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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/12/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 312/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TR Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 312/2023 promossa da: rappresentato e difeso dall' Avv. Pasquale Madeo;
Parte_1
ATTORE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Controparte_1
Pellegrino
CONVENUTO
OGGETTO: Inadempimento contrattuale in opposizione avverso decreto ingiuntivo n.
746/2022 Tribunale di Castrovillari.
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25.1.2023, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n.746/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 21.12.2022 e notificato in data 29.12.2022, con il quale su istanza di in qualità di cessionaria Controparte_1 del credito de quo, gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro € 27.315,96, oltre interessi e spese legali e accessori di legge.
pagina 1 di 8 A sostegno dell'opposizione , eccepiva l'inammissibilità, invalidità e/o nullità Parte_1
del decreto ingiuntivo opposto, poiché emesso sulla scorta di documentazione inidonea ed insufficiente ai fini dell'emissione del decreto stesso.
Deduceva che con il ricorso di cui al procedimento monitorio, Controparte_1
richiamava il contratto di credito al consumo sottoscritto dal IG. e la Compas S.p.a, Pt_1 limitandosi a precisare come quest'ultima aveva ceduto detto credito in favore dell'odierna opposta. Sosteneva, pertanto, che la mera produzione del contratto di finanziamento e la dimostrazione dell'avvenuta cessione del presunto credito, vantato dalla società erogante il finanziamento stesso in favore della , non era idonea e sufficiente a Controparte_1
dimostrare la pretesa creditoria.
Deduceva, inoltre, che non precisava il numero di rate Controparte_1
asseritamente non pagate dal IG. né tantomeno il numero di rate versate. Pt_1
Contestava, la presunta missiva, prodotta da contenente la Controparte_1 comunicazione di cessione del credito e diffida ad adempiere al pagamento della somma di €
17.503,68, per carenza di prova circa l'avvenuta ricezione della stessa da parte dell'opponente.
Nel merito, contestava la pretesa creditoria evidenziando la differenza tra la somma erogata in forza del contratto di finanziamento € 20.862,91, rispetto all'effettivo costo dell'autoveicolo acquistato dall'opponente, giusta fattura di acquisto di € 14.800,00 emessa dalla B.R.T.
Motors s.r.l.
Inoltre, contestava la firma apposta a nome della IG.ra , quale garante, in Parte_2
calce al contratto prodotto da controparte nel fascicolo del monitorio opposto, evidenziando che la stessa aveva formalmente disconosciuto la firma ivi apposta e sporto denuncia querela.
Sul quantum della pretesa creditoria, contestava l'importo richiesto, poiché frutto di un calcolo arbitrario circa il numero di eventuali rate non pagate e sul tasso di interesse applicato diverso rispetto a quello contrattualmente pattuito.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In prima istanza: accertare e dichiarare l'inidoneità e insufficienza della documentazione prodotta da controparte nel fascicolo monitorio per cui è causa e, dichiarata l'inesistenza dei necessari presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- Accertare e dichiarare la nullità/ illegittimità e/o invalidità del contratto di finanziamento azionato da controparte per tutte le ragioni meglio eccepito e argomentate
pagina 2 di 8 sopra e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 746/2022 emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 21.12.2022; - Accertare e dichiarare che nulla deve il IG. Parte_1 in favore della società opposta, anche alla luce dell'avvenuta estinzione del credito e per
l'effetto revocare l'ingiunzione di pagamento per cui è causa;
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria: accertare e dichiarare l'effettiva somma eventualmente dovuta dal IG. in favore dell'opposta e, per l'effetto, revocare il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto;
- Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Costituitasi in giudizio e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
preliminarmente eccepiva l'improcedibilità dell'avanzata opposizione in quanto
[...] tardivamente iscritta a ruolo. Sul punto, evidenziava che l'atto di citazione veniva notificato in data 25.01.2023, mentre il relativo giudizio veniva iscritto a ruolo l' 08.02.2023.
Sempre, in via preliminare, evidenziava che trattandosi di procedimento in materia di contratti bancari, lo stesso richiedeva l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Nel merito, eccepiva la mancata contestazione dell'opponente, con tutto ciò che ne consegue in termini di prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c., circa la sottoscrizione del contratto di finanziamento, il beneficio delle somme per l'acquisto dell'autovettura, nonché
l'inadempimento alle proprie obbligazioni, come da documentazione contabile allegata in sede monitoria.
Inoltre, deduceva la fondatezza della pretesa creditoria, giusta documentazione in atti, attestante sia la sussistenza del contratto azionato che l'importo del credito maturato nello svolgimento del rapporto negoziale. In tal senso, in particolare, veniva evidenziata l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato depositato con il fascicolo monitorio, il quale recava la registrazione di tutte le movimentazioni intervenute con riferimento al rimborso del finanziamento, sin dalla sua concessione.
Sul quantum della pretesa creditoria, deduceva che il saldo debitore maturato risultava pari ad euro 27.315,96, di cui euro 4.321,68 a titolo di rate scadute e impagate (ovvero le rate 37-
38-41-47-48-49-50-51-52), euro 11.609,38 a titolo di capitale a scadere (ovvero dalla rata n.
53 alla rata n. 84) ed euro 11.384,90 a titolo di interessi di mora.
, concludeva, chiedendo: ” In via pregiudiziale: ● accertare e Controparte_1
dichiarare, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione, e, in ogni caso, tenuto conto del fatto che l'iscrizione a ruolo della causa è avvenuta oltre il termine di legge, l'improcedibilità dell'opposizione avversaria, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto;
In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del
pagina 3 di 8 decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto
e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di Euro 27.315,96, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso
[...]
contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.”
Con ordinanza del 24.05.2024 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
23.05.2025, il G.I. rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con assegnazione termini per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed all'udienza del 11.09.2025 tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
1.Sulla eccezione di improcedibilità dell'opposizione.
Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione preliminare sulla improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, sollevata da parte opposta sul presupposto della dedotta tardiva costituzione in giudizio di parte opponente, oltre il termine di legge.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
L'opposizione de qua va, in effetti, dichiarata improcedibile, in quanto tardiva, dal momento che, risulta per tabulas, l'opponente ha provveduto alla notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 25.01.2023, mentre l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 08.02.2023 oltre il termine (giorni dieci) di cui all'art 165 cpc.
Orbene, in riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di mancato rispetto del termine predetto, è prevista la conseguenza dell'improcedibilità dell'opposizione stessa, dovendosi pervenire a tale conclusione mediante un'attenta lettura del disposto di cui all'art. 647 c.p.c., il quale stabilisce che il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo lo pagina 4 di 8 dichiara esecutivo se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito oppure se l'opponente non si è costituito.
Sul punto, la giurisprudenza è assolutamente univoca nell'equiparare la tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione, vale a dire la tardiva costituzione di parte opponente, alla mancata costituzione in giudizio dell'ingiunto.
E' questo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo il quale la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improcedibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo (Cass. Sent.n. 849/2000).
Nel caso in esame, sostiene l'opponente di aver provveduto all'iscrizione a ruolo telematica della presente opposizione, prima il 03.02.2023 e di aver ricevuto esito negativo (-1) e, dopo, con ulteriore deposito telematico del 06.02.2023, anch'esso con esito negativo.
A tal proposito, si deve osservare che, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del D.L. n. 179 del
2012, il deposito telematico degli atti si perfeziona, ai fini della verifica della tempestività, nel momento in cui viene generata la seconda pec ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, che nel caso in esame risultava essere negativa.
Inoltre, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 28982/2019, ha di chiarito che il perfezionamento del deposito telematico con la seconda ricevuta PEC costituisce un "effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima” cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi una fattispecie a formazione progressiva", e solo con l'accettazione dell'atto da parte della cancelleria "si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda” (Cass. 28982/2019; cfr. Cass. 17328/2019).
In sostanza, ribadendo il proprio precedente orientamento, la Suprema Corte ha rilevato come “In tema di deposito telematico, se è vero che il perfezionamento va cronologicamente fissato al momento della seconda pec, come stabilisce l'art. 16 bis d.l. n. 179 del 2012, altrettanto vero è che detto perfezionamento è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli automatici (terza pec) e manuali (4 pec), ben potendo accadere che i controlli automatici riportino un errore, ed in particolare un errore bloccante, riguardo al quale la cancelleria non può forzare il deposito, trattandosi di eccezioni non gestite o non gestibili che inibiscono materialmente l'accettazione, e, dunque, l'entrata dell'atto o del documento nel fascicolo processuale” (cfr., Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, n.1956).
pagina 5 di 8 Nel caso in esame, per un verso, deve rilevarsi come l'opponente, essendo ben consapevole delle problematiche emerse nei depositi telematici della propria produzione, avrebbe ben potuto (e dovuto) formulare istanza di rimessione in termini.
Per altro verso, deve pure evidenziarsi il principio secondo il quale le ragioni di eventuali rifiuti del deposito telematico non sono insindacabili, ma restano soggette al controllo del giudice procedente, allo scopo di verificare se gli "errori" rilevati, in automatico dal sistema oppure dalla cancelleria destinataria del suo ufficio, possano effettivamente reputarsi ostativi ad un definitivo consolidamento degli effetti del deposito stesso, il cui perfezionamento a riguardo è ricollegato esclusivamente "al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia".
Orbene, nel caso in esame, l'apponente evidenza di aver provveduto alla iscrizione a ruolo mediante deposito telematico del 03.02.2023 e 06.02.2023, entrambi con esito negativo, come risulta dalle ricevute di consegna pec prodotte in atti, tuttavia non vi è prova che il rifiuto dei depositi telematici sia dipeso da cause non ascrivibili alla parte opponente.
In conseguenza, la costituzione dell'opponente deve ritenersi validamente perfezionata con l'iscrizione a ruolo avvenuta con deposito telematico dell'8.02.2023, dunque, oltre il termine di legge.
Data la tardività, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione e per l'effetto il decreto ingiuntivo non opposto tempestivamente, acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
2.Sulle spese di lite.
Appare equo, in ragione delle ragioni della decisione, dichiarare compensate le spese di lite
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile l'opposizione;
-per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.746/2022 del 21.12.2022
- spese compensate.
Castrovillari, 06.12.25
Il Giudice
Dott.ssa TR Magaro'
pagina 6 di 8 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta U.P.P. Dott.ssa
SA RI
N. R.G. 312/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Sezione Prima
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TR Magaro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 312/2023 promossa da:
) rappresentato e difeso da MA SQ Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
) rappresentato e difeso da FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_1 P.IVA_1
RI NI
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ER CH
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
OGGETTO:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese e € per onorari, oltre i.v.a. e c.p.a.
Cosenza, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott. TR Magaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TR Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 312/2023 promossa da: rappresentato e difeso dall' Avv. Pasquale Madeo;
Parte_1
ATTORE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Controparte_1
Pellegrino
CONVENUTO
OGGETTO: Inadempimento contrattuale in opposizione avverso decreto ingiuntivo n.
746/2022 Tribunale di Castrovillari.
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25.1.2023, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n.746/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 21.12.2022 e notificato in data 29.12.2022, con il quale su istanza di in qualità di cessionaria Controparte_1 del credito de quo, gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro € 27.315,96, oltre interessi e spese legali e accessori di legge.
pagina 1 di 8 A sostegno dell'opposizione , eccepiva l'inammissibilità, invalidità e/o nullità Parte_1
del decreto ingiuntivo opposto, poiché emesso sulla scorta di documentazione inidonea ed insufficiente ai fini dell'emissione del decreto stesso.
Deduceva che con il ricorso di cui al procedimento monitorio, Controparte_1
richiamava il contratto di credito al consumo sottoscritto dal IG. e la Compas S.p.a, Pt_1 limitandosi a precisare come quest'ultima aveva ceduto detto credito in favore dell'odierna opposta. Sosteneva, pertanto, che la mera produzione del contratto di finanziamento e la dimostrazione dell'avvenuta cessione del presunto credito, vantato dalla società erogante il finanziamento stesso in favore della , non era idonea e sufficiente a Controparte_1
dimostrare la pretesa creditoria.
Deduceva, inoltre, che non precisava il numero di rate Controparte_1
asseritamente non pagate dal IG. né tantomeno il numero di rate versate. Pt_1
Contestava, la presunta missiva, prodotta da contenente la Controparte_1 comunicazione di cessione del credito e diffida ad adempiere al pagamento della somma di €
17.503,68, per carenza di prova circa l'avvenuta ricezione della stessa da parte dell'opponente.
Nel merito, contestava la pretesa creditoria evidenziando la differenza tra la somma erogata in forza del contratto di finanziamento € 20.862,91, rispetto all'effettivo costo dell'autoveicolo acquistato dall'opponente, giusta fattura di acquisto di € 14.800,00 emessa dalla B.R.T.
Motors s.r.l.
Inoltre, contestava la firma apposta a nome della IG.ra , quale garante, in Parte_2
calce al contratto prodotto da controparte nel fascicolo del monitorio opposto, evidenziando che la stessa aveva formalmente disconosciuto la firma ivi apposta e sporto denuncia querela.
Sul quantum della pretesa creditoria, contestava l'importo richiesto, poiché frutto di un calcolo arbitrario circa il numero di eventuali rate non pagate e sul tasso di interesse applicato diverso rispetto a quello contrattualmente pattuito.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In prima istanza: accertare e dichiarare l'inidoneità e insufficienza della documentazione prodotta da controparte nel fascicolo monitorio per cui è causa e, dichiarata l'inesistenza dei necessari presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- Accertare e dichiarare la nullità/ illegittimità e/o invalidità del contratto di finanziamento azionato da controparte per tutte le ragioni meglio eccepito e argomentate
pagina 2 di 8 sopra e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 746/2022 emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 21.12.2022; - Accertare e dichiarare che nulla deve il IG. Parte_1 in favore della società opposta, anche alla luce dell'avvenuta estinzione del credito e per
l'effetto revocare l'ingiunzione di pagamento per cui è causa;
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria: accertare e dichiarare l'effettiva somma eventualmente dovuta dal IG. in favore dell'opposta e, per l'effetto, revocare il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto;
- Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Costituitasi in giudizio e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
preliminarmente eccepiva l'improcedibilità dell'avanzata opposizione in quanto
[...] tardivamente iscritta a ruolo. Sul punto, evidenziava che l'atto di citazione veniva notificato in data 25.01.2023, mentre il relativo giudizio veniva iscritto a ruolo l' 08.02.2023.
Sempre, in via preliminare, evidenziava che trattandosi di procedimento in materia di contratti bancari, lo stesso richiedeva l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Nel merito, eccepiva la mancata contestazione dell'opponente, con tutto ciò che ne consegue in termini di prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c., circa la sottoscrizione del contratto di finanziamento, il beneficio delle somme per l'acquisto dell'autovettura, nonché
l'inadempimento alle proprie obbligazioni, come da documentazione contabile allegata in sede monitoria.
Inoltre, deduceva la fondatezza della pretesa creditoria, giusta documentazione in atti, attestante sia la sussistenza del contratto azionato che l'importo del credito maturato nello svolgimento del rapporto negoziale. In tal senso, in particolare, veniva evidenziata l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato depositato con il fascicolo monitorio, il quale recava la registrazione di tutte le movimentazioni intervenute con riferimento al rimborso del finanziamento, sin dalla sua concessione.
Sul quantum della pretesa creditoria, deduceva che il saldo debitore maturato risultava pari ad euro 27.315,96, di cui euro 4.321,68 a titolo di rate scadute e impagate (ovvero le rate 37-
38-41-47-48-49-50-51-52), euro 11.609,38 a titolo di capitale a scadere (ovvero dalla rata n.
53 alla rata n. 84) ed euro 11.384,90 a titolo di interessi di mora.
, concludeva, chiedendo: ” In via pregiudiziale: ● accertare e Controparte_1
dichiarare, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione, e, in ogni caso, tenuto conto del fatto che l'iscrizione a ruolo della causa è avvenuta oltre il termine di legge, l'improcedibilità dell'opposizione avversaria, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto;
In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del
pagina 3 di 8 decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto
e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di Euro 27.315,96, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso
[...]
contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.”
Con ordinanza del 24.05.2024 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
23.05.2025, il G.I. rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con assegnazione termini per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed all'udienza del 11.09.2025 tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
1.Sulla eccezione di improcedibilità dell'opposizione.
Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione preliminare sulla improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, sollevata da parte opposta sul presupposto della dedotta tardiva costituzione in giudizio di parte opponente, oltre il termine di legge.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
L'opposizione de qua va, in effetti, dichiarata improcedibile, in quanto tardiva, dal momento che, risulta per tabulas, l'opponente ha provveduto alla notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 25.01.2023, mentre l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 08.02.2023 oltre il termine (giorni dieci) di cui all'art 165 cpc.
Orbene, in riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di mancato rispetto del termine predetto, è prevista la conseguenza dell'improcedibilità dell'opposizione stessa, dovendosi pervenire a tale conclusione mediante un'attenta lettura del disposto di cui all'art. 647 c.p.c., il quale stabilisce che il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo lo pagina 4 di 8 dichiara esecutivo se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito oppure se l'opponente non si è costituito.
Sul punto, la giurisprudenza è assolutamente univoca nell'equiparare la tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione, vale a dire la tardiva costituzione di parte opponente, alla mancata costituzione in giudizio dell'ingiunto.
E' questo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo il quale la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improcedibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo (Cass. Sent.n. 849/2000).
Nel caso in esame, sostiene l'opponente di aver provveduto all'iscrizione a ruolo telematica della presente opposizione, prima il 03.02.2023 e di aver ricevuto esito negativo (-1) e, dopo, con ulteriore deposito telematico del 06.02.2023, anch'esso con esito negativo.
A tal proposito, si deve osservare che, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del D.L. n. 179 del
2012, il deposito telematico degli atti si perfeziona, ai fini della verifica della tempestività, nel momento in cui viene generata la seconda pec ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, che nel caso in esame risultava essere negativa.
Inoltre, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 28982/2019, ha di chiarito che il perfezionamento del deposito telematico con la seconda ricevuta PEC costituisce un "effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima” cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi una fattispecie a formazione progressiva", e solo con l'accettazione dell'atto da parte della cancelleria "si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda” (Cass. 28982/2019; cfr. Cass. 17328/2019).
In sostanza, ribadendo il proprio precedente orientamento, la Suprema Corte ha rilevato come “In tema di deposito telematico, se è vero che il perfezionamento va cronologicamente fissato al momento della seconda pec, come stabilisce l'art. 16 bis d.l. n. 179 del 2012, altrettanto vero è che detto perfezionamento è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli automatici (terza pec) e manuali (4 pec), ben potendo accadere che i controlli automatici riportino un errore, ed in particolare un errore bloccante, riguardo al quale la cancelleria non può forzare il deposito, trattandosi di eccezioni non gestite o non gestibili che inibiscono materialmente l'accettazione, e, dunque, l'entrata dell'atto o del documento nel fascicolo processuale” (cfr., Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, n.1956).
pagina 5 di 8 Nel caso in esame, per un verso, deve rilevarsi come l'opponente, essendo ben consapevole delle problematiche emerse nei depositi telematici della propria produzione, avrebbe ben potuto (e dovuto) formulare istanza di rimessione in termini.
Per altro verso, deve pure evidenziarsi il principio secondo il quale le ragioni di eventuali rifiuti del deposito telematico non sono insindacabili, ma restano soggette al controllo del giudice procedente, allo scopo di verificare se gli "errori" rilevati, in automatico dal sistema oppure dalla cancelleria destinataria del suo ufficio, possano effettivamente reputarsi ostativi ad un definitivo consolidamento degli effetti del deposito stesso, il cui perfezionamento a riguardo è ricollegato esclusivamente "al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia".
Orbene, nel caso in esame, l'apponente evidenza di aver provveduto alla iscrizione a ruolo mediante deposito telematico del 03.02.2023 e 06.02.2023, entrambi con esito negativo, come risulta dalle ricevute di consegna pec prodotte in atti, tuttavia non vi è prova che il rifiuto dei depositi telematici sia dipeso da cause non ascrivibili alla parte opponente.
In conseguenza, la costituzione dell'opponente deve ritenersi validamente perfezionata con l'iscrizione a ruolo avvenuta con deposito telematico dell'8.02.2023, dunque, oltre il termine di legge.
Data la tardività, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione e per l'effetto il decreto ingiuntivo non opposto tempestivamente, acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
2.Sulle spese di lite.
Appare equo, in ragione delle ragioni della decisione, dichiarare compensate le spese di lite
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile l'opposizione;
-per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.746/2022 del 21.12.2022
- spese compensate.
Castrovillari, 06.12.25
Il Giudice
Dott.ssa TR Magaro'
pagina 6 di 8 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta U.P.P. Dott.ssa
SA RI
N. R.G. 312/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Sezione Prima
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TR Magaro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 312/2023 promossa da:
) rappresentato e difeso da MA SQ Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
) rappresentato e difeso da FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_1 P.IVA_1
RI NI
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ER CH
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
OGGETTO:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese e € per onorari, oltre i.v.a. e c.p.a.
Cosenza, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott. TR Magaro
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