Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 24/11/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00489/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00540/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 540 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Stochino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Ricorso in riassunzione ex art. 15, comma 4, c.p.a., originariamente proposto con atto del 6 giugno 2025 e depositato presso il TAR Lazio, iscritto al R.G. n. 07339/2025, per l'annullamento, previa sospensione cautelare,
del provvedimento Fasc. 132483-4709-2025 F del D.A.P. - Direzione Generale del Personale e delle Risorse - Ufficio II - Corpo di Polizia Penitenziaria, prot. n. m_dg.GDAP.07/04/2025.0155692.U del 7 aprile 2025, con il quale è stata respinta l'istanza di trasferimento presso la Casa Circondariale di Lanusei ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge 104/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa NU IG e uditi per il ricorrente l’avv. Giovanni Catanzaro dichiaratosi sostituto processuale e per il Ministero intimato l’Avvocato distrettuale dello Stato Marco Meloni come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A seguito della sentenza del T.A.R. per il Lazio, sez. V, 21 ottobre 2025, n. 18176, recante declinatoria di competenza territoriale a favore di questo Tribunale Amministrativo Regionale, il signor -OMISSIS- assistente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria effettivo presso la Casa Circondariale di ME (UD), con ricorso in riassunzione ex art. 15, comma 4, c.p.a. notificato in data 21 ottobre 2025 e depositato il successivo 24 ottobre 2025, ha (ri)proposto innanzi a questo giudice l’azione ex art. 29 c.p.a. colà originariamente incardinata, volta all’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’atto in data 7 aprile 2025 in epigrafe compiutamente indicato, con cui è stata asseritamente respinta la sua istanza di trasferimento presso la Casa Circondariale di Lanusei (OG) ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, lamentandone l’illegittimità per la violazione di diverse disposizioni di legge e/o principi di diritto e per eccesso di potere sotto plurimi profili.
Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio per resistere al ricorso con memoria di stile, dimettendo documentazione a supporto, tra cui, in particolare, copia della relazione istruttoria a firma del dirigente competente e l’atto gravato, ai cui contenuti ha inteso riportarsi.
L’affare è stato chiamato all’udienza camerale del 19 novembre 2025, fissata per la trattazione dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato, nel corso della quale il Presidente - previa riserva di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. all’esito della presente fase cautelare - ha formulato rilievo ex art. 73, comma 3, c.p.a. di possibile inammissibilità del ricorso, atteso che, avuto riguardo al contenuto dell’atto stesso, parrebbe ricorrere l’ipotesi dei cd. poteri non ancora esercitati .
Il difensore del ricorrente, udito tale rilievo, nulla ha replicato, limitandosi unicamente a sottolineare – come già rappresentato, del resto, nel ricorso - che il mandato elettorale presso il Comune di -OMISSIS-, in virtù del quale il ricorrente medesimo gode attualmente di distacco temporaneo presso la Casa Circondariale di Lanusei, è prorogato alla primavera dell’anno 2026, essendo correlato all’esito delle elezioni amministrative, il cui svolgimento, nell’anno 2020, era stato differito al mese di settembre a causa della pandemia da COVID-19 in allora in essere.
L’affare è stato, indi, introitato per essere deciso con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i relativi presupposti.
Il ricorso è inammissibile.
Giova, invero, premettere che il ricorrente – che ha chiesto di essere (temporaneamente) assegnato alla Casa Circondariale di Lanusei (OG) ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 per far fronte alle esigenze di assistenza della suocera, affetta da handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge stessa – risulta attualmente fruire di un distacco temporaneo, presso la medesima sede e struttura, in ragione del mandato elettorale in essere presso il Comune di -OMISSIS-.
Come ha precisato tanto nel ricorso introduttivo che all’odierna udienza camerale, di tale istituto beneficerà sino al mese di maggio dell’anno 2026 (non settembre 2025 come erroneamente indicato dal Ministero intimato nell’atto opposto), salvo, ovviamente, che si verifichi una delle ipotesi che comporta la cessazione anticipata dal mandato elettorale e, conseguentemente, il venir meno del presupposto che, attualmente, legittima il suo distacco presso la sede gradita e che gli consente già ora di svolgere l’attività assistenziale a favore della affine che la necessita.
Ciò premesso, non può, in ogni caso, assolutamente omettersi di rilevare che l’atto impugnato – che il ricorrente ha qualificato come reiezione dell’istanza di trasferimento - nulla dispone in realtà in ordine al detto trasferimento, in quanto il Direttore generale del personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, che l’ha emesso, non ha assolutamente preso in esame, nel merito, la detta istanza (né, tanto meno, l’ha istruita), limitandosi, invero, a stabilire che la valutazione della richiesta è posticipata alla data di scadenza dell’assegnazione dell’interessato a Lanusei per mandato elettorale, con la precisazione che, una volta venuta meno tale assegnazione e rientrato in sede, l’interessato, qualora sussistenti i relativi requisiti, potrà presentare una nuova istanza aggiornata nei requisiti stessi.
E’, dunque, evidente che le doglianze del ricorrente, anche laddove denunciano asseriti vizi procedimentali (ad es. motivo n. 4, con cui viene denunciata la violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241 del 1990 e s.m.i.), impingono nell’ambito di poteri che non sono stati ancora esercitati.
Censurano, infatti, non valutazioni meramente trascurate o non sufficientemente approfondite alla stregua del parametro di cui all’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, ma proprio non fatte, in quanto, allo stato, il Direttore competente ha ritenuto, nella sostanza, di potersi esimere dal farle in virtù del fatto che le esigenze cui era sottesa l’istanza che il ricorrente medesimo ha presentato parrebbero, comunque, soddisfatte, data, per l’appunto, la prossimità della sua (attuale) sede di lavoro alla persona da assistere.
Ne deriva che - in ossequio al principio di separazione dei poteri, come declinato sul piano processuale dall’art. 34, comma 2, c.p.a., secondo cui in nessun caso il giudice amministrativo può pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati - questo Tribunale Amministrativo Regionale non può effettuare valutazioni meritali rimessa al Ministero intimato, non competendo, per l’appunto, all’organo giudicante prendere posizione sulle argomentazioni difensive svolte dal ricorrente in assenza del loro previo esame, in sede procedimentale, da parte del dirigente competente.
Allo stato, il mancato esercizio del potere parrebbe addirittura preclusivo alla configurabilità di una situazione di interesse legittimo pretensivo leso, per la cui (sola) tutela ha inteso agire il ricorrente nella presente sede giurisdizionale con la specifica domanda caducatoria esperita.
In definitiva, il ricorrente ha invocato un non ammesso sindacato giurisdizionale, in quanto non spetta al giudice amministrativo «dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus» (Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5).
Il ricorso è pertanto – come detto – inammissibile e soggiace alla relativa declaratoria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Quanto alle spese di lite, si ravvisano sussistere, nondimeno, giusti motivi per disporne la compensazione per intero, avuto riguardo all’impropria indicazione contenuta nell’atto opposto che il ricorrente, al termine del distacco per mandato elettorale, potrà proporre una nuova istanza.
Invero - in disparte il fatto che la posticipazione della valutazione dell’istanza disposta evoca, per l’appunto, solo un differimento della sua presa in esame e non la necessità della sua riproposizione - va, in ogni caso, da sé che, laddove dovesse verificarsi l’ipotesi ventilata dal ricorrente ovvero la sua cessazione anticipata dal mandato elettorale con conseguente venir meno dei presupposti che valgono a legittimare il distacco a Lanusei di cui attualmente fruisce (e, comunque, alla naturale scadenza del distacco stesso), il Ministero – se ancora attuale l’interesse del ricorrente medesimo all’ottenimento del trasferimento temporaneo ex art. 33, comma 5, l .n. 104/1992 - dovrà pronunciarsi con tempestività sulla sua istanza, all’esito di una compiuta ed aggiornata istruttoria. Ciò a salvaguardia del prioritario interesse della affine del ricorrente necessitante di assistenza, atteso che il “diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere” è misura riconducibile ai principi sanciti dall'art. 3, comma 2, e dall’art. 32 Cost., mirata ad evitare che la persona in situazione di handicap resti priva di assistenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
NU IG, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU IG | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.