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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 07/01/2026, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 262/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MARTINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17082/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00195 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazza Matteotti 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239027935905000 TARI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 02/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come da conclsioni rassegnate
Resistente: come da conclusioni rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239027935905000 per la quale la stessa sarebbe debitrice per tutta una serie di sanzioni, ammontanti alla cifra di € 3.043,92. Al riguardo la ricorrente deduce l'illegittimità per asserita inesistenza della compilazione della notifica;
mancata notifica degli atti presupposti;
intervenuta prescrizione del credito e vizi formali delle cartelle sottese.
Con ordinanza interlocutoria emessa da questa Corte in data 07.10.2025, veniva rilevato che la prova dell'avvenuta notifica del ricorso risultava prodotta in formato pdf.p7m e, pertanto, considerato che non risultavano costituite tutte le parti resistenti citate in giudizio, la ricorrente veniva onerata del deposito in giudizio, entro il termine assegnato, delle ricevute di notifica del ricorso alle controparti in formato originale
.eml o .msg.
All'udienza di rinvio, parte ricorrente non ha ottemperato a quanto disposto con la predetta ordinanza interlocutoria.
La causa è trattenuta in decisione in data 11.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.Giova preliminarmente rilevare che, nel processo tributario, incombe sulla parte ricorrente l'onere di dimostrare la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie del giudizio.
Nel caso di specie, nonostante l'espresso onere imposto con ordinanza interlocutoria del 07.10.2025, la ricorrente non ha provveduto a depositare in giudizio le ricevute di notifica del ricorso in formato originale . eml o .msg, uniche idonee a dimostrare l'effettivo perfezionamento delle notifiche.
Ne consegue che la ricorrente non ha fornito prova dell'avvenuta rituale citazione in giudizio della S.A.P.N.
A. S.p.A., concessionaria del servizio di gestione della TARSU e della TIA nel periodo di riferimento, soggetto che, in relazione alla natura delle censure sollevate, riveste la qualità di parte necessaria del giudizio.
La mancata dimostrazione dell'instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto comporta l'inammissibilità del ricorso, non potendo la Corte pronunciarsi nel merito in difetto di un valido rapporto processuale. Considerata la particolarità delle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. La Corte
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MARTINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17082/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00195 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazza Matteotti 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239027935905000 TARI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 02/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come da conclsioni rassegnate
Resistente: come da conclusioni rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239027935905000 per la quale la stessa sarebbe debitrice per tutta una serie di sanzioni, ammontanti alla cifra di € 3.043,92. Al riguardo la ricorrente deduce l'illegittimità per asserita inesistenza della compilazione della notifica;
mancata notifica degli atti presupposti;
intervenuta prescrizione del credito e vizi formali delle cartelle sottese.
Con ordinanza interlocutoria emessa da questa Corte in data 07.10.2025, veniva rilevato che la prova dell'avvenuta notifica del ricorso risultava prodotta in formato pdf.p7m e, pertanto, considerato che non risultavano costituite tutte le parti resistenti citate in giudizio, la ricorrente veniva onerata del deposito in giudizio, entro il termine assegnato, delle ricevute di notifica del ricorso alle controparti in formato originale
.eml o .msg.
All'udienza di rinvio, parte ricorrente non ha ottemperato a quanto disposto con la predetta ordinanza interlocutoria.
La causa è trattenuta in decisione in data 11.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.Giova preliminarmente rilevare che, nel processo tributario, incombe sulla parte ricorrente l'onere di dimostrare la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie del giudizio.
Nel caso di specie, nonostante l'espresso onere imposto con ordinanza interlocutoria del 07.10.2025, la ricorrente non ha provveduto a depositare in giudizio le ricevute di notifica del ricorso in formato originale . eml o .msg, uniche idonee a dimostrare l'effettivo perfezionamento delle notifiche.
Ne consegue che la ricorrente non ha fornito prova dell'avvenuta rituale citazione in giudizio della S.A.P.N.
A. S.p.A., concessionaria del servizio di gestione della TARSU e della TIA nel periodo di riferimento, soggetto che, in relazione alla natura delle censure sollevate, riveste la qualità di parte necessaria del giudizio.
La mancata dimostrazione dell'instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto comporta l'inammissibilità del ricorso, non potendo la Corte pronunciarsi nel merito in difetto di un valido rapporto processuale. Considerata la particolarità delle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. La Corte
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.