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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.12829/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Laura Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 04.04.2022, rimessa al
Collegio con verbale del 19.03.2025 e discussa nella camera di consiglio del 26.03.2025.
promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Bareggio (MI), Via I Maggio n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Camerino, presso il cui studio in Milano, Corso XXII Marzo n. 4, ha eletto domicilio telematico;
-parte ricorrente-
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Pogliano Milanese, Via Bellini n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto
Novellino presso il cui studio in Milano, Via Sirtori n. 5, ha eletto domicilio telematico;
-parte resistente-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 06.04.2022.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE (come precisate all'udienza del 19.03.2025):
1.Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1 CP_1
in Hoedspruit (ZA) in data 12.8.2011, regolarmente trascritto nei Registri di Stato Civile del
[...]
Comune di Pogliano Milanese (MI) n. 19, Parte II, Serie C, anno 2011, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del medesimo Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e con adozione di ogni altro conseguenziale provvedimento di Legge;
Per_ PE 2.Disporre l'affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori con il collocamento prevalente presso e con la mamma
Pagina 1 di 10
3.Delega ai SS, sentiti i genitori, a regolamentare le modalità e i tempi di permeanza delle minori presso e con il papà predisponendo all'uopo un calendario.
4. disporre che, una volta concluso l'educativa presso e il papà e dato avvio da parte dei SS alla Per_ piena liberalizzazione degli incontri padre/figlie, salvi diversi e miglioro accordi tar i genitori, PE e staranno con il papà:
a settimane alternate, dal sabato alle ore 10.00 alla domenica sino alle ore 18.00, quando verranno riaccompagnate presso la casa materna, nonché due giorni infrasettimanali, sempre dall'uscita di scuola alle ore 18.00, che verranno concordati settimanalmente dai genitori alla fine del weekend, in base agli impegni lavorativi dei Sigg.ri e ed agli impegni scolastici ed Pt_1 CP_1 PE Per_ extrascolastici di ed , tenendo debitamente in considerazione il preminente interesse delle minori;
- le festività Natalizie e Pasquali verranno sempre trascorse dalle minori con la madre e la di lei famiglia, fatta salva la facoltà del Sig. previo accordo con la Sig.ra di partecipare CP_1 Pt_1
a dette festività – come già da tempo attuato;
- le altre principali festività verranno alternate, tra i genitori su base annuale;
-quanto alle vacanze estive il papà potrà trascorrere con le figlie una settimana nel mese di agosto, da concordare entro e non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno, ferma un'ampia facoltà dei genitori, in accordo, di stabilire, di volta in volta, soluzioni diverse purché in linea con le esigenze di entrambi, avuto riguardo sempre all'interesse primario delle minori;
Per_ 5.Dare atto dell'impegno dei genitori a far proseguire ad il percorso di supporto psicologico in essere con la Dott.ssa fino a che la professionista non lo riterrà concluso, con costi CP_2 suddivisi in ragione del 50%
6.Porre a carico di l'obbligo, con decorrenza dalla data della decisione giudiziale, Controparte_1 di contribuire nel mantenimento delle figlie minori mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della madre della somma di € 400,00 mensili, soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese extra assegno individuate come da Linee Guida del protocollo del tribunale di Milano
7.Le parti concordano che in parziale deroga a quanto previsto dal Protocollo sopraccitato, le spese, di seguito meglio dettagliate, non richiederanno il preventivo accordo dei coniugi e che, quindi, dovranno essere rimborsate dietro la semplice presentazione dell'apposizione documentazione certificativa: cure dentistiche ed odontoiatriche presso strutture private (i.e. presso il Dott. Frustagli di Bareggio); eventuali percorsi psicologici che si dovessero rendere necessari a favore delle minori, in relazione ai quali i genitori esprimono già reciproco assenso;
gite scolastiche con o senza pernottamento;
attività sportive ed acquisto del pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), con previsione di un tetto massimo di spesa di € 500,00 per entrambe le minori;
spese per conseguimento della patente di guida da parte di entrambe le figlie
(corsi e lezioni)
8.assegno unico universale alla mamma in ragione del 100%
9.Spese di lite compensate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Hoedspruit (Sudafrica) il 12.08.2011 (atto trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Pogliano Milanese al n. 10, parte II, serie C, anno 2011).
Pagina 2 di 10 PE Dall'unione coniugale sono nate a Milano le figlie (il 28.06.2012) e (il 24.10.2013). Per_1
Con decreto n. 19661/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 03.12.2020 è stata omologata la separazione personale tra le parti alle condizioni dalle stesse sottoscritte.
Con ricorso depositato in data 02.04.2022 ha formulato avanti a questo Parte_1
Tribunale istanza per l'emissione di un ordine di protezione, chiedendo ordinarsi l'emanazione di opportuni provvedimenti per la sicurezza e la serenità della stessa e delle figlie, ordinando quindi al sig. la cessazione della condotta pregiudizievole posta in essere nei loro confronti. CP_1
Parte ricorrente ha chiesto altresì dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e disporsi l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre, il collocamento delle stesse presso di sé e la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlie in Spazio Neutro, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento delle minori mediante la somma mensile di € 400 (€ 200 a figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie (come derogate in sede di separazione) e AUU interamente a favore della madre.
All'udienza del 27.04.2022, fissata per la discussione del solo ordine di protezione, la ricorrente ha rinunciato alla richiesta e il Giudice ha disposto l'estinzione del procedimento cautelare.
Con memoria difensiva depositata in data 10.05.2022 , aderendo alla Controparte_1 domanda di divorzio, nonché alla domanda di collocamento delle figlie minori presso la madre e di contributo paterno al mantenimento delle stesse, ha chiesto l'affido delle minori in via condivisa ad entrambi i genitori e la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlie a fine settimana alternati
(sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00, con introduzione del pernottamento al termine dei lavori di ristrutturazione della sua abitazione) oltre a un giorno infrasettimanale.
All'udienza presidenziale del 17.05.2022 il Presidente f.f., sentite le parti, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori: PE Per_ 1) affida le figlie minori nata il [...] e nata il [...] in [...] esclusiva alla mamma, anche ai fini della residenza anagrafica. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
2) Incarica i servizi Sociali del Comune di Bareggio di regolamentare tempi e modalità della frequentazione del padre con le figlie minore nella maniera ritenuta maggiormente rispondente al loro esclusivo interesse, eventualmente anche in modalità osservata e protetta ovvero mediante
l'attivazione dell'educativa domiciliare e/o territoriale
3) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante Controparte_1 versamento, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo mensile di € 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano che di seguito si riportano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
Pagina 3 di 10 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4) incarica i Servizi Sociali del Comune di Bareggio dell'immediata presa in carico del nucleo PE Per_ famigliare dando avvio ad ogni supporto ritenuto opportuno nell'interesse di e , se del caso anche psicologico, nonché avviando senza ritardo al CPS competente per Controparte_1 territorio per la valutazione e l'eventuale presa incarico e in ultimo attivando – se ritenuto opportuno
– percorsi di supporto alla genitorialità (individuali) in favori di uno o entrambi genitori
5) dispone che i Servizi incaricati trasmettano una relazione il più possibile completa ed esaustiva in tempo utile per la sotto indicata udienza – e in ogni caso non oltre il 4.11.2022- fornendo al
Tribunale elementi oggettivi e terzi per l'assunzione dei provvedimenti maggiormente tutelanti per i minori, segnalando in ogni caso immediatamente situazioni di pregiudizio per i minori che non possano essere in via provvisoria emendabili attraverso l'intervento diretto del Servizio Delegato.
Rigetta e disattende -allo stato degli atti- tutte le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti costituite e non già sopra espressamente accolte;
Provvedimento immediatamente esecutivo
Pagina 4 di 10 Il Presidente f.f. ha quindi nominato se stesso Giudice Istruttore e fissato l'udienza di comparizione e trattazione al 17.11.2022.
Il convenuto si è costituito in giudizio in data 14.10.2022.
All'udienza del 17.11.2022, il Giudice, preso atto della volontà delle parti di affiancare alla visita settimanale in Spazio Neutro un ulteriore incontro settimanale alla presenza di una persona di fiducia della ricorrente (individuata nella nonna ovvero nel nonno materni), ha assegnato ai SS termine per tramettere una relazione “che sia il più possibile completa e dia conto degli esiti delle valutazioni delegate (in specie quel del CPS), della qualità della relazione esistente all'interno della coppia genitoriale e tra ciascun genitore e le figlie, dell'andamento degli incontri padre/figlie, invitando i
Servizi ad individuare nel più breve tempo possibile un educatore che possa osservare gli incontri PE Per_ del papà con e , dando atto dell'accordo intervenuto tra le parti all'odierna udienza circa la possibilità – nelle more dell'attivazione dell'educativa (che resta indispensabile) - di affiancare alla visita settimanale in Spazio neutro un ulteriore incontro settimanale (della durata di una/due ore dopo l'uscita da scuola delle bambine) alla presenza di una persona di fiducia della ricorrente individuata nella nonna ovvero nel nonno materni e delegando i Servizi a predisporre il relativo calendario, sentite le parti” e ha rinviato la causa all'udienza del 19.04.2023. All'udienza del 26.09.2023, tenutasi a seguito di rinvio, sentite le parti e i loro difensori, i quali hanno dichiarato di rinunciare congiuntamente alle istanze istruttorie, il Giudice ha così provveduto:
Conferma le statuizioni attualmente vigenti tra le parti e tutti gli incarichi già conferiti ai SS con provvedimento del 17.05.2022
Dà atto dell'accordo delle parti ad avviare un percorso di supporto psicologico per le minori con un professionista privato, possibilmente presso un centro convenzionato individuato con il supporto dei
SS
Dà atto del consenso delle parti a che i SS acquisiscano una relazione dal/dai professionista/i che prenderà in carico le minori
Preso atto della disponibilità manifestata dal ad intraprendere un percorso di supporto CP_1 psicologico individuale, incarica i SS di dare avvio al menzionato supporto.
Assegna ai SS del comune di Bareggio termine fino al 14.03.2024 per trasmettere una relazione aggiornata che dia in particolare conto: dell'andamento dell'educativa presso il papà e della qualità della relazione padre/figlie; dell'andamento del percorso di supporto psicologico attivato in favore del dell'andamento del percorso di supporto psicologico avviato in favore delle minori e CP_1 dello stato del loro benessere psico fisico;
dello stato della relazione tra i genitori
Rinvia la causa per l'esame della relazione e la precisazione delle conclusioni all'udienza del
21.03.2024 ore 11.30.
All'udienza del 21.03.2024, il Giudice, preso atto della richiesta congiunta delle parti di emettere sentenza parziale di scioglimento del matrimonio, ha trattenuto la causa in decisione limitatamente alla richiesta di status, con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Con sentenza non definitiva n. 4658/2024 emessa il 27.03.2024 e pubblicata il 02.05.2024, il
Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande avanzate dalle parti, rinviando il procedimento all'udienza del
03.10.2024.
A tale udienza il Giudice, preso atto della richiesta congiunta dei difensori delle parti di un rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni alla luce della positiva evoluzione della situazione
Pagina 5 di 10 complessiva del nucleo come emersa dalla relazione di aggiornamento dei SS, ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni all'udienza de 19.03.2025 e assegnato ai SS termine per trasmettere una relazione conclusiva.
All'udienza del 19.03.2025 il Giudice, dato atto che le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come sopra integralmente trascritte e hanno rinunciato alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.03.2025.
***
Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, il Tribunale si è già compiutamente pronunciato con sentenza parziale n. 4658/2024 emessa il 27.03.2024 e pubblicata il
02.05.2024, svolgendo considerazioni da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale. PE Le conclusioni congiunte delle parti in merito all'affidamento di e in via condivisa ad Per_1 entrambi i genitori devono essere accolte.
Con riferimento alla figura paterna, dalle relazioni dei SS è emerso che il padre, collaborativo e aperto al confronto, “ha concluso positivamente il suo percorso al CPS” e ha diligentemente investito nella ricostruzione del proprio ruolo genitoriale sfruttando al meglio l'intervento educativo domiciliare avviato presso la sua abitazione. In particolare, i SS hanno evidenziato che la presenza dell'educatore è stata nel tempo ridotta in considerazione del fatto che “il padre si mostra sempre più capace di entrare in relazione con le figlie, riconoscendone i bisogni ed esigenze, anche affiancandole nella scuola e nelle attività quotidiane” (cfr. relazione dei SS del 26.02.2025, nonché relazione sull'intervento ADM, che ha fondato la riduzione oraria degli incontri sulla positiva evoluzione del nucleo e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati).
Quanto alla madre, i SS hanno affermato che la stessa “si conferma punto di sostegno e di riferimento nella gestione delle bambine, capace di aiutarle e sostenerne nelle tappe evolutive, così come di supporto al sig. rispetto a come aiutare le bambine in alcune comunicazioni o attività” (cfr. CP_1 relazione dei SS del 26.02.2025).
I SS hanno quindi concluso precisando che “I genitori si mostrano capaci di collaborare e trovare modalità relazionali funzionali tra di loro che permettono alle bambine di trovare una coppia genitoriale capace di sostenerle e affiancarle, proponendo uno stile educativo coerente”; che Per_1 PE e “si mostrano serene e tranquille, capaci di entrare in relazione con i pari e di socializzare”, e, rispetto alla relazione con il padre, manifestano la volontà di trascorrere “volentieri il tempo con lui, riconoscendo il suo ruolo e la sua figura, in diverse occasioni chiedono di poter passare maggiori momenti insieme” (cfr. relazione dei SS del 26.02.2025).
Il Tribunale, peraltro, dà atto che in data 10.03.2025 è stata trasmessa la sentenza n. 14662/24 emessa il 10.12.2024 dall'A.G. penale nei confronti del sig. che, riqualificati i fatti di causa ai sensi CP_1 dell'art. 612, co 2 c.p., lo ha condannato alla pena di € 500,00 di multa. Pertanto, alla luce della positiva evoluzione dei percorsi avviati nell'interesse della prole e dei genitori, quasi interamente volti al termine, che hanno consentito al padre di investire fattivamente nel proprio ruolo genitoriale e instaurare con la madre un dialogo costruttivo e rispettoso, il Collegio
Pagina 6 di 10 ritiene opportuno revocare l'affido esclusivo alla madre disposto con provvedimenti provvisori adottati all'udienza presidenziale del 17.05.2022 in favore di un regime di genitorialità condivisa.
Com'è noto il regime dell'affido condiviso, in assenza – come nel caso di specie – di evidenze di segno contrario che siano indici di una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori costituisce garanzia della fattiva attuazione del diritto alla bigenitorialità riconosciuto dal legislatore alla prole minorenne.
Inoltre, in conformità alle determinazioni dei Servizi sociali, appare opportuno confermare l'incarico assegnato a questi ultimi di monitoraggio del nucleo familiare al precipuo fine di portare a termine il percorso di educativa domiciliare presso l'abitazione paterna e giungere così alla liberalizzazione degli incontri tra le minori e il padre.
Il Collegio dà inoltre atto dell'impegno dei genitori a far proseguire ad il percorso di supporto Per_1 psicologico attualmente in essere con la Dott.ssa fino a che la professionista non lo riterrà CP_2 concluso e della disponibilità degli stessi a suddividere i relativi costi in ragione del 50% ciascuno.
Quanto al collocamento delle minori e alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figlie, anche alla luce delle concordi determinazioni dei genitori e dell'attuale maggior serenità che sembra caratterizzare la relazione affettiva tra le figlie e il padre, il Collegio ritiene che sia conforme all'interesse delle minori mantenere le stesse collocate in via prevalente presso la madre e confermare la delega già conferita ai SS, di regolamentare, sentiti i genitori, le modalità e i tempi di permanenza delle minori presso e con il papà, predisponendo all'uopo un calendario.
Una volta concluso il percorso di educativa domiciliare avviato presso e con il papà e dato avvio da parte dei SS alla piena liberalizzazione degli incontri padre-figlie, salvi diversi e migliori accordi tra PE i genitori, e staranno con il papà: Per_1
- A fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica, quando verranno riaccompagnate presso la casa materna, nonché due giorni infrasettimanali, dall'uscita da scuola alle ore 18:00, che verranno concordati settimanalmente dai genitori alla fine del weekend, in base agli impegni lavorativi dei Sigg.ri e e agli impegni Pt_1 CP_1 PE scolastici ed extrascolastici di ed , tenendo debitamente in considerazione il Per_1 preminente interesse delle minori;
- Le festività Natalizie e Pasquali verranno sempre trascorse dalle minori con la madre e la di lei famiglia, fatta salva la facoltà del Sig. previo accordo con la Sig.ra di CP_1 Pt_1 partecipare a dette festività, come già da tempo attuato;
- Le altre principali festività verranno alternate tra i genitori su base annuale;
- Quanto alle vacanze estive, il papà potrà trascorrere con le figlie una settimana nel mese di agosto, da concordare entro e non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno, ferma un'ampia facoltà dei genitori, in accordo, di stabilire, di volta in volta, soluzioni diverse purché in linea con le esigenze di entrambi, avuto riguardo sempre all'interesse primario delle minori.
Sul contributo nel mantenimento della prole.
Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento delle figlie – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, risultando, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa.
Pagina 7 di 10 Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme.
L'AUU, sull'accordo delle parti, dovrà continuare ad essere percepito interamente dalla madre.
Sulle spese di lite.
Stante l'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, richiamata integralmente la sentenza non definitiva n. 4658/2024 emessa il 27.03.2024 e pubblicata il 02.05.2024 di scioglimento del matrimonio, così provvede: PE
1. Dispone l'affido delle figlie minori nata il [...], e , nata il [...], in [...] Per_1 condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle stesse, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna;
2. Incarica i Servizi sociali del Comune di Bareggio, in collaborazione con le competenti ASST, di:
- Mantenere attivo il monitoraggio sul nucleo familiare;
- Proseguire l'intervento di educativa domiciliare presso e con il papà per il tempo ritenuto necessario;
- Regolamentare, sentiti i genitori, le modalità e i tempi di permanenza delle minori presso e con il papà, predisponendo all'uopo un calendario;
3. Dispone che le frequentazioni tra il padre e le figlie, una volta concluso il percorso di educativa domiciliare avviato presso e con il papà e dato avvio da parte dei SS alla piena liberalizzazione degli incontri padre-figlie, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, avvengano come segue:
- A fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica, quando verranno riaccompagnate presso la casa materna, nonché due giorni infrasettimanali, dall'uscita da scuola alle ore 18:00, che verranno concordati settimanalmente dai genitori alla fine del weekend, in base agli impegni lavorativi dei PE Sigg.ri e e agli impegni scolastici ed extrascolastici di ed , Pt_1 CP_1 Per_1 tenendo debitamente in considerazione il preminente interesse delle minori;
- Le festività Natalizie e Pasquali verranno sempre trascorse dalle minori con la madre e la di lei famiglia, fatta salva la facoltà del Sig. previo accordo con la Sig.ra CP_1
di partecipare a dette festività, come già da tempo attuato;
Pt_1
- Le altre principali festività verranno alternate tra i genitori su base annuale;
- Quanto alle vacanze estive, il papà potrà trascorrere con le figlie una settimana nel mese di agosto, da concordare entro e non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno, ferma un'ampia facoltà dei genitori, in accordo, di stabilire, di volta in volta, soluzioni diverse purché in linea con le esigenze di entrambi, avuto riguardo sempre all'interesse primario delle minori.
4. Conferma, anche sull'accordo delle parti, l'obbligo del padre di contribuire nel mantenimento delle minori versando alla madre, con decorrenza dalla data della decisione
Pagina 8 di 10 giudiziale e in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di complessivi
€ 400 (€ 200 a figlia), annualmente rivalutabili secondo gli Indici Istat;
5. Conferma a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, nel pagamento delle spese straordinarie relative alle minori, come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Pagina 9 di 10 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. Dà atto dell'accordo delle parti, in parziale deroga a quanto previsto dal Protocollo sopra citato, a che le spese, come sopra integralmente riportate, non richiederanno il preventivo accordo dei coniugi e che, quindi, dovranno essere rimborsate dietro la semplice presentazione dell'apposita documentazione certificativa:
- cure dentistiche ed odontoiatriche presso strutture private (i.e. presso il Dott. Frustagli di Bareggio);
- eventuali percorsi psicologici che si dovessero rendere necessari a favore delle minori, in relazione ai quali i genitori esprimono già reciproco assenso;
- gite scolastiche con o senza pernottamento;
- attività sportive ed acquisto del pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), con previsione di un tetto massimo di spesa di €
500,00 per entrambe le minori;
- spese per conseguimento della patente di guida da parte di entrambe le figlie (corsi e lezioni);
7. Dà, altresì, atto dell'impegno dei genitori a far proseguire ad il percorso di supporto Per_1 psicologico attualmente in essere con la Dott.ssa fino a che la professionista non lo CP_2 riterrà concluso e della disponibilità degli stessi a suddividere i relativi costi in ragione del
50% ciascuno;
8. Dispone, anche sull'accordo delle parti, che l'AUU continui ad essere percepito per intero dalla madre;
9. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Si comunichi anche ai SS del Comune di Bareggio.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Laura Cosmai
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Laura Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 04.04.2022, rimessa al
Collegio con verbale del 19.03.2025 e discussa nella camera di consiglio del 26.03.2025.
promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Bareggio (MI), Via I Maggio n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Camerino, presso il cui studio in Milano, Corso XXII Marzo n. 4, ha eletto domicilio telematico;
-parte ricorrente-
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Pogliano Milanese, Via Bellini n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto
Novellino presso il cui studio in Milano, Via Sirtori n. 5, ha eletto domicilio telematico;
-parte resistente-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 06.04.2022.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE (come precisate all'udienza del 19.03.2025):
1.Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1 CP_1
in Hoedspruit (ZA) in data 12.8.2011, regolarmente trascritto nei Registri di Stato Civile del
[...]
Comune di Pogliano Milanese (MI) n. 19, Parte II, Serie C, anno 2011, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del medesimo Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e con adozione di ogni altro conseguenziale provvedimento di Legge;
Per_ PE 2.Disporre l'affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori con il collocamento prevalente presso e con la mamma
Pagina 1 di 10
3.Delega ai SS, sentiti i genitori, a regolamentare le modalità e i tempi di permeanza delle minori presso e con il papà predisponendo all'uopo un calendario.
4. disporre che, una volta concluso l'educativa presso e il papà e dato avvio da parte dei SS alla Per_ piena liberalizzazione degli incontri padre/figlie, salvi diversi e miglioro accordi tar i genitori, PE e staranno con il papà:
a settimane alternate, dal sabato alle ore 10.00 alla domenica sino alle ore 18.00, quando verranno riaccompagnate presso la casa materna, nonché due giorni infrasettimanali, sempre dall'uscita di scuola alle ore 18.00, che verranno concordati settimanalmente dai genitori alla fine del weekend, in base agli impegni lavorativi dei Sigg.ri e ed agli impegni scolastici ed Pt_1 CP_1 PE Per_ extrascolastici di ed , tenendo debitamente in considerazione il preminente interesse delle minori;
- le festività Natalizie e Pasquali verranno sempre trascorse dalle minori con la madre e la di lei famiglia, fatta salva la facoltà del Sig. previo accordo con la Sig.ra di partecipare CP_1 Pt_1
a dette festività – come già da tempo attuato;
- le altre principali festività verranno alternate, tra i genitori su base annuale;
-quanto alle vacanze estive il papà potrà trascorrere con le figlie una settimana nel mese di agosto, da concordare entro e non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno, ferma un'ampia facoltà dei genitori, in accordo, di stabilire, di volta in volta, soluzioni diverse purché in linea con le esigenze di entrambi, avuto riguardo sempre all'interesse primario delle minori;
Per_ 5.Dare atto dell'impegno dei genitori a far proseguire ad il percorso di supporto psicologico in essere con la Dott.ssa fino a che la professionista non lo riterrà concluso, con costi CP_2 suddivisi in ragione del 50%
6.Porre a carico di l'obbligo, con decorrenza dalla data della decisione giudiziale, Controparte_1 di contribuire nel mantenimento delle figlie minori mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della madre della somma di € 400,00 mensili, soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese extra assegno individuate come da Linee Guida del protocollo del tribunale di Milano
7.Le parti concordano che in parziale deroga a quanto previsto dal Protocollo sopraccitato, le spese, di seguito meglio dettagliate, non richiederanno il preventivo accordo dei coniugi e che, quindi, dovranno essere rimborsate dietro la semplice presentazione dell'apposizione documentazione certificativa: cure dentistiche ed odontoiatriche presso strutture private (i.e. presso il Dott. Frustagli di Bareggio); eventuali percorsi psicologici che si dovessero rendere necessari a favore delle minori, in relazione ai quali i genitori esprimono già reciproco assenso;
gite scolastiche con o senza pernottamento;
attività sportive ed acquisto del pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), con previsione di un tetto massimo di spesa di € 500,00 per entrambe le minori;
spese per conseguimento della patente di guida da parte di entrambe le figlie
(corsi e lezioni)
8.assegno unico universale alla mamma in ragione del 100%
9.Spese di lite compensate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Hoedspruit (Sudafrica) il 12.08.2011 (atto trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Pogliano Milanese al n. 10, parte II, serie C, anno 2011).
Pagina 2 di 10 PE Dall'unione coniugale sono nate a Milano le figlie (il 28.06.2012) e (il 24.10.2013). Per_1
Con decreto n. 19661/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 03.12.2020 è stata omologata la separazione personale tra le parti alle condizioni dalle stesse sottoscritte.
Con ricorso depositato in data 02.04.2022 ha formulato avanti a questo Parte_1
Tribunale istanza per l'emissione di un ordine di protezione, chiedendo ordinarsi l'emanazione di opportuni provvedimenti per la sicurezza e la serenità della stessa e delle figlie, ordinando quindi al sig. la cessazione della condotta pregiudizievole posta in essere nei loro confronti. CP_1
Parte ricorrente ha chiesto altresì dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e disporsi l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre, il collocamento delle stesse presso di sé e la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlie in Spazio Neutro, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento delle minori mediante la somma mensile di € 400 (€ 200 a figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie (come derogate in sede di separazione) e AUU interamente a favore della madre.
All'udienza del 27.04.2022, fissata per la discussione del solo ordine di protezione, la ricorrente ha rinunciato alla richiesta e il Giudice ha disposto l'estinzione del procedimento cautelare.
Con memoria difensiva depositata in data 10.05.2022 , aderendo alla Controparte_1 domanda di divorzio, nonché alla domanda di collocamento delle figlie minori presso la madre e di contributo paterno al mantenimento delle stesse, ha chiesto l'affido delle minori in via condivisa ad entrambi i genitori e la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlie a fine settimana alternati
(sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00, con introduzione del pernottamento al termine dei lavori di ristrutturazione della sua abitazione) oltre a un giorno infrasettimanale.
All'udienza presidenziale del 17.05.2022 il Presidente f.f., sentite le parti, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori: PE Per_ 1) affida le figlie minori nata il [...] e nata il [...] in [...] esclusiva alla mamma, anche ai fini della residenza anagrafica. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
2) Incarica i servizi Sociali del Comune di Bareggio di regolamentare tempi e modalità della frequentazione del padre con le figlie minore nella maniera ritenuta maggiormente rispondente al loro esclusivo interesse, eventualmente anche in modalità osservata e protetta ovvero mediante
l'attivazione dell'educativa domiciliare e/o territoriale
3) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante Controparte_1 versamento, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo mensile di € 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano che di seguito si riportano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
Pagina 3 di 10 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4) incarica i Servizi Sociali del Comune di Bareggio dell'immediata presa in carico del nucleo PE Per_ famigliare dando avvio ad ogni supporto ritenuto opportuno nell'interesse di e , se del caso anche psicologico, nonché avviando senza ritardo al CPS competente per Controparte_1 territorio per la valutazione e l'eventuale presa incarico e in ultimo attivando – se ritenuto opportuno
– percorsi di supporto alla genitorialità (individuali) in favori di uno o entrambi genitori
5) dispone che i Servizi incaricati trasmettano una relazione il più possibile completa ed esaustiva in tempo utile per la sotto indicata udienza – e in ogni caso non oltre il 4.11.2022- fornendo al
Tribunale elementi oggettivi e terzi per l'assunzione dei provvedimenti maggiormente tutelanti per i minori, segnalando in ogni caso immediatamente situazioni di pregiudizio per i minori che non possano essere in via provvisoria emendabili attraverso l'intervento diretto del Servizio Delegato.
Rigetta e disattende -allo stato degli atti- tutte le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti costituite e non già sopra espressamente accolte;
Provvedimento immediatamente esecutivo
Pagina 4 di 10 Il Presidente f.f. ha quindi nominato se stesso Giudice Istruttore e fissato l'udienza di comparizione e trattazione al 17.11.2022.
Il convenuto si è costituito in giudizio in data 14.10.2022.
All'udienza del 17.11.2022, il Giudice, preso atto della volontà delle parti di affiancare alla visita settimanale in Spazio Neutro un ulteriore incontro settimanale alla presenza di una persona di fiducia della ricorrente (individuata nella nonna ovvero nel nonno materni), ha assegnato ai SS termine per tramettere una relazione “che sia il più possibile completa e dia conto degli esiti delle valutazioni delegate (in specie quel del CPS), della qualità della relazione esistente all'interno della coppia genitoriale e tra ciascun genitore e le figlie, dell'andamento degli incontri padre/figlie, invitando i
Servizi ad individuare nel più breve tempo possibile un educatore che possa osservare gli incontri PE Per_ del papà con e , dando atto dell'accordo intervenuto tra le parti all'odierna udienza circa la possibilità – nelle more dell'attivazione dell'educativa (che resta indispensabile) - di affiancare alla visita settimanale in Spazio neutro un ulteriore incontro settimanale (della durata di una/due ore dopo l'uscita da scuola delle bambine) alla presenza di una persona di fiducia della ricorrente individuata nella nonna ovvero nel nonno materni e delegando i Servizi a predisporre il relativo calendario, sentite le parti” e ha rinviato la causa all'udienza del 19.04.2023. All'udienza del 26.09.2023, tenutasi a seguito di rinvio, sentite le parti e i loro difensori, i quali hanno dichiarato di rinunciare congiuntamente alle istanze istruttorie, il Giudice ha così provveduto:
Conferma le statuizioni attualmente vigenti tra le parti e tutti gli incarichi già conferiti ai SS con provvedimento del 17.05.2022
Dà atto dell'accordo delle parti ad avviare un percorso di supporto psicologico per le minori con un professionista privato, possibilmente presso un centro convenzionato individuato con il supporto dei
SS
Dà atto del consenso delle parti a che i SS acquisiscano una relazione dal/dai professionista/i che prenderà in carico le minori
Preso atto della disponibilità manifestata dal ad intraprendere un percorso di supporto CP_1 psicologico individuale, incarica i SS di dare avvio al menzionato supporto.
Assegna ai SS del comune di Bareggio termine fino al 14.03.2024 per trasmettere una relazione aggiornata che dia in particolare conto: dell'andamento dell'educativa presso il papà e della qualità della relazione padre/figlie; dell'andamento del percorso di supporto psicologico attivato in favore del dell'andamento del percorso di supporto psicologico avviato in favore delle minori e CP_1 dello stato del loro benessere psico fisico;
dello stato della relazione tra i genitori
Rinvia la causa per l'esame della relazione e la precisazione delle conclusioni all'udienza del
21.03.2024 ore 11.30.
All'udienza del 21.03.2024, il Giudice, preso atto della richiesta congiunta delle parti di emettere sentenza parziale di scioglimento del matrimonio, ha trattenuto la causa in decisione limitatamente alla richiesta di status, con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Con sentenza non definitiva n. 4658/2024 emessa il 27.03.2024 e pubblicata il 02.05.2024, il
Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande avanzate dalle parti, rinviando il procedimento all'udienza del
03.10.2024.
A tale udienza il Giudice, preso atto della richiesta congiunta dei difensori delle parti di un rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni alla luce della positiva evoluzione della situazione
Pagina 5 di 10 complessiva del nucleo come emersa dalla relazione di aggiornamento dei SS, ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni all'udienza de 19.03.2025 e assegnato ai SS termine per trasmettere una relazione conclusiva.
All'udienza del 19.03.2025 il Giudice, dato atto che le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come sopra integralmente trascritte e hanno rinunciato alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.03.2025.
***
Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, il Tribunale si è già compiutamente pronunciato con sentenza parziale n. 4658/2024 emessa il 27.03.2024 e pubblicata il
02.05.2024, svolgendo considerazioni da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale. PE Le conclusioni congiunte delle parti in merito all'affidamento di e in via condivisa ad Per_1 entrambi i genitori devono essere accolte.
Con riferimento alla figura paterna, dalle relazioni dei SS è emerso che il padre, collaborativo e aperto al confronto, “ha concluso positivamente il suo percorso al CPS” e ha diligentemente investito nella ricostruzione del proprio ruolo genitoriale sfruttando al meglio l'intervento educativo domiciliare avviato presso la sua abitazione. In particolare, i SS hanno evidenziato che la presenza dell'educatore è stata nel tempo ridotta in considerazione del fatto che “il padre si mostra sempre più capace di entrare in relazione con le figlie, riconoscendone i bisogni ed esigenze, anche affiancandole nella scuola e nelle attività quotidiane” (cfr. relazione dei SS del 26.02.2025, nonché relazione sull'intervento ADM, che ha fondato la riduzione oraria degli incontri sulla positiva evoluzione del nucleo e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati).
Quanto alla madre, i SS hanno affermato che la stessa “si conferma punto di sostegno e di riferimento nella gestione delle bambine, capace di aiutarle e sostenerne nelle tappe evolutive, così come di supporto al sig. rispetto a come aiutare le bambine in alcune comunicazioni o attività” (cfr. CP_1 relazione dei SS del 26.02.2025).
I SS hanno quindi concluso precisando che “I genitori si mostrano capaci di collaborare e trovare modalità relazionali funzionali tra di loro che permettono alle bambine di trovare una coppia genitoriale capace di sostenerle e affiancarle, proponendo uno stile educativo coerente”; che Per_1 PE e “si mostrano serene e tranquille, capaci di entrare in relazione con i pari e di socializzare”, e, rispetto alla relazione con il padre, manifestano la volontà di trascorrere “volentieri il tempo con lui, riconoscendo il suo ruolo e la sua figura, in diverse occasioni chiedono di poter passare maggiori momenti insieme” (cfr. relazione dei SS del 26.02.2025).
Il Tribunale, peraltro, dà atto che in data 10.03.2025 è stata trasmessa la sentenza n. 14662/24 emessa il 10.12.2024 dall'A.G. penale nei confronti del sig. che, riqualificati i fatti di causa ai sensi CP_1 dell'art. 612, co 2 c.p., lo ha condannato alla pena di € 500,00 di multa. Pertanto, alla luce della positiva evoluzione dei percorsi avviati nell'interesse della prole e dei genitori, quasi interamente volti al termine, che hanno consentito al padre di investire fattivamente nel proprio ruolo genitoriale e instaurare con la madre un dialogo costruttivo e rispettoso, il Collegio
Pagina 6 di 10 ritiene opportuno revocare l'affido esclusivo alla madre disposto con provvedimenti provvisori adottati all'udienza presidenziale del 17.05.2022 in favore di un regime di genitorialità condivisa.
Com'è noto il regime dell'affido condiviso, in assenza – come nel caso di specie – di evidenze di segno contrario che siano indici di una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori costituisce garanzia della fattiva attuazione del diritto alla bigenitorialità riconosciuto dal legislatore alla prole minorenne.
Inoltre, in conformità alle determinazioni dei Servizi sociali, appare opportuno confermare l'incarico assegnato a questi ultimi di monitoraggio del nucleo familiare al precipuo fine di portare a termine il percorso di educativa domiciliare presso l'abitazione paterna e giungere così alla liberalizzazione degli incontri tra le minori e il padre.
Il Collegio dà inoltre atto dell'impegno dei genitori a far proseguire ad il percorso di supporto Per_1 psicologico attualmente in essere con la Dott.ssa fino a che la professionista non lo riterrà CP_2 concluso e della disponibilità degli stessi a suddividere i relativi costi in ragione del 50% ciascuno.
Quanto al collocamento delle minori e alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figlie, anche alla luce delle concordi determinazioni dei genitori e dell'attuale maggior serenità che sembra caratterizzare la relazione affettiva tra le figlie e il padre, il Collegio ritiene che sia conforme all'interesse delle minori mantenere le stesse collocate in via prevalente presso la madre e confermare la delega già conferita ai SS, di regolamentare, sentiti i genitori, le modalità e i tempi di permanenza delle minori presso e con il papà, predisponendo all'uopo un calendario.
Una volta concluso il percorso di educativa domiciliare avviato presso e con il papà e dato avvio da parte dei SS alla piena liberalizzazione degli incontri padre-figlie, salvi diversi e migliori accordi tra PE i genitori, e staranno con il papà: Per_1
- A fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica, quando verranno riaccompagnate presso la casa materna, nonché due giorni infrasettimanali, dall'uscita da scuola alle ore 18:00, che verranno concordati settimanalmente dai genitori alla fine del weekend, in base agli impegni lavorativi dei Sigg.ri e e agli impegni Pt_1 CP_1 PE scolastici ed extrascolastici di ed , tenendo debitamente in considerazione il Per_1 preminente interesse delle minori;
- Le festività Natalizie e Pasquali verranno sempre trascorse dalle minori con la madre e la di lei famiglia, fatta salva la facoltà del Sig. previo accordo con la Sig.ra di CP_1 Pt_1 partecipare a dette festività, come già da tempo attuato;
- Le altre principali festività verranno alternate tra i genitori su base annuale;
- Quanto alle vacanze estive, il papà potrà trascorrere con le figlie una settimana nel mese di agosto, da concordare entro e non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno, ferma un'ampia facoltà dei genitori, in accordo, di stabilire, di volta in volta, soluzioni diverse purché in linea con le esigenze di entrambi, avuto riguardo sempre all'interesse primario delle minori.
Sul contributo nel mantenimento della prole.
Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento delle figlie – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, risultando, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa.
Pagina 7 di 10 Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme.
L'AUU, sull'accordo delle parti, dovrà continuare ad essere percepito interamente dalla madre.
Sulle spese di lite.
Stante l'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, richiamata integralmente la sentenza non definitiva n. 4658/2024 emessa il 27.03.2024 e pubblicata il 02.05.2024 di scioglimento del matrimonio, così provvede: PE
1. Dispone l'affido delle figlie minori nata il [...], e , nata il [...], in [...] Per_1 condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle stesse, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna;
2. Incarica i Servizi sociali del Comune di Bareggio, in collaborazione con le competenti ASST, di:
- Mantenere attivo il monitoraggio sul nucleo familiare;
- Proseguire l'intervento di educativa domiciliare presso e con il papà per il tempo ritenuto necessario;
- Regolamentare, sentiti i genitori, le modalità e i tempi di permanenza delle minori presso e con il papà, predisponendo all'uopo un calendario;
3. Dispone che le frequentazioni tra il padre e le figlie, una volta concluso il percorso di educativa domiciliare avviato presso e con il papà e dato avvio da parte dei SS alla piena liberalizzazione degli incontri padre-figlie, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, avvengano come segue:
- A fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica, quando verranno riaccompagnate presso la casa materna, nonché due giorni infrasettimanali, dall'uscita da scuola alle ore 18:00, che verranno concordati settimanalmente dai genitori alla fine del weekend, in base agli impegni lavorativi dei PE Sigg.ri e e agli impegni scolastici ed extrascolastici di ed , Pt_1 CP_1 Per_1 tenendo debitamente in considerazione il preminente interesse delle minori;
- Le festività Natalizie e Pasquali verranno sempre trascorse dalle minori con la madre e la di lei famiglia, fatta salva la facoltà del Sig. previo accordo con la Sig.ra CP_1
di partecipare a dette festività, come già da tempo attuato;
Pt_1
- Le altre principali festività verranno alternate tra i genitori su base annuale;
- Quanto alle vacanze estive, il papà potrà trascorrere con le figlie una settimana nel mese di agosto, da concordare entro e non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno, ferma un'ampia facoltà dei genitori, in accordo, di stabilire, di volta in volta, soluzioni diverse purché in linea con le esigenze di entrambi, avuto riguardo sempre all'interesse primario delle minori.
4. Conferma, anche sull'accordo delle parti, l'obbligo del padre di contribuire nel mantenimento delle minori versando alla madre, con decorrenza dalla data della decisione
Pagina 8 di 10 giudiziale e in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di complessivi
€ 400 (€ 200 a figlia), annualmente rivalutabili secondo gli Indici Istat;
5. Conferma a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, nel pagamento delle spese straordinarie relative alle minori, come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Pagina 9 di 10 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. Dà atto dell'accordo delle parti, in parziale deroga a quanto previsto dal Protocollo sopra citato, a che le spese, come sopra integralmente riportate, non richiederanno il preventivo accordo dei coniugi e che, quindi, dovranno essere rimborsate dietro la semplice presentazione dell'apposita documentazione certificativa:
- cure dentistiche ed odontoiatriche presso strutture private (i.e. presso il Dott. Frustagli di Bareggio);
- eventuali percorsi psicologici che si dovessero rendere necessari a favore delle minori, in relazione ai quali i genitori esprimono già reciproco assenso;
- gite scolastiche con o senza pernottamento;
- attività sportive ed acquisto del pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), con previsione di un tetto massimo di spesa di €
500,00 per entrambe le minori;
- spese per conseguimento della patente di guida da parte di entrambe le figlie (corsi e lezioni);
7. Dà, altresì, atto dell'impegno dei genitori a far proseguire ad il percorso di supporto Per_1 psicologico attualmente in essere con la Dott.ssa fino a che la professionista non lo CP_2 riterrà concluso e della disponibilità degli stessi a suddividere i relativi costi in ragione del
50% ciascuno;
8. Dispone, anche sull'accordo delle parti, che l'AUU continui ad essere percepito per intero dalla madre;
9. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Si comunichi anche ai SS del Comune di Bareggio.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Laura Cosmai
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