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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 5898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5898 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 35056/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GROTTI Parte_1 P.IVA_1 MA e , elettivamente domiciliato in VIA DELL'OPERA 2/B SINALUNGA presso il difensore avv. GROTTI MA
ATTORE contro
Controparte_1 P.A. O BREVEMENTE (C.F.
[...] Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. ADOLFINI ALFREDO e elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_2 MARCANTONIO COLONNA 20149 MILANO presso il difensore avv. ADOLFINI ALFREDO
CONVENUTO
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria – opposizione decreto ingiuntivo n.10626/2024 del 29.7.2024 . n.16126/2024 R.G.
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso all'udienza del 1.7.2025:
Parte_1
“Voglia il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, contrariis reiectis, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che la società ricorrente nulla deve alla Parte_1 per i motivi di cui in premessa. Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONIS.P.A.
O BREVEMENTE Controparte_2
Voglia il Tribunale adito, previa ogni e più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: pagina 1 di 4 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
- respingere comunque l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo opposto, e comunque tutte le domande anche riconvenzionali, eccezioni e istanze formulate con il ricorso in opposizione, confermando integralmente il provvedimento monitorio n. n. 10626/2024 - R.G.D.I. n. 16126/2024;
NEL MERITO IN SUBORDINE
- nel denegato e non creduto caso di revoca del provvedimento monitorio, comunque condannare l'opponente a versare ad la somma di € 51.397,69, ovvero la maggiore o Controparte_2 minor somma accertata, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e spese legali per la fase monitoria nella medesima misura già liquidata in detta sede, e successive occorrende oltre tassa di registrazione del decreto medesimo;
IN OGNI CASO
- condannare parte opponente a versare ad le spese e compensi Controparte_2 professionali relativi al presente giudizio di opposizione, oltre oneri accessori (c.p.a., i.v.a. e rimborso spese forfettarie ex art. 2 del D.M. n. 55/2014 nella misura del 15%).
FATTO E DIRITTO
Su ricorso di in breve Parte_2 [...] questo Tribunale ha messo ingiunzione di pagamento a carico della società Controparte_2 [...] per l'importo di € 51.397,69, oltre interessi e spese del procedimento Parte_1 monitorio, a titolo di rimborso di quanto pagato a in forza di polizza fideiussoria (doc.2 CP_3 fascicolo monitorio) emessa su richiesta di in favore di a garanzia degli obblighi assunti Pt_1 CP_3 per la fornitura e posa in opera di balaustre a pavimento e facciate continue, polizza escussa il 9.1.2024
(doc.3 fascicolo monitorio) e pagamento eseguito il 5.4.2024 (doc.5 fascicolo monitorio).
Con ricorso ex art.281 decies e ss c.p.c. ha proposto opposizione la società Pt_1 Parte_1
e ha contestato la pretesa allegando che il suo inadempimento al contratto con era
[...] CP_3 stato determinato dallo stesso inadempimento di quest'ultima società e che si era trovata nella Pt_1
“giustificata impossibilità” di proseguire nei lavori commissionati.
Ha concluso per la revoca e/o l'annullamento del decreto.
Si è costituita in breve Parte_2 [...]
che in via preliminare ha eccepito la tardività dell'opposizione e, nel merito la sua Controparte_2 infondatezza concludendo per il rigetto dell'opposizione o, in caso di revoca del decreto del decreto, per la condanna della opponete al pagamento di quella stessa somma di cui all'ingiunzione.
pagina 2 di 4 Alla prima udienza la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e all'udienza del 1 luglio 2025, all'esito della discussione, questo giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni di cui all'art.281 sexies comma 3 c.p.c..
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo e non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art.650 c.p.c. che potrebbero consentire di ritenere giustificata la tardività, invero neppure prospettate.
Come riconosciuto dalla stessa opponente, il decreto ingiuntivo pubblicato in data 29.7.2024 è stato notificato il 30.7.2024. Il termine per proporre opposizione scadeva dunque il giorno 9.10.2024.
L'opposizione è stata proposta con ricorso ex art. 281 decies e segg. c.p.c., come possibile a seguito della modifica dell'art.281 decies comma 3 c.p.c. introdotta dall'art. 3, comma 2, lett. ff), n. 2), D.Lgs.
31 ottobre 2024, n. 164, a decorrere dal 26 novembre 2024.
Tuttavia ciò non può comportare una diversa valutazione del rispetto del termine per proporre l'opposizione.
Il ricorso è stato depositato in data 8.10.2024 e notificato a controparte, unitamente al decreto del giudice del 22.10.2024, a mezzo pec in data 23.10.2024 e dunque oltre il termine di 40 giorni di cui all'art.641 comma 1 c.p.c..
Si ritengono applicabili alla fattispecie i principi stabiliti dalla Suprema Corte per le ipotesi in cui un atto sia stato proposto con ricorso anziché con citazione: sanatoria possibile solo se l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine previsto dalla legge, nel caso di specie di 40 giorni (Cass. a partire da n. n.5826/2011 e n.3058/2012) ed il rispetto del termine va sempre valutato con riferimento alla data della notifica dell'atto introduttivo e non a quella antecedente del deposito in cancelleria (Cass. n.2430/2012; per l'ipotesi inversa, Sez. U - , Sentenza n. 758 del 12/01/2022).
Parte opponente nulla ha obiettato o contestato a seguito del rilievo di tardività sollevato dall'opposta.
L'opposizione deve pertanto essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva, conclusione che preclude l'esame di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel minimo con esclusione di quelle per la fase istruttoria.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
n.10626/2024 del 29.7.2024 - n.16126/202$ R.G. emesso da questo Tribunale su ricorso di
[...]
in breve che Parte_2 Controparte_2 per l'effetto conferma e dichiara esecutivo;
-condanna al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese Parte_1 del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.217,00 oltre rimborso spese forfettario del
15%, Cpa e Iva.
Milano, 15 luglio 2025
Il giudice Laura Massari
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 35056/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GROTTI Parte_1 P.IVA_1 MA e , elettivamente domiciliato in VIA DELL'OPERA 2/B SINALUNGA presso il difensore avv. GROTTI MA
ATTORE contro
Controparte_1 P.A. O BREVEMENTE (C.F.
[...] Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. ADOLFINI ALFREDO e elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_2 MARCANTONIO COLONNA 20149 MILANO presso il difensore avv. ADOLFINI ALFREDO
CONVENUTO
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria – opposizione decreto ingiuntivo n.10626/2024 del 29.7.2024 . n.16126/2024 R.G.
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso all'udienza del 1.7.2025:
Parte_1
“Voglia il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, contrariis reiectis, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che la società ricorrente nulla deve alla Parte_1 per i motivi di cui in premessa. Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONIS.P.A.
O BREVEMENTE Controparte_2
Voglia il Tribunale adito, previa ogni e più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: pagina 1 di 4 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
- respingere comunque l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo opposto, e comunque tutte le domande anche riconvenzionali, eccezioni e istanze formulate con il ricorso in opposizione, confermando integralmente il provvedimento monitorio n. n. 10626/2024 - R.G.D.I. n. 16126/2024;
NEL MERITO IN SUBORDINE
- nel denegato e non creduto caso di revoca del provvedimento monitorio, comunque condannare l'opponente a versare ad la somma di € 51.397,69, ovvero la maggiore o Controparte_2 minor somma accertata, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e spese legali per la fase monitoria nella medesima misura già liquidata in detta sede, e successive occorrende oltre tassa di registrazione del decreto medesimo;
IN OGNI CASO
- condannare parte opponente a versare ad le spese e compensi Controparte_2 professionali relativi al presente giudizio di opposizione, oltre oneri accessori (c.p.a., i.v.a. e rimborso spese forfettarie ex art. 2 del D.M. n. 55/2014 nella misura del 15%).
FATTO E DIRITTO
Su ricorso di in breve Parte_2 [...] questo Tribunale ha messo ingiunzione di pagamento a carico della società Controparte_2 [...] per l'importo di € 51.397,69, oltre interessi e spese del procedimento Parte_1 monitorio, a titolo di rimborso di quanto pagato a in forza di polizza fideiussoria (doc.2 CP_3 fascicolo monitorio) emessa su richiesta di in favore di a garanzia degli obblighi assunti Pt_1 CP_3 per la fornitura e posa in opera di balaustre a pavimento e facciate continue, polizza escussa il 9.1.2024
(doc.3 fascicolo monitorio) e pagamento eseguito il 5.4.2024 (doc.5 fascicolo monitorio).
Con ricorso ex art.281 decies e ss c.p.c. ha proposto opposizione la società Pt_1 Parte_1
e ha contestato la pretesa allegando che il suo inadempimento al contratto con era
[...] CP_3 stato determinato dallo stesso inadempimento di quest'ultima società e che si era trovata nella Pt_1
“giustificata impossibilità” di proseguire nei lavori commissionati.
Ha concluso per la revoca e/o l'annullamento del decreto.
Si è costituita in breve Parte_2 [...]
che in via preliminare ha eccepito la tardività dell'opposizione e, nel merito la sua Controparte_2 infondatezza concludendo per il rigetto dell'opposizione o, in caso di revoca del decreto del decreto, per la condanna della opponete al pagamento di quella stessa somma di cui all'ingiunzione.
pagina 2 di 4 Alla prima udienza la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e all'udienza del 1 luglio 2025, all'esito della discussione, questo giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni di cui all'art.281 sexies comma 3 c.p.c..
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo e non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art.650 c.p.c. che potrebbero consentire di ritenere giustificata la tardività, invero neppure prospettate.
Come riconosciuto dalla stessa opponente, il decreto ingiuntivo pubblicato in data 29.7.2024 è stato notificato il 30.7.2024. Il termine per proporre opposizione scadeva dunque il giorno 9.10.2024.
L'opposizione è stata proposta con ricorso ex art. 281 decies e segg. c.p.c., come possibile a seguito della modifica dell'art.281 decies comma 3 c.p.c. introdotta dall'art. 3, comma 2, lett. ff), n. 2), D.Lgs.
31 ottobre 2024, n. 164, a decorrere dal 26 novembre 2024.
Tuttavia ciò non può comportare una diversa valutazione del rispetto del termine per proporre l'opposizione.
Il ricorso è stato depositato in data 8.10.2024 e notificato a controparte, unitamente al decreto del giudice del 22.10.2024, a mezzo pec in data 23.10.2024 e dunque oltre il termine di 40 giorni di cui all'art.641 comma 1 c.p.c..
Si ritengono applicabili alla fattispecie i principi stabiliti dalla Suprema Corte per le ipotesi in cui un atto sia stato proposto con ricorso anziché con citazione: sanatoria possibile solo se l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine previsto dalla legge, nel caso di specie di 40 giorni (Cass. a partire da n. n.5826/2011 e n.3058/2012) ed il rispetto del termine va sempre valutato con riferimento alla data della notifica dell'atto introduttivo e non a quella antecedente del deposito in cancelleria (Cass. n.2430/2012; per l'ipotesi inversa, Sez. U - , Sentenza n. 758 del 12/01/2022).
Parte opponente nulla ha obiettato o contestato a seguito del rilievo di tardività sollevato dall'opposta.
L'opposizione deve pertanto essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva, conclusione che preclude l'esame di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel minimo con esclusione di quelle per la fase istruttoria.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
n.10626/2024 del 29.7.2024 - n.16126/202$ R.G. emesso da questo Tribunale su ricorso di
[...]
in breve che Parte_2 Controparte_2 per l'effetto conferma e dichiara esecutivo;
-condanna al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese Parte_1 del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.217,00 oltre rimborso spese forfettario del
15%, Cpa e Iva.
Milano, 15 luglio 2025
Il giudice Laura Massari
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