Decreto decisorio 14 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 14/09/2021, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/09/2021
N. 01679/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1679 del 2015, proposto da
Vigna Major 1350 Società Agricola S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Danilo Riponti, Erika Zanierato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Erika Zanierato in Mestre, Calle del Sale, 51/3;
contro
Regione Veneto, Comune di Cortina D'Ampezzo non costituiti in giudizio;
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
- del Diniego di autorizzazione paesaggistica ex art. 146, co. 8, D.Lgs. 42/04 Prot. n. 370062 in data 16.09.2015 ricevuto il 22.10.2015, con il quale è stata negata l'autorizzazione alla trasformazione di bosco in altra qualità di coltura e alla riduzione della superficie forestale censita al catasto del Comune di Cortina d'Ampezzo al Foglio n. 46, m.n. 8273/1, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, allo scopo di realizzare un impianto di vigneto;
- del Parere negativo prot. n. 19863 del 26.08.2015 della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio per le Province di Belluno, Padova, Treviso e Venezia con il quale, in riscontro alle osservazioni ex art. 10 bis L. 241/90 acquisite in data 29.06.2015 e a conferma del preavviso di diniego Prot. n. 13953 del 18.06.2015, veniva espresso parere negativo vincolante all'intervento sopra descritto;
- se ed in quanto occorra, della nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio per le Province di Belluno, Padova, Treviso e Venezia Prot. n. 13953 del 18.06.2015, recante la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 30 novembre 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 14 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO