Decreto cautelare 29 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 18 gennaio 2022
Sentenza 23 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 5 giugno 2023
Decreto collegiale 20 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 23/01/2023, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/01/2023
N. 00030/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00450/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 450 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Ciavattella, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di PA Conte in Pescara, via Venezia, 25;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto-OMISSIS-, di archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2023 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
In data 3 maggio 2016 il Sig. -OMISSIS- richiedeva alla Questura di Pescara il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
La suddetta Amministrazione, con -OMISSIS-, respingeva la suddetta richiesta; veniva segnalata in proposito la mancata integrazione documentale, la frequente assenza dell’istante dall’Italia e il suo rientro in ultimo in data 14 agosto 2021, l’omesso inoltro della dichiarazione dei redditi da lavoro dal 2016 nonché anche prospettato il venir meno dell’interesse al permesso.
Il -OMISSIS-impugnava il cennato atto di diniego, censurandolo per violazione degli artt.1, 3, 10, 10 bis della Legge n.241 del 1990, dell’art.5, comma 5 del D.Lgs. n.286 del 1998, dell’art.13, comma 4 del D.P.R. n.334 del 2004 [recte D.P.R. n.394 del 1999], dell’art.97 Cost. nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, del travisamento dei fatti e dell’errore, dello sviamento.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che, proveniente dalla Macedonia, è presente in Italia dal 2000; che si sposava con una cittadina italiana nel 2009; che l’ultimo permesso di soggiorno era del 2011; che risiede a Montesilvano e ha un contratto di locazione; che è titolare di partita IVA; che nel 2019 rientrava nel paese di origine per assistere la madre malata e ivi permaneva a causa dell’epidemia da Covid; che nel frattempo aveva divorziato e quindi instaurato una relazione con un'altra cittadina italiana.
L’interessato ha sostenuto inoltre che non gli era stato consentito di giustificare la propria assenza, prima per assistere la madre malata e poi per l’epidemia da Covid; che anche il proprio fratello era in Italia; che non aveva precedenti penali; che nel 2016, al momento della suddetta domanda, era in possesso di tutti i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno; che i ritardi nell’istruttoria erano da imputare all’Amministrazione; che vi era il pieno interesse al rinnovo del permesso; che non era stata considerata la situazione concreta; che erano mancati il preavviso di diniego e comunque una qualche interlocuzione nel corso del procedimento; che non era stata valutata la capacità reddituale come mastro muratore.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Pescara si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame.
Con decreto n.286 del 2021 veniva accolta la richiesta di una misura cautelare provvisoria.
Con memoria l’Amministrazione deduceva l’infondatezza nel merito dell’impugnativa.
Con ordinanza n.2 del 2022 il Tribunale accoglieva, ai fini del riesame, l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.
Con decisione n.2 del 2022 l’interessato veniva ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato da parte della relativa Commissione.
Nell’udienza del 13 gennaio 2023 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso appare fondato e dunque da accogliere, per le ragioni assorbenti di seguito esposte.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che il Soggetto pubblico non risulta aver rivalutato la posizione del ricorrente, ex art.5, comma 5 del D.Lgs. n.286 del 1990 (cfr. già ordinanza cautelare n.2 del 2022); che in particolare occorreva riconsiderare, anche alla luce della documentazione versata in atti dallo stesso ricorrente e in rapporto al vecchio permesso di soggiorno, la sistemazione alloggiativa, i vincoli familiari sopravvenuti, la capacità reddituale discendente dalla professionalità posseduta, l’inserimento nel contesto sociale, tenuto conto anche dell’assenza di precedenti penali.
Andava anche considerato il rientro nel paese di origine dettato dalle precarie condizioni di salute della madre e la permanenza in loco a causa della ben nota emergenza da epidemia da Covid.
Ne consegue che il diniego di permesso di soggiorno impugnato va annullato.
Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
In considerazione dei fatti di causa, sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti; le spese di giudizio riferite alla parte ricorrente sono poste a carico dello Stato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.450/2021 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti; le spese di giudizio riferite alla parte ricorrente sono poste a carico dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.52 del D.Lgs. n.196 del 2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la predetta persona fisica.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
PA Passoni, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Lomazzi | PA Passoni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.