguito anche CP_1 NTroparte_1 solo abbia agito dinnanzi al Tribunale di Padova per ottenere la condanna dell'odierna CP_1 opponente al pagamento di oltre € 111.000,00 per l'attività di incasso e spedizione di contrassegni esercitata in occasione del rapporto di consegna e trasporto;
inoltre, con ricorso monitorio ha chiesto ed ottenuto, da codesto Tribunale, il D.I. in questa sede opposto, avente ad oggetto il pagamento delle prestazioni di trasporto e consegna effettuate in favore della società Parte_1 come da fattura n. 103 del 30.06.2019.
Nella fattispecie, non è possibile ritenere abusivo il frazionamento del credito operato dalla società opposta. Vero è che entrambe le pretese creditorie sono ricollegabili al rapporto negoziale intercorso tra le parti;
nondimeno, l'identità del fatto costitutivo posto a fondamento dei diritti di credito non implica medesimezza del fatto storico avuto riguardo alla natura giuridica dello stesso. Le due pretese creditorie, infatti, sono l'una relativa al corrispettivo per la prestazione di trasporto dedotta in contratto e l'altra inerente al compenso spettante per prestazioni accessorie, altre e diverse, da quelle della mera consegna. Coerentemente, la società ha intrapreso due distinte azioni CP_1 giudiziarie, ciascuna avente ad oggetto il diritto al compenso per le prestazioni rispettivamente dedotte in ciascuna delle cause introdotte. Nemmeno può dirsi che l'attività istruttoria e di accertamento spesa in uno dei giudizi sia valevole per l'altro e diverso contenzioso. Inoltre, solo il diritto di credito di cui alla fattura azionata in sede monitoria era certo, liquido ed esigibile, mentre l'altro – non a caso fatto valere mediante un giudizio ordinario – necessitava di accertamento tanto nell'an, quanto nel quantum.
L'elemento di identità tra i due giudizi si riscontra unicamente nella posizione assunta dalla società che, tanto dinnanzi al Tribunale di Padova, quanto in questa sede, ha Parte_1 fatto valere in via riconvenzionale il proprio controcredito, ma questa non è, di per sé, circostanza sufficiente e ritenere fondata l'eccezione di abusività.
2. Proseguendo nell'esame dell'opposizione, le parti non contestano l'esistenza del contratto di trasporto tra loro intercorso nel periodo dal giugno 2017 all'agosto 2019; a ben vedere, la difesa attrice nemmeno ha contestato la debenza degli importi di cui alla fattura azionata in sede monitoria.
La prestazione per la quale la società opposta richiede il compenso, dunque, risulta pacificamente eseguita, con conseguente diritto al corrispettivo in capo a CP_1 In questa sede, la società a eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto Parte_1 di credito in ragione del termine di prescrizione annuale applicabile al caso di specie, nonché
l'estinzione della pretesa creditoria ex adverso azionata in forza del controcredito vantato a titolo risarcitorio per la mancata restituzione, ad opera della convenuta, di fusti e pallet.
Le eccezioni sollevate dalla difesa attrice sono state contestate da la quale ha allegato la CP_1 tacita rinuncia alla prescrizione da parte dell'opponente e l'inoperatività della compensazione ope legis tenuto conto – in uno – che il credito asseritamente vantato dall'opponente è ancora sub iudice presso altro organo giudicante e che il credito asseritamente vantato ex adverso, e in questa sede contestato, non è liquido né esigibile.
3. La controversia verte, pertanto, dell'accertamento dei diritti di credito reciprocamente ventati dalle parti in causa, previo esame dell'eccezione di prescrizione della opponente e successivo esame dell'eccezione di compensazione sollevata dalla opponente medesima.
4. L'opposizione è fondata: sebbene, infatti, la pretesa creditoria della opposta non possa considerarsi estinta per prescrizione, la stessa va compensata con il maggior controcredito vantato dalla opponente.
4.1 Con riguardo al primo profilo, si richiama l'art. 2937 c.c. a mente del quale “La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione”.
Nella fattispecie, la condotta tenuta dalla difesa opponente disvela la volontà di rinunciare alla prescrizione del credito ex adverso vantato.
Invero, mentre la prima missiva con la quale veniva effettuata la compensazione dei crediti (doc. 6 attrice) risale all'ottobre 2019, allorquando non era ancora decorso il termine di prescrizione del credito di in occasione del riscontro alla diffida di pagamento ricevuta da CP_1 [...] ell'agosto 2021 il procuratore della società attrice ha negato la debenza di alcunché Parte_1 in favore della società trattandosi di somma “già in precedenza compensata con il CP_1 maggiore credito vantato nei confronti di quest'ultima in virtù della citata fattura n. 1626 di Euro
32.666,00” (doc. 8 attrice).
Ancora, deve osservarsi che, in occasione del giudizio di cognizione dinnanzi al Tribunale di Padova,
l'allora convenuta veva chiesto – in via riconvenzionale – la condanna Parte_1 dell'allora attrice al pagamento della minor somma di € 20.633,75 a fronte di un credito CP_1 di € 32.666,00 e ciò in ragione della compensazione tra i crediti vantati dalle parti contrattuali.
4.2. Quanto al secondo profilo, l'obbligazione di pagamento facente capo alla società opponente risulta estinta per compensazione, atteso che questa è stata giudicata dal Tribunale di Padova titolare del diritto di credito di cui alla fattura n. 1626/2019 (doc. 5 opponente).
Il riferimento, in particolare, è al procedimento dinanzi al Tribunale di Padova RG n. 4001/2021 conclusosi con sentenza n. 527/2024: tale decisione ha negato l'esistenza del credito in quella sede azionato da e, in accoglimento della riconvenzionale dell'odierna opponente, ha accertato CP_1 il credito di quest'ultima per € 32.666,00, con condanna dell'allora attrice al pagamento del minor importo 20.633,75 in ragione della compensazione con il debito di cui alla fattura 103/2019, azionata in via monitoria presso codesto Tribunale.
La decisione richiamata spiega efficacia di giudicato tra le parti (art. 2909 c.c.) ed è vincolante in questa sede (giudicato sostanziale) in ragione della parziale identità di fatti oggetto del contendere, vale a dire l'esistenza del controcredito vantato da come da fattura n. Parte_1
1626/2019 da assumersi quale fatto estintivo della pretesa monitoria di Si richiama, sul CP_1 punto, la recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione” (Cass. civ. sez. 3, 14.12.2024, n. 32545).
L'accertamento del diritto di credito vantato dall'allora convenuta, odierna opponente, non può in questa sede essere contestato o ulteriormente indagato (in ossequio al divieto di bis in idem) (“qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla statuizione giuridica …omissis… preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo”: Cass. civ. sez. 3, 22.03.2024, n. 7834).
Per l'effetto, la statuizione in parola avrebbe dovuto, al più essere oggetto di gravame a cura della parte interessata;
gravame che tuttavia non è stato introdotto.
Sul piano operativo, si rammenta che “In tema di eccezione di compensazione, ove il convenuto prospetti i fatti costitutivi di un controcredito di importo maggiore rispetto a quello oggetto della domanda principale e questi siano contestati, il controcredito diviene oggetto di domanda di accertamento per l'intero suo ammontare, quand'anche non sia espressamente formulato un petitum di condanna per l'eccedenza, con la conseguenza che esso resta accertato, con efficacia di giudicato nell'an e nella sua interezza e non nella sola somma riguardo alla quale si
è riconosciuto l'effetto compensativo.” (Cass. civ., sez. III, 16.06.2025, n. 16196). Il principio di diritto della Corte di Cassazione deve valere, a maggior ragione, nel caso di specie atteso che nel giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato, la veva chiesto Parte_1
– ed ottenuto – non solo l'accertamento del proprio credito, ma anche la condanna della controparte al pagamento della somma eventualmente eccedente (in caso di compensazione). 5. Alla luce delle suesposte considerazioni, il D.I. opposto deve essere revocato, attesa l'estinzione del credito vantato dalla opposta con il controcredito (di maggiore importo) vantato dalla opponente.
6. Le spese di lite sono poste a carico della opposta soccombente (art. 91 c.p.c.); dette spese sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il D.I. n. 1600/2021 emesso dal Tribunale di
Pisa in data 18.10.2021;
ND la società opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che si liquidano in € 118,50 per spese vive, € 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 28/10/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4604 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 5.06.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Sandro Botticelli n. 1, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Belli, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attrice opponente contro
(P.I. ), in persona del legale NTroparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Vicopisano, via Simone Martini n. 12, presso lo studio dell'Avv. Sena Casarosa, che la rappresenta e la difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta opposta
Oggetto: “Spedizione-Trasporto”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con D.I. n. 1600 del 18.10.2021 il Tribunale di Pisa ha ingiunto alla società Parte_1 il pagamento di € 12.032,25 in favore della società
[...] NTroparte_1
a saldo della fattura n. 103 del 30.06.2019.
Con atto di citazione notificato in data 2.12.2021 la società ingiunta ha proposto opposizione avverso il citato D.I., chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, con ogni contraria eccezione, deduzione, richiesta ed istanza disattesa – fra cui quella che la parte opposta eventualmente formulerà ai sensi e per gli effetti dell'art. 648
c.p.c. in quanto risultano del tutto mancanti, nella presente fattispecie, i presupposti per il suo accoglimento poiché l'opposizione de qua si fonda su prova scritta e di pronta soluzione rispetto all'inammissibilità, alla tardività, alla prescrizione e comunque all'infondatezza della domanda azionata in via monitoria dall'avversaria – per tutti i motivi esposti in narrativa: i) in via preliminare, accertare e dichiarare l'avvenuta illegittima ed indebita parcellazione della domanda avversaria e la conseguente violazione del principio del giusto processo ex art. 111 Cost. in forza di quanto esposto nel paragrafo n. 3 del presente atto e, per l'effetto, revocare in toto il decreto ingiuntivo n.
1600/2021 (R.G. 3752/2021); ii) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'avvenuta NT prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2951, I comma, c.c. del credito rivendicato dalla con l'ingiunzione opposta in base a quanto eccepito nel paragrafo n. 4 e, per l'effetto, revocare integralmente il predetto decreto n. 1600/2021; iii) nel merito, in via subordinata rispetto alle eccezioni preliminari di cui sopra, senza accettazione del contraddittorio e salvo gravame, accertare NT e dichiarare l'inesistenza del credito erroneamente rivendicato dalla in via monitoria in quanto estinto mediante compensazione ex art. 1241 e ss. c.c. in ragione di quanto allegato nel presente atto nel paragrafo n. 5 e, in ogni caso, non dovuto in virtù dell'eccezione di compensazione qui sollevata al paragrafo n. 6 e, di conseguenza, revocare il decreto ingiuntivo n. 1600/2021 (R.G. 3752/2021).
Con vittoria dei compensi professionali e delle spese di causa”.
A sostegno dell'opposizione la difesa opponente ha censurato, in primis, la condotta abusiva della controparte la quale, pur avendo instaurato altro e autonomo giudizio per il pagamento di somme nascenti dal medesimo contratto, non ha ivi incluso la richiesta di pagamento della fattura azionata in via monitoria, così determinando un illegittimo frazionamento del credito.
La difesa opponente ha poi eccepito l'insussistenza del credito ex adverso azionato in quanto prescritto e, comunque, estinto mediante compensazione. Sul punto ha allegato: - di avere intrattenuto rapporti di trasporto e consegna con la società opposta nel periodo dal giugno 2017 all'agosto 2019;
- di avere saldato tutte le fatture emesse dalla controparte nel tempo, per un ammontare complessivo di € 237.850,39; - di non dovere alcunché per la fattura posta a base del ricorso monitorio, avendo saldato l'importo dovuto mediante compensazione;
- che la compensazione, in particolare, sarebbe derivata dal credito vantato da essa opponente in ragione della mancata restituzione, ad opera della controparte, di imballaggi e pallet, per il valore complessivo di € 32.666,00; - che la restituzione è stata più volte richiesta senza esito, di talché è stata emessa la relativa fattura n. 1626 in data
25.10.2019; - che della fattura e della compensazione è stata data notizia alla controparte che non ha eccepito alcunché; - che il pagamento della fattura oggetto di causa, per altro, è stato richiesto per la prima volta nell'agosto 2021, allorquando era già maturato il termine di prescrizione di cui all'art. 2951 c.c.
Con comparsa di costituzione dell'8.03.2022 si è costituita in giudizio NTroparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite.
[...]
La difesa convenuta ha contestato la ricostruzione – in fatto e in diritto – offerta dalla controparte eccependo, quanto all'abusivo frazionamento del credito, che il giudizio instaurato dinnanzi al giudicante di Padova riguarda un credito collegato al contratto di trasporto, ma rispetto ad esso accessorio e distinto, con causa propria e, in particolare, le somme spettanti per l'attività di ritiro e alla spedizione di contrassegni – prestazione estranea agli accordi di trasporto.
Nel merito della vicenda creditizia, l'opponente ha dedotto: - la rinuncia alla prescrizione effettuata dalla controparte per atti concludenti e, segnatamente, con la messa in mora del 23.02.2021, in occasione della quale ha richiesto il pagamento della minore somma di € 20.633,75 implicitamente riconoscendo la sussistenza del credito oggetto di ingiunzione;
- l'insussistenza del credito vantato dall'opponente, in quanto trattasi di somma unilateralmente individuata avente ad oggetto beni per i quali non è dimostrato il valore né la proprietà in capo alla controparte;
- l'indebita compensazione operata dalla opponente che, in difetto dei requisiti di cui all'art. 1243 c.c., avrebbe dovuto realizzarsi previo ricorso al giudice;
- l'infondatezza dell'eccezione di compensazione, atteso che la medesima eccezione è stata proposta in altro giudizio nei riguardi di altro e diverso credito, ed è, dunque, ancora sub iudice.
Assunta la prova per interrogatorio formale sulla persona del legale rappresentante della società opponente, nonché la prova per testi, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza cartolare del
5.06.2025.
In pari data, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. In limine litis, deve vagliarsi l'eccezione formulata dalla difesa opponente avente ad oggetto il preteso frazionamento abusivo del credito da parte della società opposta poiché tale condotta, se accertata, avrebbe determinato l'improcedibilità della domanda dell'odierna opposta.
La questione, oggetto di ampio dibattito in dottrina e nella giurisprudenza recente, attiene al caso in cui un soggetto agisca in distinti giudizi per ottenere, in ciascuno, parziale soddisfazione del proprio diritto. Sul tema è intervenuta la Suprema Corte, chiarendo che integra abuso del processo non solo il frazionamento di un unico credito, ma anche la tutela frazionata di una pluralità di crediti tutti nascenti da un medesimo fatto costitutivo. Fanno eccezione all'area dell'abuso del diritto i casi in cui
“si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria”; per altro, proseguono gli ermellini, la sanzione della improcedibilità deve essere esclusa ogni volta in cui, intervenuto il giudicato su parte della domanda frazionata, sia impossibile per il creditore agire con un unico giudizio a soddisfazione della propria pretesa creditoria (Cass. civ., Sez. Un., 19.03.2025, n. 7299).
Ciò premesso, risulta che la società (di seguito anche CP_1 NTroparte_1 solo abbia agito dinnanzi al Tribunale di Padova per ottenere la condanna dell'odierna CP_1 opponente al pagamento di oltre € 111.000,00 per l'attività di incasso e spedizione di contrassegni esercitata in occasione del rapporto di consegna e trasporto;
inoltre, con ricorso monitorio ha chiesto ed ottenuto, da codesto Tribunale, il D.I. in questa sede opposto, avente ad oggetto il pagamento delle prestazioni di trasporto e consegna effettuate in favore della società Parte_1 come da fattura n. 103 del 30.06.2019.
Nella fattispecie, non è possibile ritenere abusivo il frazionamento del credito operato dalla società opposta. Vero è che entrambe le pretese creditorie sono ricollegabili al rapporto negoziale intercorso tra le parti;
nondimeno, l'identità del fatto costitutivo posto a fondamento dei diritti di credito non implica medesimezza del fatto storico avuto riguardo alla natura giuridica dello stesso. Le due pretese creditorie, infatti, sono l'una relativa al corrispettivo per la prestazione di trasporto dedotta in contratto e l'altra inerente al compenso spettante per prestazioni accessorie, altre e diverse, da quelle della mera consegna. Coerentemente, la società ha intrapreso due distinte azioni CP_1 giudiziarie, ciascuna avente ad oggetto il diritto al compenso per le prestazioni rispettivamente dedotte in ciascuna delle cause introdotte. Nemmeno può dirsi che l'attività istruttoria e di accertamento spesa in uno dei giudizi sia valevole per l'altro e diverso contenzioso. Inoltre, solo il diritto di credito di cui alla fattura azionata in sede monitoria era certo, liquido ed esigibile, mentre l'altro – non a caso fatto valere mediante un giudizio ordinario – necessitava di accertamento tanto nell'an, quanto nel quantum.
L'elemento di identità tra i due giudizi si riscontra unicamente nella posizione assunta dalla società che, tanto dinnanzi al Tribunale di Padova, quanto in questa sede, ha Parte_1 fatto valere in via riconvenzionale il proprio controcredito, ma questa non è, di per sé, circostanza sufficiente e ritenere fondata l'eccezione di abusività.
2. Proseguendo nell'esame dell'opposizione, le parti non contestano l'esistenza del contratto di trasporto tra loro intercorso nel periodo dal giugno 2017 all'agosto 2019; a ben vedere, la difesa attrice nemmeno ha contestato la debenza degli importi di cui alla fattura azionata in sede monitoria.
La prestazione per la quale la società opposta richiede il compenso, dunque, risulta pacificamente eseguita, con conseguente diritto al corrispettivo in capo a CP_1 In questa sede, la società a eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto Parte_1 di credito in ragione del termine di prescrizione annuale applicabile al caso di specie, nonché
l'estinzione della pretesa creditoria ex adverso azionata in forza del controcredito vantato a titolo risarcitorio per la mancata restituzione, ad opera della convenuta, di fusti e pallet.
Le eccezioni sollevate dalla difesa attrice sono state contestate da la quale ha allegato la CP_1 tacita rinuncia alla prescrizione da parte dell'opponente e l'inoperatività della compensazione ope legis tenuto conto – in uno – che il credito asseritamente vantato dall'opponente è ancora sub iudice presso altro organo giudicante e che il credito asseritamente vantato ex adverso, e in questa sede contestato, non è liquido né esigibile.
3. La controversia verte, pertanto, dell'accertamento dei diritti di credito reciprocamente ventati dalle parti in causa, previo esame dell'eccezione di prescrizione della opponente e successivo esame dell'eccezione di compensazione sollevata dalla opponente medesima.
4. L'opposizione è fondata: sebbene, infatti, la pretesa creditoria della opposta non possa considerarsi estinta per prescrizione, la stessa va compensata con il maggior controcredito vantato dalla opponente.
4.1 Con riguardo al primo profilo, si richiama l'art. 2937 c.c. a mente del quale “La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione”.
Nella fattispecie, la condotta tenuta dalla difesa opponente disvela la volontà di rinunciare alla prescrizione del credito ex adverso vantato.
Invero, mentre la prima missiva con la quale veniva effettuata la compensazione dei crediti (doc. 6 attrice) risale all'ottobre 2019, allorquando non era ancora decorso il termine di prescrizione del credito di in occasione del riscontro alla diffida di pagamento ricevuta da CP_1 [...] ell'agosto 2021 il procuratore della società attrice ha negato la debenza di alcunché Parte_1 in favore della società trattandosi di somma “già in precedenza compensata con il CP_1 maggiore credito vantato nei confronti di quest'ultima in virtù della citata fattura n. 1626 di Euro
32.666,00” (doc. 8 attrice).
Ancora, deve osservarsi che, in occasione del giudizio di cognizione dinnanzi al Tribunale di Padova,
l'allora convenuta veva chiesto – in via riconvenzionale – la condanna Parte_1 dell'allora attrice al pagamento della minor somma di € 20.633,75 a fronte di un credito CP_1 di € 32.666,00 e ciò in ragione della compensazione tra i crediti vantati dalle parti contrattuali.
4.2. Quanto al secondo profilo, l'obbligazione di pagamento facente capo alla società opponente risulta estinta per compensazione, atteso che questa è stata giudicata dal Tribunale di Padova titolare del diritto di credito di cui alla fattura n. 1626/2019 (doc. 5 opponente).
Il riferimento, in particolare, è al procedimento dinanzi al Tribunale di Padova RG n. 4001/2021 conclusosi con sentenza n. 527/2024: tale decisione ha negato l'esistenza del credito in quella sede azionato da e, in accoglimento della riconvenzionale dell'odierna opponente, ha accertato CP_1 il credito di quest'ultima per € 32.666,00, con condanna dell'allora attrice al pagamento del minor importo 20.633,75 in ragione della compensazione con il debito di cui alla fattura 103/2019, azionata in via monitoria presso codesto Tribunale.
La decisione richiamata spiega efficacia di giudicato tra le parti (art. 2909 c.c.) ed è vincolante in questa sede (giudicato sostanziale) in ragione della parziale identità di fatti oggetto del contendere, vale a dire l'esistenza del controcredito vantato da come da fattura n. Parte_1
1626/2019 da assumersi quale fatto estintivo della pretesa monitoria di Si richiama, sul CP_1 punto, la recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione” (Cass. civ. sez. 3, 14.12.2024, n. 32545).
L'accertamento del diritto di credito vantato dall'allora convenuta, odierna opponente, non può in questa sede essere contestato o ulteriormente indagato (in ossequio al divieto di bis in idem) (“qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla statuizione giuridica …omissis… preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo”: Cass. civ. sez. 3, 22.03.2024, n. 7834).
Per l'effetto, la statuizione in parola avrebbe dovuto, al più essere oggetto di gravame a cura della parte interessata;
gravame che tuttavia non è stato introdotto.
Sul piano operativo, si rammenta che “In tema di eccezione di compensazione, ove il convenuto prospetti i fatti costitutivi di un controcredito di importo maggiore rispetto a quello oggetto della domanda principale e questi siano contestati, il controcredito diviene oggetto di domanda di accertamento per l'intero suo ammontare, quand'anche non sia espressamente formulato un petitum di condanna per l'eccedenza, con la conseguenza che esso resta accertato, con efficacia di giudicato nell'an e nella sua interezza e non nella sola somma riguardo alla quale si
è riconosciuto l'effetto compensativo.” (Cass. civ., sez. III, 16.06.2025, n. 16196). Il principio di diritto della Corte di Cassazione deve valere, a maggior ragione, nel caso di specie atteso che nel giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato, la veva chiesto Parte_1
– ed ottenuto – non solo l'accertamento del proprio credito, ma anche la condanna della controparte al pagamento della somma eventualmente eccedente (in caso di compensazione). 5. Alla luce delle suesposte considerazioni, il D.I. opposto deve essere revocato, attesa l'estinzione del credito vantato dalla opposta con il controcredito (di maggiore importo) vantato dalla opponente.
6. Le spese di lite sono poste a carico della opposta soccombente (art. 91 c.p.c.); dette spese sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il D.I. n. 1600/2021 emesso dal Tribunale di
Pisa in data 18.10.2021;
ND la società opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che si liquidano in € 118,50 per spese vive, € 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 28/10/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino