TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/06/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 164/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Patti ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 164/2013 promossa da:
(C.F. ), oggi rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
difesa dall'avv. Alberto Selvaggi;
attore –
(C.F. ) (già e per Controparte_1 P.IVA_2 Parte_1
essa (oggi , (C.F. ) (già CP_2 Parte_2 Controparte_3 P.IVA_3
e per essa (oggi , rappresentate e difese dall'avv. Controparte_1 CP_2 Parte_2
Alberto Selvaggi;
- intervenute ex art. 111 c.p.c.
contro
(C.F. ; Controparte_4 C.F._1
(C.F. ); Controparte_5 C.F._2
( ) e per essa i suoi eredi collettivamente ed CP_6 C.F._3
impersonalmente;
- convenuti contumaci
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Parte_1 P.IVA_1
Sinisi;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Lombardi;
Controparte_7 C.F._4
pagina 1 di 6 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Controparte_8 P.IVA_4
Savino e dall'avv. Gianfranco Savino;
convenuti -
(C.F. ) (già e per Controparte_1 P.IVA_2 Parte_1 essa , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Sinisi;
CP_2
(C.F. ) (già e per essa Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_1 CP_2
oggi rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Selvaggi;
Parte_2
mandataria di (C.F. ), già Controparte_9 Controparte_10 P.IVA_5 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Savino e dall'avv. Gianfranco Controparte_8
Savino; intervenuti ex art. 111 c.p.c. -
e per essa (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_11 Parte_2 P.IVA_6
Giammaria Salvatore;
interventore volontario -
.
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.06.2025, le parti comparse si sono riportate ai propri atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, (cui sono Parte_1
subentrate dapprima e successivamente costituitesi a Controparte_1 Controparte_3 norma dell'art. 111 c.p.c.) ha incardinato il giudizio di divisione, in ossequio all'ordinanza emessa dal
G.E. a norma dell'art. 600 c.p.c. nell'ambito del procedimento espropriativo n. R.G.Es. 572/2009.
Nel dettaglio, ha riferito che Aspra Finance s.p.a. – a cui sarebbe subentrata per cessione del credito a norma dell'art. 111 c.p.c. – ha sottoposto a pignoramento Controparte_5 Controparte_4
e , in forza di sentenza n. 1365/2008 R.G. CP_6
In particolare, ha precisato che sarebbero stati sottoposti ad azione esecutiva i seguenti beni:
- fg. 118 p.lla 30 sub. 1 ai danni di per il diritto di proprietà sulla quota di 3/6, Controparte_4
per il diritto di proprietà sulla quota di 2/6, per il diritto di Controparte_5 CP_6
usufrutto sulla quota di 2/6;
- fg. 118 p.lla 30 subb. 2, 3, 4 ai danni di per il diritto di proprietà sulla quota di Controparte_4
1/3, per il diritto di proprietà sulla quota di 1/3, per il diritto di Controparte_5 CP_6
pagina 2 di 6 usufrutto sulla quota di 1/3.
Ha, altresì, aggiunto che il G.E. – verificata l'insussistenza dei presupposti per procedere alla divisione in natura – ha ordinato di procedersi alla divisione a norma dell'art. 600 c.p.c.
Quindi, con l'atto introduttivo del giudizio di divisione, in ossequio all'ordinanza del G.E. a norma dell'art. 600 c.p.c., ha chiesto – previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio – di procedersi alla formazione del progetto di divisione in proporzione alle quote dei condividenti in caso di ravvisata divisibilità del compendio pignorato ovvero di procedere alla vendita giudiziaria, alla formazione di separate masse liquide da ripartire tra i condividenti, previa detrazione delle spese ed assegnazione delle quote di spettanza dei debitori alla procedura esecutiva, per il caso di ravvisata indivisibilità degli immobili.
Si è costituita nella qualità di creditore intervenuto Parte_1 nell'ambito del procedimento n. R.G.Es. 572/2009 per la linea di credito rinveniente da sentenza n.
R.G. 1640/2005, con il patrocinio dell'avv. Luigi Sinisi, chiedendo la divisione dei beni pignorati e, per il caso di accertata indivisibilità, la vendita con attribuzione delle somme di sua spettanza sino alla concorrenza dell'importo di cui al titolo esecutivo azionato.
Si è costituita la la quale ha premesso che: in data 20.09.1994 è Controparte_8
stato concesso un mutuo a e Controparte_5 Controparte_4 Controparte_7
garantito da ipoteca sul bene censito al fg. 18, p.lla 30 sub. 1; per effetto del decesso di
[...]
la quota di 1/3 è stata devoluta a per la quota di 70/600, a CP_7 CP_6 [...]
(junior) per la quota di 65/600 ed a per la quota di 65/600, come da CP_12 Controparte_4
denuncia di successione;
la ha incardinato il giudizio esecutivo n. 52/2008 Controparte_8
R.G. ai danni di e per la quota complessiva di 2/3 allo Controparte_5 Controparte_4 stato sospeso, a norma dell'art. 600, per l'introduzione di un giudizio di divisione, tuttavia, non coltivato;
in data 10.01.2013, la ha sottoposto a Controparte_13 pignoramento nell'ambito del procedimento espropriativo n. R.G.Es. 571/2012, tra gli altri, il bene censito al fg. 118 p.lla 30 sub. 1 per l'intero ovvero ai danni di per il diritto di Controparte_5
proprietà sulla quota di 1/3, per il diritto di proprietà sulla quota di 53/120, Controparte_4
per il diritto di proprietà sulla quota di 70/600, per il diritto di CP_6 Controparte_7
proprietà sulla quota di 65/600.
Ha chiesto, quindi, che di detta situazione si tenga conto, disponendo l'attribuzione del valore di tale cespite alla procedura n. 571/2012 R.G.Es.
Si è costituito il comproprietario il quale ha chiesto l'assegnazione del bene Controparte_7
censito al fg. 118 p.lla 30 sub. 2, oltre ad un conguaglio.
pagina 3 di 6 Nelle memorie autorizzate a norma dell'art. 183 comma VI c.p.c., la ha Controparte_8
chiesto - previa riunione delle procedure esecutive nn. R.G.Es. 572/2009 e 571/2012 - l'estromissione del bene censito al fg. 18 p.lla 30 sub. 1 dal giudizio di divisione e la vendita dell'intero nell'ambito dei procedimenti espropriativi.
La causa - dapprima riservata in decisione il 03.02.2016, con assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c.
- è stata successivamente rimessa sul ruolo per l'esame del fascicolo n. R.G.Es. 571/2012.
In data 24.05.2017 si è costituita e per essa ex art. 111 c.p.c. in Controparte_1 CP_2 sostituzione di con il patrocinio dell'avv. Luigi Sinisi. Parte_1
In data 13.10.2017, si è costituita e per essa in qualità di Controparte_3 CP_2 cessionaria di a norma dell'art. 111 c.p.c., con il patrocinio dell'avv. Luigi Sinisi. Controparte_1
Il 29.12.2017, con atto di costituzione di nuovo titolare della posizione e di nuovo difensore, si sono costituite per il credito derivante dalla sentenza n. 1365/2008, e per essa Controparte_3
(in qualità di successore a titolo particolare di , CP_2 Controparte_1 Controparte_1
e per essa oggi denominata (in qualità di Parte_1 CP_2
successore a titolo particolare di parte attrice), oggi Parte_1 CP_2
(parte attrice/originaria titolare del credito), con il patrocinio dell'avv. Alberto Selvaggi.
[...]
Nel corso del giudizio, è stata ordinata la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti di e , non risultando osservato il termine minimo di comparizione Controparte_5 CP_6
e non essendo dette parti costituite in giudizio.
Il 20.10.2020 si è costituita e per essa quale successore ex Controparte_10 Controparte_9
art. 111 c.p.c. di già Controparte_14 Controparte_13
Il 16.12.2020 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per decesso di . CP_6
Con ricorso depositato in data 12.01.2021, l'avv. Alberto Selvaggi per e per Controparte_3
essa (già , e per essa (già e Parte_2 CP_2 Controparte_1 Pt_2 CP_2
oggi ha riassunto il processo. Parte_1 Parte_2
Nel corso del giudizio riassunto, in data 15.09.2021, la e per essa la mandataria ha Controparte_10
comunicato di aver incardinato giudizio di accertamento della qualità di eredi n. 2323/2021 R.G. ai danni dei comproprietari dei beni oggetto di causa.
In data 21.12.2022, la e per essa la mandataria, in relazione alla posizione Controparte_3 rappresentata dall'avv. Luigi Sinisi, ha comunicato di aver proceduto a pignoramento della quota di proprietà sui beni censiti al fg. 18 p.lla 30 subb. 1, 2, 3 e 4 di da cui è scaturito Controparte_7
procedimento esecutivo n. 418/2022, successivamente riunito alla procedura esecutiva principale.
In data 11.09.2023 è, altresì, intervenuta e per essa in qualità di Controparte_11 Parte_2
pagina 4 di 6 creditrice intervenuta nell'ambito dei procedimenti espropriativi riuniti, chiedendo procedersi alla divisione giudiziale.
All'udienza del 15.11.2023, il G.I. – preso atto che i beni oggetto del presente giudizio di scioglimento della comunione – risultano pignorati per l'intero nell'ambito del procedimento espropriativo, ha invitato le parti a dedurre su tale rilievo al 20.03.2024.
Il 05.03.2024, con atto di costituzione di nuovo difensore, la e per essa Controparte_3
in relazione alla linea di credito rinveniente da sentenza n. R.G. 1640/2005, si è costituita con Pt_2
l'avv. Alberto Selvaggi in sostituzione dell'avv. Luigi Sinisi.
La causa è stata successivamente rinviata per discussione orale e lettura del dispositivo a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. alla udienza del 16.10.2024, rinviata d'ufficio al 30.10.2024.
Nel corso di tale udienza, le parti sono state invitate a depositare telematicamente i documenti esibiti in udienza (copia del testamento pubblico, ordinanza resa a definizione del giudizio di accertamento della qualità di eredi di dei comproprietari evocati in causa incardinato a norma dell'art. Controparte_7
702 bis c.p.c. e relativa nota di trascrizione), con differimento al 19.02.2025, rinviata d'ufficio al
05.03.2025.
All'udienza del 05.03.2025, le parti sono state invitate a chiarire le ragioni per cui le quote indicate nelle note di trascrizione prodotte in atti (testamento ed ordinanza resa a norma dell'art. 702 bis c.p.c. con riguardo ai subb. 2, 3, 4 del fg. 18 p.lla 30) non corrispondessero a quanto riportato nel testamento pubblico e tanto al fine di verificare la correttezza del pignoramento nelle more introdotto e la proseguibilità del giudizio di divisione ed a produrre trascrizione della accettazione del sub. 1 p.lla 30 fg. 18.
La causa è stata rinviata al fine di consentire a parte creditrice la produzione delle note di trascrizione in rettifica e pertanto l'udienza di discussione orale e lettura del dispositivo è stata rinviata al
12.06.2025.
**********
Deve dichiararsi l'improcedibilità del giudizio, per sopravvenuta carenza di interesse della parte attrice nonché dei creditori evocati in causa, allo scioglimento della comunione esistente sul compendio pignorato nel procedimento n. R.G.Es. 572/2009 dal momento che tutti i beni oggetto di causa risultano pignorati per l'intero nell'ambito del procedimento espropriativo di cui innanzi per effetto della riunione delle procedure R.G.Es. 571/2012 e 418/2022.
L'immobile censito al fg. 118 p.lla 30 sub. 1 risulta, infatti, pignorato ai danni di Controparte_4
e rispettivamente per le quote di 3/6 e di 2/6 nell'ambito del giudizio principale Controparte_5
n. R.G.Es. 572/2009 e ai danni di per la quota di 1/6 nell'ambito del procedimento Controparte_7
pagina 5 di 6 riunito n. R.G.Es. 418/2022.
Inoltre, il bene in parola risulta, altresì, pignorato per l'intero nell'ambito del giudizio n. 571/2012
R.G.Es. (ai danni di per il diritto di proprietà sulla quota di 1/3, Controparte_5 CP_4
per il diritto di proprietà sulla quota di 53/120, per il diritto di proprietà
[...] CP_6
sulla quota di 70/600, per il diritto di proprietà sulla quota di 65/600), in disparte Controparte_7
ogni considerazione sulla correttezza delle quote indicate nel pignoramento sulla scorta di quanto risultante dagli atti.
Analoghi rilievi valgono, altresì, in relazione ai beni identificati al fg. 118 p.lla 30 subb. 2, 3, 4, in quanto pignorati ai danni di e per la quota di 1/3 ciascuno Controparte_5 Controparte_4 nell'ambito del procedimento principale n. 572/2009 R.G.Es. ed ai danni di per la Controparte_7 quota di 1/3 nell'ambito del giudizio riunito n. 418/2022 R.G.Es.
Sulla scorta di quanto precede non vi è ragione per provvedere allo scioglimento della comunione, dal momento che la soddisfazione delle ragioni creditorie potrà realizzarsi mediante vendita giudiziaria dell'intero nell'ambito dei procedimenti espropriativi riuniti previa riassunzione, né d'altronde sussiste un interesse alla divisione di avendo egli rinunciato nel corso del giudizio alla Controparte_7 istanza di assegnazione, proprio in ragione dell'azione esecutiva incardinata nelle more ai suoi danni.
L'esito della lite ed in specie la sua chiusura per effetto dell'estensione dell'azione esecutiva all'intera proprietà dei beni, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse al giudizio di scioglimento della comunione, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara improcedibile il giudizio;
-compensa integralmente le spese di giudizio.
Foggia, addì 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Valentina Patti
pagina 6 di 6