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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 03/06/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1799/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini, ha pronunciato ex art. 281 sexies ult.co. c.p.c.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1799/2023
avente ad oggetto: usucapione promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con gli avv.ti Andrea Tabarelli de Fatis e Cinzia Zampiccoli attore contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con gli avv.ti Benedetta Pensini e Claudia Maria Urbani
) Controparte_2 C.F._3 con gli avv.ti Benedetta Pensini e Claudia Maria Urbani
) Controparte_3 C.F._4
(C.F. ) CP_4 C.F._5 con gli avv.ti Benedetta Pensini e Claudia Maria Urbani
CP_5 CP Controparte_6 convenuti
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “contrariis reiectis, rigettate le avverse domande, eccezioni e deduzioni tutte, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento:
1) accertare e dichiarare l'avvenuto scioglimento della comunione avente ad oggetto
l'immobile contraddistinto dalla p.f. 41 C.C. Rango con attribuzione a Parte_2
della neo-formata p.f. 41/1, siccome indicata nel tipo di frazionamento e
[...] nell'estratto mappa allegati sub 12) e 13);
2) accertare e dichiarare acquistata per usucapione ultraventennale in capo a Pt_1
(nato a [...] il [...] e residente in [...],
[...] frazione Balbido n. 36 – cod. fisc. ) la proprietà della neo- CodiceFiscale_6 formata p.f. 41/1 C.C. Rango, siccome indicata nel tipo di frazionamento e nell'estratto mappa allegati sub 12) e 13), da considerarsi parte integrante dell'emananda sentenza, ordinando al competente Conservatore del Libro Fondiario la relativa intavolazione”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 5 luglio 2023, il SI. ha agito nei Parte_1
confronti di , , e al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 fine dell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “contrariis reiectis, rigettate le avverse domande, eccezioni e deduzioni tutte, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento:
1) accertare e dichiarare l'avvenuto scioglimento della comunione avente ad oggetto
l'immobile contraddistinto dalla p.f. 41 C.C. Rango con attribuzione a Parte_2
della neo-formata p.f. 41/1, siccome indicata nel tipo di frazionamento e
[...] nell'estratto mappa allegati sub 12) e 13);
2) accertare e dichiarare acquistata per usucapione ultraventennale in capo a Pt_1
(nato a [...] il [...] e residente in [...],
[...]
frazione Balbido n. 36 – cod. fisc. ) la proprietà della neo- CodiceFiscale_6
formata p.f. 41/1 C.C. Rango, siccome indicata nel tipo di frazionamento e nell'estratto mappa allegati sub 12) e 13), da considerarsi parte integrante dell'emananda sentenza, ordinando al competente Conservatore del Libro Fondiario la relativa intavolazione”.
L'attore ha esposto di essere proprietario della p.f. 41 in C.C. Rango con la quota di ¼, pervenutagli in forza dell'atto di donazione e compravendita di data 25 maggio 2018, deducendo di esercitare da oltre vent'anni – in proprio e per accessione del possesso dei suoi danti causa – il possesso pubblico, pacifico, ininterrotto ed incontestato, uti dominus, della neo-formanda p.f. 41/1 in C.C. Rango.
L'attore ha rappresentato che, a seguito della vendita da parte di al Controparte_7 fratello (bisnonno dell'odierno attore), della propria parte di prato in Parte_2
comproprietà tra i quattro fratelli , e , corrispondente alle Per_1 CP_6 Per_2 Pt_2
pp.ff. 41-42, i quattro fratelli decisero di dividere la p.f. 41 in C.C. Rango, in cinque particelle, deducendo che al SI. vennero assegnate quelle corrispondenti alle Parte_2
neo-formanda p.f. 41/1. Successivamente, i fratelli decisero di sciogliere la comunione avente ad oggetto la p.f. 41, a mezzo di accordo scritto, senza, però, provvedere all'intavolazione dell'accordo divisionale raggiunto. Dal momento dello scioglimento di predetta comunione, e i suoi eredi utilizzarono, in via esclusiva, la Parte_2
neo-formanda p.f. 41/1, coltivandola a “prato”, delimitandone i confini attraverso una serie di picchetti infissi nel terreno, piantando alcuni alberi lungo i predetti confini e finanche ottenendo, nel 1981, la concessione di edificare n. 511, al fine dell'esecuzione dei lavori di “costruzione di abitazione a piano terra e primo piano di casa rustica”.
Durante i predetti lavori, venne sbancato parte del terreno corrispondente alla p.f. 41, al fine di lasciare spazio al cortile di pertinenza dell'edificio oggi corrispondente alla p.ed.
93.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio i SI.ri CP
, e preliminarmente eccependo il mancato
[...] Controparte_2 CP_4 esperimento della procedura di mediazione di cui all'art. 5 D. Lgs. 28/2010
(individuandola quale condizione di procedibilità) e, successivamente, contestando la domanda di usucapione svolta dalla parte attrice, di cui hanno chiesto il rigetto. Gli stessi convenuti, in via riconvenzionale, hanno chiesto accertarsi l'inadempimento dell'odierno attore delle obbligazioni assunte con accordo intercorso in data 5 agosto 2022, e, per l'effetto, condanna dello stesso ad adempiere a quanto ivi previsto. I convenuti hanno, altresì, domandato la costituzione di una servitù di passaggio a piedi a carico della neo- formanda p.f. 41/1 e a favore della p.f. 41/2, onde consentire il libero accesso e recesso, con conseguente annotazione tavolare.
Con successivo atto, depositato in data 28 novembre 2023, i convenuti CP
, e hanno rinunciato ex art. 306 c.p.c. agli atti
[...] Controparte_2 CP_4 dell'odierno giudizio per intervenuto accordo con l'attore, il quale ha accettato detta rinuncia.
Con ordinanza di data 24 marzo 2024, il Giudice ha dichiarato la contumacia dei convenuti e e l'estinzione del processo, a spese Controparte_3 Controparte_7
compensate, tra l'odierno attore e i SI.ri , e Controparte_1 Controparte_2 CP_4
con riguardo alle domande da questi ultimi svolte.
[...]
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova orale per testimoni.
All'udienza del 14 maggio 2025 la parte attrice ha discusso oralmente la causa e il Giudice si è riservato ex art. 281sexies, ult. co. c.p.c.. La domanda di usucapione è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato
e non interrotto per venti anni”. Al riguardo, va osservato che l'acquisto della proprietà
a titolo di usucapione si fonda su una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario sulla res e dalla prolungata SInoria di fatto sulla cosa (possesso) da parte di chi si sostituisce al proprietario nel godimento di essa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) in modo continuo, pubblico e pacifico per oltre venti anni, accompagnato dall'animus possidendi, elemento quest'ultimo che può essere desunto dalle concrete circostanze che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa (cfr. tra le molte Cass. 15446/2007).
Giova, altresì, osservare che ai sensi dell'art. 1146, co. 2 c.c. “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato a più riprese che “la facoltà di unire al proprio possesso il possesso del dante causa spetta al successore a titolo particolare
(tanto "inter vivos" quanto "mortis causa") non "ipso facto" per effetto dell'acquisto del diritto a possedere, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, se pur distinto, a quello fra la cosa stessa ed il suo dante causa. Ciò consente al successore a titolo particolare di godere degli effetti del possesso già esercitato dal suo autore (ovvero da colui che abbia trasferito il potere di fatto al possessore attuale), possesso che perciò deve essere valutato, ove sia dedotto, al fine di suffragare una maturata usucapione (cfr. Cass. n. 24175 del 2021; Cass. n. 14505 del 2018; Cass. n. 742 del 2000; Cass. n. 663 del 1982). Perché sia possibile il cumulo del possesso, nell'ipotesi di accessio possessionis, è necessario che sia data prova, secondo la giurisprudenza, di un "titolo" idoneo in astratto a trasmettere la proprietà od altro diritto reale, anche se affetto da vizi che ne comportino l'invalidità (Cass. n. 22348 del 2011; Cass. n. 8502 del 2005; Cass. n. 12034 del 2000; Cass. n. 6552 del 1981; Cass.
n. 2974 del 1980). E' altresì necessario che i possessi da unire abbiano il medesimo oggetto, e cioè che autore e successore esercitino un possesso che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio dello stesso diritto (Cass. n. 80 del 1971)”
(Cassazione civile sez. II, 14/06/2023, n.17077). Orbene, ritiene questo Giudice che la parte attrice abbia assolto l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi posti a fondamento della domanda di accertamento del diritto di proprietà a titolo di usucapione, ex art. 1158 c.c., ossia il possesso pacifico e pubblico protrattosi in modo continuato e ininterrotto per oltre vent'anni, in proprio e per accessione del possesso dei precedenti proprietari, della parte di fondo corrispondente alla neo formata p.f. 41/1 in C.C. Rango, con la volontà di possederla uti dominus, nonché l'esistenza di un titolo idoneo alla trasmissione della proprietà della p.f. 41 in C.C. Rango (con la quota di ¼), stante l'atto di donazione da parte di e (doc. 3) e di compravendita Controparte_8 Controparte_8
effettuata tra lo stesso e e Controparte_9 [...]
(cfr. doc. 3). Controparte_10
La prova è data, innanzitutto, dalle dichiarazioni rese dai testimoni Testimone_1
e escussi all'udienza del 17 maggio 2024 – della Controparte_8 Testimone_2
cui attendibilità non vi è ragione di dubitare attesa la concordanza delle dichiarazioni rese e data la conoscenza diretta dei luoghi e delle circostanze oggetto della pretesa attorea
(per aver personalmente assistito ai fatti) – i quali hanno confermato che l'attore, e prima di lui i suoi danti causa, si sono comportati per oltre vent'anni come proprietario il fondo oggetto di causa.
In particolare, il geom. ha dichiarato di conoscere i luoghi oggetto di Testimone_1
causa dal 1980 in quanto ha prestato la sua “opera in qualità di tecnico dapprima in favore della SI.ra (nonna materna dell'attore), successivamente in favore della Persona_3
SI.ra (figlia della SI.ra ) ed infine in favore Controparte_8 Persona_3 del SI. (figlio della SI.ra )” (cap. 1 memoria Parte_1 Controparte_8
ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c., di data 30 novembre 2023 di parte attrice). Lo stesso ha confermato che, lungo il perimetro della p.f. 41/1 in C.C. Rango, Parte_3
aveva piantato alcune piante, dichiarando “Sì, è vero. Ad oggi le piante non sono più ivi insistenti, in quanto, essendo troppo alte e troppo vicine alla casa e quindi pericolose, invitavo il SI. a tagliarle, cosa che fatto circa due anni orsono” (cap. 3 Parte_1
memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c., di data 30 novembre 2023 di parte attrice). Allo stesso modo, la SI.ra ha affermato che “Prima del matrimonio sono Controparte_8 sempre ritornata in quella località durante le feste comandate e d'estate, in particolare per venite a trovare mia nonna paterna ved. , che Persona_4 Parte_2 abitava nella frazione Rango e che è deceduta nel 1989. Pertanto, conosco bene lo stato dei luoghi, in quanto la distanza tra le frazioni Balbido e Rango è minimale. Ciò detto, è vero. Naturalmente sono a conoscenza diretta di quanto accaduto dagli anni '70 in poi in quanto, come già detto, mi sono sempre recata in quei luoghi sin da bambina per trascorrervi le festività comandate e l'estate.” (cap. 1 memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c., di data 30 novembre 2023 di parte attrice). Ella ha altresì dichiarato di aver “visto personalmente , ovvero mio padre, delimitare con i picchetti il terreno Parte_4 in questione” (cap. 2 memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c., di data 30 novembre 2023 di parte attrice) e che “alcune piante di faggio sono tuttora visibili, altre sono state tagliate
l'estate scorsa da mio figlio (cap. 3 memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c., Parte_1
di data 30 novembre 2023 di parte attrice). Infine, anche il SI. ha dichiarato Testimone_2
“Premetto di conoscere bene lo stato dei luoghi, in quanto sono nato ed ho sempre vissuto in fraz. Balbido, che dista dalla fraz. Rango meno di un chilometro. Ciò detto, sì è vero.
Anche prima del mio matrimonio, ovvero sin dal 1979, anno in cui ho conosciuto P_
, i miei futuri suoceri più volte mi hanno chiesto di tenere in ordine la p.f. n. 41/1
[...]
C.C. rango ed io ho sempre assecondato la loro volontà, in quanto si trovavano in Belgio
e ritornavano là soltanto d'estate e nelle festività comandate. Di quanto accaduto dal
1923 sino al fidanzamento con mia moglie, ne sono a conoscenza perché era P_
o il mio futuro suocero che mi raccontavano quanto indicato nel capitolo di
[...] prova” (cap. 1 memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c., di data 30 novembre 2023 di parte attrice). Lo stesso ha altresì rappresentato che “Dapprima sono stati infissi i picchetti in legno;
successivamente li ha sostituiti con quelli in ferro, tuttora Parte_3 visibili” (cap. 2 memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c., di data 30 novembre 2023 di parte attrice), e, confermando la presenza di piante lungo il confine della p.f. 41/1 in C.C.
Rango, ha dichiarato che “due piante troppo vicine alla casa sono state tagliate dal sottoscritto, da e da mio figlio quindici anni fa” (cap. 3 Parte_3 Pt_1
memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c., di data 30 novembre 2023 di parte attrice).
Tali circostanze risultano ulteriormente corroborate dalla documentazione versata in atti, in particolare dal documento n. 2 di parte convenuta, concernente l'accordo di data 5 agosto 2022, dal quale non solo emerge l'utilizzo in via esclusiva della p.f. 41/1 da parte del SI. ma viene altresì dichiarato che gli odierni convenuti “nulla Parte_1 avranno ad eccepire in merito all'intraprendenda causa di usucapione avente ad oggetto la p.f. 41/1”.
Alla luce di quanto sopra la domanda di usucapione va, pertanto, accolta.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di accertamento “dell'avvenuto scioglimento della comunione avente ad oggetto l'immobile contraddistinto dalla p.f. 41
C.C. Rango con attribuzione a della neo-formata p.f. 41/1”, atteso Parte_2
che il sistema tavolare è basato sul principio della pubblicità costitutiva e che in atti non vi è alcuna evidenza tavolare dell'avvenuta divisione (come, peraltro, rappresentato dalla stessa parte attrice, cfr. pag. 3 citazione: “salvo non provvedere all'intavolazione dell'accordo divisionale”).
Nulla sulle spese di lite, la cui rifusione non è stata chiesta dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1. accerta e dichiara l'acquisto da parte di (C.F. Parte_1
) della piena proprietà per intervenuta usucapione della p.f. 41/1 C.F._1
in C.C. Rango, come indicata nel tipo di frazionamento e nell'estratto mappa allegati sub
12) e 13), da intendersi parte integrante della presente sentenza;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso dal Tribunale di Trento in data 1 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini, ha pronunciato ex art. 281 sexies ult.co. c.p.c.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1799/2023
avente ad oggetto: usucapione promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con gli avv.ti Andrea Tabarelli de Fatis e Cinzia Zampiccoli attore contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con gli avv.ti Benedetta Pensini e Claudia Maria Urbani
) Controparte_2 C.F._3 con gli avv.ti Benedetta Pensini e Claudia Maria Urbani
) Controparte_3 C.F._4
(C.F. ) CP_4 C.F._5 con gli avv.ti Benedetta Pensini e Claudia Maria Urbani
CP_5 CP Controparte_6 convenuti
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “contrariis reiectis, rigettate le avverse domande, eccezioni e deduzioni tutte, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento:
1) accertare e dichiarare l'avvenuto scioglimento della comunione avente ad oggetto
l'immobile contraddistinto dalla p.f. 41 C.C. Rango con attribuzione a Parte_2
della neo-formata p.f. 41/1, siccome indicata nel tipo di frazionamento e
[...] nell'estratto mappa allegati sub 12) e 13);
2) accertare e dichiarare acquistata per usucapione ultraventennale in capo a Pt_1
(nato a [...] il [...] e residente in [...],
[...] frazione Balbido n. 36 – cod. fisc. ) la proprietà della neo- CodiceFiscale_6 formata p.f. 41/1 C.C. Rango, siccome indicata nel tipo di frazionamento e nell'estratto mappa allegati sub 12) e 13), da considerarsi parte integrante dell'emananda sentenza, ordinando al competente Conservatore del Libro Fondiario la relativa intavolazione”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 5 luglio 2023, il SI. ha agito nei Parte_1
confronti di , , e al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 fine dell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “contrariis reiectis, rigettate le avverse domande, eccezioni e deduzioni tutte, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento:
1) accertare e dichiarare l'avvenuto scioglimento della comunione avente ad oggetto
l'immobile contraddistinto dalla p.f. 41 C.C. Rango con attribuzione a Parte_2
della neo-formata p.f. 41/1, siccome indicata nel tipo di frazionamento e
[...] nell'estratto mappa allegati sub 12) e 13);
2) accertare e dichiarare acquistata per usucapione ultraventennale in capo a Pt_1
(nato a [...] il [...] e residente in [...],
[...]
frazione Balbido n. 36 – cod. fisc. ) la proprietà della neo- CodiceFiscale_6
formata p.f. 41/1 C.C. Rango, siccome indicata nel tipo di frazionamento e nell'estratto mappa allegati sub 12) e 13), da considerarsi parte integrante dell'emananda sentenza, ordinando al competente Conservatore del Libro Fondiario la relativa intavolazione”.
L'attore ha esposto di essere proprietario della p.f. 41 in C.C. Rango con la quota di ¼, pervenutagli in forza dell'atto di donazione e compravendita di data 25 maggio 2018, deducendo di esercitare da oltre vent'anni – in proprio e per accessione del possesso dei suoi danti causa – il possesso pubblico, pacifico, ininterrotto ed incontestato, uti dominus, della neo-formanda p.f. 41/1 in C.C. Rango.
L'attore ha rappresentato che, a seguito della vendita da parte di al Controparte_7 fratello (bisnonno dell'odierno attore), della propria parte di prato in Parte_2
comproprietà tra i quattro fratelli , e , corrispondente alle Per_1 CP_6 Per_2 Pt_2
pp.ff. 41-42, i quattro fratelli decisero di dividere la p.f. 41 in C.C. Rango, in cinque particelle, deducendo che al SI. vennero assegnate quelle corrispondenti alle Parte_2
neo-formanda p.f. 41/1. Successivamente, i fratelli decisero di sciogliere la comunione avente ad oggetto la p.f. 41, a mezzo di accordo scritto, senza, però, provvedere all'intavolazione dell'accordo divisionale raggiunto. Dal momento dello scioglimento di predetta comunione, e i suoi eredi utilizzarono, in via esclusiva, la Parte_2
neo-formanda p.f. 41/1, coltivandola a “prato”, delimitandone i confini attraverso una serie di picchetti infissi nel terreno, piantando alcuni alberi lungo i predetti confini e finanche ottenendo, nel 1981, la concessione di edificare n. 511, al fine dell'esecuzione dei lavori di “costruzione di abitazione a piano terra e primo piano di casa rustica”.
Durante i predetti lavori, venne sbancato parte del terreno corrispondente alla p.f. 41, al fine di lasciare spazio al cortile di pertinenza dell'edificio oggi corrispondente alla p.ed.
93.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio i SI.ri CP
, e preliminarmente eccependo il mancato
[...] Controparte_2 CP_4 esperimento della procedura di mediazione di cui all'art. 5 D. Lgs. 28/2010
(individuandola quale condizione di procedibilità) e, successivamente, contestando la domanda di usucapione svolta dalla parte attrice, di cui hanno chiesto il rigetto. Gli stessi convenuti, in via riconvenzionale, hanno chiesto accertarsi l'inadempimento dell'odierno attore delle obbligazioni assunte con accordo intercorso in data 5 agosto 2022, e, per l'effetto, condanna dello stesso ad adempiere a quanto ivi previsto. I convenuti hanno, altresì, domandato la costituzione di una servitù di passaggio a piedi a carico della neo- formanda p.f. 41/1 e a favore della p.f. 41/2, onde consentire il libero accesso e recesso, con conseguente annotazione tavolare.
Con successivo atto, depositato in data 28 novembre 2023, i convenuti CP
, e hanno rinunciato ex art. 306 c.p.c. agli atti
[...] Controparte_2 CP_4 dell'odierno giudizio per intervenuto accordo con l'attore, il quale ha accettato detta rinuncia.
Con ordinanza di data 24 marzo 2024, il Giudice ha dichiarato la contumacia dei convenuti e e l'estinzione del processo, a spese Controparte_3 Controparte_7
compensate, tra l'odierno attore e i SI.ri , e Controparte_1 Controparte_2 CP_4
con riguardo alle domande da questi ultimi svolte.
[...]
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova orale per testimoni.
All'udienza del 14 maggio 2025 la parte attrice ha discusso oralmente la causa e il Giudice si è riservato ex art. 281sexies, ult. co. c.p.c.. La domanda di usucapione è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato
e non interrotto per venti anni”. Al riguardo, va osservato che l'acquisto della proprietà
a titolo di usucapione si fonda su una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario sulla res e dalla prolungata SInoria di fatto sulla cosa (possesso) da parte di chi si sostituisce al proprietario nel godimento di essa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) in modo continuo, pubblico e pacifico per oltre venti anni, accompagnato dall'animus possidendi, elemento quest'ultimo che può essere desunto dalle concrete circostanze che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa (cfr. tra le molte Cass. 15446/2007).
Giova, altresì, osservare che ai sensi dell'art. 1146, co. 2 c.c. “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato a più riprese che “la facoltà di unire al proprio possesso il possesso del dante causa spetta al successore a titolo particolare
(tanto "inter vivos" quanto "mortis causa") non "ipso facto" per effetto dell'acquisto del diritto a possedere, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, se pur distinto, a quello fra la cosa stessa ed il suo dante causa. Ciò consente al successore a titolo particolare di godere degli effetti del possesso già esercitato dal suo autore (ovvero da colui che abbia trasferito il potere di fatto al possessore attuale), possesso che perciò deve essere valutato, ove sia dedotto, al fine di suffragare una maturata usucapione (cfr. Cass. n. 24175 del 2021; Cass. n. 14505 del 2018; Cass. n. 742 del 2000; Cass. n. 663 del 1982). Perché sia possibile il cumulo del possesso, nell'ipotesi di accessio possessionis, è necessario che sia data prova, secondo la giurisprudenza, di un "titolo" idoneo in astratto a trasmettere la proprietà od altro diritto reale, anche se affetto da vizi che ne comportino l'invalidità (Cass. n. 22348 del 2011; Cass. n. 8502 del 2005; Cass. n. 12034 del 2000; Cass. n. 6552 del 1981; Cass.
n. 2974 del 1980). E' altresì necessario che i possessi da unire abbiano il medesimo oggetto, e cioè che autore e successore esercitino un possesso che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio dello stesso diritto (Cass. n. 80 del 1971)”
(Cassazione civile sez. II, 14/06/2023, n.17077). Orbene, ritiene questo Giudice che la parte attrice abbia assolto l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi posti a fondamento della domanda di accertamento del diritto di proprietà a titolo di usucapione, ex art. 1158 c.c., ossia il possesso pacifico e pubblico protrattosi in modo continuato e ininterrotto per oltre vent'anni, in proprio e per accessione del possesso dei precedenti proprietari, della parte di fondo corrispondente alla neo formata p.f. 41/1 in C.C. Rango, con la volontà di possederla uti dominus, nonché l'esistenza di un titolo idoneo alla trasmissione della proprietà della p.f. 41 in C.C. Rango (con la quota di ¼), stante l'atto di donazione da parte di e (doc. 3) e di compravendita Controparte_8 Controparte_8
effettuata tra lo stesso e e Controparte_9 [...]
(cfr. doc. 3). Controparte_10
La prova è data, innanzitutto, dalle dichiarazioni rese dai testimoni Testimone_1
e escussi all'udienza del 17 maggio 2024 – della Controparte_8 Testimone_2
cui attendibilità non vi è ragione di dubitare attesa la concordanza delle dichiarazioni rese e data la conoscenza diretta dei luoghi e delle circostanze oggetto della pretesa attorea
(per aver personalmente assistito ai fatti) – i quali hanno confermato che l'attore, e prima di lui i suoi danti causa, si sono comportati per oltre vent'anni come proprietario il fondo oggetto di causa.
In particolare, il geom. ha dichiarato di conoscere i luoghi oggetto di Testimone_1
causa dal 1980 in quanto ha prestato la sua “opera in qualità di tecnico dapprima in favore della SI.ra (nonna materna dell'attore), successivamente in favore della Persona_3
SI.ra (figlia della SI.ra ) ed infine in favore Controparte_8 Persona_3 del SI. (figlio della SI.ra )” (cap. 1 memoria Parte_1 Controparte_8
ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c., di data 30 novembre 2023 di parte attrice). Lo stesso ha confermato che, lungo il perimetro della p.f. 41/1 in C.C. Rango, Parte_3
aveva piantato alcune piante, dichiarando “Sì, è vero. Ad oggi le piante non sono più ivi insistenti, in quanto, essendo troppo alte e troppo vicine alla casa e quindi pericolose, invitavo il SI. a tagliarle, cosa che fatto circa due anni orsono” (cap. 3 Parte_1
memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c., di data 30 novembre 2023 di parte attrice). Allo stesso modo, la SI.ra ha affermato che “Prima del matrimonio sono Controparte_8 sempre ritornata in quella località durante le feste comandate e d'estate, in particolare per venite a trovare mia nonna paterna ved. , che Persona_4 Parte_2 abitava nella frazione Rango e che è deceduta nel 1989. Pertanto, conosco bene lo stato dei luoghi, in quanto la distanza tra le frazioni Balbido e Rango è minimale. Ciò detto, è vero. Naturalmente sono a conoscenza diretta di quanto accaduto dagli anni '70 in poi in quanto, come già detto, mi sono sempre recata in quei luoghi sin da bambina per trascorrervi le festività comandate e l'estate.” (cap. 1 memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c., di data 30 novembre 2023 di parte attrice). Ella ha altresì dichiarato di aver “visto personalmente , ovvero mio padre, delimitare con i picchetti il terreno Parte_4 in questione” (cap. 2 memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c., di data 30 novembre 2023 di parte attrice) e che “alcune piante di faggio sono tuttora visibili, altre sono state tagliate
l'estate scorsa da mio figlio (cap. 3 memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c., Parte_1
di data 30 novembre 2023 di parte attrice). Infine, anche il SI. ha dichiarato Testimone_2
“Premetto di conoscere bene lo stato dei luoghi, in quanto sono nato ed ho sempre vissuto in fraz. Balbido, che dista dalla fraz. Rango meno di un chilometro. Ciò detto, sì è vero.
Anche prima del mio matrimonio, ovvero sin dal 1979, anno in cui ho conosciuto P_
, i miei futuri suoceri più volte mi hanno chiesto di tenere in ordine la p.f. n. 41/1
[...]
C.C. rango ed io ho sempre assecondato la loro volontà, in quanto si trovavano in Belgio
e ritornavano là soltanto d'estate e nelle festività comandate. Di quanto accaduto dal
1923 sino al fidanzamento con mia moglie, ne sono a conoscenza perché era P_
o il mio futuro suocero che mi raccontavano quanto indicato nel capitolo di
[...] prova” (cap. 1 memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c., di data 30 novembre 2023 di parte attrice). Lo stesso ha altresì rappresentato che “Dapprima sono stati infissi i picchetti in legno;
successivamente li ha sostituiti con quelli in ferro, tuttora Parte_3 visibili” (cap. 2 memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c., di data 30 novembre 2023 di parte attrice), e, confermando la presenza di piante lungo il confine della p.f. 41/1 in C.C.
Rango, ha dichiarato che “due piante troppo vicine alla casa sono state tagliate dal sottoscritto, da e da mio figlio quindici anni fa” (cap. 3 Parte_3 Pt_1
memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c., di data 30 novembre 2023 di parte attrice).
Tali circostanze risultano ulteriormente corroborate dalla documentazione versata in atti, in particolare dal documento n. 2 di parte convenuta, concernente l'accordo di data 5 agosto 2022, dal quale non solo emerge l'utilizzo in via esclusiva della p.f. 41/1 da parte del SI. ma viene altresì dichiarato che gli odierni convenuti “nulla Parte_1 avranno ad eccepire in merito all'intraprendenda causa di usucapione avente ad oggetto la p.f. 41/1”.
Alla luce di quanto sopra la domanda di usucapione va, pertanto, accolta.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di accertamento “dell'avvenuto scioglimento della comunione avente ad oggetto l'immobile contraddistinto dalla p.f. 41
C.C. Rango con attribuzione a della neo-formata p.f. 41/1”, atteso Parte_2
che il sistema tavolare è basato sul principio della pubblicità costitutiva e che in atti non vi è alcuna evidenza tavolare dell'avvenuta divisione (come, peraltro, rappresentato dalla stessa parte attrice, cfr. pag. 3 citazione: “salvo non provvedere all'intavolazione dell'accordo divisionale”).
Nulla sulle spese di lite, la cui rifusione non è stata chiesta dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1. accerta e dichiara l'acquisto da parte di (C.F. Parte_1
) della piena proprietà per intervenuta usucapione della p.f. 41/1 C.F._1
in C.C. Rango, come indicata nel tipo di frazionamento e nell'estratto mappa allegati sub
12) e 13), da intendersi parte integrante della presente sentenza;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso dal Tribunale di Trento in data 1 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini