TAR
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00298/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/01/2026
N. 00034 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00298/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2025, proposto da SS EN,
LL Scannapieco, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Zampieri, Fabio
GA, LT EL, GI NA, LA NZ, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 205/2024 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.06.2024, passata in giudicato. N. 00298/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Beatrice
IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, i professori SS EN e Scannapieco LL hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 205/2024 pubblicata il 13.6.2024 con la quale il Tribunale Ordinario di Cremona ha così statuito “accerta e dichiara il diritto di SS TI di ottenere la carta docente per gli anni 2020/2021 e
2022/2023, per l'importo di € 500,00 annui, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione. Per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione delle parti ricorrenti detta carta docente, o altro equipollente, così che le stesse ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge” e “accerta e dichiara il diritto di LL CO di ottenere la carta docente per gli anni 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo di € 500,00 annui, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio chiedendo la riunione del presente procedimento ad altri – patrocinati dal medesimo studio legale - pendenti dinnanzi a questo TAR.
3.- Con memoria del 12.1.2026 il difensore dei ricorrenti ha rappresentato che l'Amministrazione ha provveduto nel corso del giudizio, ad accreditare in loro favore le somme riconosciute con la sentenza ottemperanda, senza corrispondere tuttavia le N. 00298/2025 REG.RIC.
somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, ed ha dunque insistito affinchè questo Tribunale “voglia trattenere la causa a sentenza e decidere il ricorso con ogni conseguenza di legge per la completa ottemperanza della sentenza del
Tribunale di Cremona, sezione lavoro n. 205/2024 con rifusione delle spese legali e del contributo unificato versato”.
4.-All'udienza camerale del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
5.- Deve anzitutto essere respinta l'istanza di riunione avanzata dalla difesa erariale, e ciò per le ragioni già evidenziate nelle sentenze della Sezione nn. 569/2025, 522/2025,
445/2025, che si intendono qui richiamate anche ai sensi dell'art. 74 c.p.a..
6.- Ciò posto, occorre rilevare che la sentenza della quale si chiede l'ottemperanza è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione della cancelleria di quel Tribunale depositata in giudizio: risulta, dunque, integrata la fattispecie di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
7.- Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, a norma del quale
“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
7.1.- Va ricordato, in proposito, che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l'esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale. N. 00298/2025 REG.RIC.
7.2.- La notificazione al Ministero della sentenza in copia conforme all'originale è avvenuta il 3.7.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 10.3.2025.
8.- Tanto premesso, alla luce della dichiarazione resa dalle parti ricorrenti con la memoria del 12.1.2026, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere ex art. 34 c.p.a. in relazione alle pretese soddisfatte nel corso del giudizio.
8.1.- Ne consegue che, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle somme accreditate in favore dei ricorrenti, in accoglimento del ricorso in esame deve dichiararsi l'obbligo dell'Amministrazione intimata di ottemperare al giudicato nascente dalla sentenza n. 205/2024 del Tribunale di Cremona, mediante liquidazione e pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, così come indicato nella menzionata decisione.
9.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, deve pertanto essere condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, in relazione a tali ultime somme, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il pagamento, in favore, dei ricorrenti, degli interessi legali oltre rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute nella sentenza ottemperanda, decorrenti dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
9.1. - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta degli interessati, non già nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta. N. 00298/2025 REG.RIC.
9.2. - Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalle parti ricorrenti - decorso invano il termine dei centoventi giorni fissato all'Amministrazione, in sostituzione della stessa - darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, come testé precisato.
10.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, con liquidazione nella misura di cui al dispositivo e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima):
a) in parte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e in parte accoglie il ricorso, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione;
b) per l'effetto, ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del
Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, nei termini e con le modalità indicate in motivazione;
c) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte nei termini stabiliti in motivazione, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua attuazione;
d) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 500,00, oltre accessori come per N. 00298/2025 REG.RIC.
legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, nonché alla restituzione del contributo unificato ove versato.
e) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IC, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice IZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Beatrice IZ EL IC
IL SEGRETARIO N. 00298/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/01/2026
N. 00034 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00298/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2025, proposto da SS EN,
LL Scannapieco, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Zampieri, Fabio
GA, LT EL, GI NA, LA NZ, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 205/2024 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.06.2024, passata in giudicato. N. 00298/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Beatrice
IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, i professori SS EN e Scannapieco LL hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 205/2024 pubblicata il 13.6.2024 con la quale il Tribunale Ordinario di Cremona ha così statuito “accerta e dichiara il diritto di SS TI di ottenere la carta docente per gli anni 2020/2021 e
2022/2023, per l'importo di € 500,00 annui, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione. Per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione delle parti ricorrenti detta carta docente, o altro equipollente, così che le stesse ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge” e “accerta e dichiara il diritto di LL CO di ottenere la carta docente per gli anni 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo di € 500,00 annui, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio chiedendo la riunione del presente procedimento ad altri – patrocinati dal medesimo studio legale - pendenti dinnanzi a questo TAR.
3.- Con memoria del 12.1.2026 il difensore dei ricorrenti ha rappresentato che l'Amministrazione ha provveduto nel corso del giudizio, ad accreditare in loro favore le somme riconosciute con la sentenza ottemperanda, senza corrispondere tuttavia le N. 00298/2025 REG.RIC.
somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, ed ha dunque insistito affinchè questo Tribunale “voglia trattenere la causa a sentenza e decidere il ricorso con ogni conseguenza di legge per la completa ottemperanza della sentenza del
Tribunale di Cremona, sezione lavoro n. 205/2024 con rifusione delle spese legali e del contributo unificato versato”.
4.-All'udienza camerale del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
5.- Deve anzitutto essere respinta l'istanza di riunione avanzata dalla difesa erariale, e ciò per le ragioni già evidenziate nelle sentenze della Sezione nn. 569/2025, 522/2025,
445/2025, che si intendono qui richiamate anche ai sensi dell'art. 74 c.p.a..
6.- Ciò posto, occorre rilevare che la sentenza della quale si chiede l'ottemperanza è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione della cancelleria di quel Tribunale depositata in giudizio: risulta, dunque, integrata la fattispecie di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
7.- Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, a norma del quale
“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
7.1.- Va ricordato, in proposito, che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l'esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale. N. 00298/2025 REG.RIC.
7.2.- La notificazione al Ministero della sentenza in copia conforme all'originale è avvenuta il 3.7.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 10.3.2025.
8.- Tanto premesso, alla luce della dichiarazione resa dalle parti ricorrenti con la memoria del 12.1.2026, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere ex art. 34 c.p.a. in relazione alle pretese soddisfatte nel corso del giudizio.
8.1.- Ne consegue che, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle somme accreditate in favore dei ricorrenti, in accoglimento del ricorso in esame deve dichiararsi l'obbligo dell'Amministrazione intimata di ottemperare al giudicato nascente dalla sentenza n. 205/2024 del Tribunale di Cremona, mediante liquidazione e pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, così come indicato nella menzionata decisione.
9.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, deve pertanto essere condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, in relazione a tali ultime somme, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il pagamento, in favore, dei ricorrenti, degli interessi legali oltre rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute nella sentenza ottemperanda, decorrenti dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
9.1. - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta degli interessati, non già nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta. N. 00298/2025 REG.RIC.
9.2. - Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalle parti ricorrenti - decorso invano il termine dei centoventi giorni fissato all'Amministrazione, in sostituzione della stessa - darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, come testé precisato.
10.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, con liquidazione nella misura di cui al dispositivo e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima):
a) in parte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e in parte accoglie il ricorso, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione;
b) per l'effetto, ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del
Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, nei termini e con le modalità indicate in motivazione;
c) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte nei termini stabiliti in motivazione, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua attuazione;
d) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 500,00, oltre accessori come per N. 00298/2025 REG.RIC.
legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, nonché alla restituzione del contributo unificato ove versato.
e) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IC, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice IZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Beatrice IZ EL IC
IL SEGRETARIO N. 00298/2025 REG.RIC.