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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/06/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2372 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Alessandrini Francesco. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
EN LA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento della prescrizione del diritto
1 CP_ dell' a ripetere la somma richiesta con nota di indebito del 01.03.2024 e, per l'effetto, CP_ l'accertamento della non debenza all' da parte del ricorrente della somma richiesta – CP_ avendo l' nelle more del giudizio proceduto all'annullamento dell'indebito, come attestato nella memoria di costituzione e confermato dalla parte ricorrente in sede di udienza.
CP_
3. Nel costituirsi in giudizio, l' ha rappresentato di aver provveduto in sede amministrativa all'abbandono della pretesa restitutoria contestata al ricorrente con comunicazione di indebito del 01.03.2024 - sulla prestazione ASPI/MINIASPI del sig.
n. 564143/2013 per il periodo dal 28/08/2013 al 23/01/2014 per un Parte_1 importo complessivo di € 258,84 - per intervenuta prescrizione, come evincibile dal provvedimento di abbandono e dalla stampa gestione procedura indebiti allegate. Nelle note rese all'odierna udienza la parte ricorrente, preso atto di quanto dichiarato CP_ dalla difesa dell' si è associata alla richiesta di declaratoria di cessata materia del CP_ contendere, insistendo tuttavia nella condanna dell' al pagamento delle spese di lite.
4. L'avvenuto annullamento dell'indebito contestato alla parte ricorrente in via amministrativa e il conseguente integrale soddisfacimento delle richieste avanzate con il presente ricorso, consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
5. Definito in tal modo il contenuto della decisione occorre provvedere sulle spese di lite, le quali devono essere valutate sul presupposto della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 10553/2009; Cass. 19160/07). CP_ Rilevato che l' con comunicazione del 01.03.2024 ha proceduto alla richiesta di un credito ormai prescritto e che solo a seguito della notifica del presente ricorso giudiziario si è avveduto di tale circostanza ed ha provveduto ad annullare in via amministrativa l'indebito contestato al ricorrente, le spese di lite devono essere poste a carico dell' CP_1 in quanto con il suo contegno ha dato causa al giudizio e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in relazione al valore della causa (scaglione fino a
€1.100) e dell'attività processuale svolta, tenuto conto altresì del valore della prestazione dedotta in giudizio secondo quanto prescritto dall'art. 152 ultimo cpv disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di (R.G. 2372/2024), ogni contraria domanda, eccezione e
[...] CP_1 difesa respinte, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente che si liquidano in € 250,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distarsi.
2 Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
3
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2372 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Alessandrini Francesco. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
EN LA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento della prescrizione del diritto
1 CP_ dell' a ripetere la somma richiesta con nota di indebito del 01.03.2024 e, per l'effetto, CP_ l'accertamento della non debenza all' da parte del ricorrente della somma richiesta – CP_ avendo l' nelle more del giudizio proceduto all'annullamento dell'indebito, come attestato nella memoria di costituzione e confermato dalla parte ricorrente in sede di udienza.
CP_
3. Nel costituirsi in giudizio, l' ha rappresentato di aver provveduto in sede amministrativa all'abbandono della pretesa restitutoria contestata al ricorrente con comunicazione di indebito del 01.03.2024 - sulla prestazione ASPI/MINIASPI del sig.
n. 564143/2013 per il periodo dal 28/08/2013 al 23/01/2014 per un Parte_1 importo complessivo di € 258,84 - per intervenuta prescrizione, come evincibile dal provvedimento di abbandono e dalla stampa gestione procedura indebiti allegate. Nelle note rese all'odierna udienza la parte ricorrente, preso atto di quanto dichiarato CP_ dalla difesa dell' si è associata alla richiesta di declaratoria di cessata materia del CP_ contendere, insistendo tuttavia nella condanna dell' al pagamento delle spese di lite.
4. L'avvenuto annullamento dell'indebito contestato alla parte ricorrente in via amministrativa e il conseguente integrale soddisfacimento delle richieste avanzate con il presente ricorso, consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
5. Definito in tal modo il contenuto della decisione occorre provvedere sulle spese di lite, le quali devono essere valutate sul presupposto della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 10553/2009; Cass. 19160/07). CP_ Rilevato che l' con comunicazione del 01.03.2024 ha proceduto alla richiesta di un credito ormai prescritto e che solo a seguito della notifica del presente ricorso giudiziario si è avveduto di tale circostanza ed ha provveduto ad annullare in via amministrativa l'indebito contestato al ricorrente, le spese di lite devono essere poste a carico dell' CP_1 in quanto con il suo contegno ha dato causa al giudizio e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in relazione al valore della causa (scaglione fino a
€1.100) e dell'attività processuale svolta, tenuto conto altresì del valore della prestazione dedotta in giudizio secondo quanto prescritto dall'art. 152 ultimo cpv disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di (R.G. 2372/2024), ogni contraria domanda, eccezione e
[...] CP_1 difesa respinte, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente che si liquidano in € 250,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distarsi.
2 Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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