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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/10/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in camera di consiglio mediante nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Lupoli Presidente ( rel.\est)
Dott.ssa Claudia De Santi Giudice
Dott.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC n. 50/2023 riservata in decisione in data 27.5.2025, avente ad oggetto : separazione giudiziale e vertente TRA
, nata a [...] il [...] ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. Giuseppe Rombolà – giusta procura in atti – Ricorrente E
, nato il [...] a [...] ( ) con gli Controparte_1 C.F._2
Avv. Jessica Pagano e Vincenzo Trungadi - giusta procura in atti – Resistente
Pubblico Ministero -sede - intervenuto Conclusioni: come atti e verbali di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 15.10.2023, la ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio concordatario nel 1999; che dall'unione nascevano due figli: (cl. 2000) autonomo, e Per_1
(cl. 2004) studente fuori sede e non autosufficiente;
di esser stata costretta a lasciare Per_2 la casa coniugale per le condotte del marito – chiedeva, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo:
- autorizzarsi i coniugi a vivere separatamente;
- disporsi l'obbligo a carico del Preiti di corrispondere l'assegno di mantenimento in suo favore, nella misura di € 500,00 mensili;
- disporsi l'obbligo a carico del padre di contribuire in via esclusiva al mantenimento del figlio Per_2
[... ;
Pag. 1 a 5 - prevedere che ella possa rientrare nella casa familiare onde ritirare i propri effetti personali.
Si costituiva il il quale aderiva alla domanda principale, tuttavia, fornendo una diversa ricostruzione CP_1 del fallimento dell'unione matrimoniale (in particolare modo contestando le modalità di “abbandono” della casa coniugale) e, per le ragioni addotte, chiedeva pronunciarsi:
- la separazione con addebito alla moglie (a causa delle asserite condotte di disinteresse verso la famiglia – marito e figli- dalle stesse poste in essere);
- assegnare la casa coniugale a sé medesimo, per ivi abitarvi unitamente ai figli;
- Nulla a titolo di assegno separativo in favore della moglie;
- Non opponendosi alla richiesta di continuare a provvedere in via esclusiva al mantenimento del figlio , studente universitario in Roma e alla richiesta della ricorrente di poter ritirare i Per_2 propri effetti personali.
All'esito dell'udienza del 28.3.2023, il Presidente, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva ordinanza interinale con la quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente, determinava l'assegno di mantenimento del figlio di in € 450,00 a Per_3 carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie, e disponeva l'obbligo del resistente di versare l'assegno di mantenimento in favore della moglie, quantificato in € 150,00 mensili oltre rivalutazione Istat, indi rimettendo le parti dinanzi al G.I.
All'udienza del 23.11.2023 dinanzi al Giudice istruttore compariva il resistente, il quale confermava la volontà di provvedere in via esclusiva al mantenimento del figlio , Per_2 evidenziando altresì la convivenza di entrambi i ragazzi presso di lui nella casa coniugale, nelle loro occasioni di rientro in Calabria. Assegnati i termini istruttori, ammesse le prove (ord. del 3.5.2024), esperito l'interrogatorio formale del resistente, all'udienza sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c, sulle conclusioni delle parti, la causa era riservata per la decisione collegiale con termini ex art 190 cpc.
Il PM concludeva in data 6.6.2025 e le parti depositavano le rispettive conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
1) sullo status
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto poggianti sui motivi addotti dalle parti e fondanti la separazione di fatto, inequivocabile indice della intollerabilità della loro convivenza ciò integrando le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Invero, le reciproche accuse, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza (risalente, per concorde dichiarazione, al novembre 2022), sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2) sulla domanda di addebito avanzata dal Preiti
La domanda di addebito della separazione avanzata dal resistente deve essere respinta non essendo stata supportata da adeguato sostegno probatorio, relegando così le accuse mosse al piano meramente assertivo. Il Tribunale ritiene del tutto condivisibile, invero, la decisione del G.I. in ordine alla mancata
Pag. 2 a 5 ammissione dei mezzi istruttori in parte qua: i capitoli di prova sul punto non sono stati formulati in maniera specifica e separata rispetto a quelli indicati per l'interrogatorio formale del resistente;
inoltre, appaiono del tutto generici poiché privi di chiari e precisi riferimenti temporali. Manca, in definitiva, prova dell'addebitabilità della crisi coniugale alla moglie e in particolare in punto di efficienza causale delle asserite condotte della moglie sulla crisi coniugale. Ne consegue che la separazione deve essere pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c..
3. Assegnazione della casa coniugale e mantenimento del figlio , Per_3 maggiorenne ma non autonomo
Il resistente chiede l'assegnazione della casa coniugale (peraltro di sua proprietà) per essere il punto di riferimento dei figli quando fanno rientro in occasione delle festività e vacanze. La domanda peraltro non è avversata dalla ricorrente che, nel corso della sua audizione in fase presidenziale, ha reso dichiarazioni conformi altresì affermando di essersi trasferita presso un'altra abitazione di sua proprietà. Su tale scorta, ritiene il Collegio, di accogliere la domanda e dunque assegnare la casa coniugale familiare al in quanto permanente centro degli interessi dei figli dei quali l'ultimo, CP_1 Per_3
[...
, è per concorde ammissione, non autonomo. Quanto al mantenimento di quest'ultimo, studente universitario in Roma, il padre ha reiteratamente espresso la volontà di continuare a provvedere in via esclusiva al suo mantenimento, con ciò dando seguito e continuità agli obblighi e alla distribuzione dei carichi familiari già assunti in costanza di matrimonio. Alla luce di ciò, tenuto altresì conto della attuale condizione di precarietà lavorativa della ricorrente (insegnate di religione con incarichi temporanei), ritiene il Tribunale di poter confermare tale consolidato assetto economico, su cui vi è sostanziale accordo .
4. Contributo di mantenimento per la resistente
In assenza della condizione ostativa dell'addebito deve essere vagliata la domanda relativa al mantenimento della ricorrente.
Giova premettere che la separazione personale, a differenza del c.d. divorzio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (ex multis sez. 1 sent. n. 12196 del 16/05/2017; n. 17098 del 2019; sez.
1 - ord. n. 5605 del 28/02/2020) .
La disposizione normativa stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, pertanto non vincolata alle dichiarazioni dei redditi (potendo ricorrere alla prova presuntiva ovvero fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie allorquando appaia poco verosimile che la
Pag. 3 a 5 situazione rappresentata formalmente al fisco corrisponda alla effettiva situazione altro) e non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. (Sez.
1 - n. 975 del 20/01/2021; n. 605 del 12/01/2017 ) .
I dati fattuali vagliabili sono pertanto i più vari e ricomprendono tutti quegli aspetti che possono servire ad individuare e descrivere un ménage familiare, le conseguenze della sua cessazione, le potenzialità ovvero i redditi da lavoro, disponibilità di abitazione propria, di auto, il tenore e lo stile di vita (viaggi; vacanze, collaborazioni domestiche, beni di lusso, partecipazione ad attività ricreative, culturali …); le proprietà immobiliari, partecipazioni societarie- cespiti che ancorché infruttiferi consentono la monetizzazione- (ex multis Cass 13592\06; 18196\15; 20507\11);
Orbene, sulla scorta dei principi testé enunciati, ritiene il Collegio che la domanda meriti accoglimento: la oltre ventennale unione coniugale, la piena disponibilità della casa coniugale, la titolarità di prodotti di investimento, la discreta liquidità residuata a seguito dell'avvenuto rimborso di Buoni postali fruttiferi e correlati investimenti (cfr ricevuta di rimborso dell'11.1.2023 e lista movimenti conto on line del 22.10.2024, dep. dal resistente), la giacenza media del conto intestato esclusivamente al (circa 20.000,00 negli anni 2023-2024), la reiterata CP_2 CP_1 affermazione di provvedere in via esclusiva al figlio cosi come di elargire sostegno Per_3 economico anche al figlio maggiore ancorché autonomo;
l'insufficienza, allo stato, Per_1 di redditi propri in capo alla ricorrente, la quale può godere di una propria abitazione in quanto eredità materna;
che per come ammesso anche dal ricorrente, è insegnante di religione con contratti a tempo determinato soltanto da pochi anni, - sono tutti indici che depongono per un discreto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e per la sussistenza di un'oggettiva disparità economico-patrimoniale fra i coniugi, a seguito della dissoluzione del rapporto coniugale.
Conseguentemente, il Collegio ritiene conforme a tal canoni legali, confermare il contributo di mantenimento nella misura di € 150,00 mensili, oltre rivalutazione come per legge, come già determinato in sede di OP.
5. spese di giudizio
L'adesione alla domanda principale e talune accessorie, e la reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado, così provvede:
A) pronuncia ex art 151 co 1 c.c., la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
– smg CP_1
B) rigetta la domanda di addebito avanzata dal resistente;
C) assegna la casa coniugale al resistente;
D) obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento della resistente la somma Controparte_1 di euro 150,00 mensili da versare, con modalità tracciabile, entro il giorno cinque di ogni mese,
Pag. 4 a 5 oltre rivalutazione come per legge;
E) pone a carico del l'obbligo di contribuire, in via esclusiva, al mantenimento del figlio CP_1
; Per_2
F) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria in copia autentica (passata in giudicato) , all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Drapia (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord,Stato Civile) (RAM del Comune di Drapia, anno 1999, n.10 Parte II, Serie A);
G) compensa le spese.
Così deciso nella CC da remoto del 10.10.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 5 a 5