Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Venditto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5779 R.G. cont. 2019
TRA
- C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
in Via Col di Lana n. 11 - ROMA, presso lo studio dell'avv. Fabiano DE SANTIS, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato congiunto all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , elettivamente domiciliato in Via Controparte_1 P.IVA_2
Antonio Bertoloni n. 44 - ROMA, presso lo studio dell'avv. Teresa ERMOCIDA, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato congiunto alla comparsa
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
- P.IVA in Controparte_2 P.IVA_3
persona del curatore avv. Valentina PUTORTÌ, elettivamente domiciliato in
1
10/4/2021, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA in riassunzione
OGGETTO: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 24/4/2024): “Voglia il
Tribunale adìto: Accertare e dichiarare la risoluzione del vincolo contrattuale per grave ed insanabile inadempimento della e del Controparte_1 CP_3
in persona del Curatore p.t., ai sensi e per gli effetti di cui agli
[...]
articoli 1453 e 1455 c.c. consistito nell'aver esercitato un recesso ingiustificato dal contratto, in ogni caso intervenuto successivamente al 31 agosto 2018, oltre che per tutti gli inadempimenti perpetrati nel tempo dalle medesime Società nel corso dell'esecuzione del contratto per la fornitura di servizi alberghieri e degli alloggi all'interno della struttura di ricezione turistico-alberghiera ora denominata “Baia dei Gigli” (già Cala Greca). Per l'effetto, Voglia condannare ed il CP_1
in persona del Curatore p.t., solidalmente tra di Controparte_3
loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla ai sensi e per Parte_1
gli effetti di cui all'art. 1223 c.c., ut sopra individuati, a causa dei comportamenti inadempienti tenuti dalle medesime e quantificabili nella somma complessiva pari ad
Euro 104.000,00, di cui € 54.000,00 pari al danno da inadempimento, nell' accezione del da lucro cessante e della correlata perdita di alternative commerciali derivanti dal mancato rispetto, delle convenute, rispetto al termine di durata contrattualmente stabilito, ed € 50.000,00 per il danno all'immagine patito dalla società attrice in ragione di detto recesso, oltre che in ragione dei plurimi inadempimenti realizzati da entrambe le società convenute nell'esecuzione del contratto di fornitura dei servizi alberghieri ed alloggi all'interno della struttura ora denominata “Baia dei Gigli”
(già Cala Greca) situata in Isola di Capo Rizzuto (KR), ovvero ancora nell'importo maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa, ovvero ancora ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”; per parte convenuta (note scritte del 22/4/2024): “La CP_1
procuratrice precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in
2 atti delle quali chiede accoglimento [Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: Accertare e dichiarare la legittimità del recesso unilaterale da parte dell'odierna convenuta e per l'effetto rigettare le richieste formulate da parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con come per legge. In via istruttoria ci si riporta agli atti già prodotti con l'atto costitutivo del presente giudizio.]”; per il convenuto in riassunzione (note scritte Controparte_2
del 19/4/2024, che richiamano la comparsa di costituzione del 28/4/2021:
“Conclusioni: A. Dichiarare la tardività della riassunzione del presente giudizio da parte dell'attore, avvenuta ben oltre il termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo ossia, nel caso di specie, dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della società per come meglio sopra Controparte_3
esposto; B. nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccepita tardività della riassunzione, dichiarare comunque l'improponibilità della domanda formulata dalla nei confronti della curatela, odierna convenuta, e la conseguente Parte_1
improcedibilità del presente giudizio nei confronti della stessa, per le motivazioni sopra esposte, con conseguente estromissione della curatela dal presente giudizio;
C. in via subordinata e salvo gravame, rigettare la domanda formulata dall'attrice in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
D. Condannare parte attrice alla rifusione delle spese e competenze di causa, oltre rimborso forf. del 15% per spese generali e
C.P.A. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 14/10/2019, ha convenuto in Parte_1
giudizio e chiedendo al tribunale che fosse Controparte_1 Controparte_3
dichiarata la risoluzione del contratto, concluso tra le parti ed avente ad oggetto la fornitura di servizi alberghieri, a causa del grave ed insanabile inadempimento delle società convenute consistito nell'aver esercitato un recesso ingiustificato dal contratto stesso, oltre che a causa degli inadempimenti verificatisi nella esecuzione dell'accordo in relazione alla fornitura dei concordati servizi alberghieri e degli
3 alloggi all'interno della struttura ricettiva denominata Baia dei Gigli in località Capo
Piccolo, comune di Isola Capo Rizzuto (KR), presso la quale i medesimi servizi avrebbero dovuto essere garantiti.
A sostegno delle domande parte attrice ha dedotto:
- che, nel maggio 2017, essa ha sottoscritto con la Parte_1 CP_3
contratto c.d. 'vuoto per pieno' avente ad oggetto la fornitura di servizi
[...]
alberghieri e di alloggi all'interno della citata struttura di ricezione turistico- alberghiero ora denominata Baia dei Gigli, sita nel territorio del comune di Isola di
Capo Rizzuto (KR), con validità di tre anni (stagioni estive 2017 - 2018 - 2019) per un periodo minimo di 16 settimane per 112 notti a stagione a decorrere dal 28 maggio
2017;
- che, in data 13/1/2018, con 'Comunicazione di affidamento in gestione e manleva contrattuale a favore di la società (quale Parte_1 CP_3
precedente gestore), con il consenso della ceduta odierna attrice, ha, appunto, ceduto alla il contratto predetto, facendo salve tutte le precedenti statuizioni Controparte_1
contrattuali concordate con tra gli originari contraenti;
- che, in data 8/10/2018, a seguito di plurimi inadempimenti, consistenti nella mancata comunicazione delle tariffe e del periodo di apertura per la stagione turistica
2019, posti in essere dalla sono state inoltrate da essa attrice richieste CP_1
formali di adempimento alla convenuta;
in particolare la ha omesso di CP_1
comunicare, in aperto contrasto con quanto disposto dal contratto, le tariffe ed il periodo di apertura della struttura per la stagione estiva dell'anno 2019, ciò che avrebbe comportato enormi difficoltà nell'organizzazione e nella strutturazione della proposta turistica per l'anno 2019, specie in vista della oramai trascorsa Fiera di
Rimini TTG del 10, 11, 12 ottobre 2018;
- che solo in data 9/10/2018, successivamente ai predetti solleciti, la società convenuta, ha esercitato un recesso ingiustificato dal contratto, a riprova di un comportamento evidentemente inadempiente agli obblighi contrattuali, tale di per sé da giustificare la risoluzione del contratto per colpa della stessa convenuta;
- che, inoltre, le società convenute, ciascuna in relazione al rispettivo periodo gestorio, si sono rese inadempienti anche sul fronte dell'erogazione del servizio turistico-alberghiero, in particolare con riferimento agli obblighi previsti dall'art. 8
4 del contratto e dal punto 12 dell'allegato A);
- che infatti il rating di gradimento rispetto al complesso ed ai servizi alberghieri offerti sarebbe risultato, dalla consultazione dei principali portali web del settore, ben al di sotto del minimo contrattuale garantito;
- che nel biennio di vigenza del contratto, a causa di una serie di inadempienze nella gestione della fornitura perpetrate prima dalla poi dalla Controparte_3
si sarebbe verificato un innalzamento del contenzioso civile con la Controparte_1
clientela, con conseguente danno all'immagine di essa attrice;
- che, anche con riferimento alla stagione turistica 2018, ha formulato la contestazione di vari inadempimenti concernenti l'adeguatezza delle prestazioni del servizio alberghiero, senza ricevere dalla società convenuta alcun riscontro;
- che, infine, sempre con riferimento al medesimo periodo, la ha CP_1
affidato un rilevante numero di camere ad altro operatore, che ha praticato una politica di prezzi al ribasso, costringendo essa attrice ad allineare al ribasso le proprie tariffe anche nei periodi di maggiore affluenza;
- che dunque la subentrata alla nella gestione Controparte_1 CP_3
della struttura recettiva, attuando un comportamento non rispondente ai vincoli contrattualmente assunti, sarebbe stata gravemente inadempiente per aver impedito la programmazione della stagione estiva 2019, recedendo indebitamente dal vincolo contrattuale;
del pari referente contrattuale mai liberato dalla Controparte_3
società attrice, sarebbe parimenti responsabile;
- che i danni subiti da essa attrice sarebbero da individuarsi nel lucro cessante che si è determinato per l'intera stagione estiva 2019, quale diretta conseguenza dell'ingiustificabile recesso, e comunque in ragione del grave inadempimento, delle società convenute;
- che più in particolare l'inspiegabile inottemperanza ai doveri contrattuali da parte delle convenute avrebbe comportato l'impossibilità di inserire l'offerta turistica della struttura Cala Greca tra le opzioni commerciale del catalogo Viola Tour
Operator 2019; con conseguente, ulteriore, danno, derivante dalla perdita di chance e di alternative commerciali;
- che, per quanto concerne la quantificazione del danno da lucro cessante per l'anno 2019, consistente nel mancato guadagno patrimoniale che si sarebbe dovuto
5 conseguire nel caso in cui l'obbligazione fosse stata regolarmente adempiuta dalla convenuta nella durata contrattualmente stabilita, essa sarebbe stata pari ad almeno €
54.500,00 corrispondenti al danno da lucro cessante per l'anno 2019;
- che essa attrice avrebbe inoltre subito un danno all'immagine a causa degli inadeguati standard dei servizi alberghieri, danno da quantificare nella somma di €
50.000,00.
Sulla scorta dele predette deduzioni, parte attrice ha concluso come in epigrafe riportato.
1.1 Con comparsa depositata telematicamente in data 8/9/2020, la convenuta ha contestato le avverse pretese, deducendo a sua volta: Controparte_1
- che, come risulta dal tenore letterale delle clausole contrattuali contenute al punto 5 (pagamenti), la società attrice si era impegnata “a predisporre dopo ogni termine di soggiorno in base alle tariffe le fatture relative ai servizi alberghieri che le verranno inviate, unitamente al relativo voucher, via email a con cadenza Pt_1
mensile. effettuerà il pagamento alla società con le modalità previste”; Pt_1
- che, durante la stagione estiva, nonostante ripetuti solleciti da parte di essa convenuta, mai riscontrati, si sono verificati continui ritardi nei pagamenti, il tutto comprovato dai solleciti effettuati tramite e-mail, telefonate, SMS, ecc.;
- che detti ritardi hanno comportato notevoli disagi economici e hanno costretto essa a recedere legittimamente dal contratto secondo le modalità CP_1
previste dall'allegato A) dell'accordo;
- che, più in particolare, durante la stagione estiva 2018, i rapporti commerciali tra le parti si sarebbero incrinarsi per diverse ragioni, quali: il mancato incasso di per un importo pari ad € 13.554,97; il mancato ultimo CP_4
pagamento con scadenza nel mese di ottobre 2018 per un importo pari ad €
40.000,00;
- che, in ogni caso, non sarebbe stato imputabile ad essa convenuta, né sarebbe stato in Alcun modo provato il danno da lucro cessante richiesto da parte attrice.
La convenuta ha dunque chiesto il rigetto integrale delle domande CP_1
attoree come riportato in epigrafe.
1.2 Con ordinanza del 15/9/2020, sul presupposto che la società attrice avesse documentato l'intervenuto fallimento della il g.i. ha dichiarato Controparte_3
6 l'interruzione del processo, riassunto con ricorso del 9/12/2020 dalla stessa attrice sia nei confronti della che nei confronti del fallimento Parte_1 Controparte_1
della Controparte_3
1.3 Quest'ultimo si è dunque costituito, nella fase della riassunzione del processo, con il deposito di comparsa del 28/4/2021, eccependo preliminarmente la tardività della riassunzione del giudizio da parte dell'attore, avvenuta oltre il termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo ossia, nel caso di specie, dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della società CP_3
[...]
Il fallimento convenuto ha quindi rilevato l'improcedibilità della domanda nei confronti della procedura concorsuale e in ogni caso, nel merito, l'infondatezza delle pretese risarcitorie fate valere nei suoi confronti.
1.4 Con ordinanza del 21/2/2022, il g.i. ha respinto le istanze istruttorie e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Allo scadere del termine assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. per il deposito di note scritte, le parti hanno concluso come riportato in epigrafe. La causa è stata successivamente posta in decisione previo riesame delle istanze anche istruttorie delle parti come insistite.
2. La questione relativa alla tardività della riassunzione, eccepita dal
è stata risolta dalla Suprema Corte con pronuncia a Controparte_2
sezioni unite: In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all' art. 305
c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario (Cass. civ., sez. un.,
07/05/2021, n. 12154; dello stesso contenuto Cass. civ., sez. III, 28/11/2022, n. 34898
e da ultimo Cass. civ., sez. III, 05/01/2024, n. 322, che ha ribadito: In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43,
7 comma 3, l. fall ., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione - per evitare gli effetti di estinzione ex art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall . per le domande di credito - decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell' art. 176, comma
2, c.p.c., è portata a conoscenza - mediante comunicazione dell'ufficio giudiziario o notifica di uno degli interessati - del curatore o delle parti processuali, indipendentemente dal fatto che queste non siano colpite dall'evento interruttivo (e di questo ignare) oppure siano la parte fallita o il curatore fallimentare (il quale ha esigenza di venire a conoscenza dei giudizi a cui partecipava il soggetto fallito, al fine di riassumerli o proseguirli)”).
La questione affrontata dall'arresto giurisprudenziale in esame è quella relativa al momento di decorrenza del termine (oggi di tre mesi, ma all'epoca di sei mesi) previsto dall'art. 305 c.p.c., ritenuto comunemente applicabile anche in quest'ipotesi, per la riassunzione o prosecuzione del processo a seguito dell'interruzione automatica dello stesso, verificatasi per il fallimento di una delle due parti ai sensi dell'art. 43, terzo comma, l.fall..
Il problema interpretativo risiedeva nella necessità di fissare un termine di decorrenza per la riattivazione del giudizio che non mortificasse l'automaticità della causa di interruzione per il fallimento di una delle parti, voluta dal legislatore della riforma di tale ultimo articolo apportata dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5: una interruzione che si verifica dunque indipendentemente dalla dichiarazione in giudizio o dalla notificazione dell'intervenuto fallimento, con conseguente nullità di tutti gli atti compiuti successivamente a quest'ultimo.
Al tempo stesso, tuttavia, si trattava di dare seguito al principio (più volte espresso dalla Corte costituzionale nelle sentenze 139/1967 e 159/1971 per salvare l'art. 305 c.p.c. da una dichiarazione di illegittimità costituzionale) secondo cui, negli altri casi di interruzione automatica, il termine di decorrenza per la riassunzione del giudizio - pena l'estinzione dello stesso - dovesse decorrere non dall'evento interruttivo in sé, ma dal momento in cui le parti ne avessero avuto conoscenza.
Pacifico dunque che il termine per la riassunzione del giudizio in casi di fallimento di una delle parti dovesse iniziare a decorrere dal momento della conoscenza legale
8 dell'evento interruttivo, il problema specifico risiedeva nel dubbio se quest'ultima potesse dirsi acquisita in capo alla controparte per effetto dell'avviso ad essa rivolto - in qualità di creditrice del fallito - dal curatore ai sensi dell'art. 92 l.fall., cui era peraltro seguita la relativa insinuazione al passivo.
Il motivo della rimessione alle Sezioni Unite era in particolare dovuto alla molteplicità di orientamenti formatisi sul punto dalle Sezioni semplici, tendenti a valorizzare una molteplicità di dati empirici tra cui, in primo luogo, la solo apparente simmetria tra la posizione della parte non colpita dall'evento interruttivo e quella del curatore fallimentare, “poiché la prima necessita di sapere […] che una delle parti del giudizio è stata dichiarata fallita, mentre il secondo ha bisogno di sapere quali siano i giudizi di cui è parte il soggetto fallito”.
Così la giurisprudenza della Suprema Corte si era variamente pronunciata conferendo diversa rilevanza alle modalità di partecipazione della notizia
(richiedendosi, in alcuni casi, modalità tali da essere documentabile e rilevante ai fini processuali, cioè una dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza aliunde acquisita), al contenuto informativo della notizia (in alcuni casi non ritenendosi sufficiente l'informazione dell'evento interruttivo, ma anche quella dello specifico giudizio sul quale il fallimento dovrebbe operare), ovvero al soggetto la cui conoscenza fosse ritenuta rilevante ai fini della decorrenza del termine di riattivazione del processo (richiedendo alcuni arresti la conoscenza della stessa parte, ovvero di un qualunque patrocinatore della stessa, ovvero - ancora - del procuratore costituito per quello specifico processo interrotto).
Tra tutti gli orientamenti un'attenzione peculiare era dedicata a quello secondo cui l'unico atto idoneo a fornire conoscenza legale dell'evento interruttivo fosse solo l'ordinanza che dichiara l'interruzione del processo, da comunicarsi - eventualmente, se pronunciata fuori udienza - alle parti processuali e - necessariamente, non risultando questi ancora parte del processo - al curatore del fallimento.
Le Sezioni Unite, constatata la difficoltà di ricondurre la conoscenza legale ad una unitaria ed onnicomprensiva formula, ritengono che proprio quest'ultimo orientamento sia quello che meglio assolve alla garanzia del diritto di difesa sottesa ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 305 c.p.c., nonché al connotato di legalità ed effettività della conoscenza dell'evento interruttivo idonea a far decorrere
9 il termine per riattivare il processo, peraltro compendiando il contesto processuale in cui l'evento interruttivo opera.
A tale risultato concorre, del resto, la specialità della causa di interruzione ex art. art. 43, terzo comma, l.fall. anche rispetto alle altre ipotesi di interruzione automatica previste dal codice di rito, nonché la nuova disposizione dell'art. 143, comma 3, CCI, che - seppur non ancora in vigore - seleziona tale interpretazione tra le diverse sopra riferite, peraltro orientata ad una semplificazione ermeneutica, prescrivendo che “il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice”.
A tale obbligo di rilevazione (d'ufficio), l'arresto in commento fa conseguire la necessità - al fine del decorso del rispettivo termine per la riattivazione del processo - che l'ordinanza dichiarativa dell'interruzione sia comunicata d'ufficio, sia all'altra parte (se pronunciata fuori udienza) che al curatore del fallimento: obbligo di comunicazione ritenuto imposto sia dalla connotazione pubblicistica della procedura concorsuale, sia dall'interesse pubblico alla razionalizzazione della risorsa processuale.
Del resto, gli altri orientamenti rischierebbero di consegnare l'art. 43, terzo comma, l.fall. “ad una ricognizione aperta a forme di produzione della conoscenza tanto atipiche come suscettibili di integrarsi in formule combinatorie” il cui limite intrinseco “è proprio la ricchezza delle sue fattispecie, ciascuna delle quali restituisce un segmento che avvicina al risultato effettuale della conoscenza, dividendosi tuttavia nella casistica, continuamente scossa dall'efficacia raggiunta nel singolo caso dalla rappresentazione conseguita in capo alla parte dell'evento-fallimento e del suo collegamento ad un determinato processo”, lasciando sullo sfondo l'automaticità dell'effetto interruttivo.
2.1 Deriva dall'applicazione dei suestesi principi che il ricorso in riassunzione depositato da in data 9/12/2020 è da considerarsi tempestivo in relazione Parte_1
alla dichiarazione di interruzione del processo pronunciata dal g.i. il 15/9/2020, avuto riguardo al termine trimestrale dell'art. 307, primo comma, c.p.c..
3. Essendo intervenuta nel corso del giudizio sentenza dichiarativa del fallimento della si pone la preliminare questione – avanzata Controparte_3
dalla curatela del fallimento costituito nella fase della riassunzione anche nei suoi
10 confronti del processo - della procedibilità della domanda proposta dalla pretesa creditrice nei confronti della stessa società fallita, alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e 52 l. fall., la cui finalità è, tra l'altro, quella di realizzare le esigenze di celerità, specializzazione e concentrazione delle procedure fallimentari, sottese ai principi fondamentali della competenza inderogabile del tribunale fallimentare e dell'obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo per quanti intendano far valere pretese verso il fallimento (Cass. civ. sez. I, 03/02/2006, n.
2439), nonché dall'art. 72, quinto comma, ultima parte, l. fall. in tema di domanda di risoluzione del contratto e restituzione di somme di denaro.
È utile una premessa sul rilievo della questione di procedibilità.
Sul punto, va osservato come la giurisprudenza di legittimità, a partire dalle
Sezioni Unite n. 23007 del 2004, sia concorde nel ritenere che la domanda diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento è soggetta al rito dell'accertamento del passivo in sede endofallimentare;
per cui tale domanda, ove proposta con il rito ordinario, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile, a meno che il danneggiato non dichiari che la richiesta di condanna nei confronti del fallimento deve intendersi eseguibile solo nell'ipotesi di ritorno in bonis (così, fra le altre, le sentenze 24 novembre 2011, n. 24847, e 26 giugno 2012, n. 10640). Alcune pronunce, addirittura, sul rilievo per cui il rispetto della specifica procedura endofallimentare è posta a tutela della par condicio creditorum, sono giunte ad affermare che detta improcedibilità è rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di cassazione (così la sentenza 13 agosto 2008, n. 21565, traendo detto principio dal precedente di cui alla sentenza 15 maggio 2001, n. 6659, peraltro relativa all'ipotesi diversa dell'amministrazione straordinaria;
nonché, da ultimo, la recentissima sentenza 30 agosto 2013, n. 19975, sia pure con le precisazione che di seguito si diranno). È opinione di questo Collegio che, accanto alla giurisprudenza ora richiamata, rispetto alla quale l'odierna pronuncia intende comunque porsi in linea di continuità, vada però anche richiamato il precedente di cui alla sentenza 19 aprile 2002, n. 5725. In quella pronuncia la Corte, in un certo senso anticipando il dictum successivo delle
Sezioni Unite, dopo aver osservato che l'accertamento del credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ai sensi degli artt. 52 e 93 della legge fallimentare, precisa che l'adozione di un rito diverso
11 «produce un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e determina
l'improponibilità della domanda” (cfr. parte motiva Cass. civ., sez. III, 21/01/2014,
n. 1115).
Ciò premesso, si osserva come la giurisprudenza di legittimità sia univoca nel ritenere che in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della legge fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine
e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa
(Cass. 15982/2018; Cass. 20350/2005), sicché «sono azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell'art. 24 legge fall., quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna» (Cass. 17279/2010; conf. Cass. 17388/2007;
Cass. 7510/2002).
È altresì pacifico che il vigente art. 52 legge fall., nel fare riferimento omnicomprensivo a «ogni credito» e ad «ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare», ivi compresi i crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51», assoggetta inevitabilmente alla competenza dell'organo giurisdizionale fallimentare e al rito speciale dell'accertamento del passivo (cd. concorso formale) - «salvo diversa disposizione di legge» - anche la cognizione degli antecedenti logico-giuridici che costituiscono il presupposto delle suddette pretese. (cfr. parte motiva Cass. civ. sez. I,
07/02/2020, n. 2990).
Il quinto comma dell'art. 72 l.fall., relativo all'azione di risoluzione contrattuale promossa prima del fallimento e consequenziale richiesta di risarcimento dei danni, non costituisce quella diversa disposizione di legge di cui all'art. 52 l. fall., idonea a derogare al rito fallimentare, ma una conferma della regola per cui ogni credito nonché diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norma stabilite dal capo V della stessa legge fallimentare (art. 92
e ss.).
12 Tra l'altro, una diversa lettura della norma la svuoterebbe di significato, rendendo del tutto superfluo il secondo periodo, non essendo mai stato messo in dubbio nel sistema concorsuale che - a fronte di una azione di risoluzione del contratto per inadempimento promossa prima del fallimento - ogni pretesa pecuniaria, risarcitoria o restitutoria debba comunque essere fatta valere in sede concorsuale. [..]ed è proprio il secondo periodo dell'art. 72, comma 5, legge fall. ad imporre l'attrazione dell'intera domanda - di risoluzione e consequenziale risarcimento e/o restituzione - al rito fallimentare. (cfr. parte motiva Cass. civ., sez. I,
07/02/2020, n. 2990).
La ratio sottesa all'affermazione di tali principi è da individuare nella specialità del rito, volta a tutelare la par condicio creditorum e, dunque, a consentire un eventuale 'contraddittorio' tra i creditori concorrenti sulla pretesa azionata.
È invero pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che
l'attuazione, nella sede fallimentare, delle domande intese a ottenere il riconoscimento del diritto di partecipare al concorso o di un diritto reale o restitutorio su beni mobili» (e oggi anche immobili) «acquisiti all'attivo non discende, in altri termini, dal principio di cui all'art. 24 citato - il quale risolve, più che altro, un problema di competenza riferito alla cognizione del Tribunale fallimentare, specie in relazione a crediti del soggetto fallito - ma è riconducibile al principio, dettato dall'art. 52 citato, della obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo per quanti intendano far valere pretese verso il fallimento» (Cass. civ. sez. I, 03/02/2006, n. 2439).
A ciò consegue la devoluzione della controversia al tribunale del fallimento laddove sia stata proposta, prima della sentenza dichiarativa di fallimento, un'azione di risoluzione contrattuale e con essa la parte intenda ottenere effetti restitutori della somma o di un bene o, come nel caso di specie, effetti risarcitori.
Pacifico che, nel caso di specie, la domanda proposta da nei Parte_1
confronti del fallimento abbia ad oggetto una pretesa risarcitoria Controparte_3
conseguente al chiesto scioglimento del vincolo contrattuale e che la risoluzione del rapporto costituisca il presupposto dalla medesima domanda di pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno. Le domande dell'attrice nei confronti del sono dunque improcedibili. Controparte_2
13 4. Quanto al merito della controversia, l'attrice ha chiesto la risoluzione del contratto concluso tra le parti (originariamente con e, quindi, Controparte_3
con per effetto di cessione accettata) ed avente ad oggetto la fornitura Controparte_1
di servizi alberghieri a causa del grave ed insanabile inadempimento delle società convenute consistito nell'aver esercitato un recesso ingiustificato dal contratto stesso, oltre che a causa degli inadempimenti verificatisi nella esecuzione dell'accordo in relazione alla fornitura dei concordati servizi alberghieri e degli alloggi all'interno della struttura ricettiva denominata Baia dei Gigli in località Capo Piccolo, comune di
Isola Capo Rizzuto (KR), presso la quale i medesimi servizi avrebbero dovuto essere garantiti a norma del contratto.
La convenuta ha replicato sostenendo la legittimità del recesso CP_1
unilaterale comunicato alla con email del 9/10/2018 e che sarebbe stato Pt_1
giustificato da continui ritardi nei pagamenti, sollecitati più volte con vari mezzi.
La società attrice ha evocato, sul fronte dell'erogazione del servizio turistico- alberghiero, la violazione degli obblighi previsti dall'art. 8 del contratto e dal punto
12 dell'allegato A) su diritto di recesso e standard qualitativi e quantitativi dei servizi alberghieri.
La convenuta ha, di contro, invocato l'applicazione del punto 5 del CP_1
contratto disciplina, richiamando l'allegato B), tempi e modalità dei pagamenti.
4.1 Tra le parti è stato stipulato un contratto per la fornitura di servizi alberghieri, contenete la formula convenzionale dell'allotment (come si desume dalle clausole del contratto oggetto di causa - all. 1 all'atto di citazione).
Nella prassi commerciale turistica l'allotment designa una formula contrattuale per l'acquisizione della disponibilità di servizi turistici;
in sostanza attraverso l'allotment il tour operator o il gestore di piattaforme telematiche ottiene dalle strutture alberghiere oppure dalle compagnie aeree o ferroviarie la possibilità di riservarsi, per un determinato periodo e ad un prezzo concordato, un certo lotto di camere oppure di biglietti. L'accordo di allotment può essere considerato un negozio giuridico preparatorio rispetto alla stipula di contratti di prestazione di servizi turistici e la sua disciplina si differenzia a seconda che si tratti di allotment 'senza garanzia' o di 'vuoto per pieno'.
Nel primo caso si ha una proposta irrevocabile in favore dell'operatore, che
14 attribuisce a quest'ultimo un diritto di opzione per la conclusione di un numero predeterminato di contratti di servizi turistici a favore dell'utente finale;
il secondo caso è invece inquadrabile come contratto atipico, avente ad oggetto la cessione in via anticipata del diritto di fruire di determinati servizi.
Dinanzi un allotment totalmente garantito, più comunemente conosciuto come contratto di 'vuoto per pieno', l'agenzia viaggi si impegna al pagamento di tutte le camere opzionate, indipendentemente dall'effettiva conferma ed impiego.
La struttura ricettiva ha il vantaggio della vendita di un cospicuo numero di camere per lunghi periodi. L'agenzia viaggi, acquistando le camere ad un prezzo favorevole, può così effettuare significativi sconti.
Non vi è nel nostro ordinamento giuridico una disciplina ad hoc disposta per il contratto di allotment. Da un punto di vista tecnico-giuridico, tale contratto viene considerato nei termini di un negozio preparatorio rispetto alla stipula di contratti turistici di prestazione di servizi, ma l'inquadramento varia a seconda che si tratti di contratto vuoto per pieno, di contratto di allotment senza garanzia, oppure di free sale hotel.
Infatti, il contratto di allotment senza garanzia viene qualificato alla stregua della proposta irrevocabile in favore dell'operatore, giacché ad esso viene riconosciuto una specie di diritto di opzione in vista della conclusione di un numero predeterminato di contratti turistici stipulati con il terzo utente finale.
Il contratto di allotment vuoto per pieno, invece, rappresenta un contratto atipico ex art. 1322 cod. civ. il cui oggetto è rappresentato dalla cessione in via anticipata del diritto di fruire determinati servizi in capo all'operatore.
Infine, il contratto di allotment free sale si configura quale appalto di servizi ex art. 1677 c.c., nell'ambito del quale l'intermediario gestisce la vendita dei servizi in virtù di un mandato ricevuto dal fornitore ex art. 1703 c.c., con diritto di ricevere una commissione sul prezzo di vendita ricavato dalla collocazione sul mercato dei contratti turistici.
Per parte della giurisprudenza, il contratto di allotment si può scindere in due rapporti tra loro indipendenti: il primo, tra il tour operator e il gestore dei servizi turistici;
il secondo, tra il tour operator ed i fruitori dei servizi turistici.
Non vi è discussione sul fatto che, nel caso di specie sia stato stipulato tra le
15 parti un contratto di allotment con la formula 'vuoto per pieno'.
Ciò assume rilievo ai fini della valutazione dell'inadempimento dedotto dalle parti poiché, da un lato, il tour operator si impegna al pagamento di tutte le camere ed i servizi opzionati, indipendentemente dall'effettiva conferma ed impiego da parte della struttura;
mentre l'altra parte deve assicurare qualitativamente e quantitativamente il servizio.
4.2 Nel caso di specie, premessa la individuazione dello schema contrattuale adottato tra le parti e la funzione dello stesso, va rilevato che parte attrice sovrappone, nella formulazione della domanda, due istituti tra loro autonomi: il recesso contrattuale e la risoluzione per inadempimento.
In realtà, sostiene parte attrice che il recesso contrattuale comunicatole con e- mail del 9/10/2018 dal legale rappresentante della società convenuta (all. 5 alla citazione) costituirebbe di per sé un grave inadempimento poiché esso sarebbe stato del tutto ingiustificato.
Di contro, parte convenuta chiede che venga accertata la legittimità del recesso avvenuto in conformità al contratto.
Ora, va osservato che la domanda di accertamento della legittimità del recesso dal contratto e quella di risoluzione per inadempimento, seppure differenti strutturalmente e dunque non cumulabili, possono essere formulate contestualmente nel medesimo atto introduttivo del giudizio, se poste in relazione di alternatività assoluta ovvero in relazione di subordinazione condizionata al mancato accoglimento della domanda che è stata indicata come prioritaria dall'attore, fondandosi recesso e risoluzione sui medesimi presupposti.
Si legge d'altra parte in giurisprudenza a conferma della autonomia delle domande qui in esame (sia pure in relazione a fattispecie non sovrapponibile a quella in decisione): la sentenza di accertamento della risoluzione di un contratto ad esecuzione continuata per recesso unilaterale di una parte, ai sensi dell' articolo
1373 del codice civile, non preclude la pronuncia, in un successivo e distinto giudizio, di una sentenza di accoglimento della domanda, avente contenuto e presupposti diversi, di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento anteriormente verificatosi: tale pronuncia, avendo carattere costitutivo ma efficacia retroattiva al momento dell'inadempimento, prevale, infatti, rispetto alle altre cause
16 di risoluzione del medesimo rapporto contrattuale per la priorità nel tempo dell'operatività dei suoi effetti (Cass. civ., sez. I, 19/06/2024, n. 16856).
Posto quanto sopra, va dunque esaminata in prima battuta la legittimità del recesso operato da con la citata e-mail del 9/10/2018, del seguente tenore: CP_1
«in risposta alla tua mail del 05/10/2018, stò [? ndr] a comunicarti in ritardo, mio malgrado, che a causa di sopraggiunti gravi motivi le Parte_2
prima e dopo, si trovano esposte per una consistente situazione debitoria, CP_1
dovuta ad un concatenarsi di spiacevoli eventi nel 2017 ed a una sbagliata commercializzazione nel 2018. Motivo per il quale la proprietà non si fida più e ha deciso di iniziare le trattative per la vendita dell'intero Villaggio alla Società
[...]
avente sede legale in Via A. Bertoloni, 44 - 00197 Roma (RM) - Partita CP_5
IVA . P.IVA_4
Il contenuto della nota ha l'indubbio significato di chiusura del rapporto. Le ragioni che vengono esposte a fondamento di quello che può essere considerato un recesso implicito non hanno il significato ed il contenuto di una motivata giustificazione dello scioglimento unilaterale del contratto, né si fa richiamo alcuno alle condizioni contrattuali che regolato il recesso stesso.
L'art. 8 del contratto stipulato tra le parti, in materia di recesso, richiama le ipotesi previste dall'allegato A), che, al punto 1. - Durata, prevede la possibilità per le parti di recedere liberamente dall'accordo al termine di ciascuna stagione e con comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata entro il 31 agosto, con riferimento alle stagioni rimanenti rispetto a quelle concordate.
Nel caso di specie, non solo la non ha offerto alcuna ragione con CP_1
consenta di valutare in termini di giusta causa il recesso dal contratto, ma è pacifico che lo scioglimento unilaterale sia avvenuto dopo il 31 agosto stabilito come termine che, nell'accordo, legittima lo scioglimento unilaterale.
È evidente che qui il termine svolge una funzione essenziale in relazione al contenuto del contratto come sopra delineato e che prevede la prestazione e l'organizzazione di servizi alberghieri che vanno programmati stagione per stagione.
Non può ritenersi che il recesso operato dalla società convenuta sia supportato dunque da alcun profilo di legittimità.
4.3 All'interruzione del rapporto consegue dunque l'inadempimento alle
17 obbligazioni assunte da parte di Va valutato dunque se tale condotta, Controparte_1
unitamente agli ulteriori inadempimenti dedotti dall'attrice sul mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi alberghieri, sia idonea a determinare la risoluzione del contratto.
In punto di diritto va richiamato l'orientamento giurisprudenziale, cristallizzato in un noto intervento delle Sezioni Unite, volte a dirimere un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio, alla stregua del quale in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per
l'adempimento -salvo che si tratti di obbligazioni negative- deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533; i principi affermati dalle sezioni unite sono da ultimo ribaditi da Cass. civ., sez. II, 17/05/2024, (ord.) n. 13792).
Ne consegue che, sul piano del riparto dell'onere probatorio, provata la fonte ed allegato l'inadempimento, grava sul convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, dimostrando l'avvenuto adempimento o provando il caso fortuito o la forza maggiore.
Applicando tale principio di diritto al caso in esame, occorre rilevare come la fonte negoziale del diritto dedotto sia stata provata e l'inadempimento sia stato allegato, spettando alla convenuta provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
È stato coerentemente precisato che il criterio di riparto dell'onere della prova di cui alle sezioni unite del 30 ottobre 2001, n. 13533, deve ritenersi applicabile anche al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (cfr. parte motiva Cass. civ., sez. II, 28/12/2023, n. 36295).
18 4.4 La convenuta alla quale sono stati imputati plurimi Controparte_1
inadempimenti, quali, oltre all'interruzione della prestazione in termini di ingiustificato recesso, la mancata comunicazione delle tariffe e del periodo di apertura della struttura per la stagione estiva dell'anno 2019, nonché il mancato riscontro ad una serie di reclami per prestazioni alberghiere inadeguate, non ha fornito alcuna prova in ordine alla effettuazione delle prestazioni rese ed alla completezza ed adeguatezza delle stesse.
L'allegato E alla comparsa di costituzione, che contiene il rapporto dell di Catanzaro sull'analisi dell'acqua destinata all'uso umano nella CP_6
struttura alberghiera di Isola Capo Rizzuto in questione non è idonea a dimostrare alcunché in relazione agli inadempimenti contrattuali denunciati (come da documenti
6, 7 e 9 allegati all'atto di citazione, cui non risulta riscontro alcuno).
Né risulta che l'inadempimento di in ordine al ritardato pagamento Parte_1
del corrispettivo trovi un qualche minimo riscontro probatorio in atti attesa la genericità della deduzione, cosicché non si può parlare neppure di reciproco inadempimento delle parti.
A tacere del fatto che l'art. 1460 c.c. consente di sollevare l'eccezione di inadempimento solo quando non sia contraria a buona fede;
e la contrarietà a buona fede c'è sempre quando il rifiuto non sia proporzionato all'entità dell'inadempimento
(cfr. Cass. civ., sez. III, 29/3/2019, n. 8760, la quale richiama il principio fides non est servanda ei qui frangit fidem). Il ritardato pagamento del corrispettivo dedotto dalla convenuta non viene neppure declinato in termini temporali e va senz'altro ritenuto, ove sussistente, non adeguato a sostenere e legittimare la decisione di interrompere il rapporto e cessare l'adempimento delle obbligazioni assunte.
4.5 L'alterazione dell'equilibrio contrattuale e la conseguente gravità dell'adempimento è qui fatto palese dalla sola circostanza che la società convenuta abbia sostanzialmente interrotto il rapporto sospendendo ogni prestazione mediante un recesso né giustificato, né legittimo. Inoltre i plurimi inadempimenti denunciati, concernenti l'effettuazione di prestazioni alberghiere qualitativamente e quantitativamente inadeguate, non possono che assumere rilievo determinante nell'economia di un contratto di fornitura di servizi alberghieri come quello intercorso tra le parti e sopra illustrato.
19 Va dunque risolto il contratto concluso tra le parti sussistendo il grave inadempimento della società Controparte_1
5. Dalla risoluzione del contratto parte attrice fa derivare il proprio diritto al risarcimento del danno in termini di mancato guadagno patrimoniale e di danno all'immagine.
5.1 È pacifico che anche nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento, i criteri da applicare per la determinazione del danno sono quelli generali di cui agli artt. 1223 e ss. c.c.; che l'obbligo di risarcire il danno derivante da risoluzione del contratto non differisce, per struttura e funzione, dall'obbligo di risarcire qualsiasi danno derivante dall'inadempimento; che tale obbligo costituisce un'obbligazione nuova che scaturisce dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale (art. 1173 c.c.); che esso ha lo scopo di ristabilire l'equilibrio patrimoniale del contraente fedele.
5.2 Il profilo del danno risarcibile, disciplinato dall'art. 1223 c.c. sopra richiamato, presuppone già risolto il tema della responsabilità, nella specie da inadempimento, e cioè l'esistenza del fatto dannoso ed il rapporto di causalità.
Si afferma infatti in giurisprudenza da molto tempo: In tema di risarcimento del danno si deve distinguere fra l'accertamento della responsabilità, improntato alla ricerca del nesso di causalità e rilevante nel rapporto fra comportamento del soggetto agente ed evento, e la delimitazione delle conseguenze risarcibili, fondata su un giudizio formulato in termini ipotetici e concernente il rapporto fra evento e danno (Cass. civ., sez. I, 15/10/1999, n. 11629).
Già distingueva fra il se della responsabilità e l'estensione della CP_7
responsabilità (ciò che per gli anglosassoni è la differenza fra existence of liability e extent of liability), ma la distinzione fra danno-evento e danno-conseguenza ha i suoi illustri antenati nel XVIII secolo, nella dottrina francese di e nel famoso CP_8
esempio dei danni derivati dall'acquisto di un animale affetto da malattia contagiosa.
Per derivazione dal codice napoleonico la regola delle conseguenze immediate e dirette, che presuppone la distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza è giunta fino al codice civile vigente.
Anche nella autorevolissima dottrina italiana della prima parte del secolo scorso si afferma che l'art. 1223 c.c. interviene solo allorché sia stato risolto il
20 problema della responsabilità, e cioè: il fatto dannoso coincide con l'evento che viene attribuito ad un soggetto in base ad un dato titolo di responsabilità, dolo, colpa, rischio, o inadempimento di un'obbligazione (in quest'ultimo caso il criterio di responsabilità è stabilito dall'art. 1218 c.c., e l'evento dannoso è dato dall'inadempimento); dopo il fatto dannoso, si hanno le conseguenze regolate dall'art. 1223. Si avrebbe, in particolare, un duplice rapporto di causalità, all'interno del fatto dannoso, fra l'azione e l'evento, e all'esterno del fatto medesimo, fra l'evento e le conseguenze: mentre nel primo caso la causalità è limitata da una pluralità di criteri a base soggettiva (dolo, colpa, rischio, inadempimento), nel secondo caso il criterio è unico, ed è quello oggettivo previsto dall'art. 1223 c.c. («conseguenza immediata e diretta»).
In giurisprudenza viene sottolineato che il «sistema di responsabilità civile [è] fondato … sulla netta distinzione, ex artt. 1223 e 2056 cod. civ., tra fatto illecito, contrattuale [inadempimento] o extracontrattuale, produttivo del danno e il danno stesso, da identificare nelle conseguenze pregiudizievoli di quel fatto, nella loro duplice possibile fenomenologia di “danno emergente” (danno “interno”, che incide sul patrimonio già esistente del soggetto) e di “lucro cessante” (che, di quel patrimonio, è proiezione dinamica ed esterna), come tale apprezzabile sia in ambito patrimoniale che non patrimoniale (v. Cass. 17/01/2018, n. 901, in motivazione, pag.
27): perdita-danno emergente-sofferenza interiore, da un lato, e, dall'altro, mancato guadagno-lucro cessante-danno alla persona nei suoi aspetti esteriori/relazionali … quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, “che deve essere allegato e provato”; non è accettabile la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, ovvero come danno-evento, e parimenti da disattendere è la tesi che colloca il danno appunto in re ipsa, perché così “snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”»; si aggiunge «L'impostazione del danno in re ipsa non è sostenibile. Ed invero sostenere ciò significa affermare la sussistenza di una presunzione in base alla quale, una volta verificatosi l'inadempimento, appartiene alla regolarità causale la realizzazione del danno patrimoniale oggetto della domanda risarcitoria, per cui la mancata conseguenza di tale pregiudizio debba ritenersi come eccezionale. Così operando si pone a carico del convenuto
21 inadempiente l'onere della prova contraria all'esistenza del danno in questione, senza che esso sia stato provato dall'attore»; ed ancora, sulla possibilità che il danno venga provato anche in via presuntiva e sulla coerenza di tale possibilità con la richiamata distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza, si rileva: «chi chiede il risarcimento del danno in questione, per assolvere all'onere della prova su di lui incombente ex art. 2697 cod. civ., può certamente avvalersi di presunzioni (che siano gravi, precise e concordanti), non è però meno vero che egli deve, a tal fine, pur sempre prima allegare e poi dimostrare la sussistenza di elementi indiziari e circostanze fattuali … idonei a fondare la presunzione che da quella perdita egli abbia tratto un pregiudizio economico. In altre parole, una cosa è dire che il danno è presunto (con inversione dell'onere della prova, addossandosi al danneggiante quello di provare il contrario), altra è dire che può essere provato per presunzioni (v. ancora, in termini, Cass. n. 15111 del 2013, in motivazione, pag. 7, p. 4.2). La
“presunzione” del danno, in quest'ultima corretta prospettiva, è solo il risultato finale della valutazione da compiere ed equivale a dire “convincimento basato su ragionamento probatorio di tipo presuntivo, ex art. 2729 cod. civ.”, il quale però non può mancare e deve poter essere verificabile … » (così chiaramente in motivazione
Cass. civ., sez. III, 04/12/2018, n. 31233).
I principi suesposti sono stati peraltro sintetizzati, in materia di risarcimento del danno da inadempimento, nella massima per cui: Per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (Cass. civ., sez. III,
03/12/2015, n. 24632).
5.3 Chiarito quanto sopra sulla insufficienza dell'inadempimento al fine di consentire al contraente fedele di ottenere il risarcimento del danno, va rilevato (in relazione alle domande proposte nel caso di specie), con la giurisprudenza di legittimità, che in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la parte non inadempiente ha diritto al risarcimento di tutti i pregiudizi subiti a causa della condotta dell'altra parte inadempiente, comprese le spese affrontate in vista del proprio adempimento. Il risarcimento deve coprire non solo il danno diretto e
22 immediato, ma anche quello indiretto e mediato che sia una conseguenza normale dell'inadempimento, comprensivo del lucro cessante e della lesione dell'interesse che la parte aveva nell'esecuzione del contratto (Cass. civ., sez. II, 20/03/2024, n. 7443).
Va ulteriormente osservato che il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria (in coerenza con quanto sopra esposto), dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi, appunto, i mancati guadagni meramente ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto solo in presenza di elementi certi, offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (cfr. Cass. civ., sez. II,
03/09/1994, n. 7647 e, più di recente, negli stessi termini, Cass. civ., sez. VI,
08/03/2018, n. 5613).
5.4 Nel caso in decisione, l'attrice come tour operator, chiede, Parte_1
quale danno da lucro cessante risarcibile, che gli venga corrisposto il mancato guadagno patrimoniale che avrebbe conseguito, per la stagione 2019, ove il contratto con fosse stato adempiuto da quest'ultima società. Per quantificare CP_1
l'ammontare complessivo che ritiene dovuto, la medesima società attrice produce dei
'prospetti economici' (allegati 8 alla citazione), dai quali emergerebbero i valori della produzione delle stagioni precedenti 2017 e 2018, sottraendo a detto valore il costo del contratto;
operando una media tra i differenziali dei predetti valori, l'attrice giunge a determinare il danno subito in € 54.000,00.
Vi sono due aspetti della concreta fattispecie, che operano su piani differenti, che impongono di escludere la risarcibilità del danno da lucro cessante chiesto in domanda e computato come sopra sintetizzato.
Da un lato, i prospetti allegati da parte attrice (doc. 8 e 8.a allegati alla citazione) sono delle mere rappresentazioni di parte, sostanzialmente inintellegibili, non supportate da alcuna scritturazione contabile o fiscale (libri giornale, fatture delle prestazioni ricevute e contabili dei pagamenti effettuati) che faccia ritenere provato l'assunto per cui il valore della produzione, generato dal rapporto negoziale in
23 questione, ed i costi correlati allo stesso rapporto siano del valore indicato e posto a fondamento della domanda di risarcimento del danno.
In altri termini, non vi è alcun elemento concreto, documentalmente adeguato, che consenta di procedere, nella determinazione del pregiudizio che la società attrice assume di aver subito, alla traduzione in termini monetari dell'area del danno allegato, ma non specificamente identificato.
Ancora può essere evidenziato che non solo non viene data alcuna dimostrazione (documentale) di nessuno degli aspetti economici del rapporto contrattuale intercorso tra le parti (in termini di prestazioni rese, di remunerazione delle stesse, di margine di guadagno, ecc.), ma, invero, manca in termini di allegazione, lo stesso termine di paragone (quello relativo all'ano 2019), idoneo ad indicare, come differenziale, quale sia stato l'effettivo minor introito (mancato guadagno) determinato dalla interruzione del rapporto con CP_1
Il dato non è desumibile neppure dai bilanci (anni 2017 - 2018 - 2019) depositati in allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice.
Piuttosto, nella nota integrativa al bilancio d'esercizio al 31/12/2019 (nel quale si sarebbe dovuta evidenziare la criticità del rapporto intercorso tra le parti) si legge: “Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale o la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente”. In sostanza, per dichiarazione della stessa società esplicitata in un documento così importante come il Parte_1
bilancio (da redigere in modo veritiero), la vicenda non ha avuto CP_9
alcun rilevante effetto sulla gestione e sulle performance della società. Non vi sarebbe stato dunque, secondo la stessa rappresentazione della più rilevante delle scritture sociali, alcun decremento patrimoniale direttamente derivante dalla consumazione dei rapporti con le società convenute, con la conseguente impossibilità di liquidare alcun danno in favore dell'attrice.
5.5 Neppure può essere riconosciuto il danno all'immagine che la Parte_1
avrebbe patito in conseguenza dell'inadempimento delle società convenute e a causa degli inadeguati standard dei servizi alberghieri offerti alla clientela.
Anche in questo ambito alcun danno in re ipsa può essere risarcito poiché ove
24 il pregiudizio riguardi l'immagine e l'apprezzamento che i consumatori nutrono per i prodotti o servizi offerti da un determinato imprenditore, il risarcimento è parametrato, oltre che sul danno emergente e sul danno non patrimoniale, anche sul danno da lucro cessante, sempreché la condotta lesiva abbia determinato una contrazione dei ricavi del danneggiato o abbia avuto, comunque, un'incidenza sul relativo importo (così Cass. civ., sez. I, 08/03/2023, n. 6876 in tema di concorrenza sleale).
Sempre nella giurisprudenza di legittimità si legge: In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno- evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (Cass. civ., sez. III, 10/07/2023, n. 19551).
Va d'altra parte ribadito che, in tema di quantificazione del danno, il nocumento patrimoniale non può essere mai identificato in re ipsa ed il pregiudizio risarcibile è sempre danno-conseguenza. Invero, un evento pregiudizievole non può costituire ex se un danno risarcibile, ma deve essere allegata e provata la conseguenza pregiudizievole almeno per presunzioni. In difetto di allegazione non può addivenirsi ad una determinazione equitativa, come richiesta nel caso di specie, poiché l'operazione di liquidazione ex art. 1226 c.c. costituisce una mera tecnica di quantificazione del danno che, come tale, postula necessariamente il raggiungimento della prova circa l'an del pregiudizio in liquidazione e non può colmare né il difetto di prova né, a monte, la carenza di allegazione.
Nel caso in esame manca del tutto la stessa allegazione di elementi fattuali dai quali desumere la lesione del diritto a vedere preservata l'immagine commerciale e la reputazione economica dell'impresa attrice.
Ancora dal bilancio 2019, depositato da parte attrice, si apprende che la Pt_1
ha cessato la sua attività di tour operator, intraprendendone un'altra, cosicché
[...]
non è neppure ipotizzabile che vi fosse una reputazione da preservare nel settore di attività praticata.
Anche siffatto danno, dunque, resta del tutto indimostrato ed la domanda di risarcimento va respinta.
25 6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del tenore delle difese delle parti, ad esclusione della fase istruttoria, non espletata), seguono l'applicazione dei seguenti criteri.
L'improcedibilità della domanda nei confronti del fallimento di
[...]
determina la soccombenza integrale di parte attrice nei confronti della CP_3
procedura concorsuale.
La soccombenza reciproca (accoglimento della domanda di risoluzione e rigetto della domanda di risarcimento del danno) consentono di compensare integralmente le spese nei rapporti tra attrice e Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così decide:
dichiara improcedibili le domande proposte da nei confronti del Parte_1
fallimento della Controparte_3
dichiara risolto il contratto per la fornitura di servizi alberghieri e di alloggi all'interno della struttura ricettiva denominata Baia dei Gigli in località Capo Piccolo, comune di Isola Capo Rizzuto (KR) intercorso originariamente tra e Parte_1
ed affidato in gestione alla in data 13/1/2018 per Controparte_3 Controparte_1
grave inadempimento di quest'ultima società;
rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Parte_1
condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
fallimento della che liquida in € 4.216,50 per compenso al Controparte_3
difensore, oltre rimborso delle spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
compensa integralmente le spese processuali nei rapporti tra attrice e convenuta Controparte_1
Latina, 18/01/2025
Il giudice
Luca Venditto
26