Articolo 2 della Legge 13 luglio 1967, n. 577
Articolo 1
Versione
12 agosto 1967
Art. 2.
All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 12 agosto 1967