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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/12/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2519/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giselda Mercurio Parte_1
(PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t). Email_2
RESISTENTE
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_2
PRO TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sabrina Scarparo (PEC:
Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 13/11/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920249000147170000, notificata l'8.11.2024, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920220000625246000, 43920220000956713000, 43920220001022217000, di importo
1 complessivamente pari a 3.207,27€, deducendo l'omessa ricezione degli avvisi di addebito predetti e l'estinzione delle pretese creditorie in ragione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Premesso tutto quanto sopra, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, propone la presente opposizione e ricorre al Giudice del Lavoro di Vibo Valentia, per ivi sentire dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza/nullità della notifica dei sottesi avvisi di addebito, nonché per prescrizione del credito azionato.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando le CP_1 CP_3 pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente, secondo le motivazioni di seguito indicate.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti ivi riportati per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, a riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
2 4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver notificato a parte ricorrente gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920220000625246000 è stato notificato il 4.10.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920220000956713000 è stato notificato il 19.1.2023;
- l'avviso di addebito n. 43920220001022217000 è stato notificato il 12.1.2023.
5. Il ha, altresì, documentato di aver notificato a parte ricorrente, ulteriori CP_4 richieste di pagamento contenenti gli avvisi di addebito in discussione, rappresentando richieste di messa in mora del debitore dalla cui data di notifica far decorrere il quinquennio di prescrizione. Essi sono: l'intimazione di pagamento n. 13920239001711413000, contenente l'avviso di addebito n. 43920220000625246000, notificata l'8.11.2024 e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13980202300000230000, contenente tutti gli avvisi di addebito in contestazione e notificata nella medesima data (8.11.2024).
6. Occorre segnalare che parte ricorrente ha contestato la notifica degli avvisi di addebito n. 43920220000625246000 e 43920220000956713000, sostenendo che: nel primo caso, l'
[...]
ha eseguito la notifica ad un indirizzo pec diverso da quello posseduto dal CP_5 ricorrente, il cui l'effettivo indirizzo pec è e, nel secondo caso, la Email_4 notifica è avvenuta nei confronti di una persona diversa dal destinatario, senza essere stata Cont seguita dalla .
7. Relativamente al primo aspetto, occorre dare rilievo alle deduzioni di parte ricorrente. Stante l'erroneità dell'indirizzo pec a cui è stato consegnato l'avviso di addebito, quest'ultimo non può considerarsi atto interruttivo della prescrizione. Per tale motivo, è necessario considerare l'anno della pretesa creditoria, corrispondente al 2016 e, in occasione dell'assenza di richieste di pagamento utili ad interrompere il quinquennio prescrizionale, il credito ivi riportato deve considerarsi estinto.
7.1. Il ricorso può, dunque, trovare accoglimento relativamente alle questioni inerenti all'avviso di addebito n. 43920220000625246000.
8. Circa, invece, le deduzioni relative all' avviso di addebito n. 43920220000625246000 il ricorso non può trovare accoglimento perché è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale modalità di notifica non è disciplinata dalle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1992 quanto piuttosto dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008 (cfr., sul tema, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; n. 4567 del 06/03/2015, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12351 del 15/06/2016, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Ordinanza n. 25128 del 2013), con la conseguenza che in caso di omesso invio di raccomandata informativa per l'ipotesi di ricevimento del plico da persona diversa dal destinatario, non si debba rispettare altra formalità che quella della sottoscrizione dell'avviso da parte del consegnatario (v., Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ove, in particolare, si legge: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto
3 da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"; v. anche da ultimo Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019).
8.1. Nondimeno, recentemente si è andato consolidando anche l'insegnamento secondo il quale, stante l'applicabilità del solo regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008, neppure è necessario ai fini della validità della notifica l'invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
8.2. Si veda in tal senso quanto recentemente affermato dalla S. C. di Cassazione nella sentenza n.38548 del 06/12/2021, le cui argomentazioni vale la pena richiamare: “le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario
o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (D.M. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, secondo cui: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” (Cfr., in tal senso, anche Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6"-5, 13 maggio 2021, n. 12920).
8.3. Ne' tale soluzione sulla c.d. "notifica postale diretta" risulta essere contraddetta dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021, che ha sì affermato la necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) per l'ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario, ma con riguardo alle notifiche degli atti impositivi e degli atti processuali eseguite ex L. 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. per una tale lettura, Cass. n.38548 del 06/12/2021 cit.).
4 9. Dunque, per gli avvisi di addebito n. 43920220000956713000 e 43920220001022217000, il ricorso non può trovare accoglimento perché nessuna estinzione delle pretese creditorie può ravvisarsi nel caso di specie, considerato che dalla notifica degli avvisi di addebito a quella della richiesta di pagamento impugnata non è utilmente decorso il quinquennio di prescrizione.
10. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti richiamati dall'avviso di addebito n. 43920220000625246000 sotteso all'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 11/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giselda Mercurio Parte_1
(PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t). Email_2
RESISTENTE
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_2
PRO TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sabrina Scarparo (PEC:
Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 13/11/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920249000147170000, notificata l'8.11.2024, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920220000625246000, 43920220000956713000, 43920220001022217000, di importo
1 complessivamente pari a 3.207,27€, deducendo l'omessa ricezione degli avvisi di addebito predetti e l'estinzione delle pretese creditorie in ragione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Premesso tutto quanto sopra, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, propone la presente opposizione e ricorre al Giudice del Lavoro di Vibo Valentia, per ivi sentire dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza/nullità della notifica dei sottesi avvisi di addebito, nonché per prescrizione del credito azionato.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando le CP_1 CP_3 pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente, secondo le motivazioni di seguito indicate.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti ivi riportati per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, a riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
2 4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver notificato a parte ricorrente gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920220000625246000 è stato notificato il 4.10.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920220000956713000 è stato notificato il 19.1.2023;
- l'avviso di addebito n. 43920220001022217000 è stato notificato il 12.1.2023.
5. Il ha, altresì, documentato di aver notificato a parte ricorrente, ulteriori CP_4 richieste di pagamento contenenti gli avvisi di addebito in discussione, rappresentando richieste di messa in mora del debitore dalla cui data di notifica far decorrere il quinquennio di prescrizione. Essi sono: l'intimazione di pagamento n. 13920239001711413000, contenente l'avviso di addebito n. 43920220000625246000, notificata l'8.11.2024 e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13980202300000230000, contenente tutti gli avvisi di addebito in contestazione e notificata nella medesima data (8.11.2024).
6. Occorre segnalare che parte ricorrente ha contestato la notifica degli avvisi di addebito n. 43920220000625246000 e 43920220000956713000, sostenendo che: nel primo caso, l'
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ha eseguito la notifica ad un indirizzo pec diverso da quello posseduto dal CP_5 ricorrente, il cui l'effettivo indirizzo pec è e, nel secondo caso, la Email_4 notifica è avvenuta nei confronti di una persona diversa dal destinatario, senza essere stata Cont seguita dalla .
7. Relativamente al primo aspetto, occorre dare rilievo alle deduzioni di parte ricorrente. Stante l'erroneità dell'indirizzo pec a cui è stato consegnato l'avviso di addebito, quest'ultimo non può considerarsi atto interruttivo della prescrizione. Per tale motivo, è necessario considerare l'anno della pretesa creditoria, corrispondente al 2016 e, in occasione dell'assenza di richieste di pagamento utili ad interrompere il quinquennio prescrizionale, il credito ivi riportato deve considerarsi estinto.
7.1. Il ricorso può, dunque, trovare accoglimento relativamente alle questioni inerenti all'avviso di addebito n. 43920220000625246000.
8. Circa, invece, le deduzioni relative all' avviso di addebito n. 43920220000625246000 il ricorso non può trovare accoglimento perché è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale modalità di notifica non è disciplinata dalle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1992 quanto piuttosto dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008 (cfr., sul tema, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; n. 4567 del 06/03/2015, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12351 del 15/06/2016, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Ordinanza n. 25128 del 2013), con la conseguenza che in caso di omesso invio di raccomandata informativa per l'ipotesi di ricevimento del plico da persona diversa dal destinatario, non si debba rispettare altra formalità che quella della sottoscrizione dell'avviso da parte del consegnatario (v., Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ove, in particolare, si legge: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto
3 da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"; v. anche da ultimo Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019).
8.1. Nondimeno, recentemente si è andato consolidando anche l'insegnamento secondo il quale, stante l'applicabilità del solo regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008, neppure è necessario ai fini della validità della notifica l'invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
8.2. Si veda in tal senso quanto recentemente affermato dalla S. C. di Cassazione nella sentenza n.38548 del 06/12/2021, le cui argomentazioni vale la pena richiamare: “le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario
o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (D.M. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, secondo cui: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” (Cfr., in tal senso, anche Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6"-5, 13 maggio 2021, n. 12920).
8.3. Ne' tale soluzione sulla c.d. "notifica postale diretta" risulta essere contraddetta dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021, che ha sì affermato la necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) per l'ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario, ma con riguardo alle notifiche degli atti impositivi e degli atti processuali eseguite ex L. 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. per una tale lettura, Cass. n.38548 del 06/12/2021 cit.).
4 9. Dunque, per gli avvisi di addebito n. 43920220000956713000 e 43920220001022217000, il ricorso non può trovare accoglimento perché nessuna estinzione delle pretese creditorie può ravvisarsi nel caso di specie, considerato che dalla notifica degli avvisi di addebito a quella della richiesta di pagamento impugnata non è utilmente decorso il quinquennio di prescrizione.
10. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti richiamati dall'avviso di addebito n. 43920220000625246000 sotteso all'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 11/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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