Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/05/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
4840/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) Dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4840/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
(c.f.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 5.05.1982 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Casoria alla via Principe di Piemonte n. 11, presso lo studio dell'avv. Rosa Di Caprio che lo rappresenta e difende per mandato in atti
RICORRENTE
E
(c.f.: ), nata a [...] il [...] e CP_1 CodiceFiscale_2
residente in [...] al Corso Italia, 130, elettivamente domiciliata in Sorrento (NA) al
Corso Italia n. 212, presso lo studio dell'avv. Gianluigi De Martino che la rappresenta e difende per mandato in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.03.2025 i coniugi comparivano assistiti dai rispettivi difensori e venivano sentiti.
I difensori chiedevano disporsi un monitoraggio del nucleo familiare mediante l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare, riservando all'esito ogni ulteriore
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Il Pubblico Ministero, in data 02.04.2025, ha chiesto di dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio e di disciplinare i rapporti tra le parti in conformità alle statuizioni adottate in via provvisoria.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con la resistente in T'LO il 09.07.2014, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni, nel corso del quale è nata una figlia, il 16.03.2015 a Per_1
Vico Equense, esponeva che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e a causa di incompatibilità caratteriali, era divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza. Pertanto, i coniugi adivano il Tribunale di Nola per separarsi giudizialmente, addivenendo ad un accordo con cui regolavano le contrapposte istanze, recepito nella sentenza definitiva n. 101/2018 del 18.07.2018.
Non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione tra i coniugi, il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
a sostegno della domanda adduceva che il comportamento della resistente, tendente a realizzare una serie di condotte ostruzionistiche rispetto agli incontri padre-figlia così come calendarizzati, aveva causato una discontinuità nel rapporto tra il padre e la minore ed un'inevitabile frattura.
Chiedeva, pertanto, una modifica del calendario di visita così come previsto dall'accordo recepito nella sentenza di separazione, data la distanza tra la sede di lavoro del ricorrente (Nola) e la residenza della minore (T'LO) e l'intransigenza della madre in relazione al rispetto degli orari degli incontri, anche mediante l'adozione di provvedimenti in via d'urgenza ai sensi dell'art. 473-bis.15
c.p.c.. Domandava altresì: nominarsi un curatore speciale per la minore al fine di accertare la condotta della condannare la resistente, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., al pagamento di una somma di CP_1
denaro a titolo di sanzione per ogni violazione futura del provvedimento che regola i tempi di visita, da quantificarsi nella misura di euro 100,00 per ogni giorno di inadempimento;
condannare la CP_1
al risarcimento dei danni in favore del ricorrente.
Il Presidente, con decreto del 16.11.2024, nominava il giudice relatore a cui delegava la trattazione del procedimento e fissava l'udienza di comparizione dei coniugi.
Il giudice delegato, rigettata la richiesta di modifica urgente del calendario di visita ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., alla luce delle allegazioni di parte ricorrente che evidenziavano un'elevata conflittualità genitoriale, disponeva l'acquisizione di relazione da parte dei S.S. di GN (comune di residenza del padre) e di T'LO (comune di residenza della madre e della minore) al fine di assumere informazioni: sulla personalità e capacità genitoriale di entrambe le parti;
sulle attuali
2 condizioni di vita, sociale ed ambientale dei genitori e della minore;
sulla condizione psicologica della minore e sul rapporto della stessa con i genitori;
sulle iniziative eventualmente da intraprendere nell'esclusivo interesse della minore nell'ottica del principio della bigenitorialità.
Si costituiva in giudizio la resistente, la quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma si opponeva alla ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente. In particolare, deduceva che dall'anno 2018 sino a settembre 2024 il coniuge si era reso inadempiente rispetto agli obblighi genitoriali di visita della figlia così come stabiliti in sede di separazione, saltando più volte gli incontri settimanali senza darne preventivo avviso, assentandosi in occasione di onomastici e compleanni della minore, nonché delle festività natalizie e pasquali.
Chiedeva, inoltre: che l'importo di euro 400,00 convenuto per il mantenimento della figlia in sede di separazione venisse aumentato nella misura di euro 600,00, dato l'aumento del costo della vita, essendo trascorsi circa nove anni dalla separazione;
la previsione in suo favore di un assegno divorzile nella misura di euro 400,00, sostenendo di aver rinunciato a numerose offerte di lavoro per dare assistenza costante alla minore;
nominarsi un curatore speciale per la minore al fine di accertare la condotta del padre;
condannare il al pagamento della somma di euro 200,00 a titolo di Parte_1
sanzione per ogni violazione futura da parte di esso ricorrente del provvedimento che andrà a regolare il diritto di visita del padre;
condannare il ricorrente al risarcimento dei danni;
confermare l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre;
disporsi l'assegnazione per intero alla madre dell'assegno unico per la minore.
Nel prosieguo del giudizio, le parti depositavano le memorie ex art. 473.bis, 17 c.p.c.: il ricorrente articolava le richieste istruttorie e contestava la domanda di aumento del contributo al mantenimento della minore avanzata dalla resistente, ritenendo non dimostrato un effettivo e significativo incremento delle spese necessarie per il sostentamento della figlia, nonché la domanda di previsione di un assegno divorzile, sostenendo l'autosufficienza economica della moglie;
parte resistente insisteva nelle proprie richieste riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedeva, altresì, disporsi consulenza medica di ufficio sulla persona del al fine di verificare sua capacità personale Parte_1
nel mantenere un rapporto genitoriale con la figlia ed, all'esito, prevedere per lo stesso un percorso psico-terapeutico correttivo.
All'esito dell'udienza del 12.03.2025, comparse le parti innanzi al giudice delegato ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata in data 14.03.2025, venivano confermate le condizioni della separazione sul regime di affido condiviso della minore sulla Per_1
sua collocazione presso la madre nonché sull'importo dell'assegno di mantenimento (euro 400,00 oltre rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%), mentre veniva modificata la disciplina del diritto di visita. Al riguardo, infatti, le parti davano atto che la minore aveva iniziato a pernottare
3 presso il padre dal mese di ottobre/novembre del 2024, trascorrendo con lui anche due pomeriggi durante la settimana. Pertanto, si provvedeva a recepire la situazione di fatto esistente, nonché a disciplinare le festività e, infine, il periodo estivo secondo quanto concordato dalle parti in udienza.
Si disponeva, poi, l'attivazione di un monitoraggio da parte dei S.S. di GN e di T'LO nonché l'attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità e di mediazione, oltre ad una verifica - con l'ausilio di uno psicologo infantile - dello stato emotivo della minore e dei rapporti con ciascun genitore.
Avendo le parti chiesto la pronuncia sullo status, la causa veniva riservata in decisione disponendo la trasmissione degli atti al PM per le conclusioni al riguardo.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi (08.07.2015) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza n. 1492/2018, passata in giudicato come da attestazione di Cancelleria in atti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Dunque, considerato che entrambe le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Dovendo il giudizio proseguire per l'ulteriore istruttoria relativa alle domande proposte, le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, con sentenza non definitiva, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (nato Parte_1
a San Giuseppe Vesuviano il 5.05.1982) ed (nata a [...] il [...]) CP_1
a T'LO il 09.07.2014;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del per la trascrizione, l'annotazione e le Parte_2
ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile
(atto n. 73, parte II, serie A, anno 2014 del ); Parte_2
3) spese al definitivo;
4) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 22.04.2025.
4 Il giudice estensore dott.ssa Anna Coletti
Il Presidente
dott.ssa Marianna Lopiano
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