Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 50/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice dr.ssa Silvia Fioraso, ha pronunciato all'udienza del 10/03/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 50/2023 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. ESTRANGEROS CECILIA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
assistita dall'avv. CALIFANO AGOSTINO CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.1.2023, ha dedotto di essere stato assunto da Parte_1 in data 1.10.2015 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di CP_1 essere stato addetto ai trasporti petroliferi, di avere assunto ruolo di RSA dal 2017 e di essere stato licenziato per giusta causa con lettera del 4.8.2022, ricevuta il 10.8.2022, perché ritenuto colpevole di tentato furto di GPL dalla raffineria di Sannazzaro de' Burgundi. Ritenendo illegittimo il licenziamento intimatogli, sia in ragione della insussistenza dei fatti addebitatigli e determinato, invece, da ragioni discriminatorie legate al ruolo di RSA rivestito, sia in quanto tardivo, il lavoratore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1
“a) dichiarare nullo/ annullare /dichiarare inefficace il licenziamento irrogato il 4.8.22 da CP_1
con sede legale in Tortona, Via Cavalieri di Vittorio Veneto 8, in persona del legale rapp.te
[...]
p,.t., per insussistenza del fatto addebitato al lavoratore e condannare la resistente a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli l'indennità prevista dall'art. 3 c.2 del D. l.vo
23/2015, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto risultante dal doc.23 pari ad €1.840,21, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum;
b) ovvero, in alternativa dichiarare nullo/ annullare /dichiarare inefficace il licenziamento irrogato il
4.8.22 da in quanto ritorsivo e persecutorio (art.2) e condannare la medesima a CP_1 reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli l'indennità prevista dall'art. 2 c.2 del
D. l.vo 23/2015, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto risultante dal doc.23 pari ad €1.840,21, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum;
c) ovvero in subordine, accertato il vizio della procedura disciplinare in quanto tardiva ed in quanto la contestazione relativa alla non genuinità del doc.11 era generica, apparente e tale da non consentire al lavoratore di svolgere una difesa efficace, dichiarare il licenziamento ingiustificato, annullarlo e condannare resistente a corrispondergli l'indennità prevista dall'art. 3 c.1 del D. l.vo
23/2015 ; ovvero, in via gradata, quella prevista dall'art. 4 D. l.vo 23/2015.
Con rivalutazione ed interessi e vittoria di spese.”.
costituitasi regolarmente in giudizio, ha contestato la fondatezza delle doglianze CP_1 avversarie e chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti e di quella acquisita dalla Procura della Repubblica di Pavia e relativa al procedimento penale n. 4430/2019
RGN Mod 44 e n. 2413/2021 RGNR Mod 21 a carico di;
sono inoltre stati escussi Parte_1 alcuni testimoni.
All'udienza del 10.3.2025 la causa è stata discussa dai difensori e all'esito è stata decisa come da dispositivo che segue.
Il ricorrente è stato licenziato mediante lettera datata 4.8.2022 (doc. 8 ric. - doc. 14 res.), la quale richiama la precedente contestazione disciplinare del 13.7.2022 (doc. 6 ric. – doc. 12 res.).
La lettera di contestazione disciplinare del 13.7.2022 ha il seguente contenuto:
“premesso che: Part
• in data 31 maggio – 13 giugno 2019 Le abbiamo contestato quanto i aveva in allora comunicato con la missiva del 13 maggio precedente (nel quale, peraltro, non si ipotizzavano responsabilità di dipendenti della stessa);
• a seguito delle giustificazioni da Lei rese il 17 giugno 2019, cui era allegata una bolletta di Part consegna che recava una firma con timbro che attestava -secondo quanto da Lei in
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allora riferito- lo scarico della medesima quantità di GPL che era autorizzato a caricare il 16
Aprile presso la Raffineria Eni di Sannazzaro de' Burgondi, il procedimento si concludeva senza l'adozione di provvedimento disciplinare in quanto i fatti allora noti non consentivano la conferma del dato oggetto di contestazione da parte dell' circa Parte_3
l'illegittimo carico non autorizzato di 3.300 kg di GPL;
• la detta missiva del 28 giugno 2019 si concludeva con la riserva di assumere ogni ulteriore iniziativa nel caso in cui fossero emersi nuovi o diversi elementi in merito alla vicenda oggetto di contestazione;
• a seguito della segnalazione dell'esistenza di un procedimento penale a Suo carico, dopo ricerche, in data 28 giugno u.s., abbiamo materialmente acquisito- previa autorizzazione del PM- gli atti del fascicolo penale RGNR 2413/2021 presso la Procura della Repubblica di
Pavia ed abbiamo appreso che il PM ha richiesto in data 17 dicembre 2021 il rinvio a Part giudizio di Lei e dei signori e , già dipendenti ddetti Persona_1 Persona_2 Part alla baia di carico presso la raffineria i Sannazzaro dei Burundi, con imputazione:
a) del delitto di cui agli art. 110 codice penale e 40 comma 1, lettera b), commi 3 e 4 del
D.Lgs. 504/1995 perché in concorso, Lei nelle qualità di dipendente di e CP_2 Part
GA di dipendenti avreste sottratto prodotto energetico all'accertamento Per_1
e al pagamento dell'accisa, in particolare, dopo aver prelevato la quantità regolarmente prenotata di GPL, richiedendo l'emissione dei ddt per tale quantitativo, prelevavate e caricavate sull'autobotte da Lei condotta ulteriori 3.300 kg di GPL che veniva in tal modo sottratti all'accertamento e al pagamento dell'accisa per € 883,64; con l'aggravante di aver sottratto ad accertamento e il pagamento una quantità superiore a 2,000 kg;
b) del delitto di cui agli artt. 110,56, 624 e 625 n. 5 codice penale perché in concorso e nelle rispettive qualità con la condotta descritta compivate atti idonei e diretti in modo non Part equivoco a impossessarsi 3.300 kg di GPL sottraendoli a con l'aggravante di aver commesso il fatto il numero di tre persone;
Part
• persone offese in detto procedimento sono l' ; Parte_3
• tra i vari atti e documenti all'atto dell'accesso abbiamo avuto conoscenza dei seguenti atti e documenti tutti già a Lei conosciuti in quanto ha provveduto a difendersi, depositando memoria, nel procedimento tramite Legale di fiducia:
Part A la denuncia-querela di ell'11 giugno 2019;
B il processo verbale di constatazione di irregolarità dell' del 17 Aprile 2019; Parte_3
C l'annotazione di PG della Legione Carabinieri Lombardia-Stazione di Sannazzaro del 21
Febbraio 2020 e l'esito delle indagini delegate dalla Procura di Pavia alle quali sono allegati i filmati che i CC hanno estratto dalle telecamere di sicurezza della Raffineria di Sannazzaro de'
Burgondi;
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D il verbale di ss.ii. rese da in data 26 ottobre 2021 all'epoca dei fatti Responsabile Testimone_1 del servizio movimentazione e spedizione dei prodotti petroliferi;
Part E le lettere di contestazioni di i signori , le giustificazioni degli stessi e le Per_1 Per_2
relative lettere di licenziamento.
Premesso quanto sopra, terminato oggi l'esame della documentazione, sono emersi solo ora fatti nuovi e diversi e segnatamente quanto segue.
- Lei, alle ore 9.30 del 16 Aprile ha fatto ingresso alla guida del mezzo tg FG352EE nella baia di carico n. 3 (automatica) della detta Raffineria ed è sceso dal mezzo alle 9.31 iniziando -senza di alcun addetto le operazioni di carico;
alle 10.04 sono giunti due addetti (poi identificati nei Pt_2 signori e ) che hanno di lì in avanti supervisionato il carico;
terminate le Per_1 Per_2 operazioni di carico, alle ore 10.15 Lei è risalito sull'autobotte ed è ripartito.
- il Manuale dell'ST al punto 4.4. che disciplina le “Istruzioni per la caricazione autobotti di
GPL” prevede che le operazioni sulle attrezzature delle basi di carico siano ad esclusivo carico degli addetti di stabilimento.
Part
- come si evince dalla denuncia querela di Lei alle 10.24 ha sostato sulla pesa fiscale, ma invece di dirigersi verso il piazzale interno per ritirare i documenti di trasporto si è diretto nuovamente verso le baie di carico.
- Alle 10.26 la medesima autobotte con Lei alla guida ha fatto ingresso alla baia di carico n. 4 (il 16
Aprile 2019 predisposta in modalità manuale) e sono immediatamente sopraggiunti i medesimi Part operatori ) che hanno predisposto -Lei presente e coadiuvante- un nuovo Per_1 Per_2 caricamento terminato alle 11.31.
- Lei è ripartito alle 10.33 e alle 11.00 circa, dopo avere ritirato la documentazione di trasporto, veniva fermato dall' che appuravano sussistere una differenza di 3.300 kg Parte_3 tra il prodotto, come risultante dalla pesa dall'Agenzia effettuata due volte, su due pese diversa, stante la rilevante differenza riscontrata e ciò come da dichiarazioni resa dal sig. Tes_1 Part
- Come si evince dalla denuncia querela di in coincidenza temporale il carico presso la baia n.
4, si è registrato un anomalo abbassamento del telelivello del serbatoio di propano, coerente con il prodotto aggiuntivo caricato senza autorizzazione;
Part
- Nelle citate giustificazioni i dipendenti hanno affermato di non essersi resi conto che lei avesse provveduto al collegamento alla baia senza il loro intervento (così e
Cigana), facendo riferimento al secondo carico presso la baia n. 4, mentre, come evidenziato dai
CC, gli stessi erano presenti e, dunque, perfettamente consapevoli.
- La bolletta di consegna allegata alle Sue giustificazioni del 2019 - apparentemente divergente dalle risultanze della pesa effettuata dall' (che, come detto, solo ora abbiamo Parte_3 appurato essere stata effettuata due volte su due pese diverse) - risulta ora e alla luce di quanto
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sopra, non genuina, come del resto confermato dall nelle dichiarazioni citate che ha escluso Tes_1 Part di averla sottoscritta e che rilasciasse dichiarazioni di tal fatta, facendo fede riguardo i quantitativi le pesate delle tare fiscali
Ai sensi e per gli effetti tutti di legge e di contratto, ed in particolare dell'art. 7 della legge 300/70 e
32 del CCNL vigente, Le contestiamo i fatti sopra descritti e segnatamente:
1. in data 16 Aprile 2019 alla guida dell'autobotte targata FG352EE- AF81677 di nostra proprietà e nell'esercizio dell'attività lavorative, recatosi presso la Raffineria Eni di Sannazzaro dè Burgondi per caricare 21.109 kg di GPL, di avere proceduto ad effettuare due carichi, il primo su una baia (n. Part 3) automatica senza attendere di essere coadiuvato dagli addetti e con ciò contravvenendo Part alle procedure della Raffineria che imponevano la presenza di un addetto per poi procedere alla pesa e successivamente di essersi nuovamente recato presso una baia di carico manuale (n.
4) per caricare ulteriore prodotto, pur non essendo autorizzato e senza che vi fosse alcuna ragione per procedere a tale secondo carico, ritirando infine i documenti coerenti con il solo primo carico senza effettuare una nuova pesata;
2. di avere, in tale occasione, con le dette modalità e con la complicità degli addetti al carico in Part allora dipendenti signori e DO GA, indebitamente ed illecitamente Persona_1 caricato, tentandone l'appropriazione fraudolenta, 3.300 kg di GPL in eccedenza rispetto al carico autorizzato e indicato dai documenti di trasporto, esponendo la scrivente a possibili sanzioni ove Part avesse circolato e con lesione dell'immagine della Società presso il Cliente mettendo a repentaglio i rapporti commerciali con la stessa;
3. di avere nel 2019 e nel corso del procedimento disciplinare di cui alle premesse, giustificato il
Suo operato smentendo l'attendibilità delle verifiche effettuate dall' e Parte_3 accreditando
Pt_3 Parte_3
4. di aver accreditato tale tesi sulla scorta di una bolletta di carico non genuina che il Responsabile ha negato di aver firmato, disconoscendo la prassi del relativo rilascio.”. Parte_4
Il lavoratore si è giustificato con lettera del 21.7.2022 (doc. 7 ric. - doc. 13 res.), negando di aver iniziato le operazioni di carico alla baia n. 3 in assenza di addetti Eni ed affermando di essersi sempre attenuto alla regola individuata nel Manuale dell'ST; di essere tornato alla baia manuale, su indicazione degli operatori, dopo aver effettuato una prima pesata, in quanto il carico non era risultato corretto e vi era necessità di un rabbocco;
di aver poi proceduto ad una seconda pesata, i cui risultati sono stati presentati ai fini del rilascio dei documenti di viaggio;
che dal verbale dell non risulta che siano state effettuate più pesate;
di non sapere Parte_3 Part perché i dipendenti vessero riferito di non essersi accorti del secondo carico alla baia n. 4, visto che la loro presenza emergeva dai fotogrammi acclusi alla annotazione di PG. Quanto alla
“bolletta di consegna” già esibita al datore di lavoro nell'ambito del procedimento disciplinare del
2019 e considerata successivamente non genuina, ha rilevato come trattasi di documento
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stampato dal mezzo aziendale e che le incongruenze relative agli orari indicati sulla stessa erano state evidenziate all'azienda a cui era stata chiesta spiegazione, senza risultato;
inoltre, ha Part sottolineato come il timbro apposto sul documento fosse un timbro di non nella sua disponibilità e che il fatto che l'CA avesse negato di averlo apposto e siglato nonché che vi fosse una prassi in tal senso non costituivano circostanze idonee ad inficiarne la genuinità. ha ritenuto non idonee le giustificazioni del lavoratore e ha irrogato il licenziamento: CP_1
“facciamo seguito alla contestazione disciplinare del 13 luglio scorso da intendersi qui integralmente trascritta e, viste le sue giustificazioni rese con lettera datata 21 luglio 2022 pervenuta il 25 luglio 2022, effettuati ulteriori accertamenti, Le comunichiamo che le stesse non possono essere accolte in quanto non hanno l'attitudine a confutare quanto contestato come emerso dagli atti di indagine nel procedimento penale che La vede imputato unitamente ai due ex dipendenti che riteniamo confermati. CP_3 Per_2 Part Senza fini esaustivi, premesso che ci ha comunicato poco prima dell'accesso al fascicolo il numero di ruolo generale del procedimento citato, non avendo il suo legale fornito riferimenti, rileviamo che:
a) il fotogramma che Lei ha riportato nella lettera di giustificazioni accreditando essere delle ore
10.31 (l'orario è illeggibile e non risulta essere tra quelli presenti nella annotazione di PG del 21 febbraio 2020), non può ritrarre il carico alla baia 3 come Lei afferma, in quanto, da detta annotazione risulta che Lei ha lasciato la baia 3 alle ore 10.15 e Lei stesso, contraddittoriamente, afferma (correggendo l'errore materiale nella lettera di contestazione che indicava le 11.31) che alle 10.31 è terminato il carico alla baia 4 (iniziato alle 10.26), così come del resto risulta dalla citata annotazione di PG;
inoltre Lei ha pure riportato nella lettera di giustificazioni un fotogramma delle ore 10.32 (l'orario in tal caso è leggibile) che La ritrae alla baia 4;
b) i fotogrammi presenti nella detta informativa di PG e quanto le forze dell'ordine riportano nella stessa confermano che Lei ha iniziato a caricare alla baia 3 senza che fossero presenti gli addetti Part
c) la detta informativa e i relativi fotogrammi confermano che Lei ha partecipato alle operazioni di carico (operando su attrezzature Eni come da fotogramma n. 3 dell'annotazione di PG citata), il cui divieto Lei stesso riconosce;
d) la circostanza che Lei abbia effettuato una pesata dopo il cd. “rabbocco”, non risulta dalla citata informativa di PG che riporta solo la pesata effettuata dopo il primo carico alla baia 3 e riferisce che Lei è stato fermato dall' alle 11.00 circa dopo che aveva ritirato i Parte_3 documenti di trasporto;
e) le risultanze della “bolletta di consegna” non sono solo smentite dalla durata ivi riportata dello scarico non coerente con la quantità, come Lei stesso ammette, ma dall'insieme delle circostanze emerse in sede di indagini, tra le quali il secondo carico su pista manuale (cd. “rabbocco”) che, in assenza di qualsivoglia elemento atto a suffragare l'insufficienza del primo carico, assume
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particolare rilievo;
quanto alla “firma” sulla stessa, pur a fronte delle dichiarazioni dell'CA, Lei stesso non la identifica, affidandosi a supposizioni;
permane, quindi, il fatto che non sia riconducibile a soggetto identificato o identificabile, non essendo certo determinante la presenza di Part un timbro peraltro, effettuati per scrupolo e come da Lei richiesto, ulteriori accertamenti, è emerso che il giorno 16 Aprile 2019 risultano due scarichi: uno di 3 litri effettuato tra le 13.04 e le
13.10 (0,72 litri/minuto) e uno di 39.467 litri tra le 15.13 e le 15.28 (3.788,83 litri/minuto), a fronte di scarichi prima e dopo in media di poco più di 400 litri/minuto; ciò conferma l'inattendibilità della
“bolletta di consegna” di cui sopra;
f) da ultimo ci corre l'obbligo di sottolineare che le richieste del Suo avvocato circa la cd. “bolletta di consegna” sono state evase con l'invio della cd. metrica e che l'avv. Merlo - a fronte di richieste di mere valutazioni (cioè se la durata dello scarico fosse compatibile con la quantità apparentemente scaricata) ha poi comunicato che la documentazione richiesta era stata consegnata e altre richieste non potevano essere evase.
Stante quanto sopra, ribadite le contestazioni mosse, essendo i fatti contestati emersi dai documenti e atti acquisiti dal fascicolo penale e le Sue giustificazioni non idonee a smentire le relative risultanze, vista la gravità dei comportamenti contestati, integranti tra l'altro illeciti penali, atteso che gli stessi, anche singolarmente considerati, integrano gli estremi di giusta causa, in quanto ledono irrimediabilmente il vincolo fiduciario, con la presente le intimiamo il licenziamento la giusta causa, riservandoci ogni azione risarcitoria nei di Lei confronti.”.
Ciò posto, occorre preliminarmente valutare l'eccezione di tardività sollevata dalla parte ricorrente, con la precisazione che ciò di cui il lavoratore si duole è il fatto che l'irrogazione della sanzione espulsiva sia avvenuta nonostante i fatti addebitati fossero conosciuti dal datore di lavoro sin dal
2019 e non anche la violazione del ne bis in idem.
I fatti oggetto di contestazione disciplinare risalgono al 2019. in data 31.5.2019 aveva contestato al lavoratore che “La nostra cliente Eni s.p.a. CP_1 nella data del 13 maggio 2019 ci ha comunicato quanto segue, riferendosi alla verifiche condotte in merito a fatti accaduti in data 16 aprile 2019 in Sannazzaro dè Burgundi: “… nel corso di una verifica a campione sulle autobotti in uscita dal nostro deposito fiscale di Sannazzaro dè Burgundi, la di Pavia riscontrava sul mezzo con targa Controparte_4
FG352EE/AF81677 di proprietà di condotto dal signor un carico CP_1 Parte_1 di kg 3.300 di GPL in eccedenza rispetto al quantitativo indicato nei documenti di trasporto.
In particolare, a fronte di documenti di accompagnamento merce (DAS) riportanti un netto caricato di kg 22.150, si osservava, in sede di verifica, un carico netto effettivo di kg. 25.450, per un peso complessivo del mezzo di kg 46.390 (Tara kg. 20.940).
A seguito di tale importante differenza, si provvedeva ad annullare la spedizione e reintrodurre nella sfera di giacenza deposito l'intero quantitativo di GPL.
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Da parte sua, l , preso atto che il fatto accertato era da considerarsi Parte_3
“tentativo di sottrazione al pagamento dell'accisa” contestava alla sottoscritta – (Eni s.p.a., n.d.r.) - società la violazione dell'art. 40 comma 3 del D.Lgs. N. 504 del 1955.
Ciò premesso, è evidente che siamo in presenza di un pesante e grave atto di frode messo in atto dall'autista dipendente della ”. CP_1 Persona_3
Atteso il contenuto oggettivo di questa comunicazione e le implicazioni di responsabilità ad ogni livello che ne conseguono, abbiamo disposto la sua sospensione dal servizio con effetto immediato, ferma la sua retribuzione, tanto da consentire il pieno chiarimento dei fatti senza pregiudizio per la società.”.
Nel termine concessogli, aveva fornito le proprie giustificazioni, affermando che in Parte_1 occasione dello scarico del mezzo, risultavano riversati nei serbatoi della raffineria 39.467 litri di
GPL, pari al quantitativo che avrebbe dovuto caricare, come indicato nella “bolletta di consegna” Part stampata dal mezzo stesso, riportante i dati del contalitri su di esso installato, vidimata da che veniva allegata, e che, pertanto, la differenza di quantitativo riscontrata dall'Agenzia delle Entrate in sede di controllo in uscita dalla raffineria in data 16.4.2019 doveva ritenersi frutto di un malfunzionamento delle pese.
Alla luce di tali giustificazioni e del dato misurato dal contalitri indicato nel documento allegato, Part controfirmato da aveva ritenuto di definire il procedimento allo stato degli atti, CP_1 senza l'irrogazione di alcuna sanzione, riammettendo il lavoratore il servizio, pur “Con espressa riserva di assumere ogni ulteriore iniziativa nel caso in cui emergessero nuovi o diversi elementi in merito alla vicenda oggetto di contestazione.”.
Nella seconda contestazione disciplinare del 13.7.2022, ha dato atto di aver solo CP_1 successivamente avuto notizia dell'apertura di un procedimento penale a carico del per i Pt_1 fatti avvenuti il 16.4.2019 da parte della Procura della Repubblica di Pavia e del suo rinvio a giudizio, e di essersi quindi attivata per ottenere l'acquisizione degli atti del predetto procedimento, ottenuta in data 28.6.2022.
Quanto indicato dal datore di lavoro trova riscontro nella documentazione agli atti. In particolare, risulta che in data 6.5.2022 il difensore del ricorrente abbia inviato a una CP_1 comunicazione e-mail con la quale chiedeva se esistesse una copertura fornita dal datore di lavoro per le spese legali necessarie per la difesa del lavoratore nell'ambito del procedimento penale aperto a suo carico dalla Procura della Repubblica di Pavia in relazione ai fatti già oggetto del procedimento disciplinare del 2019 e che, in risposta a tale richiesta, abbia ribadito CP_1 la riserva contenuta nella comunicazione di chiusura del procedimento disciplinare del 2019. Non risulta dalla documentazione depositata dalle parti che abbia avuto conoscenza del CP_1 procedimento penale indicato prima di tale data.
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La data del 28.6.2022, indicata come la data in cui ha potuto acquisire gli atti del CP_1 procedimento penale, è pienamente compatibile con la conoscenza dell'esistenza del procedimento penale avvenuta il 6.5.2022.
E', poi, indubbio che dagli atti del procedimento penale la società abbia appreso elementi fattuali ulteriori rispetto a quelli già noti e contestati al dipendente nel 2019 (come la circostanza che vi sia stato un “rabbocco” di GPL, effettuato presso una baia diversa e manuale, rispetto al quantitativo Part di prodotto in un primo momento caricato presso una baia automatica, la posizione di spressa dal Responsabile rispetto alla “bolletta di consegna” di cui il si era avvalso in Testimone_1 Pt_1 sede di giustificazioni nel corso del precedente procedimento disciplinare e la circostanza che due Part addetti avessero reso dichiarazioni non veritiere, perché smentite dalle immagini dei filmati delle telecamere poste sulle baie, circa l'avvenuto “rabbocco” di prodotto sul mezzo condotto dal
, idonei a fondare una nuova contestazione disciplinare/riapertura del procedimento Pt_1 disciplinare.
Ed infatti la seconda contestazione sollevata nei confronti del riguarda non solo il fatto di Pt_1 aver tentato di appropriarsi indebitamente di 3.300 kg di GPL, ma anche altri fatti: l'aver effettuato Part un primo carico senza attendere l'intervento di addetti n violazione delle disposizioni contenute nel Manuale dell'ST; l'aver effettuato un “rabbocco” non necessario né autorizzato successivamente alle operazioni di pesa successive al primo carico;
l'aver richiesto ed ottenuto documenti di trasporto coerenti con la pesata effettuata dopo il primo carico;
l'aver giustificato il fatto contestatogli nel 2019 mediante allegazione di un documento poi rivelatosi non genuino.
D'altra parte, non si ritiene di poter rimproverare alla società di non aver approfondito ulteriormente gli accertamenti nel 2019, a fronte dell'esibizione da parte del dipendente della “bolletta di consegna”, la quale presentava delle incongruenze intrinseche relative non al quantitativo di prodotto scaricato, dato su cui si incentravano le giustificazioni del lavoratore, ma alla velocità e alla tempistica di scarico. Deve infatti osservarsi che il documento era stato stampato dal mezzo di proprietà di ordinariamente sottoposto a controlli (allegati al doc. 14 ric.), e che CP_1
l'autobotte aveva altresì superato i controlli di piombatura disposti nel maggio 2019 (doc. 7 res.); Part inoltre, detto documento risultava vidimato da personale circostanza idonea a far presumere una verifica/controllo circa la regolarità delle operazioni di scarico.
D'altra parte, si richiama quanto anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in merito: “1.1. Posto che il canone del rispetto dell'immediatezza della contestazione nel procedimento disciplinare assume carattere "relativo", che impone una valutazione caso per caso, secondo un risalente insegnamento giurisprudenziale la valutazione della tempestività della contestazione costituisce una indagine di fatto demandata al giudice del merito (Cass. n. 14113 del
2006; Cass. n. 29480 del 2008; Cass. n. 5546 del 2010; Cass. n. 20719 del 2013; Cass. n. 1247 del 2015; Cass. n. 14324 del 2015; Cass. n. 16841 del 2018). Pertanto, come ogni accertamento di fatto può essere sottoposto al sindacato di questa Corte di legittimità nei ristretti limiti in cui può
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esserlo ogni quaestio facti, nella vigenza del novellato n. 5 dell'art. 360 c.p.c. così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del
2014.
Inoltre, rileva l'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi (Cass. n. 23739 del 2008; Cass. n. 21546 del
2007), né, tanto meno, è di per sé sanzionabile - come, invece, sembra sostenere parte ricorrente
- un eventuale ritardo nell'acquisizione di elementi che conducano ad accertare la responsabilità disciplinare. Il datore di lavoro, infatti, ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione (da ultimo Cass. n. 7467 del 2023), bensì
l'onere di attivarsi sorge solo allorquando l'illecito viene percepito in termini circostanziati, sì da consentire l'avvio del procedimento (Cass. n. 28974 del 2017; Cass. n. 10069 del 2016; Cass. n.
21546 del 2007).
Come poi evidenziato dalla stessa sentenza di questa Corte richiamata dai giudici d'appello a sostegno del decisum (Cass. n. 3904 del 2020), il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 10688 del 2017;
Cass. n. 1101 del 2007; Cass. n. 241 del 2006; Cass. n. 5308 del 2000).” (Cassazione civile sez. lav., 03/01/2024, (ud. 14/12/2023, dep. 03/01/2024), n.109).
Ciò posto, si può passare ad analizzare le risultanze istruttorie.
E' pacifico e comunque emerge dalla documentazione agli atti, con particolare riferimento alla
“Richiesta di Caricazione ed Estrazione”, allegata al Processo Verbale di constatazione irregolarità dell prodotto quale doc. 17 ric. e comunque riprodotta a pag. 3 del ricorso, Parte_3 che in data 16.4.2019 , alla guida del mezzo aziendale targato Parte_1 Parte FE352EE/AF81677, si sia presentato presso la raffineria di Sannazzaro De' Burgondi per effettuare il carico di GPL necessario a soddisfare la “Richiesta di Caricazione ed Estrazione” di
KG 22109 e Lt 39000; appena entrato nella raffineria egli ha sottoposto il mezzo ad una prima pesata finalizzata a determinare la tara, ossia il peso del mezzo vuoto, prima dell'effettuazione del carico richiesto;
il dato misurato era pari a kg 20940; Dettoli si è recato quindi alle baie di carico e precisamente alla baia n. 3.
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Dai filmati contenuti nei DVD acclusi al fascicolo penale e acquisiti dalla Procura della Repubblica di Pavia, in particolare dal filmato contenuto nel DVD n. 1, risulta che il con il mezzo Pt_1 aziendale, sia giunto alla baia n. 3 alle ore 9:30; alle ore 9:31 ha iniziato a preparare il mezzo per il carico e ad agganciare le pompe all'autobotte, nel mentre è sopraggiunto un altro soggetto, rimasto presso la baia di carico insieme all'autista per qualche minuto, il quale tuttavia non risulta Parte essere, come invece sostenuto dal ricorrente, un addetto lle operazioni di carico del prodotto;
ciò si comprende continuando a visionare i filmati, in quanto gli addetti alle operazioni di carico, quando appaiono ripresi, vestono indumenti del tutto diversi;
d'altra parte detto soggetto, che Parte neppure è dato comprendere se sia o meno un dipendente non è ripreso a svolgere alcuna attività materiale né prende alcuna iniziativa;
ha svolto le operazioni in autonomia e da solo, Pt_1 senza alcun aiuto;
soltanto alle ore 9:43 è comparso per la prima volta presso la baia n. 3 un Parte addetto che poi si è immediatamente allontanato per ritornare alle 10:01; alle 10:04 si è presentato presso la baia n. 3 un altro addetto alle operazioni di carico che ha coadiuvato il ricorrente a staccare i tubi, rendendo palese il fatto che le operazioni di carico erano terminate;
alla Parte presenza degli addetti poi, ha richiuso il portellone del mezzo e si è allontanato dalla Pt_1 baia n. 3 alle ore 10:15.
Effettuato il primo carico presso la baia n. 3, si è recato alle pese: il dato è pacifico e Pt_1 ammesso apertamente dallo stesso ricorrente.
Dal filmato contenuto nel DVD n. 7 emerge che sia tornato con il mezzo aziendale presso le Pt_1 Parte baie di carico e, nello specifico, che sia entrato alle ore 10:26 nella baia n. 4; qui i due addetti già intervenuti in precedenza alla baia n. 3 hanno armeggiato sul retro del mezzo e hanno attaccato le pompe allo stesso, compiendo le stesse operazioni che erano state invece poste in essere in autonomia dal presso la baia n. 3; alle ore 10:31 il carico aggiuntivo appare Pt_1 terminato in quanto i tre hanno iniziato a staccare i tubi e a richiudere il portellone dell'autobotte, che si allontanava dalla baia n. 4, guidata dal alle ore 10:33. Pt_1
A questo punto, ha sostenuto di aver proceduto ad una seconda pesata, di cui Parte_1 tuttavia non vi è prova.
In particolare, egli ha affermato che alla pesata successiva al primo carico, avvenuto presso la baia n. 3, il carico sarebbe risultato deficitario e di essersi quindi recato presso la baia n. 4 al fine di Parte effettuare un “rabbocco”, autorizzato dagli addetti ivi presenti;
di aver quindi pesato nuovamente il mezzo e, essendo risultato il carico a questo punto coerente con la richiesta iniziale, di aver richiesto il rilascio dei documenti di trasporto sulla base dei dati risultati dalla seconda pesata.
La ricostruzione del ricorrente contrasta però con il dato riportato nei documenti di trasporto Parte rilasciati da (allegati al verbale dell – doc. 17 ric.). I documenti di Parte_3 trasporto agli atti, infatti, indicano quale ora di stampa le 10:29, quando ancora il secondo carico presso la baia n. 4 era in corso, pertanto non è possibile che il rilascio di detti documenti sia
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avvenuto successivamente al “rabbocco” e ad una seconda pesata del mezzo realizzata a seguito dello stesso. Parte In merito, si aggiunge che il teste , all'epoca dei fatti dipendente on funzioni di Testimone_1
Responsabile Movimento Prodotto (v. Processo verbale di constatazione irregolarità dell
[...]
), pensionato al momento dell'escussione testimoniale, ha dichiarato che “se ad una Parte_3 pesata viene rilevato un carico in eccesso o in difetto rispetto al carico che deve essere effettuato ed è indicato nel documento in possesso dell'autista in entrata, non possono essere emessi documenti fiscali. Il documento fiscale viene emesso in automatico solo se il carico è regolare e corrispondente al documento di trasporto. È possibile che gli autisti si accorgano di carichi in difetto e quindi procedano a rabbocchi per raggiungere il peso richiesto dal documento di trasporto. Nel caso di specie la anomalia consisteva nel fatto che il ricorrente fosse in possesso di documenti fiscali attestanti la regolarità del carico nonostante al controllo dell Parte_3 fosse risultato un eccesso di carico. … non esiste alcuna documentazione che attesti che
[...] sia avvenuta una pesata risultata deficitaria e rispetto alla quale non sono stati emessi documenti Parte fiscali” e il teste , dipendente he ha assistito al controllo a campione disposto Testimone_2 dall sul mezzo condotto da , ha riferito che “Noi abbiamo Parte_3 Parte_1 sei pese, cinque delle quali sono automatiche, nel senso che l'autista in autonomia provvede alla pesatura del carico e il dato rilevato viene inviato direttamente ai sistemi informatici di raffineria con emissione del documento fiscale, nel caso in cui si tratti della seconda pesata, a carico effettuato
(e non della sola tara). Abbiamo poi una pesa manuale ove è necessario un operatore che dia il comando di pesa e rilevi il dato risultante senza che vi sia un invio automatico ai sistemi informatici di raffineria;
questa pesa consente l'emissione di un biglietto in cui vengono riportati i dati di pesatura avente efficacia fiscale, in quanto anche questa pesa come le altre è metrologicamente controllata. L'unica differenza che c'è tra la pesa automatica e quella manuale è che il dato della pesatura non è automaticamente inviato a sistema ma deve essere inserito dall'operatore in caso di necessità. … Preciso che le pese automatiche inviano i dati della pesatura al sistema una sola volta, nel senso che, una volta che è effettuato il peso lordo dell'autobotte e il dato è automaticamente inviato a sistema, il viaggio viene considerato concluso quindi non è più possibile per lo stesso autista ripresentarsi presso una qualsiasi delle pese automatiche nello stesso viaggio ed effettuare la pesatura con possibilità di generare nuovi documenti fiscali.”.
Dalle dichiarazioni dei testi emerge che, se alla pesa successiva al primo carico effettuato presso la baia n. 3 il carico fosse risultato deficitario, non vi sarebbe potuta essere alcuna emissione di documenti fiscali (di trasporto), ciò che avviene solo in caso di pesa coerente con la richiesta contenuta nei documenti in possesso dell'autista in entrata alla raffineria, mentre se il carico fosse risultato regolare, il dato sarebbe stato registrato a sistema in automatico, con emissione dei documenti di trasporto, con impossibilità di ottenere nuovi documenti fiscali a seguito di una seconda pesata.
Considerato che
i documenti di trasporto risultano emessi alle ore 10:29 e quindi
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dopo il primo carico effettuato alla baia n 3 e prima del completamento del secondo carico presso la baia n. 4, è evidente che il carico fosse già all'esito del primo carico regolare, senza alcuna necessità di ulteriori rabbocchi.
In base a quanto fin qui illustrato, risultano senz'altro confermati sia l'addebito relativo all'aver il Parte iniziato le operazioni di carico presso la baia n. 3 in assenza di personale n violazione Pt_1 delle disposizioni contenute nel c.d. Manuale dell'ST (doc. 20 ric. e doc. 18 res.), a cui egli stesso ammette di aver avuto l'obbligo di conformarsi e che prevedevano che “Le operazioni sulle attrezzature delle basi di carico sono ad esclusivo carico degli addetti di stabilimento”, sia l'addebito di aver proceduto, successivamente ad un primo carico di GPL, alla pesa del mezzo, ottenendo documenti di trasporto che attestavano la regolarità del carico, e di aver, nonostante ciò, proceduto ad un secondo carico di GPL, non necessario rispetto alla richiesta del datore di lavoro, presentata dall'autista all'entrata in raffineria.
Ritirati i documenti di trasporto, si è poi diretto verso l'uscita della raffineria dove, alle ore Pt_1
11:00 circa, è stato fermato per un controllo a campione da parte dell . Parte_3
Nel Processo Verbale di constatazione irregolarità dell (doc. 17 ric., accluso Parte_3 al fascicolo penale acquisito), si legge che “in data 16/04/2019 il sottoscritto funzionario ha effettuato un controllo “a campione” su due autobotti in uscita dal deposito, rilevando che il peso indicato nei documenti di accompagnamento, relativi all'autobotte targata FG352EE – AF81677, è irregolare …OPERAZIONI ESEGUITE In data 16/04/2019 è stato selezionata a campione, presso il varco di uscita dal deposito fiscale, la seguente autobotte, per eseguire un controllo tra il peso Part indicato sulla documentazione emessa dalla società a scorta della merce e quanto effettivamente caricato. Autobotte targa: FG352EE – AF81677; ST;
Prodotto Parte_1 caricato: GPL autotrazione (immesso in consumo e quindi ad accisa assolta); Totale prodotto caricato: KG 22.150. Documentazione di accompagnamento merce (n. 5 destinatari): DAS n.
074603/17 per consegna di LT 5.000 – kg 2.840; DAS n. 074604/17 per consegna di LT 15.000 – kg 8.519; DAS n. 074605/17 per consegna di LT 9.000 – kg 5.111; DAS n. 174606/17 per consegna di LT 5.000 – kg 2.840; DAS n. 074607/17 per consegna di LT 5.000 – kg 2.840. Totale kg 22.150. Il mezzo è stato accompagnato sulla pesa a ponte n. 6 normalmente utilizzata per controlli di pesatura in manuale. La pesa è censita con matricola n. 100382 ed è corredata di certificato di taratura “bollino verde” recante scadenza febbraio 2020. AL controllo di pesatura è stato rilevato il seguente peso: KG 46.390. I documenti di trasporto (DAS) non riportano il peso Parte lordo dell'autobotte, pertanto è stato richiesto il cartellino delle pesate effettuate dal personale nel corso delle operazioni di caricamento che riporta i seguenti dati: Tara kg 20.940; lordo kg
43.090; netto caricato kg 22.150. Dal confronto dei dati si rileva una differenza di peso lordo pari a
KG 3.300 (= 46.390 – 43.090). Si procede quindi al ricalcolo del quantitativo caricato: Tara kg
20.940; lordo kg 46.390; netto caricato kg 25.450. Si rileva quindi una differenza di GPL caricato in eccedenza pari a kg 3.300 (= kg 25.450 – 22.150). … la spedizione è stata annullata: il prodotto
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contenuto nell'autobotte è stato reintrodotto nella sfera di giacenza GPL di raffineria serb n. G-
4209 ed i n. 5 predetti documenti di trasporto (DAS) sono stati annullati. L'autobotte, previo controllo sulla pesa a ponte, alle ore 16:00 circa è uscita dal deposito vuota.”.
I funzionari dell hanno quindi contestato il fatto, qualificato come “tentativo di Parte_3 sottrazione al pagamento dell'accisa”, ad Eni S.p.A..
In merito alle operazioni di controllo svolte, il teste ha dichiarato: “ricordo l'episodio Testimone_1 che ha riguardato il sig. del 16.4.2019, sono stato interessato quel giorno stesso della Pt_1 vicenda dall perché avevano effettuato un controllo sul mezzo condotto dal Parte_3 ricorrente rilevando un'anomalia. Nello specifico il è stato fermato quando aveva già Pt_1 effettuato il carico del mezzo ed era in possesso dei documenti fiscali, i funzionari dell
[...]
hanno proceduto ad effettuare una nuova pesa del mezzo verificando che erano stati Parte_3 caricati circa 3.000 kg di GPL in più rispetto a quanto risultava dai documenti fiscali del ricorrente.
Io sono stato chiamato in qualità di responsabile dell'unità. Sopraggiunto, d'accordo e insieme ai funzionari dell , abbiamo proceduto ad una nuova pesata del mezzo Parte_3 utilizzando un'altra pesa, diversa da quella utilizzata da loro in precedenza, che ha dato il medesimo risultato ovvero un carico in eccesso per circa 3.000 kg. Quindi d'accordo con l
[...]
abbiamo ordinato lo scarico integrale del mezzo”; , Parte_3 Testimone_3 funzionario dell di Pavia che ha proceduto al controllo a campione, ha Parte_3 riferito: “ricordo che furono riscontrati 3.300 kg di GPL in più rispetto a quanto riportato nel Parte documento rilasciato dagli addetti ENI;
la pesata fu fatta da un addetto io riscontrai la Parte difformità rispetto al documento e chiamai i responsabili dell per la precisione l'ing. Tes_2
e il sig. dissi loro che avevo riscontrato un peso difforme rispetto al documento di Tes_1 trasporto, dopodichè chiesi loro di effettuare una verifica a loro volta e di farmi sapere, precisando Parte loro che avrei dovuto fare un verbale di contestazione all dopo un po' di tempo, ritornarono da me (non ricordo se l'ing. o il sig. e mi dissero che anche loro avevano Tes_2 Tes_1 riscontrato una difformità rispetto al quantitativo dichiarato nel documento di trasporto, non contestarono le risultanze della pesata fatta da me, anzi ammisero l'esistenza del problema.”; il teste ha affermato: “Dopo che è stata riscontrata la discrasia di peso dell'autobotte Testimone_2 guidato dal due colleghi operativi, di cui ora non ricordo i nomi, hanno ulteriormente Pt_1 verificato la correttezza dell'esito del controllo procedendo alla pesatura dell'autobotte presso altre pese con conferma della discrasia riscontrata. Preciso che le pese automatiche inviano i dati della pesatura al sistema una sola volta, nel senso che, una volta che è effettuato il peso lordo dell'autobotte e il dato è automaticamente inviato a sistema, il viaggio viene considerato concluso quindi non è più possibile per lo stesso autista ripresentarsi presso una qualsiasi delle pese automatiche nello stesso viaggio ed effettuare la pesatura con possibilità di generare nuovi documenti fiscali. Gli operativi in quell'occasione hanno quindi provveduto ad effettuare ulteriori
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controlli sulle pese automatiche verificando soltanto il dato che compare localmente sul display ma senza acquisire traccia documentale.”.
Dal Processo Verbale dell e dalle dichiarazioni testimoniali riportate emerge Parte_3 sia il quantitativo di GPL caricato in eccesso dal ricorrente, sia che in sede di controllo il mezzo è stato pesato due volte, una prima volta alla presenza e con verifica del funzionario dell
[...]
, sulla pesa n. 6 deputata ordinariamente a quel tipo di operazioni, e una seconda
Parte_3 Parte volta da parte di personale operativo dietro disposizione di e sollecitati in tal Tes_1 Tes_2 senso dall . Le contraddizioni delle dichiarazioni dei testi in merito alla
Parte_3 presenza o meno del personale dell e/o del alla seconda pesata non
Parte_3 Pt_1 appaiono dirimenti e si ritiene possano essere frutto del tempo trascorso rispetto all'accadimento dei fatti;
ciò che importa è che tutti i tre testimoni hanno concordemente riferito che vi fu una seconda pesata di controllo circa la discrasia riscontrata dall'Agenzia delle Entrate su di una pesa diversa da quella utilizzata dall e che il risultato fu confermato.
Parte_3
Verificato quindi che , alla guida dell'autobotte Transpe era stato colto Parte_1 CP_1 nell'atto di uscire dalla raffineria con un carico eccedente rispetto al quantitativo richiesto e autorizzato, come riferito dai testimoni, è stato ordinato lo scarico del mezzo.
Il ha affermato di essersi a questo punto premurato di stampare la c.d “bolletta di consegna” Pt_1 attestante i dati di scarico risultanti dal contalitri del mezzo (doc. 11 ric. riprodotto a pag. 6 ricorso), che tale documento indicava un quantitativo scaricato coerente con quello che avrebbe dovuto Parte caricare e di aver fatto vidimare la bolletta da personale Tale documento è stato quindi consegnato dal lavoratore al datore di lavoro in sede di giustificazioni nell'ambito del procedimento disciplinare aperto nel maggio 2019.
All'esito dell'istruttoria svolta è emersa tuttavia l'inattendibilità del documento.
Invero, lo stesso lavoratore ha rilevato alcune incongruenze tra i dati riportati nella predetta bolletta, che ha evidenziato al datore di lavoro soltanto in data 27.5.2022, quando ha richiesto
“documentazione attestante la regolarità del contalitri (prove metriche, verificazione periodica o altro) montato sul Vs mezzo AF 81677 il 16.4.2019, nonché l'indicazione di quale tipo di testata si trovasse su quell'autobotte”, ai fini di approntare la propria difesa nell'ambito del procedimento penale a suo carico (doc. 14 ric.). Egli in particolare in quell'occasione ha sottolineato che “Emerge infatti una incongruenza fra il quantitativo scaricato e la durata dello scarico.”
Il datore di lavoro ha trasmesso al lavoratore la documentazione e le informazioni sulla testata richieste in data 30.5.2022.
Nel frattempo, come detto, appresa la notizia dell'apertura di un procedimento penale a carico del proprio dipendente, ha richiesto di poter accedere agli atti del fascicolo penale. CP_1
Tra gli atti acquisiti dalla Procura della Repubblica di Pavia vi è il verbale di sommarie informazioni rese da , il quale in merito, in data 26.10.2021 (doc. 11 c res.) aveva dichiarato: Testimone_1
“Verso le ore 12.00 circa, l'autocisterna del signor in accordo con il funzionario dell'Agenzia Pt_1
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delle veniva portata sotto una baia di carico del GPL per procedere al suo svuotamento e Pt_3 recuperare il prodotto in essa contenuto, travasandolo in un serbatoio della Raffineria, alla Parte presenza di personale dell Non ho assistito personalmente alle operazioni di scarico, ma se Part non ricordo male erano presenti due operatori Da quanto mi consta, neanche il funzionario dell ha partecipato alle operazioni di scarico. Preciso che le operazioni di Parte_3 scarico del GPL, dall'autocisterna al serbatoio della Raffineria, hanno richiesto più di tre ore. La procedura di reimmissione del prodotto in Raffineria è infatti molto più lenta rispetto a quella di carico del prodotto stesso nell'autobotte, non disponendo la Raffineria di specifiche pompe per la sua reimmissione nei propri serbatoi. Dopo circa tre ore e mezzo, verso le ore 15.30, venivo Parte avvisato, da uno degli addetti che le operazioni di scarico erano terminate. A quel punto,
l'autocisterna veniva ricondotta presso le pese fiscali per effettuare un controllo di tara. Tale controllo dava esito regolare e coerente con la tara in ingresso alla Raffineria prima delle operazioni di carico. Ricordo che la pesata della tara era avvenuta in presenza del funzionario dell , che, al termie dello scarico, aveva autorizzato l'annullamento dei Parte_3 documenti fiscali, consentendo così all'autocisterna vuota di uscire verso le 16.00 circa dal recinto fiscale della Raffineria. … In merito al cartellino di scarico dell'autocisterna denominato “bolletta di consegna”, datato 16.04.2019, su carta intestata , che mi viene mostrato, escludo che CP_1 esso mi sia stato consegnato, come escludo di averlo timbrato e/o siglato. Peraltro, voglio precisare che analizzando il predetto cartellino si leggono dei dati non coerenti rispetto allo svolgimento dei fatti. Sul documento risulta infatti indicato “Inizio 15:13; Fine 15:28”. Ebbene, tale dato non può riferirsi alla durata effettiva delle operazioni di scarico, dal momento che esse, come ho avuto modo di chiarire, hanno avuto una durata di tre ore e mezza circa, con inizio verso le ore
12.00 e termine verso le 15.30. Inoltre, dalla lettura dei dati stampati su tale cartellino sembrerebbe che in soli 15 minuti (tra le ore 15.13 e le ore 15.28), sarebbero stati scaricati 39.467 litri di GPL.
Ebbene, se così fosse, tale dato non potrebbe certamente ritenersi attendibile, dal momento che, a mia conoscenza, non esistono sul mercato autobotti dotate di pompe in grado di scaricare in 15 Parte minuti un simile quantitativo di GPL. Peraltro, ribadisco che documenti non emessi da quale quello in esame, non mi risulta siano mai stati acquisiti dalla Raffineria in operazioni analoghe poiché per l'accertamento dei quantitativi fanno fede esclusivamente le pesate delle tare fiscali.”.
In sede giudiziale, , sentito quale teste, ha ribadito quanto già affermato ai Testimone_1
Carabinieri: “Lo scarico è durato circa 3 ore e mezza, vi ha provveduto il ricorrente personalmente Parte e sono rimasti presenti alle operazioni di scarico due operatori per verificare che il GPL effettivamente fosse integralmente recuperato. Al termine dell'operazione il mezzo è stato Parte nuovamente pesato per verificare la tara. Non ricordo chi erano gli operatori presenti allo scarico. … io non ho mai apposto timbri né firme su stampe di contalitri a richiesta degli autisti e quindi anche del né sono a conoscenza che altri addetti l'abbiano mai fatto. … il timbro Pt_1 apposto sulla copia del documento riportato a pag. 6 del ricorso che mi viene mostrata è conforme
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Parte a quelli di a la firma/sigla apposta su di esso non la riconosco come mia né so chi possa averla apposta … ricordo di essere stato interrogato dai Carabinieri di Sannazzaro sui fatti per cui
è causa e che mi sia stato letto il verbale delle mie dichiarazioni a cui mi richiamo.”.
Ancora in merito all'attendibilità dei dati riportati sulla “bolletta di consegna” in questione, sono stati sentiti , coordinatore dei tecnici della società del gruppo che si occupa Testimone_4 CP_1 della manutenzione dei mezzi della società, e , tecnico riparatore di autobotti Testimone_5 dipendente della società 2D Service srl, di cui è cliente. CP_1
Il primo ha riferito che “Lo scarico del GPL dalla cisterna avviene mediante una pompa con verifica tramite un contalitri, che conteggia quanto prodotto è passato;
al termine viene stampato il cartellino da cui risulta quanto prodotto è stato scaricato. … come responsabile tecnico dei mezzi della so che l'autobotte già guidata dal poteva scaricare anche a testata CP_1 Pt_1 spenta, ma il dispositivo di conteggio non computa il prodotto che viene scaricato con la testata spenta;
quindi, alla riaccensione, il contatore riparte dal quantitativo memorizzato al momento dello spegnimento, non conteggiando il carburante scaricato durante lo spegnimento stesso e col temporizzatore che riparte da zero, con ciò “sballando” le portate che vengono poi calcolate”; il secondo ha dichiarato che “Conosco il mezzo (autobotte) targato AF 81677 che è un mezzo di
. Il documento (pag. 6 del ricorso) che mi viene mostrato è lo scontrino che emette la CP_1 testata elettronica Almà montata sull'autobotte. Da tale scontrino risulterebbe che vi sia stata una erogazione iniziata alle 15:13 e terminata alle 15:28 per un totale di 39467 litri ambiente. Questa testata ha una portata che va dai 100 litri al minuto ai 400 litri al minuto quindi una erogazione come quella che viene indicata nel documento pari a circa 2631 litri al minuto è impossibile.
Rispetto al doc. 7 (fasc. resistente) che mi viene mostrato posso dire che è a firma del mio capo attuale, il quale ha attestato che sono stati controllati i sigilli metrici dell'autobotte, ossia i c.d. piombi metrici, e non sono state rilevate anomalie, nel senso che non sono state riscontrate manomissioni, rotture o altre problematiche. Questo controllo era stato fatto perché era stata rilevata un'anomalia nell'erogazione del mezzo, presumibilmente quella di cui ho detto prima, e avevamo ipotizzato quale possibile causa una modifica dei parametri metrologici della testata. Ma tale controllo era risultato regolare. … AD dell'avv. Estrangeros rispondo: posso spiegare l'anomalia del documento che mi è stato prima mostrato e riportato a pag. 6 del ricorso. Le testate
Almà hanno un difetto di programmazione, in gergo un baco, in base al quale, se si verifica un black out durante una erogazione con conseguente spegnimento della testata, quando la testata viene riaccesa viene riportata quale ora di inizio dell'erogazione quella di riaccensione della testata stessa e non quella originaria di effettivo inizio dell'erogazione precedente allo spegnimento;
contestualmente viene riportato il numero di litri erogato fino a quel momento e prima del black out.
Così può verificarsi il caso che il numero di litri erogato in mezz'ora risulti dallo scontrino erogato in cinque minuti, se si decide di stampare lo scontrino dopo cinque minuti dalla riaccensione. La testata Almà consente però anche di proseguire lo scarico una volta riaccesa la testata quindi il
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numero di litri che si andranno ad erogare andrà a sommarsi a quello erogato prima dello spegnimento della testata. Il black out si verifica sempre quando si spegne la testata. … è sempre stato possibile effettuare sull'autobotte di cui stiamo parlando una erogazione a testata spenta. … anche a testata spenta è possibile erogare prodotto pizzicando due tubi dell'aria così che l'aria che rimane intrappolata all'interno può essere utilizzata per far funzionare sia la valvola che la pompa anche a testata spenta. L'erogazione che avviene a testata spenta non viene registrata dal contalitri. Preciso che l'erogazione che avviene a testata spenta è un'erogazione normale fino al massimo della portata dell'impianto che nella specie è attorno a 400 litri al minuto. … i tubi di cui ho parlato, che laddove pizzicati possono consentire l'erogazione del prodotto a testata spenta, sono collocati sotto il cassettone, partono dall'interno della scatola dove è contenuta la stampante e finiscono uno direttamente alla valvola e l'altro all'attuatore oliodinamico che solitamente è collocato vicino alla pompa;
rispetto all'immagine del mezzo che mi viene mostrata (pag. 14 ricorso) posso dire che i tubi partono dalla scatola posizionata dietro la terza ruota posteriore dell'autobotte e terminano uno all'interno del portellone dove stanno armeggiando gli operatori e l'altro sotto.”.
Alla luce delle dichiarazioni rilasciate dai due tecnici, uno dei quali dipendente di una impresa terza, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, tra loro assolutamente coerenti, emerge, da un lato, l'inattendibilità dei dati riportati nella “bolletta di consegna” e, dall'altro, che l'anomalia riscontrata tra il dato relativo al quantitativo conteggiato dal contalitri come scaricato e la durata dell'operazione è derivata da uno spegnimento della testata, che poteva essere disposto dall'autista. Gli stessi tecnici hanno chiarito, inoltre, che a testata spenta vi era la possibilità di scaricare prodotto senza che il relativo quantitativo fosse conteggiato dal contalitri.
Tenuto conto del fatto che, come già visto, è dimostrato che il carico effettuato in precedenza fosse superiore di circa 3.300 kg rispetto a quello che avrebbe dovuto essere caricato, e considerato che vi è prova, sulla scorta delle informazioni acquisite dai testimoni, che vi fu uno spegnimento della testata del mezzo durante le operazioni di scarico, è del tutto verosimile che durante le operazioni di scarico il ricorrente abbia spento la testata e abbia proceduto ad un parziale scarico di GPL a testata spenta, così facendo risultare il quantitativo riversato nei serbatoi della raffineria registrato dal contalitri del mezzo coerente con quello che avrebbe dovuto caricare.
Nè può sostenersi che nelle peculiari circostanze concrete non sia credibile che il ricorrente abbia proceduto a falsare i dati di scarico, posto che era appena stato sottoposto a controllo e che le Parte operazioni erano avvenute alla presenza di addetti poiché, sempre dall'istruttoria svolta in Parte giudizio, è emerso che ad assistere alle operazioni di scarico siano stati gli stessi addetti he hanno consentito il “rabbocco” in eccesso presso la baia 4, negando il fatto in sede di Parte procedimento disciplinare aperto a loro carico da in contrasto con quanto risultato dalle videoriprese della baia (v. lettere di giustificazioni accluse al fascicolo penale acquisito), e che risultano essere imputati insieme al nel procedimento penale. In particolare, il teste Pt_1 Per_2
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, il quale non ha per il resto fornito informazioni utili, riferendo di essersi limitato a seguire Per_1 le disposizioni del collega in quanto addetto alle baie da soli tre giorni, ha riferito che Per_1
“nel pomeriggio, il collega mi disse che c'era da scaricare il camion perché non Per_1 risultava col peso, ribadisco che anche per questa seconda attività io seguivo il collega che mi insegnava”; , unico teste ad aver rilasciato dichiarazioni favorevoli al ricorrente, Persona_1 Parte ha confermato che “Nessun responsabile dell ha assistito alla fase di scarico, eravamo presenti io, e un certo che ci dava una mano nei momenti più impegnativi.”. Per_2 Per_4
Peraltro, lo stesso ricorrente, in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato che “Ho provveduto allo Parte scarico presso la baia di carico davanti a due operatori he erano gli stessi presenti al carico e Parte c'era un terzo operatore he girava tra le baie.”.
E', infine, pacifico che la “bolletta di consegna”, i cui risultati sono stati alterati, sia stata esibita dal lavoratore al datore di lavoro al fine di giustificarsi rispetto ai fatti contestatigli nel maggio 2019.
I fatti contestati al con lettera del 13.7.2022 appaiono quindi confermati all'esito Pt_1 dell'istruttoria svolta, mentre la relativa gravità ed idoneità a recidere il vincolo fiduciario nei confronti del dipendente e quindi a fondare il licenziamento per giusta causa sono evidenti ed invero neppure seriamente messi in discussione. Vengono infatti in rilievo più condotte, idonee ad esporre a sanzioni e a lederne l'immagine nei confronti del fornitore, da cui CP_1 emerge, con l'eccezione della sola violazione delle disposizioni del Manuale dell'ST, un Parte atteggiamento ingannatorio da parte del lavoratore sia nei confronti di sia nei confronti del datore di lavoro, al quale egli ha peraltro esibito una prova documentale a discarico degli addebiti mossigli in sede disciplinare poi risultata frutto di alterazioni, condotta che di per sé sola appare capace di minare il rapporto fiduciario su cui deve necessariamente basarsi il rapporto di lavoro.
Quanto esposto consente di ritenere superate le doglianze sollevate dal ricorrente circa la ritorsività/discriminatorietà del licenziamento.
In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte ricorrente, nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
19 RGL n. 50/2023
- condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, che liquida in complessivi € 7.000,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende.
Motivazione entro 60 giorni.
Alessandria, il 10/03/2025.
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