Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 07/01/2026, n. 262
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata dimostrazione dell'avvenuta rituale citazione in giudizio di una parte necessaria del giudizio (S.A.P.N. A. S.p.A.), nonostante l'onere imposto con ordinanza interlocutoria.

  • Inammissibile
    Intervenuta prescrizione del credito

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata dimostrazione dell'avvenuta rituale citazione in giudizio di una parte necessaria del giudizio (S.A.P.N. A. S.p.A.), nonostante l'onere imposto con ordinanza interlocutoria.

  • Inammissibile
    Vizi formali delle cartelle sottese

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata dimostrazione dell'avvenuta rituale citazione in giudizio di una parte necessaria del giudizio (S.A.P.N. A. S.p.A.), nonostante l'onere imposto con ordinanza interlocutoria.

  • Inammissibile
    Asserita inesistenza della compilazione della notifica

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata dimostrazione dell'avvenuta rituale citazione in giudizio di una parte necessaria del giudizio (S.A.P.N. A. S.p.A.), nonostante l'onere imposto con ordinanza interlocutoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 07/01/2026, n. 262
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 262
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo