Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 25/11/2025, n. 21075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21075 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21075/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05489/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5489 del 2022, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Provenzani, Stefano Zunarelli e Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Graglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale rep. n.-OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del 15.02.22, anticipata alla pec del difensore il 25.02.2022 con cui Roma Capitale ha intimato lo sgombero di area demaniale marittima di mq 97,15 di cui mq 31 coperti occupati da un Cottage ad uso residenza estiva, -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 il dott. GI NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 21.4.2022 (dep. il 19.5) -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui Roma Capitale ha ordinato lo sgombero dell’area demaniale marittima di mq 97.15 di cui mq 31.00 coperti occupati da un cottage ad uso residenza estiva, sita -OMISSIS-, lungomare -OMISSIS-, all’interno dell’ex complesso residenziale -OMISSIS- (-OMISSIS-).
1.1. A sostegno dell’impugnativa il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
(i) “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 49 e 54 Codice della navigazione. Eccesso di potere per perplessità, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto ”: l’atto impugnato sarebbe perplesso e contraddittorio, in quanto “da un lato, dispone lo sgombero del cottage sul presupposto della sua natura demaniale e dell’occupazione sine titulo e impone il termine perentorio di dieci giorni con contestuale riconsegna delle chiavi”, mentre “dall’altro, ‘in mancanza dei presupposti di quanto disposto dall’art. 49 del codice della navigazione’, demanda ad altro Ufficio l’attivazione di un procedimento diverso e concettualmente inconciliabile con l’ordine di sgombero”; invero, l’amministrazione non avrebbe svolto alcuna istruttoria sulla legittimità o meno dell’occupazione, anche alla luce delle richieste di rinnovo, né sull’eventuale incameramento del cottage al demanio dello Stato (circostanza che anderebbe esclusa per l’assenza di un testimoniale di stato); ancora, il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui non esclude dal suo oggetto le strutture di facile rimozione, che invero dovrebbero restare nella disponibilità del ricorrente;
(ii) “ Violazione e falsa applicazione degli articoli, 32, 49 e 54 Codice della navigazione. Eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei fatti, incertezza dei presupposti. Difetto di competenza dell’ufficio demanio marittimo del municipio X ”, rappresentando che “ dalla cartografia SID allegata risulta evidente che l’area su cui insiste il cottage oggetto del provvedimento di sgombero si trova fuori dalla cd linea demaniale marittima, tratteggiata in rosso; all’attualità quindi il bene non risulta insistere all’interno dell’area demaniale marittima ” (o comunque ne sarebbe incerta l’appartenenza al demanio), con l’ulteriore conseguenza che Roma Capitale sarebbe incompetente all’adozione dell’ordine di sgombero;
(iii) “Violazione artt. 1, 2, 2 bis, 3 e 10 bis l. n. 241/1990 – eccesso di potere - contraddittorietà - carenza dei presupposti - difetto di istruttoria e mancato riconoscimento dell’istruttoria in corso – motivazione apparente - travisamento – violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, giusto procedimento e buon andamento ”: il titolo del ricorrente sarebbe stato implicitamente rinnovato, come desumibile sia dalle note specifiche di Roma Capitale del 2011 e 2013 e la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 2014, con cui l’amministrazione “richiede i documenti per il rinnovo e determina di prendere atto delle intervenute proroghe valido per tutte le concessioni”, sia dal contegno tenuto negli anni da Roma Capitale, che aveva rinnovato di volta in volta la concessione a distanza di tempo dalla scadenza fissata nel titolo; inoltre, l’atto gravato sarebbe censurabile perché riscontrerebbe solo parzialmente le “osservazioni” formalizzate nella fase procedimentale dal ricorrente, specie in relazione alla tesi per la quale “l’occupazione del cottage avrebbe natura abitativa e ad essa si applicherebbero le proroghe previste per tali categoria di utilizzazioni”; ancora, l’amministrazione non avrebbe potuto ritenere inammissibile l’istanza di estensione della concessione presentata dal ricorrente ai sensi dell’art.1 co. 682, 683 e 684 l. n. 145/2018;
(iv) “ Violazione e falsa applicazione della disciplina di settore e, in particolare, dell’art.10 della l. 16.03.2001 n. 88 ”: la concessione del ricorrente avrebbe beneficiato del rinnovo automatico ex lege previsto dall’art.10 l. 16.03.2001 n. 88; in ogni caso, sulle istanze di rinnovo si sarebbe formato il silenzio-assenso, “stante il carattere di attività di mero adempimento del precetto legislativo, sostanzialmente vincolata e priva di qualsiasi margine di discrezionalità, cui sarebbe stato tenuto il Comune di Roma”;
(v) “ Violazione o falsa applicazione dell’art. 7 comma 9 duodevicies legge n. 125/2015, come successivamente modificato dal decreto milleproroghe n.244/2016, convertito nella legge n.19/2017 e art.1 comma 684 legge n. 145/2018 ”: premesso che non sussisterebbe “ alcuna limitazione euro-unitaria alla previsione di una proroga legislativa ovvero di altri strumenti giuridici o amministrativi finalizzati a garantire la prosecuzione degli attuali rapporti concessori ”, la concessione avrebbe beneficiato del meccanismo di proroga di cui all’art. 7, co. 9 duodevicies, l. n. 125/2015 e all’art. 1, co. 684 l. n. 145/2018; ancora “l’ordine di sgombero fonda la propria legittimità sulla presunzione della natura demaniale del cottage, mentre l’Amministrazione non ha svolto alcuna istruttoria volta a verificare la fondatezza di tale presunzione sotto il profilo della effettiva accessione del bene al Demanio pubblico”.
2. Roma Capitale si è costituita in resistenza e con apposita memoria ha dedotto la tardività del ricorso e, nel merito, la sua integrale infondatezza.
3. All’odierna udienza, in vista della quale Roma Capitale ha presentato documenti e ulteriori argomentazioni difensive (mem. del 23.7.2025), la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In limine litis, occorre precisare che non è possibile rinviare la trattazione della causa in relazione all’esigenza manifestata in udienza dalla difesa del ricorrente di presentare motivi aggiunti alla controversia in corso, e segnatamente in relazione al verbale di delimitazione del demanio n. 69/2017. Invero, trattasi di documento in relazione al quale la parte avrebbe potuto difendersi con le memorie ex art. 73 c.p.a., tenuto conto che esso ha funzione di mero accertamento (mentre la statuizione con efficacia di giudicato sulla dividente demaniale spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, che può se del caso disapplicare l’atto amministrativo di cui sono contestate le risultanze; v. ex plur. Cass., sez. I, 21.5.2021, n. 14048).
5. Nel merito, il ricorso è infondato.
6. Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da quanto recentemente deciso dal Tribunale in un caso del tutto analogo (sez. V- ter, 7.4.2025, n. 6854, alle cui motivazioni si rinvia, a prescindere dalla sintesi offerta infra, ex art. 88, co. 1, lett. d), c.p.a.).
6.1. In particolare, quanto al primo motivo è stato osservato inter alia che “Dalla lettura del provvedimento non si ravvisa alcuna perplessità o dubbio in merito alla natura demaniale del bene di cui è stato ordinato lo sgombero. La determina, nella parte in cui ordina il ripristino, è perfettamente conforme alla previsione di cui all’art. 49 cod. nav., che fa esplicito riferimento all’art. 54 cod. nav. nell’ipotesi in cui l’autorità abbia esercitato la prevista facoltà. […] Si rileva, inoltre, che lo stesso titolo originario del 1994 concedeva l’occupazione di ‘una zona demaniale marittima e le opere ivi insistenti della superficie di metri quadri 86 di cui 34 coperti’ [in questo caso risale al 1995 e ha l’estensione riportata in epigrafe], con perfetta coincidenza con l’area di cui si chiede la riconsegna e lo sgombero delle opere amovibili con la determina impugnata”.
6.2. Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che esso non è meritevole di accoglimento, in ragione della genericità e dell’astrattezza della censura ivi formulata. In ordine alla detta doglianza devono peraltro richiamarsi le motivazioni rese nella su indicata sentenza n. 6854/2025 di questo Tribunale, che, al suo paragrafo 4, ha affermato che le risultanze dell’estratto della cartografia SID “non costituiscono elemento probante, atteso che “(dal)la linea demaniale Ufficiale, id est quella che scaturisce dai provvedimenti adottati dall’Autorità preposta dalla sezione denominata “demaniale di impianto” (…) emerge chiaramente come tutto il complesso residenziale denominato -OMISSIS- e quindi tutti i cottage siano posizionati all’interno della linea SID”.
Essendo quest’ultima (la linea demaniale di impianto) la risultante delle attività di revisione cartografica effettuate dal Ministero delle Infrastrutture, essa offre una più affidabile informazione in merito al posizionamento della dividente demaniale”.
6.3. Quanto al terzo, al quarto e al quinto motivo, posto che il rinnovo di una concessione non può avvenire tacitamente o per facta concludentia , ciò che preclude pure la possibilità di invocare utilmente il meccanismo del silenzio-assenso (comunque generalmente escluso con riguardo ai provvedimenti concessori), è stato ribadito che l’art. 10 della l. n. 88/2001, invocato dal ricorrente, “si applicava alle sole concessioni con finalità turistico ricreative e non anche a quelle residenziali o abitative”, dovendosi intendere per le prime quelle finalizzate “all’esercizio di impresa turistico-ricreativa” e non “alla conduzione di abitazione privata a titolo personale, ancorché a fini di turismo personale”. Da qui l’inapplicabilità “delle proroghe ex lege di cui alla normativa citata le quali, a partire dalla proroga di cui all’art. 7, comma 9- duodevicies d.l. 78/2015, si applicano alle concessioni in essere ad una certa data, che nel caso del d.l. 78/2015 (prima proroga in ordine di tempo) è quella del 31 dicembre 2013. Essendo già scaduta ben prima di tale termine, nessuna proroga poteva estendersi alla concessione di cui si tratta”.
7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
8. La parziale novità della vicenda trattata, quantomeno all’epoca dell’introduzione del giudizio, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO US EG, Presidente FF
Vincenzo Rossi, Referendario
GI NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI NE | DO US EG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.