Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott. ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 12 dicem- bre 2024, iscritta al n. 3129 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a Somcuta Mare, in [...], il 27 maggio Parte_1
1974, c.f. ; C.F._1
E
, nato a [...], il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via V. Cardarelli n. 6, presso lo studio dell'Avv. Mara Mencherini che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 17 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto con- Parte_1 Parte_2
giuntamente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c.
Premesso che in data 27 maggio 2017 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Nepi (VT), parte I, n. 3); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollera- bile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il sig contribuirà al mantenimento della moglie mediante correspon- Parte_2
sione mensile di euro 100,00 entro il giorno cinque di ogni mese salva rivalutazione
Istat;
3) la sig.ra rimarrà a vivere nella casa coniugale di Nepi Via Roma 45, il Pt_1
sig. continuerà a pagare regolarmente il mutuo fino ad estinzione e si Parte_2
farà carico di ogni spesa relativa alla casa, manutenzione, utenze, eventuali arredi necessari. Il sig. si impegna a trovare altra sistemazione. Anche dopo Parte_2
aver trovato altra sistemazione, comunque si farà carico di ogni spesa relativa all'im- mobile;
4) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto economico, di comune accordo concordano a che l'unico conto corrente cointestato rimarrà accesso per consentire il pagamento della rata del mutuo gravante sulla casa coniugale”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
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La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Nepi
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 7 marzo 2025.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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