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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16780/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
LA RI Presidente relatrice
CO RI DI
DR HE DI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 16780/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. CAPRETTI ROSSELLA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. CAPRETTI ROSSELLA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“Vita separata con obbligo del mutuo rispetto.
1. Il figlio resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà Per_1 genitoriale impegnandosi ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo sempre conto delle inclinazioni naturali, delle capacità e delle aspirazioni della minore. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana del minore, verranno assunte dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento.
1 2. Il minore coabiterà con la madre, signora in Romano di Lombardia (BG), via CP_1
Duca d'Aosta n. 135, ed ivi avrà la propria collocazione prevalente.
3. Il padre potrà vedere e tenere il figlio con sé secondo le seguenti modalità:
- a settimane alterne dalle ore 20:30 circa del venerdì sera, sino alle ore 20:30 circa della domenica sera. Il figlio verrà prelevato dall'abitazione della madre ed ivi verrà riaccompagnato dal padre.
- durante il fine settimana in cui il figlio sarà con il padre, dando priorità agli impegni del figlio il padre si impegna ad accompagnare il minore alle varie attività sportive e Per_1 ricreative che si terranno durante il sabato o la domenica o comunque i giorni in cui sarà con il papà.
- nel fine settimana in cui la madre sarà di riposo e fosse il turno del padre, il figlio Per_1 trascorrerà il week end con la stessa, invertendo eventualmente il fine settimana con il padre.
I riposi della madre verranno comunicati al padre mensilmente, affinchè ci si possa organizzare per tempo.
- durante la settimana il padre potrà terrà con sé il figlio nel giorno di giovedì, Per_1 dall'uscita della scuola sino a dopo cena. In ogni caso il padre potrà vedere il figlio Per_1 in qualsiasi momento, purchè la visita sia preventivamente concordata con la madre.
- Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con il figlio almeno due settimane, tenendo conto anche della volontà dello stesso, secondo le modalità e tempi da concordarsi tra i coniugi, in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso ai fini programmativi, preavviso che si indica a titolo esemplificativo nel mese di maggio.
- Durante i periodi natalizi e pasquali il minore trascorrerà con il padre, una settimana durante il periodo natalizio, alternando tra i coniugi, di anno in anno, i giorni di Natale e Capodanno,
e tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando, con la madre, di anno in anno il giorno di
Pasqua. Ogni altra festività sarà trascorsa dal figlio con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra i coniugi.
4. A titolo di mantenimento del figlio il signor verserà entro il 10 Per_1 Parte_1 di ogni mese, alla signora la somma mensile di Euro 370,00=, a mezzo CP_1 bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT.
5. Nell'assegno di mantenimento per il figlio non sono comprese le seguenti spese straordinarie che sono, in ogni caso, da documentare, da suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno e da corrispondere al genitore che le ha anticipate, entro quindici giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente, il cui codice iban verrà indicato nella richiesta:
2 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche presso strutture pubbliche, prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) servizio mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (fatto salvo quanto di seguito indicato), b) corsi di specializzazione, c) gite scolastiche con pernottamento, d) corsi di recupero e lezioni private, e) alloggi presso la sede universitaria;
spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extra (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva, ricreativa e ludica, e pertinenti attrezzature;
spese per la custudia di prole minorenne che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia del figlio minorenne (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
6. su accordo delle parti l'assegno unico per il figlio verrà percepito nella misura pari al 100% Per_1 dalla madre, signora Il signor dichiara espressamente di rinunciare CP_1 Parte_1 alla percezione del 50% di sua spettanza in favore della signora CP_1
7. Il signor nulla verserà a titolo di mantenimento alla signora Parte_1 CP_1
essendo la stessa economicamente autosufficiente.
[...]
8. I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti e/o carte d'identità valide per l'espatrio, con l'inserimento del figlio sui documenti di entrambi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 Le parti hanno contratto matrimonio civile a San RV SC (BS) in data 18.4.2009, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di SAN IO IA al n. 3, parte I, anno 2009, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 29.10.2011. Persona_2
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 7458/2020, R.G. n. 9070/2020, dopo l'udienza presidenziale celebratasi in data 27/10/2020, emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 11/11/2020.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto al figlio della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
LA RI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
LA RI Presidente relatrice
CO RI DI
DR HE DI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 16780/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. CAPRETTI ROSSELLA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. CAPRETTI ROSSELLA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“Vita separata con obbligo del mutuo rispetto.
1. Il figlio resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà Per_1 genitoriale impegnandosi ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo sempre conto delle inclinazioni naturali, delle capacità e delle aspirazioni della minore. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana del minore, verranno assunte dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento.
1 2. Il minore coabiterà con la madre, signora in Romano di Lombardia (BG), via CP_1
Duca d'Aosta n. 135, ed ivi avrà la propria collocazione prevalente.
3. Il padre potrà vedere e tenere il figlio con sé secondo le seguenti modalità:
- a settimane alterne dalle ore 20:30 circa del venerdì sera, sino alle ore 20:30 circa della domenica sera. Il figlio verrà prelevato dall'abitazione della madre ed ivi verrà riaccompagnato dal padre.
- durante il fine settimana in cui il figlio sarà con il padre, dando priorità agli impegni del figlio il padre si impegna ad accompagnare il minore alle varie attività sportive e Per_1 ricreative che si terranno durante il sabato o la domenica o comunque i giorni in cui sarà con il papà.
- nel fine settimana in cui la madre sarà di riposo e fosse il turno del padre, il figlio Per_1 trascorrerà il week end con la stessa, invertendo eventualmente il fine settimana con il padre.
I riposi della madre verranno comunicati al padre mensilmente, affinchè ci si possa organizzare per tempo.
- durante la settimana il padre potrà terrà con sé il figlio nel giorno di giovedì, Per_1 dall'uscita della scuola sino a dopo cena. In ogni caso il padre potrà vedere il figlio Per_1 in qualsiasi momento, purchè la visita sia preventivamente concordata con la madre.
- Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con il figlio almeno due settimane, tenendo conto anche della volontà dello stesso, secondo le modalità e tempi da concordarsi tra i coniugi, in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso ai fini programmativi, preavviso che si indica a titolo esemplificativo nel mese di maggio.
- Durante i periodi natalizi e pasquali il minore trascorrerà con il padre, una settimana durante il periodo natalizio, alternando tra i coniugi, di anno in anno, i giorni di Natale e Capodanno,
e tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando, con la madre, di anno in anno il giorno di
Pasqua. Ogni altra festività sarà trascorsa dal figlio con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra i coniugi.
4. A titolo di mantenimento del figlio il signor verserà entro il 10 Per_1 Parte_1 di ogni mese, alla signora la somma mensile di Euro 370,00=, a mezzo CP_1 bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT.
5. Nell'assegno di mantenimento per il figlio non sono comprese le seguenti spese straordinarie che sono, in ogni caso, da documentare, da suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno e da corrispondere al genitore che le ha anticipate, entro quindici giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente, il cui codice iban verrà indicato nella richiesta:
2 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche presso strutture pubbliche, prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) servizio mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (fatto salvo quanto di seguito indicato), b) corsi di specializzazione, c) gite scolastiche con pernottamento, d) corsi di recupero e lezioni private, e) alloggi presso la sede universitaria;
spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extra (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva, ricreativa e ludica, e pertinenti attrezzature;
spese per la custudia di prole minorenne che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia del figlio minorenne (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
6. su accordo delle parti l'assegno unico per il figlio verrà percepito nella misura pari al 100% Per_1 dalla madre, signora Il signor dichiara espressamente di rinunciare CP_1 Parte_1 alla percezione del 50% di sua spettanza in favore della signora CP_1
7. Il signor nulla verserà a titolo di mantenimento alla signora Parte_1 CP_1
essendo la stessa economicamente autosufficiente.
[...]
8. I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti e/o carte d'identità valide per l'espatrio, con l'inserimento del figlio sui documenti di entrambi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 Le parti hanno contratto matrimonio civile a San RV SC (BS) in data 18.4.2009, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di SAN IO IA al n. 3, parte I, anno 2009, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 29.10.2011. Persona_2
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 7458/2020, R.G. n. 9070/2020, dopo l'udienza presidenziale celebratasi in data 27/10/2020, emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 11/11/2020.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto al figlio della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
LA RI
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