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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/10/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1130/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1130/2022 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 3.4.2025, e vertente TRA
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'abogado Parte_1
EL DR e dall'avv. EL LUIGI presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliato giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore E rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVAN PAOLO RUGGERI, presso il Controparte_1 cui domicilio digitale è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto OGGETTO: azione di adempimento contrattuale CONCLUSIONI: per “piaccia al Tribunale, previa ammissione della ctu fonica di cui alla memoria 183.2 Parte_1
a conferma della conformità a quanto oggetto del colloquio tra le parti della trascrizione di essa depositata, accogliere la domanda attrice e conseguentemente, previo accertamento delle ragioni di credito del dott. di cui in narrativa, condannare il convenuto al pagamento della Parte_1 somma di € 50.012,43, a titolo di compensi non corrisposti per l'attività chirurgica eseguita dal 2012 al 2021 nonché al pagamento di quella parte delle somme, già detratte nella misura di € 14.300,00 per la parte di pertinenza dell'attore, prima della ripartizione del compenso in quanto destinate al pagamento di medici e fisioterapisti, nella misura in cui esso convenuto non abbia dato adeguata prova in corso di giudizio della effettività di tale destinazione;
condannarlo altresì al pagamento degli interessi dalla maturazione dei crediti di cui sopra, calcolati ai sensi del IV comma dell'art. 1284 c.c. dalla data della presente domanda, nonché delle spese e competenze di lite, comprensive anche di quelle della procedura di negoziazione assistita;
in subordine, e per quanto occorrente all'accoglimento delle conclusioni qui formulate, richiamare la causa sul ruolo al fine dell'espletamento delle sunnominata consulenza fonica e quindi rimettere la causa in decisione all'esito del suo espletamento”; per “che il giudice adito […] voglia rigettare ogni domanda di parte attrice, con CP_1 condanna della medesima al pagamento delle spese e competenze di giudizio, comprensive delle spese e competenze dello svolto procedimento di negoziazione assistita.”
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) 1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 16.5.2022 il dr. Parte_1 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni il dr. per ivi sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “condannare il convenuto al pagamento della somma di € 50.012,43, a titolo di compensi non corrisposti per l'attività chirurgica eseguita dal 2012 al 2021 nonché al pagamento di quella parte delle somme, già detratte nella misura di € 14.300,00 per la parte di pertinenza dell'attore, prima della ripartizione del compenso in quanto destinate al pagamento di medici e fisioterapisti, nella misura in cui esso convenuto non abbia dato adeguata prova in corso di giudizio della effettività di tale destinazione;
condannarlo altresì al pagamento degli interessi dalla maturazione dei crediti di cui sopra, calcolati ai sensi del IV comma dell'art. 1284 c.c. dalla data della presente domanda, nonché delle spese e competenze di lite, comprensive anche di quelle della procedura di negoziazione assistita.” A sostegno delle rassegnate conclusioni, l'attore deduceva: (i) di essere un medico chirurgo in pensione dal 2011, specializzato in ortopedia e traumatologia, che esercitava la professione dapprima come assistente, poi come aiuto ed infine come dirigente medico di primo livello presso l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni;
(ii) che aveva stipulato con il convenuto un accordo per continuare l'attività professionale di chirurgo ortopedico anche dopo il pensionamento, formando un'equipe operante presso la clinica San Giuseppe Hospital di Arezzo e pattuendo la ripartizione al 50% degli onorari e delle relative spese;
(iii) in virtù di tale accordo il dr. intratteneva i rapporti con CP_1 la struttura sanitaria, di proprietà della la quale, quindi, corrispondeva i compensi Controparte_2 al convenuto e in suo favore emetteva le fatture di pagamento;
(iv) pertanto, in base all'accordo di collaborazione, il convenuto si era impegnato a versare all'attore il 50% dei compensi percepiti;
(v) segnalava che la aveva operato la ritenuta d'acconto su quanto liquidato al dott. Controparte_2
(vi) il convenuto avrebbe dovuto corrispondere una somma di denaro ai fisioterapisti e ai CP_1 medici del reparto e anche i costi relativi a tali spese avrebbero dovuto esser ripartiti al 50% tra i due professionisti;
(vii) di tale collaborazione, iniziata nel 2012, i pazienti non avrebbero avuto cognizione, poiché il dr. sarebbe apparso come primo operatore;
(viii) le sedute operatorie, CP_1 in media, prevedevano n.
6-7 pazienti ciascuna, di cui, solitamente, n.
4-5 operati dal e n. Parte_1
1-2 operati dal (ix) mensilmente il convenuto gli aveva trasmesso copia delle fatture CP_1 emesse alla ed il prospetto di calcolo di quanto da lui dovuto all'attore; (x) a Controparte_2 maggio 2021, sua moglie aveva notato che la somma oggetto di divisione tra i due medici era sempre stata calcolata al netto della ritenuta di acconto (20%) operata dalla al dr. Controparte_2
anziché al lordo;
(xi) a causa di tale condotta, il convenuto aveva sottratto all'attore la CP_1 somma di circa € 50.000,00; (xii) in occasione dell'incontro del 8.7.2021, il convenuto aveva giustificato le modalità di suddivisione seguite, sostenendo che le liste operatorie erano state formate prevalentemente da suoi pazienti e che vi erano state due richieste di risarcimento di danni nei suoi confronti a seguito di interventi condotti dal dr. che erano state oggetto di accertamento Parte_1 giudiziale. L'attore deduceva che per l'attività chirurgica svolta dal 2012 al 2021 la aveva Controparte_2 corrisposto al dr. al lordo della ritenuta d'acconto, la somma di € 455.411,72 e che CP_1 dovevano esser detratte le spese totali sostenute dai professionisti, pari a € 39.055,00, di cui € 10.455,00 per vitto e alloggio ed € 28.600,00 per il contributo versato a medici e fisioterapisti della
2 struttura. Pertanto, al netto delle spese sostenute, l'attore avrebbe dovuto percepire l'importo di € 208.178,36, ma gli era stata corrisposta la minor somma di € 158.165,93. Sosteneva, quindi, di aver diritto alla corresponsione della residua somma pari ad € 50.012,43 a titolo di compenso, oltre all'importo di € 14.300,00 a titolo di mance che il convenuto aveva trattenuto anche per la quota parte dell'attore. Precisava di aver esperito senza successo il tentativo di negoziazione assistita. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.6.2023 si costituiva in giudizio il dr.
chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite. Controparte_1
A tal fine esponeva che: - le parti avevano sì raggiunto un accordo di collaborazione nel 2011, che prevedeva, però, una suddivisione degli onorari percepiti, al netto delle spese connesse all'esercizio dell'attività professionale da ripartire al 50% tra i due contraenti, in misura pari al 60% in favore del dr. e al 40% in favore del dr. e ciò in quanto la prestazione dell'attore si limitava CP_1 Parte_1 alla sola attività operatoria, mentre il dr. era tenuto ad occuparsi anche della gestione dei CP_1 pazienti e dei rapporti, contabili e fiscali, con la clinica, così giustificando la diversa ripartizione del compenso, atteso peraltro che quasi tutti i pazienti erano stati lì indirizzati dal dr. - tale CP_1 ripartizione dei compensi era giustificata anche dal fatto che eventuali responsabilità verso i pazienti, sebbene operati dal dr. sarebbero ricadute sul dr. - nell'arco di più di un Parte_1 CP_1 decennio il dr. aveva sempre accettato i compensi a lui corrisposti, senza sollevare Parte_1 obiezioni;
- la corresponsione del 50% dei compensi al netto della ritenuta d'acconto eseguita nel corso degli anni corrispondeva ai termini dell'accordo. La causa veniva istruita documentalmente, mediante escussione della teste (ud. Testimone_1
25.9.2024) ed interrogatorio libero delle parti (ud. 8.1.2025); con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2. In base all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. S.U. n. 13533 del 30.10.2001), il creditore che agisce per l'adempimento di un contratto deve dare la prova della fonte negoziale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: in tal caso sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato dall'attore. Cionondimeno, il principio dell'onere della prova non implica che la dimostrazione di fatti costitutivi del diritto azionato debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere: nel nostro ordinamento vige il principio di acquisizione, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice (cfr. Cass. n. 4806/2013; conf. Cass. n. 14284/2018). Chiarito ciò, occorre soffermarsi sui fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata dal dr. Parte_1
e, quindi, sul contenuto del vincolo negoziale che, pacificamente, ha legato i due professionisti dal 2012 al 2021. In assenza di un documento scritto contenente l'accordo raggiunto tra le parti, l'attività di interpretazione impone di ricostruire la loro comune intenzione, valorizzando il comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del negozio (cfr. Cass. n. 10484/2004). A tal fine, il giudice ben può utilizzare la registrazione audio di una conversazione intercorsa tra le parti in data 6.7.2021.
3 Ai sensi dell'art. 2712 c.c. “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. Ancorché avvenuta all'insaputa dell'altro interlocutore, la registrazione di una conversazione tra privati può assumere rilevanza processuale e costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., nei confronti di colui contro il quale la registrazione è prodotta, ove quest'ultimo non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, ovvero che essa abbia avuto il tenore risultante dal nastro e sempre che almeno uno dei soggetti, tra i quali la conversazione si svolge, sia parte in causa (così Cass. n. 5259/2017). Non è, tuttavia, sufficiente, svolgere una mera contestazione “di stile”. Il disconoscimento della conformità delle registrazioni fonografiche “ai fatti ed alle cose rappresentate” deve concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, in maniera puntuale, analitica, chiara, circostanziata ed esplicita, e avvenire nel rispetto delle preclusioni processuali dettate dagli artt. 167 e 183 c.p.c. (così Cass. n. 17526/2016). L'assenza di un efficace disconoscimento della registrazione ne “consente l'utilizzabilità ai fini della decisione” (così Cass. n. 18507 del 21/09/2016; conf. Cass. n. 1250/2018). Nel caso di specie, il dr. non ha negato la conversazione intercorsa tra i due professionisti CP_1 nel 2021, né la difformità tra quanto riportato nella registrazione e quanto realmente accaduto;
pertanto, la registrazione prodotta dal dr. è pienamente utilizzabile a fini decisori, senza Parte_1 necessità dell'ausilio di un consulente fonico, sollecitato da parte attrice. La tesi inizialmente avanzata dal convenuto, secondo cui l'accordo di collaborazione prevedeva una ripartizione dei costi al 50% tra le parti e una distribuzione degli onorari percepiti in misura pari al 60% in favore del dr. e al 40% in favore del dr. non ha trovato conferma CP_1 Parte_1 nell'istruttoria svolta. Se, da un lato, sono evidenti i maggiori oneri (in termini quantitativi) e le maggiori responsabilità assunte dal dr. nei confronti della clinica (cfr. interrogatorio libero del dr. verb. CP_1 Parte_1 ud. 8.1.2025) e nei confronti dei pazienti – che risultano esser stati individuati in misura quasi esclusiva dal convenuto (cfr. minuto 4,09 della registrazione audio;
cfr. quantificazione dell'attore compiuta in sede di interrogatorio “il 90% dei pazienti” – verb. ud. 8.1.2025) e di cui il convenuto curava la raccolta dei dati, trasmetteva le schede con i dati, eseguiva l'esame obiettivo, redigeva le dimissioni, eseguiva i controlli post-operatori recandosi nuovamente in clinica (cfr. minuto 4,48 e ss.), il tutto oltre alla difesa svolta nei contenziosi insorti per malpractice medica (relativi alle operazioni chirurgiche di impianto di protesi d'anca – cfr. verb. ud. 8.1.2025) – dall'altro lato, va osservato che l'accordo a suo tempo raggiunto tra le parti, per come emerso dall'istruttoria, non recepiva in termini economici tale disequilibrio, né, d'altro canto, teneva conto del maggior contributo qualitativo, da un punto di vista chirurgico, fornito dal dr. Parte_1
Nella conversazione tra le parti oggetto di registrazione si sente il dr. dire che l'accordo CP_1 era strutturato su un “facciamo a metà” (minuto 3,23), che lo stesso interpretava come se entrambi i professionisti dovessero contribuire alle attività chirurgiche in egual misura, apportando ciascuno il 50% dei pazienti. Allo stesso tempo, però, il convenuto confermava di esser stato sempre edotto che il dr. avrebbe potuto fornire uno scarso numero di pazienti, così contribuendo in misura Parte_1 minima all'attività chirurgica e, a fortiori, ad incrementare gli onorari.
4 Ebbene, essendo pacificamente il dr. il riferimento contrattuale per la clinica aretina è CP_1 logico che questa doveva operare la ritenuta d'acconto sul compenso erogato al convenuto;
l'emissione di una successiva fattura al dr. implicava, necessariamente, una doppia Parte_1 imposizione fiscale e l'applicazione della ritenuta d'acconto anche sul compenso versato all'attore. E' emerso che le parti avevano concordato che la ripartizione degli onorari al 50% sarebbe stata realizzata mediante un meccanismo di doppia fatturazione (la clinica aretina in favore del dr. e quest'ultimo in favore del dr. e ciò imponeva di operare la ritenuta d'acconto CP_1 Parte_1 su entrambi i compensi fatturati. La ripartizione dei compensi è sempre pacificamente avvenuta al netto di quanto il dr. percepiva dalla dal 2012 al maggio 2021. CP_1 Controparte_2
Secondo il dr. però, tale concordato meccanismo di fatturazione non aveva adeguatamente Parte_1 preso in considerazione l'effetto economico che la ritenuta d'acconto avrebbe avuto sulla ripartizione dei compensi tra le parti, che in tal modo non venivano ripartiti al 50% ma favorivano indebitamente il dr. CP_1
E' opportuno precisare che, di fatto, l'effetto distorsivo derivante dal meccanismo ora descritto di cui l'attore si lamenta era mitigato dal fatto che il compenso erogatogli era già epurato delle spese relative a vitto, alloggio, personale medico, che, invece, concorrevano ad incrementare la base imponibile del convenuto e, conseguentemente, anche l'imposta sul reddito annualmente dovuta dal CP_1
Dall'istruttoria svolta è emerso che la questione relativa all'effetto economico della ritenuta d'acconto è emersa solo nel maggio 2021, quando è stata segnalata dalla moglie dell'attore (cfr. verb. ud. 25.9.2024: “mi accorsi che la quantificazione del 50% dei compensi veniva eseguita già al netto della ritenuta d'acconto eseguita dalla clinica in favore del dott. ). CP_1
Il dr. ha riferito di aver sempre reso edotto l'attore del contenuto delle fatture emesse dalla CP_1 clinica aretina, che spesso trasmetteva al e che, quando era divenuta obbligatoria la Parte_1 fatturazione elettronica, trasmetteva anche alla commercialista dell'attore. La circostanza trova indiretta conferma nella produzione documentale dell'attore, il quale ha depositato molteplici ricevute di pagamento rilasciate negli anni dal dr. alla CP_1 Controparte_2
e di cui, quindi, era in possesso (cfr. all. 2-12).
[...]
Si noti, a titolo esemplificativo, che nella ricevuta del 28.10.2016 rilasciata dal dr. risulta CP_1 ictu oculi che sul compenso lordo per l'attività chirurgica del mese di giugno 2016, pari ad € 11.411,00, la clinica aretina aveva operato la ritenuta d'acconto del 20% (€ 2.282,20), per cui il convenuto avrebbe percepito l'importo netto di € 9.128,80 (cfr. pag. 1 – all. 12 fascicolo . Parte_1
Anche nel riepilogo allegato a tale ricevuta si legge che la divisione al 50% veniva eseguita sul “netto incassato” dal dr. di € 9.128,80 (cfr. pag. 2 – all. 12 fascicolo . CP_1 Parte_1
Analoga struttura caratterizza le ricevute nn. 164 e 165 del 17.7.2012, nn. 211 e 212 del 17.10.2012 relative rispettivamente alle prestazioni rese dalle parti nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2012 (all. 2 fascicolo dr. , la ricevuta n. 27 dell'8.2.2013 relativa al mese di settembre 2012 Parte_1
(all. 2 fascicolo dr. , la ricevuta n. 175 del 25.9.2013 relativa alle prestazioni di giugno Parte_1
2013 (pag. 12 all. 3 fascicolo dr. . Parte_1
Anche il relativo riepilogo offerto al dr. contenente le spese aggiuntive sostenute dal dr. Parte_1
(pernottamento, cena, FKT e internista) venivano sottratte da quanto il convenuto aveva CP_1 incassato (“incasso 2013 (2 sedute) […] Spese 2 sedute […] Netto incassato”) e solo sulla Per_1 base del netto veniva eseguita la ripartizione al 50% tra i due professionisti (cfr. pag. 13 all. 3 fascicolo dr. . Parte_1
5 Il dr. era in possesso anche delle ricevute nn. 28 e 29 del 3.2.2014 relative ai compensi Parte_1 erogati dalla clinica aretina per le attività eseguite a settembre ed ottobre 2013 (pagg. 17 e 19 all. 3 fascicolo dr. , nonché delle ricevute nn. 62 del 29.3.2014 relative alla remunerazione per Parte_1 le prestazioni di novembre e dicembre 2013 (pag. 21 all. 3 fascicolo dr. . Parte_1
Trattasi, all'evidenza, dei prospetti riepilogativi predisposti dal dr. menzionati anche dalla CP_1 teste . La testimone, moglie (in regime di separazione dei beni) dell'attore, ha riferito Testimone_1 che al tempo il dr. “si avvaleva di un commercialista per questi approfondimenti e per Parte_1
l'emissione della relativa fattura” al dr. CP_1
Alla luce della molteplicità di ricevute e dei prospetti riepilogativi di cui il dr. è stato in Parte_1 possesso per anni, viste le inequivoche locuzioni ivi utilizzate dal convenuto, appare difficile sostenere che la volontà negoziale ivi univocamente rappresentata non corrispondesse a quanto pattuito nel 2012. Del resto, alla luce delle diciture espressamente riportate nei riepiloghi non si trattava solo di un soprassedere ad approfondimenti numerici, ma di omettere la lettura anche del testo. Appare, perciò, difficile sostenere che anche il commercialista del dr. non si è mai avveduto Parte_1 degli effetti economici derivanti dal meccanismo di pagamento che le parti avevano concordato. E' bene evidenziare che è proprio il meccanismo di fatturazione dei compensi così come realizzato nel corso del decennio 2012-2021 a costituire parte integrante dell'accordo che i due professionisti avevano stipulato – accordo che ha investito anche la modalità attuativa della pattuizione primaria inerente la suddivisione al 50% dei compensi - e che, dalle risultanze probatorie raccolte, dalla mancanza di osservazioni critiche o contestazioni mosse nel corso del tempo, appare esser stato tra loro sempre condiviso. Pertanto, deve ritenersi che l'accordo stipulato tra le parti fosse quello riportato per iscritto in tutta la copiosa documentazione contabile depositata agli atti del fascicolo, del cui pregiudizievole effetto economico il dr. si è, però, avveduto solo successivamente. Parte_1
La domanda di pagamento della somma di € 50.012,43, a titolo di compensi non corrisposti per l'attività chirurgica eseguita dal 2012 al 2021 non risulta, quindi, fondata per difetto di prova del titolo negoziale. Manca, in sostanza, la prova che le parti avessero concordato un meccanismo
“compensativo” degli effetti economici derivanti dalla doppia imposizione fiscale connessa alla doppia fatturazione, che gli stessi avevano concordato come modalità attuativa dell'accordo di collaborazione stipulato nel 2012.
3. Non risulta, invece, provato l'esborso che il dr. deduce aver sostenuto per il pagamento CP_1 di taluni professionisti, per la somma complessiva di € 14.300,00. Il dr. ha affermato di aver verificato nel tempo i costi sostenuti per le mance erogate dal dr. Parte_1 in favore del fisioterapista (€ 50) e, successivamente, anche del personale medico di turno CP_1
(€ 100) – strumentali affinché tali soggetti seguissero al meglio i pazienti protesizzati in fase post- operatoria (cfr. verb. ud. 8.1.2025, dr. “i costi aggiuntivi erogati a titolo di mancia CP_1 riguardavano solo i pazienti protesizzati la cui degenza post-operatoria durava circa una settimana”)
– solo sulla base del numero di pazienti operati (cfr. verb. ud. 8.1.2025, dr. “Ogni volta Parte_1 che la clinica pagava, controllavamo il numero di interventi eseguiti e in quella sede il dr. CP_1 indicava i costi sostenuti a titolo di mance, detratti pro quota dal mio compenso. Io ne prendevo atto potendo verificare soltanto la corrispondenza tra il numero di mance e il numero di protesi eseguite”), ma di non aver mai avuto riscontro effettivo delle spese sostenute, vieppiù che i
6 professionisti “remunerati” non lo avevano mai ringraziato per le elargizioni mensili che il convenuto deduceva sostenere. Il dr. non ha fornito la prova, vuoi anche tramite prova testimoniale, CP_1 di quanto materialmente percepito dal fisioterapista e dal medico di turno. Né la prova può fondarsi sulla dichiarazione a sé favorevole resa dal convenuto nella registrazione audio (in cui si parla di elargizioni fatte “tutti i mesi”, “in nero” – cfr. minuto 15,04 registrazione audio). Per tali motivi, la domanda di condanna promossa dal dr. per il pagamento della somma di Parte_1
€ 14.300,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. decorrenti dal 16.5.2022 al saldo, deve esser accolta.
4. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornati dal D.M. n. 147/2022) alla luce del valore del decisum di cui all'art. 5 del citato D.M. (tra € 5.201 ed € 26.000) per i giudizi di cognizione davanti al Tribunale, applicati i parametri medi per tutte le fasi processuali in ragione dell'opera prestata e della complessità dell'istruttoria orale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna al versamento in Controparte_1 favore di della somma di € 14.300,00, oltre interessi ex art. 1284, Parte_1 co. 4, c.c. dal 16.5.2022 al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compensi, € 786,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a.. Terni, 03/10/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1130/2022 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 3.4.2025, e vertente TRA
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'abogado Parte_1
EL DR e dall'avv. EL LUIGI presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliato giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore E rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVAN PAOLO RUGGERI, presso il Controparte_1 cui domicilio digitale è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto OGGETTO: azione di adempimento contrattuale CONCLUSIONI: per “piaccia al Tribunale, previa ammissione della ctu fonica di cui alla memoria 183.2 Parte_1
a conferma della conformità a quanto oggetto del colloquio tra le parti della trascrizione di essa depositata, accogliere la domanda attrice e conseguentemente, previo accertamento delle ragioni di credito del dott. di cui in narrativa, condannare il convenuto al pagamento della Parte_1 somma di € 50.012,43, a titolo di compensi non corrisposti per l'attività chirurgica eseguita dal 2012 al 2021 nonché al pagamento di quella parte delle somme, già detratte nella misura di € 14.300,00 per la parte di pertinenza dell'attore, prima della ripartizione del compenso in quanto destinate al pagamento di medici e fisioterapisti, nella misura in cui esso convenuto non abbia dato adeguata prova in corso di giudizio della effettività di tale destinazione;
condannarlo altresì al pagamento degli interessi dalla maturazione dei crediti di cui sopra, calcolati ai sensi del IV comma dell'art. 1284 c.c. dalla data della presente domanda, nonché delle spese e competenze di lite, comprensive anche di quelle della procedura di negoziazione assistita;
in subordine, e per quanto occorrente all'accoglimento delle conclusioni qui formulate, richiamare la causa sul ruolo al fine dell'espletamento delle sunnominata consulenza fonica e quindi rimettere la causa in decisione all'esito del suo espletamento”; per “che il giudice adito […] voglia rigettare ogni domanda di parte attrice, con CP_1 condanna della medesima al pagamento delle spese e competenze di giudizio, comprensive delle spese e competenze dello svolto procedimento di negoziazione assistita.”
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) 1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 16.5.2022 il dr. Parte_1 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni il dr. per ivi sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “condannare il convenuto al pagamento della somma di € 50.012,43, a titolo di compensi non corrisposti per l'attività chirurgica eseguita dal 2012 al 2021 nonché al pagamento di quella parte delle somme, già detratte nella misura di € 14.300,00 per la parte di pertinenza dell'attore, prima della ripartizione del compenso in quanto destinate al pagamento di medici e fisioterapisti, nella misura in cui esso convenuto non abbia dato adeguata prova in corso di giudizio della effettività di tale destinazione;
condannarlo altresì al pagamento degli interessi dalla maturazione dei crediti di cui sopra, calcolati ai sensi del IV comma dell'art. 1284 c.c. dalla data della presente domanda, nonché delle spese e competenze di lite, comprensive anche di quelle della procedura di negoziazione assistita.” A sostegno delle rassegnate conclusioni, l'attore deduceva: (i) di essere un medico chirurgo in pensione dal 2011, specializzato in ortopedia e traumatologia, che esercitava la professione dapprima come assistente, poi come aiuto ed infine come dirigente medico di primo livello presso l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni;
(ii) che aveva stipulato con il convenuto un accordo per continuare l'attività professionale di chirurgo ortopedico anche dopo il pensionamento, formando un'equipe operante presso la clinica San Giuseppe Hospital di Arezzo e pattuendo la ripartizione al 50% degli onorari e delle relative spese;
(iii) in virtù di tale accordo il dr. intratteneva i rapporti con CP_1 la struttura sanitaria, di proprietà della la quale, quindi, corrispondeva i compensi Controparte_2 al convenuto e in suo favore emetteva le fatture di pagamento;
(iv) pertanto, in base all'accordo di collaborazione, il convenuto si era impegnato a versare all'attore il 50% dei compensi percepiti;
(v) segnalava che la aveva operato la ritenuta d'acconto su quanto liquidato al dott. Controparte_2
(vi) il convenuto avrebbe dovuto corrispondere una somma di denaro ai fisioterapisti e ai CP_1 medici del reparto e anche i costi relativi a tali spese avrebbero dovuto esser ripartiti al 50% tra i due professionisti;
(vii) di tale collaborazione, iniziata nel 2012, i pazienti non avrebbero avuto cognizione, poiché il dr. sarebbe apparso come primo operatore;
(viii) le sedute operatorie, CP_1 in media, prevedevano n.
6-7 pazienti ciascuna, di cui, solitamente, n.
4-5 operati dal e n. Parte_1
1-2 operati dal (ix) mensilmente il convenuto gli aveva trasmesso copia delle fatture CP_1 emesse alla ed il prospetto di calcolo di quanto da lui dovuto all'attore; (x) a Controparte_2 maggio 2021, sua moglie aveva notato che la somma oggetto di divisione tra i due medici era sempre stata calcolata al netto della ritenuta di acconto (20%) operata dalla al dr. Controparte_2
anziché al lordo;
(xi) a causa di tale condotta, il convenuto aveva sottratto all'attore la CP_1 somma di circa € 50.000,00; (xii) in occasione dell'incontro del 8.7.2021, il convenuto aveva giustificato le modalità di suddivisione seguite, sostenendo che le liste operatorie erano state formate prevalentemente da suoi pazienti e che vi erano state due richieste di risarcimento di danni nei suoi confronti a seguito di interventi condotti dal dr. che erano state oggetto di accertamento Parte_1 giudiziale. L'attore deduceva che per l'attività chirurgica svolta dal 2012 al 2021 la aveva Controparte_2 corrisposto al dr. al lordo della ritenuta d'acconto, la somma di € 455.411,72 e che CP_1 dovevano esser detratte le spese totali sostenute dai professionisti, pari a € 39.055,00, di cui € 10.455,00 per vitto e alloggio ed € 28.600,00 per il contributo versato a medici e fisioterapisti della
2 struttura. Pertanto, al netto delle spese sostenute, l'attore avrebbe dovuto percepire l'importo di € 208.178,36, ma gli era stata corrisposta la minor somma di € 158.165,93. Sosteneva, quindi, di aver diritto alla corresponsione della residua somma pari ad € 50.012,43 a titolo di compenso, oltre all'importo di € 14.300,00 a titolo di mance che il convenuto aveva trattenuto anche per la quota parte dell'attore. Precisava di aver esperito senza successo il tentativo di negoziazione assistita. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.6.2023 si costituiva in giudizio il dr.
chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite. Controparte_1
A tal fine esponeva che: - le parti avevano sì raggiunto un accordo di collaborazione nel 2011, che prevedeva, però, una suddivisione degli onorari percepiti, al netto delle spese connesse all'esercizio dell'attività professionale da ripartire al 50% tra i due contraenti, in misura pari al 60% in favore del dr. e al 40% in favore del dr. e ciò in quanto la prestazione dell'attore si limitava CP_1 Parte_1 alla sola attività operatoria, mentre il dr. era tenuto ad occuparsi anche della gestione dei CP_1 pazienti e dei rapporti, contabili e fiscali, con la clinica, così giustificando la diversa ripartizione del compenso, atteso peraltro che quasi tutti i pazienti erano stati lì indirizzati dal dr. - tale CP_1 ripartizione dei compensi era giustificata anche dal fatto che eventuali responsabilità verso i pazienti, sebbene operati dal dr. sarebbero ricadute sul dr. - nell'arco di più di un Parte_1 CP_1 decennio il dr. aveva sempre accettato i compensi a lui corrisposti, senza sollevare Parte_1 obiezioni;
- la corresponsione del 50% dei compensi al netto della ritenuta d'acconto eseguita nel corso degli anni corrispondeva ai termini dell'accordo. La causa veniva istruita documentalmente, mediante escussione della teste (ud. Testimone_1
25.9.2024) ed interrogatorio libero delle parti (ud. 8.1.2025); con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2. In base all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. S.U. n. 13533 del 30.10.2001), il creditore che agisce per l'adempimento di un contratto deve dare la prova della fonte negoziale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: in tal caso sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato dall'attore. Cionondimeno, il principio dell'onere della prova non implica che la dimostrazione di fatti costitutivi del diritto azionato debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere: nel nostro ordinamento vige il principio di acquisizione, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice (cfr. Cass. n. 4806/2013; conf. Cass. n. 14284/2018). Chiarito ciò, occorre soffermarsi sui fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata dal dr. Parte_1
e, quindi, sul contenuto del vincolo negoziale che, pacificamente, ha legato i due professionisti dal 2012 al 2021. In assenza di un documento scritto contenente l'accordo raggiunto tra le parti, l'attività di interpretazione impone di ricostruire la loro comune intenzione, valorizzando il comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del negozio (cfr. Cass. n. 10484/2004). A tal fine, il giudice ben può utilizzare la registrazione audio di una conversazione intercorsa tra le parti in data 6.7.2021.
3 Ai sensi dell'art. 2712 c.c. “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. Ancorché avvenuta all'insaputa dell'altro interlocutore, la registrazione di una conversazione tra privati può assumere rilevanza processuale e costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., nei confronti di colui contro il quale la registrazione è prodotta, ove quest'ultimo non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, ovvero che essa abbia avuto il tenore risultante dal nastro e sempre che almeno uno dei soggetti, tra i quali la conversazione si svolge, sia parte in causa (così Cass. n. 5259/2017). Non è, tuttavia, sufficiente, svolgere una mera contestazione “di stile”. Il disconoscimento della conformità delle registrazioni fonografiche “ai fatti ed alle cose rappresentate” deve concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, in maniera puntuale, analitica, chiara, circostanziata ed esplicita, e avvenire nel rispetto delle preclusioni processuali dettate dagli artt. 167 e 183 c.p.c. (così Cass. n. 17526/2016). L'assenza di un efficace disconoscimento della registrazione ne “consente l'utilizzabilità ai fini della decisione” (così Cass. n. 18507 del 21/09/2016; conf. Cass. n. 1250/2018). Nel caso di specie, il dr. non ha negato la conversazione intercorsa tra i due professionisti CP_1 nel 2021, né la difformità tra quanto riportato nella registrazione e quanto realmente accaduto;
pertanto, la registrazione prodotta dal dr. è pienamente utilizzabile a fini decisori, senza Parte_1 necessità dell'ausilio di un consulente fonico, sollecitato da parte attrice. La tesi inizialmente avanzata dal convenuto, secondo cui l'accordo di collaborazione prevedeva una ripartizione dei costi al 50% tra le parti e una distribuzione degli onorari percepiti in misura pari al 60% in favore del dr. e al 40% in favore del dr. non ha trovato conferma CP_1 Parte_1 nell'istruttoria svolta. Se, da un lato, sono evidenti i maggiori oneri (in termini quantitativi) e le maggiori responsabilità assunte dal dr. nei confronti della clinica (cfr. interrogatorio libero del dr. verb. CP_1 Parte_1 ud. 8.1.2025) e nei confronti dei pazienti – che risultano esser stati individuati in misura quasi esclusiva dal convenuto (cfr. minuto 4,09 della registrazione audio;
cfr. quantificazione dell'attore compiuta in sede di interrogatorio “il 90% dei pazienti” – verb. ud. 8.1.2025) e di cui il convenuto curava la raccolta dei dati, trasmetteva le schede con i dati, eseguiva l'esame obiettivo, redigeva le dimissioni, eseguiva i controlli post-operatori recandosi nuovamente in clinica (cfr. minuto 4,48 e ss.), il tutto oltre alla difesa svolta nei contenziosi insorti per malpractice medica (relativi alle operazioni chirurgiche di impianto di protesi d'anca – cfr. verb. ud. 8.1.2025) – dall'altro lato, va osservato che l'accordo a suo tempo raggiunto tra le parti, per come emerso dall'istruttoria, non recepiva in termini economici tale disequilibrio, né, d'altro canto, teneva conto del maggior contributo qualitativo, da un punto di vista chirurgico, fornito dal dr. Parte_1
Nella conversazione tra le parti oggetto di registrazione si sente il dr. dire che l'accordo CP_1 era strutturato su un “facciamo a metà” (minuto 3,23), che lo stesso interpretava come se entrambi i professionisti dovessero contribuire alle attività chirurgiche in egual misura, apportando ciascuno il 50% dei pazienti. Allo stesso tempo, però, il convenuto confermava di esser stato sempre edotto che il dr. avrebbe potuto fornire uno scarso numero di pazienti, così contribuendo in misura Parte_1 minima all'attività chirurgica e, a fortiori, ad incrementare gli onorari.
4 Ebbene, essendo pacificamente il dr. il riferimento contrattuale per la clinica aretina è CP_1 logico che questa doveva operare la ritenuta d'acconto sul compenso erogato al convenuto;
l'emissione di una successiva fattura al dr. implicava, necessariamente, una doppia Parte_1 imposizione fiscale e l'applicazione della ritenuta d'acconto anche sul compenso versato all'attore. E' emerso che le parti avevano concordato che la ripartizione degli onorari al 50% sarebbe stata realizzata mediante un meccanismo di doppia fatturazione (la clinica aretina in favore del dr. e quest'ultimo in favore del dr. e ciò imponeva di operare la ritenuta d'acconto CP_1 Parte_1 su entrambi i compensi fatturati. La ripartizione dei compensi è sempre pacificamente avvenuta al netto di quanto il dr. percepiva dalla dal 2012 al maggio 2021. CP_1 Controparte_2
Secondo il dr. però, tale concordato meccanismo di fatturazione non aveva adeguatamente Parte_1 preso in considerazione l'effetto economico che la ritenuta d'acconto avrebbe avuto sulla ripartizione dei compensi tra le parti, che in tal modo non venivano ripartiti al 50% ma favorivano indebitamente il dr. CP_1
E' opportuno precisare che, di fatto, l'effetto distorsivo derivante dal meccanismo ora descritto di cui l'attore si lamenta era mitigato dal fatto che il compenso erogatogli era già epurato delle spese relative a vitto, alloggio, personale medico, che, invece, concorrevano ad incrementare la base imponibile del convenuto e, conseguentemente, anche l'imposta sul reddito annualmente dovuta dal CP_1
Dall'istruttoria svolta è emerso che la questione relativa all'effetto economico della ritenuta d'acconto è emersa solo nel maggio 2021, quando è stata segnalata dalla moglie dell'attore (cfr. verb. ud. 25.9.2024: “mi accorsi che la quantificazione del 50% dei compensi veniva eseguita già al netto della ritenuta d'acconto eseguita dalla clinica in favore del dott. ). CP_1
Il dr. ha riferito di aver sempre reso edotto l'attore del contenuto delle fatture emesse dalla CP_1 clinica aretina, che spesso trasmetteva al e che, quando era divenuta obbligatoria la Parte_1 fatturazione elettronica, trasmetteva anche alla commercialista dell'attore. La circostanza trova indiretta conferma nella produzione documentale dell'attore, il quale ha depositato molteplici ricevute di pagamento rilasciate negli anni dal dr. alla CP_1 Controparte_2
e di cui, quindi, era in possesso (cfr. all. 2-12).
[...]
Si noti, a titolo esemplificativo, che nella ricevuta del 28.10.2016 rilasciata dal dr. risulta CP_1 ictu oculi che sul compenso lordo per l'attività chirurgica del mese di giugno 2016, pari ad € 11.411,00, la clinica aretina aveva operato la ritenuta d'acconto del 20% (€ 2.282,20), per cui il convenuto avrebbe percepito l'importo netto di € 9.128,80 (cfr. pag. 1 – all. 12 fascicolo . Parte_1
Anche nel riepilogo allegato a tale ricevuta si legge che la divisione al 50% veniva eseguita sul “netto incassato” dal dr. di € 9.128,80 (cfr. pag. 2 – all. 12 fascicolo . CP_1 Parte_1
Analoga struttura caratterizza le ricevute nn. 164 e 165 del 17.7.2012, nn. 211 e 212 del 17.10.2012 relative rispettivamente alle prestazioni rese dalle parti nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2012 (all. 2 fascicolo dr. , la ricevuta n. 27 dell'8.2.2013 relativa al mese di settembre 2012 Parte_1
(all. 2 fascicolo dr. , la ricevuta n. 175 del 25.9.2013 relativa alle prestazioni di giugno Parte_1
2013 (pag. 12 all. 3 fascicolo dr. . Parte_1
Anche il relativo riepilogo offerto al dr. contenente le spese aggiuntive sostenute dal dr. Parte_1
(pernottamento, cena, FKT e internista) venivano sottratte da quanto il convenuto aveva CP_1 incassato (“incasso 2013 (2 sedute) […] Spese 2 sedute […] Netto incassato”) e solo sulla Per_1 base del netto veniva eseguita la ripartizione al 50% tra i due professionisti (cfr. pag. 13 all. 3 fascicolo dr. . Parte_1
5 Il dr. era in possesso anche delle ricevute nn. 28 e 29 del 3.2.2014 relative ai compensi Parte_1 erogati dalla clinica aretina per le attività eseguite a settembre ed ottobre 2013 (pagg. 17 e 19 all. 3 fascicolo dr. , nonché delle ricevute nn. 62 del 29.3.2014 relative alla remunerazione per Parte_1 le prestazioni di novembre e dicembre 2013 (pag. 21 all. 3 fascicolo dr. . Parte_1
Trattasi, all'evidenza, dei prospetti riepilogativi predisposti dal dr. menzionati anche dalla CP_1 teste . La testimone, moglie (in regime di separazione dei beni) dell'attore, ha riferito Testimone_1 che al tempo il dr. “si avvaleva di un commercialista per questi approfondimenti e per Parte_1
l'emissione della relativa fattura” al dr. CP_1
Alla luce della molteplicità di ricevute e dei prospetti riepilogativi di cui il dr. è stato in Parte_1 possesso per anni, viste le inequivoche locuzioni ivi utilizzate dal convenuto, appare difficile sostenere che la volontà negoziale ivi univocamente rappresentata non corrispondesse a quanto pattuito nel 2012. Del resto, alla luce delle diciture espressamente riportate nei riepiloghi non si trattava solo di un soprassedere ad approfondimenti numerici, ma di omettere la lettura anche del testo. Appare, perciò, difficile sostenere che anche il commercialista del dr. non si è mai avveduto Parte_1 degli effetti economici derivanti dal meccanismo di pagamento che le parti avevano concordato. E' bene evidenziare che è proprio il meccanismo di fatturazione dei compensi così come realizzato nel corso del decennio 2012-2021 a costituire parte integrante dell'accordo che i due professionisti avevano stipulato – accordo che ha investito anche la modalità attuativa della pattuizione primaria inerente la suddivisione al 50% dei compensi - e che, dalle risultanze probatorie raccolte, dalla mancanza di osservazioni critiche o contestazioni mosse nel corso del tempo, appare esser stato tra loro sempre condiviso. Pertanto, deve ritenersi che l'accordo stipulato tra le parti fosse quello riportato per iscritto in tutta la copiosa documentazione contabile depositata agli atti del fascicolo, del cui pregiudizievole effetto economico il dr. si è, però, avveduto solo successivamente. Parte_1
La domanda di pagamento della somma di € 50.012,43, a titolo di compensi non corrisposti per l'attività chirurgica eseguita dal 2012 al 2021 non risulta, quindi, fondata per difetto di prova del titolo negoziale. Manca, in sostanza, la prova che le parti avessero concordato un meccanismo
“compensativo” degli effetti economici derivanti dalla doppia imposizione fiscale connessa alla doppia fatturazione, che gli stessi avevano concordato come modalità attuativa dell'accordo di collaborazione stipulato nel 2012.
3. Non risulta, invece, provato l'esborso che il dr. deduce aver sostenuto per il pagamento CP_1 di taluni professionisti, per la somma complessiva di € 14.300,00. Il dr. ha affermato di aver verificato nel tempo i costi sostenuti per le mance erogate dal dr. Parte_1 in favore del fisioterapista (€ 50) e, successivamente, anche del personale medico di turno CP_1
(€ 100) – strumentali affinché tali soggetti seguissero al meglio i pazienti protesizzati in fase post- operatoria (cfr. verb. ud. 8.1.2025, dr. “i costi aggiuntivi erogati a titolo di mancia CP_1 riguardavano solo i pazienti protesizzati la cui degenza post-operatoria durava circa una settimana”)
– solo sulla base del numero di pazienti operati (cfr. verb. ud. 8.1.2025, dr. “Ogni volta Parte_1 che la clinica pagava, controllavamo il numero di interventi eseguiti e in quella sede il dr. CP_1 indicava i costi sostenuti a titolo di mance, detratti pro quota dal mio compenso. Io ne prendevo atto potendo verificare soltanto la corrispondenza tra il numero di mance e il numero di protesi eseguite”), ma di non aver mai avuto riscontro effettivo delle spese sostenute, vieppiù che i
6 professionisti “remunerati” non lo avevano mai ringraziato per le elargizioni mensili che il convenuto deduceva sostenere. Il dr. non ha fornito la prova, vuoi anche tramite prova testimoniale, CP_1 di quanto materialmente percepito dal fisioterapista e dal medico di turno. Né la prova può fondarsi sulla dichiarazione a sé favorevole resa dal convenuto nella registrazione audio (in cui si parla di elargizioni fatte “tutti i mesi”, “in nero” – cfr. minuto 15,04 registrazione audio). Per tali motivi, la domanda di condanna promossa dal dr. per il pagamento della somma di Parte_1
€ 14.300,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. decorrenti dal 16.5.2022 al saldo, deve esser accolta.
4. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornati dal D.M. n. 147/2022) alla luce del valore del decisum di cui all'art. 5 del citato D.M. (tra € 5.201 ed € 26.000) per i giudizi di cognizione davanti al Tribunale, applicati i parametri medi per tutte le fasi processuali in ragione dell'opera prestata e della complessità dell'istruttoria orale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna al versamento in Controparte_1 favore di della somma di € 14.300,00, oltre interessi ex art. 1284, Parte_1 co. 4, c.c. dal 16.5.2022 al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compensi, € 786,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a.. Terni, 03/10/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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