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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/11/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1142 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1142 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] Parte_1 ( ) con il patrocinio dell'Avv. EMANUELE CAPRA (C.F. CodiceFiscale_1
) C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'Avv. EMANUELE CAPRA ( C.F. ) C.F._2
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 23/06/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 25.06.2022, a Santarcangelo di Romagna (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Persona_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi si riconoscono reciprocamente la qualità e la capacità per la cura, la custodia, l'educazione del figlio minore, pertanto è loro intenzione accordarsi per un affidamento congiunto della prole in virtù del quale essi continueranno ad avere lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, morali ed educative e a consultarsi su ogni questione che riguardi i problemi educativi, le scelte sociali e la salute del figlio.
3) Il figlio abiterà con la madre e manterrà la residenza presso la stessa. Per_1
4) La custodia fisica del figlio verrà lealmente suddivisa tra i genitori in considerazione dei bisogni del minore e degli impegni lavorativi degli stessi.
5) In particolare il padre, in considerazione dell'età e dei bisogni del figlio, avrà facoltà di tenere presso di sé il figlio per un giorno alla settimana, indicativamente il lunedì dall'uscita da scuola con pernottamento fino al martedì mattina, nonché un fine settimana ogni due, a partire dal venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola.
6) I coniugi riconoscono il diritto dei rispettivi genitori a mantenere rapporti significativi col nipote e pertanto acconsentono sin d'ora che il figlio trascorra del tempo con i propri nonni.
7) I genitori potranno concordare preventivamente che il minore trascorra con uno di loro un periodo continuativo di una settimana durante le vacanze natalizie;
in difetto di accordo i coniugi trascorreranno una settimana ciascuno con il figlio (ossia indicativamente dal 23.12 al 30.12 e dal
30.12 al 06.01) secondo un criterio di alternatività annuale;
in ogni caso ciascun coniuge avrà diritto a trascorrere ogni anno alternativamente o il giorno di Natale o la Vigilia o Santo Stefano con il bambino.
Durante le vacanze pasquali, in difetto di accordo, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio metà del periodo di vacanza e anche in tal caso verrà osservato un criterio di alternatività annuale.
Il padre trascorrerà con il figlio 15 giorni non consecutivi di cui almeno 7 consecutivi durante le vacanze estive, coincidenti con quelle scolastiche, in periodi che verranno stabiliti di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno.
8) In base alle esigenze del figlio e/o agli impegni dei genitori potranno essere concordate soluzioni compensative. 9) Con decorrenza dall'inizio del mese successivo al deposito del ricorso avanti al Tribunale di Rimini ed in seguito entro il cinque di ogni mese il marito corrisponderà alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma di € 300,00 (trecento) mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
10) I genitori parteciperanno, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di preventivo accordo e dietro semplice esibizione della relativa documentazione giustificativa, alle spese della mensa scolastica nonché alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore così come previste dal Protocollo di Bologna. (“Spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese peri trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport e incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo;
spese ludico -ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività e incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature. Campi scuola estivi, baby sitter, pre - scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferiment o
- nonni, ecc… - non offre tempestive alternative;
spese per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere
d'urgenza”), nonché le eventuali ulteriori spese non previste dal suddetto Protocollo da concordarsi preventivamente tra le parti.
Tutte le spese di cui al presente punto verranno documentate dal genitore che le ha sostenute all'altro genitore che provvederà al rimborso della propria quota.
11) L'attuale casa coniugale sita in Rimini via Alberto Simonini 8 di proprietà della madre della sig.ra resterà in uso alla stessa. Pt_2
12) Il conto corrente in essere presso Banca Intesa intestato al figlio minore sul quale sono Per_1 state versate le somme a titolo di regalie di nonni e parenti, alla data del deposito del ricorso con saldo attivo di € 14.150,00, verrà gestito congiuntamente da entrambi i genitori che si impegnano a concordare ogni disposizione e/o operazione.
13) I coniugi danno atto d'aver già proceduto a dividere ogni bene facente parte della comunione familiare e dichiarano di non aver nulla più a pretendere reciprocamente per nessun titolo dipendente dal rapporto coniugale. 14) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento godendo ciascuno di sufficienti redditi.
15) I coniugi si danno fin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
16) Le spese legali della procedura di separazione saranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 11 Parte II Serie A Anno
2022 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1142 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] Parte_1 ( ) con il patrocinio dell'Avv. EMANUELE CAPRA (C.F. CodiceFiscale_1
) C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'Avv. EMANUELE CAPRA ( C.F. ) C.F._2
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 23/06/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 25.06.2022, a Santarcangelo di Romagna (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Persona_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi si riconoscono reciprocamente la qualità e la capacità per la cura, la custodia, l'educazione del figlio minore, pertanto è loro intenzione accordarsi per un affidamento congiunto della prole in virtù del quale essi continueranno ad avere lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, morali ed educative e a consultarsi su ogni questione che riguardi i problemi educativi, le scelte sociali e la salute del figlio.
3) Il figlio abiterà con la madre e manterrà la residenza presso la stessa. Per_1
4) La custodia fisica del figlio verrà lealmente suddivisa tra i genitori in considerazione dei bisogni del minore e degli impegni lavorativi degli stessi.
5) In particolare il padre, in considerazione dell'età e dei bisogni del figlio, avrà facoltà di tenere presso di sé il figlio per un giorno alla settimana, indicativamente il lunedì dall'uscita da scuola con pernottamento fino al martedì mattina, nonché un fine settimana ogni due, a partire dal venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola.
6) I coniugi riconoscono il diritto dei rispettivi genitori a mantenere rapporti significativi col nipote e pertanto acconsentono sin d'ora che il figlio trascorra del tempo con i propri nonni.
7) I genitori potranno concordare preventivamente che il minore trascorra con uno di loro un periodo continuativo di una settimana durante le vacanze natalizie;
in difetto di accordo i coniugi trascorreranno una settimana ciascuno con il figlio (ossia indicativamente dal 23.12 al 30.12 e dal
30.12 al 06.01) secondo un criterio di alternatività annuale;
in ogni caso ciascun coniuge avrà diritto a trascorrere ogni anno alternativamente o il giorno di Natale o la Vigilia o Santo Stefano con il bambino.
Durante le vacanze pasquali, in difetto di accordo, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio metà del periodo di vacanza e anche in tal caso verrà osservato un criterio di alternatività annuale.
Il padre trascorrerà con il figlio 15 giorni non consecutivi di cui almeno 7 consecutivi durante le vacanze estive, coincidenti con quelle scolastiche, in periodi che verranno stabiliti di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno.
8) In base alle esigenze del figlio e/o agli impegni dei genitori potranno essere concordate soluzioni compensative. 9) Con decorrenza dall'inizio del mese successivo al deposito del ricorso avanti al Tribunale di Rimini ed in seguito entro il cinque di ogni mese il marito corrisponderà alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma di € 300,00 (trecento) mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
10) I genitori parteciperanno, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di preventivo accordo e dietro semplice esibizione della relativa documentazione giustificativa, alle spese della mensa scolastica nonché alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore così come previste dal Protocollo di Bologna. (“Spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese peri trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport e incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo;
spese ludico -ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività e incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature. Campi scuola estivi, baby sitter, pre - scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferiment o
- nonni, ecc… - non offre tempestive alternative;
spese per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere
d'urgenza”), nonché le eventuali ulteriori spese non previste dal suddetto Protocollo da concordarsi preventivamente tra le parti.
Tutte le spese di cui al presente punto verranno documentate dal genitore che le ha sostenute all'altro genitore che provvederà al rimborso della propria quota.
11) L'attuale casa coniugale sita in Rimini via Alberto Simonini 8 di proprietà della madre della sig.ra resterà in uso alla stessa. Pt_2
12) Il conto corrente in essere presso Banca Intesa intestato al figlio minore sul quale sono Per_1 state versate le somme a titolo di regalie di nonni e parenti, alla data del deposito del ricorso con saldo attivo di € 14.150,00, verrà gestito congiuntamente da entrambi i genitori che si impegnano a concordare ogni disposizione e/o operazione.
13) I coniugi danno atto d'aver già proceduto a dividere ogni bene facente parte della comunione familiare e dichiarano di non aver nulla più a pretendere reciprocamente per nessun titolo dipendente dal rapporto coniugale. 14) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento godendo ciascuno di sufficienti redditi.
15) I coniugi si danno fin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
16) Le spese legali della procedura di separazione saranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 11 Parte II Serie A Anno
2022 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi