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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 21/01/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6343/2022, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 4997/2021 TRA
RZ AP (CE) il 21/08/1966, rappr. e dif. dall'Avv. A. Parte_1 dom. in Teano alla via Orto Saetta pal. , giusta procura alle Pt_2 liti in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. I. De Benedictis, giusta procura CP_1 alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/10/2022, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 4997/2021 R.G.) per il CP_1 riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale riconoscendo il ricorrente invalido nella misura del 67%, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva pertanto chiedendo di accertare la sussistenza del requisito sanitario, dichiarando il proprio diritto a percepire la prestazione richiesta, con condanna del resistente istituto previdenziale alla relativa corresponsione e liquidazione, dalla domanda amministrativa o da altra data riconosciuta in sede di CTU. Spese vinte, con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa, all'esito del deposito di elaborato peritale integrativo da parte del ctu nominato in sede di atp, giungeva all'odierna udienza e, all'esito dei chiarimenti resi oralmente dal 1 CTU e della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 19/08/2022 e la dichiarazione è stata depositata il 12/09/2022, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 04/10/2022, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, ritenendo che il consulente non abbia adeguatamente valutato le patologie sofferte dall'istante, tra cui l'epatopatia cronica e le problematiche psichiatriche da cui lo stesso era affetto, nonché la documentazione offerta. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Sulla base delle contestazioni di parte ricorrente, il consulente osservava quanto segue:
“l'epatopatia cronica, sebbene menzionata in anamnesi patologica remota (pg. 3 dell'elaborato peritale) e nelle considerazioni medico-legali (pg. 6 dell'elaborato peritale), per mero errore di elaborazione non è stata riportata nelle conclusioni medico-legali e risposta ai quesiti con la relativa percentuale tabellare, rispondente a cod. 6424 – D.M. 05.02.1992 = percentuale 51%; ➢ per le problematiche per le problematiche psichiatriche sono state considerate al pari di una sindrome depressiva endoreattiva di grado medio (cod. 2205 – D.M. 05.02.1192), analogamente alla valutazione fatta dalla commissione nella seduta CP_1
2 del 18.05.2021), in quanto dalla documentazione presente agli atti si evince una unica certificazione del 05.06.13 riportante “disturbo dell'adattamento con ansia somatizzata ed umore deflesso”, senza menzione né di trattamento farmacologico né di successivi controlli;
➢ l'alcoolismo, contrariamente a quanto si dissente, è stato equamente valutato, anche sulla scorta di documentazione in atti (consulenza del 21.06.21), quale causa responsabile di epatopatia cronica, prima menzionata;
➢ per la patologia tiroidea, non sono presenti in atti documentazioni idonee al suo riconoscimento;
➢ per le problematiche artrosiche ed osteoarticolari, in assenza di esami radiografici eventualmente effettuati ma non presenti, in qualità di specialista ortopedico, sono state bel valutate pari ad una loro limitazione del 28%; ➢ per le altre patologie, ossia colonpatia, gastropatia, iperplasia prostatica benigna e pregressa litiasi renale, tranne due consulenze urologiche, rispettivamente del 11.08.20 e 21.07.21, al pari della patologia tiroidea, non sono presenti in atti trattamenti farmacologici ed esami strumentali a corredo, di tali patologie e loro evoluzione”. Alla luce di quanto esposto, correggendo il giudizio precedentemente formulato, tenuto conto della patologia “epatopatia cronica”, riconosceva il ricorrente invalido nella misura dell'81%, con decorrenza dal 30/05/2020. Escusso a chiarimenti all'odierna udienza, il CTU precisava: “l'epatopatia cronica, per mero errore di trascrizione, non è stata riportata nelle conclusioni medico-legali, con relativo valore tabellare, pari al 51%. La stessa patologia era stata menzionata e valutata nella stesura dell'elaborato peritale, sia nella diagnosi iniziale che nelle considerazioni medico-legali, per cui, inserita la stessa, si è reso necessario modificare il giudizio espresso nel precedente ATP, pari al 67%, con correzione all'81%. Si precisa che la patologia è stata valutata stazionaria allo stato attuale, come risulta anche da un follow up negativo, senza evoluzione peggiorativa in senso cirrotico, con conseguente scompenso metabolico. La decorrenza è la medesima già individuata nella precedente fase, trattandosi di patologia già esistente all'atto della domanda amministrativa”. Sulla scorta di tutto quanto esposto, la citata consulenza – anche alla luce dei chiarimenti resi all'odierna udienza, nel contraddittorio tra le parti - appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute di parte ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione. In assenza di specifiche contestazioni delle parti ne consegue, pertanto, che va accertato uno stato di invalidità nella misura del 81% dalla domanda amministrativa (30/05/2020), e dunque dal primo giorno del mese successivo. Giova, infine, precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n. 6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Quanto alle spese, in considerazione della decorrenza del requisito sanitario, sono poste a carico dell' resistente e si liquidano, tenuto conto anche della fase di ATP, nella misura di cui al di tivo. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara invalido nella Parte_1 misura del 81% a partire dal 01/06/2020, pri uccessivo alla domanda amministrativa;
b) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che CP_1 liquida in 00,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 21/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
4
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 21/01/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6343/2022, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 4997/2021 TRA
RZ AP (CE) il 21/08/1966, rappr. e dif. dall'Avv. A. Parte_1 dom. in Teano alla via Orto Saetta pal. , giusta procura alle Pt_2 liti in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. I. De Benedictis, giusta procura CP_1 alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/10/2022, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 4997/2021 R.G.) per il CP_1 riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale riconoscendo il ricorrente invalido nella misura del 67%, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva pertanto chiedendo di accertare la sussistenza del requisito sanitario, dichiarando il proprio diritto a percepire la prestazione richiesta, con condanna del resistente istituto previdenziale alla relativa corresponsione e liquidazione, dalla domanda amministrativa o da altra data riconosciuta in sede di CTU. Spese vinte, con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa, all'esito del deposito di elaborato peritale integrativo da parte del ctu nominato in sede di atp, giungeva all'odierna udienza e, all'esito dei chiarimenti resi oralmente dal 1 CTU e della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 19/08/2022 e la dichiarazione è stata depositata il 12/09/2022, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 04/10/2022, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, ritenendo che il consulente non abbia adeguatamente valutato le patologie sofferte dall'istante, tra cui l'epatopatia cronica e le problematiche psichiatriche da cui lo stesso era affetto, nonché la documentazione offerta. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Sulla base delle contestazioni di parte ricorrente, il consulente osservava quanto segue:
“l'epatopatia cronica, sebbene menzionata in anamnesi patologica remota (pg. 3 dell'elaborato peritale) e nelle considerazioni medico-legali (pg. 6 dell'elaborato peritale), per mero errore di elaborazione non è stata riportata nelle conclusioni medico-legali e risposta ai quesiti con la relativa percentuale tabellare, rispondente a cod. 6424 – D.M. 05.02.1992 = percentuale 51%; ➢ per le problematiche per le problematiche psichiatriche sono state considerate al pari di una sindrome depressiva endoreattiva di grado medio (cod. 2205 – D.M. 05.02.1192), analogamente alla valutazione fatta dalla commissione nella seduta CP_1
2 del 18.05.2021), in quanto dalla documentazione presente agli atti si evince una unica certificazione del 05.06.13 riportante “disturbo dell'adattamento con ansia somatizzata ed umore deflesso”, senza menzione né di trattamento farmacologico né di successivi controlli;
➢ l'alcoolismo, contrariamente a quanto si dissente, è stato equamente valutato, anche sulla scorta di documentazione in atti (consulenza del 21.06.21), quale causa responsabile di epatopatia cronica, prima menzionata;
➢ per la patologia tiroidea, non sono presenti in atti documentazioni idonee al suo riconoscimento;
➢ per le problematiche artrosiche ed osteoarticolari, in assenza di esami radiografici eventualmente effettuati ma non presenti, in qualità di specialista ortopedico, sono state bel valutate pari ad una loro limitazione del 28%; ➢ per le altre patologie, ossia colonpatia, gastropatia, iperplasia prostatica benigna e pregressa litiasi renale, tranne due consulenze urologiche, rispettivamente del 11.08.20 e 21.07.21, al pari della patologia tiroidea, non sono presenti in atti trattamenti farmacologici ed esami strumentali a corredo, di tali patologie e loro evoluzione”. Alla luce di quanto esposto, correggendo il giudizio precedentemente formulato, tenuto conto della patologia “epatopatia cronica”, riconosceva il ricorrente invalido nella misura dell'81%, con decorrenza dal 30/05/2020. Escusso a chiarimenti all'odierna udienza, il CTU precisava: “l'epatopatia cronica, per mero errore di trascrizione, non è stata riportata nelle conclusioni medico-legali, con relativo valore tabellare, pari al 51%. La stessa patologia era stata menzionata e valutata nella stesura dell'elaborato peritale, sia nella diagnosi iniziale che nelle considerazioni medico-legali, per cui, inserita la stessa, si è reso necessario modificare il giudizio espresso nel precedente ATP, pari al 67%, con correzione all'81%. Si precisa che la patologia è stata valutata stazionaria allo stato attuale, come risulta anche da un follow up negativo, senza evoluzione peggiorativa in senso cirrotico, con conseguente scompenso metabolico. La decorrenza è la medesima già individuata nella precedente fase, trattandosi di patologia già esistente all'atto della domanda amministrativa”. Sulla scorta di tutto quanto esposto, la citata consulenza – anche alla luce dei chiarimenti resi all'odierna udienza, nel contraddittorio tra le parti - appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute di parte ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione. In assenza di specifiche contestazioni delle parti ne consegue, pertanto, che va accertato uno stato di invalidità nella misura del 81% dalla domanda amministrativa (30/05/2020), e dunque dal primo giorno del mese successivo. Giova, infine, precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n. 6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Quanto alle spese, in considerazione della decorrenza del requisito sanitario, sono poste a carico dell' resistente e si liquidano, tenuto conto anche della fase di ATP, nella misura di cui al di tivo. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara invalido nella Parte_1 misura del 81% a partire dal 01/06/2020, pri uccessivo alla domanda amministrativa;
b) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che CP_1 liquida in 00,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 21/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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