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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 4004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4004 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5418/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa
Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 5418-23 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(c.f. ) nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Guastafierro (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Boscoreale (NA) alla C.F._2
Piazza Pace n. 20, come da procura in atti
Ricorrente
Contro
(P.I. e C.F. ) in persona del Direttore Generale p.t. Ing. , CP_1 P.IVA_1 CP_2 domiciliato per la carica in , alla Via Nizza, 146, rappresentata e difesa congiuntamente e CP_1 disgiuntamente dall'Avv. Gaetano Scuotto (c.f. ) e dall'Avv. Claudia Vuolo (c.f. C.F._3
) giusta procura generali alle liti atto per Notar Rep. 27297 C.F._4 Persona_1
Racc. n 4225, del 23/12/2022, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli alla
Via Piccinni n. 6, come da procura in atti
Resistente
nonché
Dott. (c.f. ) nato a [...] il [...] e ivi Controparte_3 C.F._5 residente alla Via Nelson Mandela, rappresentato e difeso dall'Avv. Armando D'Ambrosio (c.f.
pagina 1 di 12 ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Campagna (SA) alla C.F._6
Via Felice Ruggiero, n.19, come da procura in atti
Conclusioni: come da verbale di udienza del 09/09/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La SI.ra , ricorrente odierna, esponeva che, in data 11/12/2017, veniva ricoverata Parte_1 presso la U.O. Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia del P.O. “Maria SS. Addolorata” di
EB (SA) con diagnosi di accettazione di “coxartrosi sinistra” ed in data 18/12/2017 veniva operata sottoponendosi ad un intervento di artroprotesi d'anca, e dopo alcuni giorni di degenza veniva dimessa in data 22/12/2017. Dall'esame della cartella clinica si rilevava che il chirurgo operatore era il Dott.
dipendente del predetto ospedale. Controparte_3
La ricorrente, subito dopo l'intervento, accusava problemi post-operatori ed i sanitari della struttura ospedaliera acclaravano una sofferenza nervosa post-chirurgica. Pertanto, ella fu sottoposta a consulenza neurologica e lo specialista, dopo aver riportato un'anamnesi relativa ad una patologia disco artrosica lombare ed aver descritto il quadro clinico riscontrato, non formulava alcuna diagnosi.
Così, afferma parte ricorrente, gli ortopedici del P.O. di EB, in data 22/12/2017, senza preparare alcun piano di gestione domiciliare della sig.ra , posero nella diagnosi di dimissione una Pt_1
“sofferenza radicolare lombo-sacrale sinistra”.
Dunque, si ricoverava in data 27/12/2017 presso la Stazione Climatica “Bianchi” di Portici con diagnosi di entrata “artrosi anca sinistra, protesi anca sinistra”.
La paziente veniva sottoposta ad alcuni accertamenti sanitari all'esito dei quali le veniva riscontrata una lesione assonale a carico del nervo sciatico comune. Più precisamente, ella veniva sottoposta a consulenza fisiatrica che evidenziava “... plegia con deficit dei muscoli dorsi flessori di caviglia”.
In data 15/01/2018, praticava esame EMG/ENG arto inferiore sinistro che ripostava: “sofferenza del nervo sciatico popliteo esterno di sinistra lungo tutto il tratto esplorato, potendo documentare al momento scarsi segni di reinnervazione in atto. I dati depongono per un danno organico a carico del tronco del nervo sciatico con grave interessamento delle fibre destinate allo SPE e marcato interessamento delle fibre destinate allo SPI. Normali i reperti relativi al nervo femorale sinistro”.
In data 30/01/2018, veniva praticata RMN rachide lombo-sacrale che evidenziava: “L1-L2 piccola ernia discale posteriore a sede mediana con atteggiamento parzialmente discendente che impronta il sacco durale. L2-L3 sfiancamento disco-artrosico posteriore ad ampio raggio che affiora ai neuroforami. L3-L4: protrusione disco-artrosica posteriore ad ampio raggio che impronta il sacco durale con associati segni di fissurazione anulare. L4-L5: pseudo protrusione discale posteriore ad pagina 2 di 12 ampio raggio. L5-S1: sottile il disco con associata protrusione discale posteriore a sede mediana che impronta il sacco durale…”
La paziente veniva dimessa in data 05/02/2018 con diagnosi definitiva “esiti di intervento di protesi d'anca sinistra, insufficienza dello SPE di sinistra…”.
I ricoveri, le consulenze neurologiche e gli esami strumentali praticati successivamente dalla paziente confermavano, continua parte ricorrente, l'esistenza di una patologia disco-artrosica lombare ma, soprattutto, l'esistenza di un danno del tronco del nervo sciatico con paresi del nervo sciatico comune insorta immediatamente dopo un intervento di artroprotesi d'anca omolaterale e grave sofferenza di entrambi i suoi rami.
La ricorrente, in data 19/02/18, si sottoponeva a visita fisiatrica presso l'ASL Napoli 3/Sud Distretto 57
e le veniva diagnosticato “piede cadente a sinistra da lesione dello SPE in paziente con postumi di PTA sinistra ed ernie discali tratto lombare… tutore gamba sinistra”.
In data 06/04/2018, eseguiva esame radiografico al bacino da cui risultava “esame eseguito sotto carico con o senza rialzo di 4 cm a destra, bilateralmente esiti di sostituzione protesica d'anca, con componenti acetabolare e femorale ben posizionate e centrate…”.
In data 29/05/18, la sig.ra effettuava consulenza fisiatrica presso ASL Napoli 3/Sud Distretto Pt_1
57 con diagnosi di “esiti di artroprotesi bilaterale di anca (destra: circa 3 anni orsono, sinistra dicembre
2017) con paresi dello SPE a sinistra… andatura a base allargata con zoppia da caduta a sinistra, necessita di duplice appoggio”.
In data 03/07/18, la ricorrente eseguiva ESAME EMG/ENG con la seguente diagnosi “lo studio conferma in lievissimo miglioramento rispetto alla valutazione del febbraio u.s. eseguita in altra sede, una marcata sofferenza di tipo assonale a carico del nervo peroneale profondo e tibiale posteriore sinistro, associata ad analoga sofferenza a carico delle fibre sensitive del nervo surale sinistro e ad aspetti di blocco a carico del peroneale superficiale sinistro. Sono presenti minimi segni di residua denervazione dei muscoli tibiale anteriore sinistro, estensore breve delle dita sinistro e gastrocnemio sinistro associati a marcata perdita di unità motorie e cronica sofferenza neurogena. I dati orientano per una lesione assonale significativa dello sciatico comune ancora non del tutto stabilizzata”.
Ordunque, con ricorso per ATP ex art. 696-bis c.p.c., depositato in data 24/06/2020, la sig.ra Parte_1 adiva codesto Tribunale di Salerno al fine di ottenere la nomina di un CTU che, previo
[...] esperimento del tentativo di conciliazione, accertasse la natura e l'entità delle lesioni dalla stessa subite, nonché il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta medica di parte resistente imprudente, imperita, negligente e non conforme alle linee guida ed alla buona pratica clinica, con la conseguente quantificazione del danno. Nello specifico, ella intendeva far mettere in luce gli asseriti errori pagina 3 di 12 commessi dai sanitari del P.O. di EB, nonché tutti i danni ad essi conseguenti ed il nesso causale tra i primi ed i secondi. All'uopo, allegava agli atti del giudizio per ATP, oltre a tutta la documentazione medica inerente ai fatti di causa, anche relazione medica del consulente di parte, Dott. Per_2
, nella quale questi metteva in luce tutte le criticità dell'operato dei sanitari del nosocomio di
[...]
EB e la contrarietà di tali condotte alle linee guida applicabili in materia.
La causa veniva incardinata innanzi a codesto Tribunale di Salerno con R.G. 4491/20 ed assegnata al
Giudice Dott.ssa F. Iervolino, la quale fissava l'udienza di comparizione per il giorno 12/01/2021.
Si costituiva in giudizio la resistente , nonché il Dott. che eccepivano la CP_1 Controparte_3 nullità, inammissibilità ed infondatezza del ricorso. La sebbene evocata in giudizio al fine di CP_4 consentire la partecipazione diretta alle operazioni peritali anche per fini conciliativi, rimaneva contumace.
All'udienza del 26/01/2022, il Giudicante adito conferiva incarico di CTU al Dott. Persona_3 nonché al Dott. Fallito il tentativo di conciliazione, i CCTTUU depositavano, in data Persona_4
14/04/2023, la consulenza medico legale definitiva.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 13/07/2023, la SI.ra conveniva in Pt_1 giudizio la ed il Dott. affinché venissero condannati al risarcimento CP_1 Controparte_3 dei pretesi danni subiti a seguito dell'assistenza sanitaria ricevuta.
Parte ricorrente evidenziava, in via preliminare ed in rito, che la CTU era stata depositata nel giudizio per ATP ex art. 696 bis c.p.c. in data 14/04/2023, a seguito delle osservazioni formulate dai medici di parte avversa;
pertanto, risultava rispettato il termine di n. 90 giorni di cui all'art. 8 legge 24/2017 per l'introduzione del giudizio di merito.
Nel merito, rappresentava che, nella vicenda de quo, vi è una chiara responsabilità del chirurgo operatore Dott. che ha avuto una condotta incongrua nell'esecuzione dell'intervento CP_3 chirurgico, causando la lesione del nervo sciatico.
Pertanto, richiedeva accertarsi la responsabilità contrattuale di questi con conseguente condanna al risarcimento del danno iatrogeno differenziale al 7% che quantificava in € 104.558,00 oltre ad una
I.T.P. di giorni 90 al 50% per complessivi € 4.445,00 e il risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute ammontanti ad € 100,00.
Orbene, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05/12/2023, si costituiva in giudizio il Dott. che eccepiva, in primis, la improcedibilità della domanda per mancato Controparte_3 rispetto dei termini di cui all'art 8 della legge 24/2017 e la inutilizzabilità dell'accertamento tecnico preventivo per il mancato rispetto del termine di sei mesi scaduto il quale, a prescindere dal deposito o pagina 4 di 12 meno della relazione peritale, la ricorrente avrebbe dovuto (nei 90 dalla scadenza dei sei mesi) introdurre il ricorso.
Nel merito, contestava l'infondatezza della domanda di parte ricorrente in quanto, a suo dire,
l'intervento di artroprotesi d'anca è stato correttamente eseguito. Aggiungeva che tutti i postumi di cui parlava la consulenza tecnica dei Dottori e sono conseguenza solo ed Persona_3 Persona_4 esclusivamente di processi patologici preesistenti.
Infatti, precisava che la paziente soffriva già di spondiloartrosi con ernie discali cervicali, dorsali e lombari, retrolistesi L1-L4 e arterosclerosi di L4 su L5 con stenosi segmentaria del canale. Dunque, per il Dott. non vi è alcun nesso di causalità tra la condotta (intervento chirurgico) da egli CP_3 eseguito ed i danni subiti dalla ricorrente. Infine, affermava che vi era stata una erronea quantificazione dei lamentati danni e, pertanto, impugnava estensivamente i conteggi contenuti nel ricorso introduttivo e chiedeva il rigetto della domanda con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di causa, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07/12/2023, si costituiva in questo giudizio anche la (P.I. e C.F. ) in persona del Direttore Generale p.t. Ing. CP_1 P.IVA_1 CP_2
, che impugnava il ricorso introduttivo ritenendolo inammissibile ed infondato in fatto ed in
[...]
Cont diritto. In via preliminare, anche la eccepiva la improcedibilità dell'avverso ricorso essendo decorsi i termini perentori indicati dall'art. 8 L. 24/2017. Sempre in via preliminare, chiedeva la declaratoria di nullità del ricorso per la carenza di tutti quegli elementi prescritti a pena di nullità dal combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., afferenti alla formulazione della domanda. Cont Nel merito, la resistente contestava il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto riteneva vi fosse, nella fattispecie, legittimazione passiva esclusiva del sanitario. Dunque, per essa l'esclusivo responsabile nella vicenda che ci occupa era il dott. che fu il chirurgo operatore del censurato CP_3 intervento chirurgico. Cont La resistente impugnava tutto quanto dedotto nel ricorso introduttivo specificando che i suoi sanitari hanno agito sempre con la massima diligenza, prudenza e perizia, nel pieno rispetto delle linee guida e delle regole dell'ars medica. Non si evidenziano, per essa, elementi tecnici di valutazione rapportabili all'eventuale sussistenza di profili di responsabilità. Sulla scia di quanto detto, chiedeva dichiararsi la nullità della CTU espletata in sede di ATP in quanto considerata errata e viziata in ragione della genericità, erroneità e contraddittorietà delle conclusioni del collegio peritale. Infine, Cont rispetto alla quantificazione del presunto danno iatrogeno nella misura del 7%, la riteneva le liquidazioni monetarie indicate da parte ricorrente abnormi ed illegittime.
pagina 5 di 12 Così incardinato il giudizio e depositate le note di udienza, con ordinanza del 09/09/2025 si disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di ATP recante r.g. n. 4491–20 e la causa veniva assegnata a sentenza.
- In ordine alla eccezione di improcedibilità della domanda
Essa va disattesa.
Parte resistente, Dott. nel costituirsi in giudizio eccepiva la tardività della domanda Controparte_3
e la inutilizzabilità, in ogni caso, dell'accertamento tecnico preventivo, per il mancato rispetto del termine di sei mesi scaduto il quale, a prescindere dal deposito o meno della relazione peritale, la ricorrente avrebbe dovuto introdurre il ricorso che ci occupa.
Va posto in evidenza che, ai sensi dell'art. 8 della L. 24/2017, l'azione civile di risarcimento danni da responsabilità sanitaria deve essere preceduta, a pena di improcedibilità, dal ricorso per consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, dal procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 (art. 5, comma 1-bis).
Il legislatore del 2017 ha, dunque, configurato una condizione di procedibilità alternativa che potrà essere soddisfatta, a scelta dell'interessato, sia attraverso l'esperimento del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., sia mediante l'avvio del procedimento regolato dal d.lgs. n. 28/2010.
L'art 8 di cui sopra, al comma 3, prescrive che: “..ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 281 undecies del codice di procedura civile…”
La norma prevede che il ricorso debba essere depositato entro i 90 giorni dal deposito della CTU oppure dalla scadenza dei 6 mesi.
Tale prescrizione fa indubbiamente riferimento ad una situazione di alternatività dei due termini previsti dal legislatore.
La CTU è stata depositata nel giudizio per ATP ex art. 696 bis c.p.c. in data 14/04/2023 a seguito delle osservazioni formulate dai medici di parte avversi, mentre il ricorso ex art 281 undecies c.p.c. veniva depositato in data 13/07/2023, quindi dopo n. 89 giorni dal deposito della relazione.
Pertanto, risulta rispettato il termine di 90 giorni di cui all'art. 8 legge 24/2017 per l'introduzione di codesto giudizio di merito.
- In punto di diritto e sul tipo di responsabilità emergente
Nell'ambito della responsabilità medica, il rapporto fra paziente e struttura trova fondamento in un contratto autonomo ed atipico, definito come contratto di spedalità o contratto di assistenza sanitaria, pagina 6 di 12 per il cui inadempimento si applicano le regole fissate dall'art. 1218 c.c. relative alla responsabilità contrattuale.
L'oggetto dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria con la conclusione del contratto c.d. di spedalità è costituito dalla prestazione medica dei propri dipendenti, nonché da una più complessa prestazione, definita come "assistenza sanitaria". A carico della struttura gravano, invero, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all'assistenza post-operatoria, alla sicurezza delle attrezzature e dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo.
Conseguentemente, la responsabilità dell'ente per il fatto dei propri medici ausiliari si fonda sulla previsione dell'art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore, che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Tale previsione prende le mosse dalla teoria del contatto sociale qualificato che è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico e idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica.
Si tratti di casa di cura privata o di un ospedale pubblico, il risultato non cambia in quanto risultano sostanzialmente equivalenti, a livello normativo, gli obblighi dei due tipi di struttura verso il fruitore dei servizi.
In entrambi i casi, infatti, le violazioni incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale della Costituzione senza possibilità di limitazione di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria.
In sintesi, una struttura sanitaria risponde, a titolo contrattuale, dei danni causati da un medico che, pur non essendo suo dipendente, opera al suo interno, sfruttando l'organizzazione e le risorse della struttura.
Questo perché il paziente stipula un contratto con la struttura, la quale è responsabile per l'operato di tutti coloro che svolgono attività mediche al suo interno, inclusi i medici esterni che agiscono come ausiliari.
Pertanto, essa risponde a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti del paziente per l'inadempimento della prestazione posta direttamente a suo carico, nonché per l'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale proprio ausiliario necessario pur in difetto di un rapporto organico di lavoro subordinato. Anche in questo caso, infatti, sussiste un collegamento tra la prestazione resa dal professionista esterno e l'organizzazione aziendale, pagina 7 di 12 non rilevando la circostanza che il sanitario risulti essere anche solo di fiducia del paziente o comunque dal medesimo scelto. Le prestazioni sanitarie erogate dalla struttura e dal sanitario di fiducia del paziente rientrano in un'unica prestazione indivisibile cd. ad attuazione congiunta
- Nel merito
La domanda di parte ricorrente è fondata e, pertanto, va accolta.
Nella fattispecie, i fatti della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi provati alla stregua della documentazione prodotta, e anche della espletata CTU medico-legale eseguita dai medici, Dott.
esperto in Medicina Legale e delle Assicurazioni e Specialista in Ortopedia e Persona_5
Traumatologia Specialista in Fisiatria, e Dott. Medico-Legale. Persona_4
Nel corso del procedimento di ATP R.G. 4491/2020 è stato accertato che la corretta gestione del caso e l'adeguato trattamento sanitario in fase operatoria avrebbero scongiurato l'insorgere dei gravi danni ulteriori subiti dalla . Pt_1
L'odierna ricorrente contraeva, in occasione dell'intervento di artroprotesi d'anca del 18/12/2017, una lesione iatrogena del nervo sciatico.
Detta lesione innescava poi tutta una catena di eventi incidenti sullo stato di salute complessivo della sig.ra non suscettibili di miglioramento con opportune terapie mediche, chirurgiche e/o fisiche, Pt_1 già praticate dalla stessa, incidendo quindi negativamente sulle funzioni della sua vita quotidiana.
I sanitari dell'Ospedale hanno posto in essere una condotta terapeutica connotata da CP_5 superficialità ed imperizia.
Nel caso di specie, vi è una chiara responsabilità del chirurgo operatore, dott. che ebbe una CP_3 condotta incongrua nell'esecuzione dell'intervento chirurgico causando la lesione del nervo sciatico.
I CC.TT.UU. hanno messo in luce gli errori medici commessi presso la suddetta struttura sanitaria e, dunque, la fondatezza delle richieste di risarcimento avanzate dalla SI.ra . Pt_1
Nella perizia depositata nel giudizio R.G. 4491/2020 dai C.C.T.T.U.U. Dott. e Dott. si Per_5 Per_4 comprende che il protocollo chirurgico adottato il 18/12/2017, sebbene appropriato per il caso in esame secondo le linee guida dell'epoca e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e di facile e di routinaria esecuzione, non veniva applicato ed eseguito in maniera corretta.
L'accesso postero-laterale, l'intrappolamento del nervo sciatico contro la branca posteriore del divaricatore autostatico, le manovre riduttive della testa protesica nell'acetabolo, insieme o separatamente, hanno determinato, con elevata probabilità, una lesione iatrogena del nervo sciatico.
Nel caso in argomento, l'ultimo esame EMNG arti inferiori dell'8/7/2022 rilevava: “Reperti compatibili con una grave radicoloneuropatia ischiatica bilaterale prevalente a sn da compressione discale e/o stenosi del canale spinale a carico dei livelli spinali L3-L4-L5-S1.”; la RMN del rachide in pagina 8 di 12 toto privata in data 19/5/2022: “Ernia paramediana sn del disco C5-C6 improntante il midollo. Stenosi da uncoartrosi dei forami. Ernia mediana e paramediana dx del disco D2-D3. Ernia paramediana dx del disco D3-D4. Piccola ernia paramediana dx del disco D7-D8. Osteofitosi marginale dei corpi dorsali.
Retrolistesi di L1 su L2, di L2 su L3 e di L3 su L4. Anterolistesi degenerativa di L4 su L5 con stenosi segmentaria del canale spinale. Piccola ernia posteriore mediana del disco L5-S1. Artrosi delle faccette lombo-sacrali. Scoliosi dorso-lombare sinistro-convessa.”; nonché la consulenza neurologica estratta dal diario clinico del 19/12/2017: “Paziente collaborante ed orientata. Riferita ipoestesia arto inferiore sn (in particolare porzioni distali). Anamnesi positiva per lombosciatalgia ricorrente da diversi mesi in particolare a sn, Lombalgia ricorrente da diversi anni (riferite imprecisate patologie vertebrali lombosacrali). Allo stato l'esame neurologico rileva riduzione della funzionalità tibiale anteriore a sn, riduzione rotulea a sn, achilleo e medioplantare ridotti a sn, sensibilità esplorata nella norma, ipoestesia regione laterale coscia a sn.”.
Considerando attentamente l'anamnesi patologica remota e fisiologica della perizianda, è da considerare, in massima parte, l'interferenza di processi patologici preesistenti (spondiloartrosi con ernie discali cervicali, dorsali e lombari, retrolistesi L1-L4 e anterolistesi di L4 su L5 con stenosi segmentaria del canale) ed è, pertanto, da attribuire all'intervento chirurgico subito il 18/12/2017 una genesi minima delle sequele invalidanti poc'anzi esposte.
Tenendo conto che tali patologie invalidanti non sono suscettibili di miglioramento (se non minimo) con opportune terapie mediche, chirurgiche e/o fisiche, già praticate, e tenuto conto delle lesioni riportate, dell'età, del sesso, nonché dell'incidenza negativa che tali lesioni hanno sulla sua “validità“, nell'ambito di tutte le funzioni della vita quotidiana, si è rilevato che i postumi individuati ed espressi in “Diagnosi” hanno determinato un danno biologico permanente complessivo nella misura del 35% del totale. Di questi postumi il 15% rappresenta la “evolutio” normale del quadro clinico-chirurgico correlato alla protesi totale anca sn del 18/12/2017 mentre il restante 20% (venti per cento) è riconducibile in termini di rapporto causa – effetto ed anche alla stregua del criterio della
“preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non”, sia agli esiti sfumati paretici dello SPE sn in rapporto causale con l'intervento chirurgico di cui si tratta, per difettosa esecuzione della tecnica chirurgica, in quota minore, nella misura del 7%, e sia al quadro clinico correlato alle patologie preesistenti (spondiloartrosi con ernie discali cervicali, dorsali e lombari, retrolistesi L1-L4 e anterolistesi di L4 su L5 con stenosi segmentaria del canale), in quota maggiore, per il restante 13% correlato alla patologie preesistenti.
Dunque, va riconosciuto alla ricorrente il risarcimento per il danno iatrogeno differenziale residuo pari al 7%. pagina 9 di 12 Il danno iatrogeno differenziale rappresenta la differenza tra l'invalidità residuata alla paziente in conseguenza del comportamento del sanitario e quella che gli sarebbe comunque residuata a causa della lesione, se il trattamento sanitario fosse stato praticato correttamente.
Per logiche ragioni, in sede di quantificazione del danno, va tenuto conto degli effetti che si sarebbero comunque verificati in ragione della patologia originaria e rispetto ai quali la condotta dei sanitari non ha avuto alcuna incidenza.
Alla percentuale di danno iatrogeno differenziale suddetta, va considerato il periodo di inabilità temporanea totale pari a n. 90 giorni al 50%.
La durata dell'incapacità temporanea complessiva è stata di dodici mesi. Di questi tre mesi sono direttamente correlati alla “evolutio” normale del caso (PTA a sn). Gli altri nove mesi, espressi come incapacità parziale al 50%, invece, vanno intesi come prolungamento della temporanea e, quindi, come
“plus danno”, riconducibili, in parte (tre mesi), causalmente all'intervento chirurgico di cui si tratta in termini di errata esecuzione e quindi ascrivibili a responsabilità medica e, in parte (sei mesi), al quadro clinico preesistente su richiamato.
Ordunque, sono individuabili in capo ai sanitari del P.O. di EB (SA) profili di responsabilità professionale di grado lieve e, in concorso, della stessa struttura sanitaria per il rapporto di natura contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c.
Le Tabelle di Milano rappresentano uno strumento per calcolare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Si tratta di un documento para-normativo che consente la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo adeguato al singolo caso. Le tabelle garantiscono la prevedibilità ed uniformità delle liquidazioni giudiziali su tutto territorio nazionale. Inoltre, rappresentano un parametro unitario e consentono di evitare sperequazioni. Infatti, la loro applicazione impedisce che casi simili siano liquidati in modi differenti. In altre parole, le tabelle mirano a fornire un'uniformità pecuniaria di base.
Considerando l'età della vittima all'epoca dei fatti (59) e il tipo di evento occorso, emerge una somma risarcitoria pari a € 17.153,00 somma che comprende il ristoro per la lesione alla integrità psicofisica subita dalla ricorrente per le sofferenze patite nei giorni di inabilità.
Concludendo, può dirsi che l'adeguato trattamento sanitario in fase operatoria avrebbe scongiurato l'insorgere dei gravi danni ulteriori subiti dalla ricorrente. Pertanto, deve ritenersi provato il nesso di causalità tra gli errori medici commessi dai sanitari della resistente azienda sanitaria e i danni, anche di natura permanente, subiti dalla sig.ra . Pt_1
- Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale
Tale richiesta merita accoglimento. pagina 10 di 12 Parte ricorrente chiedeva liquidarsi una somma di denaro per il danno patrimoniale subito a causa delle sostenute spese mediche.
Come hanno specificato i consulenti incaricati in sede di ATP, le spese sostenute documentate risultano pari a € 100,00.
Si ritiene doveroso, pertanto, riconoscere in questa sede tale voce di danno in quanto risulta pienamente provata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice
Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte ricorrente, accerta e dichiara che i danni subiti dalla SI.ra sono conseguenza della condotta imperita, negligente e imprudente dei sanitari del Parte_1
P.O. “Maria SS. Addolorata” di EB (SA) e del dott. quale medico interventore e, Controparte_3 per l'effetto, condanna parte resistente , in persona del Direttore pro Controparte_6 tempore, nonché il dott. in solido tra loro, al risarcimento dei danni non Controparte_3 patrimoniali subiti dalla SI.ra che si quantificano nella totale somma di € Parte_1
17.153,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino al soddisfo;
- condanna parte resistente , in persona del Direttore pro tempore, Controparte_6 nonché il dott. in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale subito Controparte_3 dalla ricorrente in conseguenza delle sostenute spese mediche, che si quantificano in complessivi €
100,00;
- condanna parte resistente soccombente , in persona del Direttore pro Controparte_6 tempore, nonché il dott. in solido tra loro, alla rifusione delle spese giudiziarie pari Controparte_3
a € 3.397,00, oltre competenze ed onorari di causa come da legge, da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente, Avv. Pasquale Guastafierro, antistatario;
- pone le spese di CTU del procedimento di ATP r.g. n. 4491/2020 a carico dei resistenti soccombenti, in via solidale tra loro.
Salerno 6 Ott. 25
Il giudice pagina 11 di 12 Dottoressa Daniela Oliva
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa
Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 5418-23 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(c.f. ) nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Guastafierro (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Boscoreale (NA) alla C.F._2
Piazza Pace n. 20, come da procura in atti
Ricorrente
Contro
(P.I. e C.F. ) in persona del Direttore Generale p.t. Ing. , CP_1 P.IVA_1 CP_2 domiciliato per la carica in , alla Via Nizza, 146, rappresentata e difesa congiuntamente e CP_1 disgiuntamente dall'Avv. Gaetano Scuotto (c.f. ) e dall'Avv. Claudia Vuolo (c.f. C.F._3
) giusta procura generali alle liti atto per Notar Rep. 27297 C.F._4 Persona_1
Racc. n 4225, del 23/12/2022, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli alla
Via Piccinni n. 6, come da procura in atti
Resistente
nonché
Dott. (c.f. ) nato a [...] il [...] e ivi Controparte_3 C.F._5 residente alla Via Nelson Mandela, rappresentato e difeso dall'Avv. Armando D'Ambrosio (c.f.
pagina 1 di 12 ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Campagna (SA) alla C.F._6
Via Felice Ruggiero, n.19, come da procura in atti
Conclusioni: come da verbale di udienza del 09/09/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La SI.ra , ricorrente odierna, esponeva che, in data 11/12/2017, veniva ricoverata Parte_1 presso la U.O. Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia del P.O. “Maria SS. Addolorata” di
EB (SA) con diagnosi di accettazione di “coxartrosi sinistra” ed in data 18/12/2017 veniva operata sottoponendosi ad un intervento di artroprotesi d'anca, e dopo alcuni giorni di degenza veniva dimessa in data 22/12/2017. Dall'esame della cartella clinica si rilevava che il chirurgo operatore era il Dott.
dipendente del predetto ospedale. Controparte_3
La ricorrente, subito dopo l'intervento, accusava problemi post-operatori ed i sanitari della struttura ospedaliera acclaravano una sofferenza nervosa post-chirurgica. Pertanto, ella fu sottoposta a consulenza neurologica e lo specialista, dopo aver riportato un'anamnesi relativa ad una patologia disco artrosica lombare ed aver descritto il quadro clinico riscontrato, non formulava alcuna diagnosi.
Così, afferma parte ricorrente, gli ortopedici del P.O. di EB, in data 22/12/2017, senza preparare alcun piano di gestione domiciliare della sig.ra , posero nella diagnosi di dimissione una Pt_1
“sofferenza radicolare lombo-sacrale sinistra”.
Dunque, si ricoverava in data 27/12/2017 presso la Stazione Climatica “Bianchi” di Portici con diagnosi di entrata “artrosi anca sinistra, protesi anca sinistra”.
La paziente veniva sottoposta ad alcuni accertamenti sanitari all'esito dei quali le veniva riscontrata una lesione assonale a carico del nervo sciatico comune. Più precisamente, ella veniva sottoposta a consulenza fisiatrica che evidenziava “... plegia con deficit dei muscoli dorsi flessori di caviglia”.
In data 15/01/2018, praticava esame EMG/ENG arto inferiore sinistro che ripostava: “sofferenza del nervo sciatico popliteo esterno di sinistra lungo tutto il tratto esplorato, potendo documentare al momento scarsi segni di reinnervazione in atto. I dati depongono per un danno organico a carico del tronco del nervo sciatico con grave interessamento delle fibre destinate allo SPE e marcato interessamento delle fibre destinate allo SPI. Normali i reperti relativi al nervo femorale sinistro”.
In data 30/01/2018, veniva praticata RMN rachide lombo-sacrale che evidenziava: “L1-L2 piccola ernia discale posteriore a sede mediana con atteggiamento parzialmente discendente che impronta il sacco durale. L2-L3 sfiancamento disco-artrosico posteriore ad ampio raggio che affiora ai neuroforami. L3-L4: protrusione disco-artrosica posteriore ad ampio raggio che impronta il sacco durale con associati segni di fissurazione anulare. L4-L5: pseudo protrusione discale posteriore ad pagina 2 di 12 ampio raggio. L5-S1: sottile il disco con associata protrusione discale posteriore a sede mediana che impronta il sacco durale…”
La paziente veniva dimessa in data 05/02/2018 con diagnosi definitiva “esiti di intervento di protesi d'anca sinistra, insufficienza dello SPE di sinistra…”.
I ricoveri, le consulenze neurologiche e gli esami strumentali praticati successivamente dalla paziente confermavano, continua parte ricorrente, l'esistenza di una patologia disco-artrosica lombare ma, soprattutto, l'esistenza di un danno del tronco del nervo sciatico con paresi del nervo sciatico comune insorta immediatamente dopo un intervento di artroprotesi d'anca omolaterale e grave sofferenza di entrambi i suoi rami.
La ricorrente, in data 19/02/18, si sottoponeva a visita fisiatrica presso l'ASL Napoli 3/Sud Distretto 57
e le veniva diagnosticato “piede cadente a sinistra da lesione dello SPE in paziente con postumi di PTA sinistra ed ernie discali tratto lombare… tutore gamba sinistra”.
In data 06/04/2018, eseguiva esame radiografico al bacino da cui risultava “esame eseguito sotto carico con o senza rialzo di 4 cm a destra, bilateralmente esiti di sostituzione protesica d'anca, con componenti acetabolare e femorale ben posizionate e centrate…”.
In data 29/05/18, la sig.ra effettuava consulenza fisiatrica presso ASL Napoli 3/Sud Distretto Pt_1
57 con diagnosi di “esiti di artroprotesi bilaterale di anca (destra: circa 3 anni orsono, sinistra dicembre
2017) con paresi dello SPE a sinistra… andatura a base allargata con zoppia da caduta a sinistra, necessita di duplice appoggio”.
In data 03/07/18, la ricorrente eseguiva ESAME EMG/ENG con la seguente diagnosi “lo studio conferma in lievissimo miglioramento rispetto alla valutazione del febbraio u.s. eseguita in altra sede, una marcata sofferenza di tipo assonale a carico del nervo peroneale profondo e tibiale posteriore sinistro, associata ad analoga sofferenza a carico delle fibre sensitive del nervo surale sinistro e ad aspetti di blocco a carico del peroneale superficiale sinistro. Sono presenti minimi segni di residua denervazione dei muscoli tibiale anteriore sinistro, estensore breve delle dita sinistro e gastrocnemio sinistro associati a marcata perdita di unità motorie e cronica sofferenza neurogena. I dati orientano per una lesione assonale significativa dello sciatico comune ancora non del tutto stabilizzata”.
Ordunque, con ricorso per ATP ex art. 696-bis c.p.c., depositato in data 24/06/2020, la sig.ra Parte_1 adiva codesto Tribunale di Salerno al fine di ottenere la nomina di un CTU che, previo
[...] esperimento del tentativo di conciliazione, accertasse la natura e l'entità delle lesioni dalla stessa subite, nonché il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta medica di parte resistente imprudente, imperita, negligente e non conforme alle linee guida ed alla buona pratica clinica, con la conseguente quantificazione del danno. Nello specifico, ella intendeva far mettere in luce gli asseriti errori pagina 3 di 12 commessi dai sanitari del P.O. di EB, nonché tutti i danni ad essi conseguenti ed il nesso causale tra i primi ed i secondi. All'uopo, allegava agli atti del giudizio per ATP, oltre a tutta la documentazione medica inerente ai fatti di causa, anche relazione medica del consulente di parte, Dott. Per_2
, nella quale questi metteva in luce tutte le criticità dell'operato dei sanitari del nosocomio di
[...]
EB e la contrarietà di tali condotte alle linee guida applicabili in materia.
La causa veniva incardinata innanzi a codesto Tribunale di Salerno con R.G. 4491/20 ed assegnata al
Giudice Dott.ssa F. Iervolino, la quale fissava l'udienza di comparizione per il giorno 12/01/2021.
Si costituiva in giudizio la resistente , nonché il Dott. che eccepivano la CP_1 Controparte_3 nullità, inammissibilità ed infondatezza del ricorso. La sebbene evocata in giudizio al fine di CP_4 consentire la partecipazione diretta alle operazioni peritali anche per fini conciliativi, rimaneva contumace.
All'udienza del 26/01/2022, il Giudicante adito conferiva incarico di CTU al Dott. Persona_3 nonché al Dott. Fallito il tentativo di conciliazione, i CCTTUU depositavano, in data Persona_4
14/04/2023, la consulenza medico legale definitiva.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 13/07/2023, la SI.ra conveniva in Pt_1 giudizio la ed il Dott. affinché venissero condannati al risarcimento CP_1 Controparte_3 dei pretesi danni subiti a seguito dell'assistenza sanitaria ricevuta.
Parte ricorrente evidenziava, in via preliminare ed in rito, che la CTU era stata depositata nel giudizio per ATP ex art. 696 bis c.p.c. in data 14/04/2023, a seguito delle osservazioni formulate dai medici di parte avversa;
pertanto, risultava rispettato il termine di n. 90 giorni di cui all'art. 8 legge 24/2017 per l'introduzione del giudizio di merito.
Nel merito, rappresentava che, nella vicenda de quo, vi è una chiara responsabilità del chirurgo operatore Dott. che ha avuto una condotta incongrua nell'esecuzione dell'intervento CP_3 chirurgico, causando la lesione del nervo sciatico.
Pertanto, richiedeva accertarsi la responsabilità contrattuale di questi con conseguente condanna al risarcimento del danno iatrogeno differenziale al 7% che quantificava in € 104.558,00 oltre ad una
I.T.P. di giorni 90 al 50% per complessivi € 4.445,00 e il risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute ammontanti ad € 100,00.
Orbene, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05/12/2023, si costituiva in giudizio il Dott. che eccepiva, in primis, la improcedibilità della domanda per mancato Controparte_3 rispetto dei termini di cui all'art 8 della legge 24/2017 e la inutilizzabilità dell'accertamento tecnico preventivo per il mancato rispetto del termine di sei mesi scaduto il quale, a prescindere dal deposito o pagina 4 di 12 meno della relazione peritale, la ricorrente avrebbe dovuto (nei 90 dalla scadenza dei sei mesi) introdurre il ricorso.
Nel merito, contestava l'infondatezza della domanda di parte ricorrente in quanto, a suo dire,
l'intervento di artroprotesi d'anca è stato correttamente eseguito. Aggiungeva che tutti i postumi di cui parlava la consulenza tecnica dei Dottori e sono conseguenza solo ed Persona_3 Persona_4 esclusivamente di processi patologici preesistenti.
Infatti, precisava che la paziente soffriva già di spondiloartrosi con ernie discali cervicali, dorsali e lombari, retrolistesi L1-L4 e arterosclerosi di L4 su L5 con stenosi segmentaria del canale. Dunque, per il Dott. non vi è alcun nesso di causalità tra la condotta (intervento chirurgico) da egli CP_3 eseguito ed i danni subiti dalla ricorrente. Infine, affermava che vi era stata una erronea quantificazione dei lamentati danni e, pertanto, impugnava estensivamente i conteggi contenuti nel ricorso introduttivo e chiedeva il rigetto della domanda con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di causa, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07/12/2023, si costituiva in questo giudizio anche la (P.I. e C.F. ) in persona del Direttore Generale p.t. Ing. CP_1 P.IVA_1 CP_2
, che impugnava il ricorso introduttivo ritenendolo inammissibile ed infondato in fatto ed in
[...]
Cont diritto. In via preliminare, anche la eccepiva la improcedibilità dell'avverso ricorso essendo decorsi i termini perentori indicati dall'art. 8 L. 24/2017. Sempre in via preliminare, chiedeva la declaratoria di nullità del ricorso per la carenza di tutti quegli elementi prescritti a pena di nullità dal combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., afferenti alla formulazione della domanda. Cont Nel merito, la resistente contestava il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto riteneva vi fosse, nella fattispecie, legittimazione passiva esclusiva del sanitario. Dunque, per essa l'esclusivo responsabile nella vicenda che ci occupa era il dott. che fu il chirurgo operatore del censurato CP_3 intervento chirurgico. Cont La resistente impugnava tutto quanto dedotto nel ricorso introduttivo specificando che i suoi sanitari hanno agito sempre con la massima diligenza, prudenza e perizia, nel pieno rispetto delle linee guida e delle regole dell'ars medica. Non si evidenziano, per essa, elementi tecnici di valutazione rapportabili all'eventuale sussistenza di profili di responsabilità. Sulla scia di quanto detto, chiedeva dichiararsi la nullità della CTU espletata in sede di ATP in quanto considerata errata e viziata in ragione della genericità, erroneità e contraddittorietà delle conclusioni del collegio peritale. Infine, Cont rispetto alla quantificazione del presunto danno iatrogeno nella misura del 7%, la riteneva le liquidazioni monetarie indicate da parte ricorrente abnormi ed illegittime.
pagina 5 di 12 Così incardinato il giudizio e depositate le note di udienza, con ordinanza del 09/09/2025 si disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di ATP recante r.g. n. 4491–20 e la causa veniva assegnata a sentenza.
- In ordine alla eccezione di improcedibilità della domanda
Essa va disattesa.
Parte resistente, Dott. nel costituirsi in giudizio eccepiva la tardività della domanda Controparte_3
e la inutilizzabilità, in ogni caso, dell'accertamento tecnico preventivo, per il mancato rispetto del termine di sei mesi scaduto il quale, a prescindere dal deposito o meno della relazione peritale, la ricorrente avrebbe dovuto introdurre il ricorso che ci occupa.
Va posto in evidenza che, ai sensi dell'art. 8 della L. 24/2017, l'azione civile di risarcimento danni da responsabilità sanitaria deve essere preceduta, a pena di improcedibilità, dal ricorso per consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, dal procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 (art. 5, comma 1-bis).
Il legislatore del 2017 ha, dunque, configurato una condizione di procedibilità alternativa che potrà essere soddisfatta, a scelta dell'interessato, sia attraverso l'esperimento del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., sia mediante l'avvio del procedimento regolato dal d.lgs. n. 28/2010.
L'art 8 di cui sopra, al comma 3, prescrive che: “..ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 281 undecies del codice di procedura civile…”
La norma prevede che il ricorso debba essere depositato entro i 90 giorni dal deposito della CTU oppure dalla scadenza dei 6 mesi.
Tale prescrizione fa indubbiamente riferimento ad una situazione di alternatività dei due termini previsti dal legislatore.
La CTU è stata depositata nel giudizio per ATP ex art. 696 bis c.p.c. in data 14/04/2023 a seguito delle osservazioni formulate dai medici di parte avversi, mentre il ricorso ex art 281 undecies c.p.c. veniva depositato in data 13/07/2023, quindi dopo n. 89 giorni dal deposito della relazione.
Pertanto, risulta rispettato il termine di 90 giorni di cui all'art. 8 legge 24/2017 per l'introduzione di codesto giudizio di merito.
- In punto di diritto e sul tipo di responsabilità emergente
Nell'ambito della responsabilità medica, il rapporto fra paziente e struttura trova fondamento in un contratto autonomo ed atipico, definito come contratto di spedalità o contratto di assistenza sanitaria, pagina 6 di 12 per il cui inadempimento si applicano le regole fissate dall'art. 1218 c.c. relative alla responsabilità contrattuale.
L'oggetto dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria con la conclusione del contratto c.d. di spedalità è costituito dalla prestazione medica dei propri dipendenti, nonché da una più complessa prestazione, definita come "assistenza sanitaria". A carico della struttura gravano, invero, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all'assistenza post-operatoria, alla sicurezza delle attrezzature e dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo.
Conseguentemente, la responsabilità dell'ente per il fatto dei propri medici ausiliari si fonda sulla previsione dell'art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore, che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Tale previsione prende le mosse dalla teoria del contatto sociale qualificato che è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico e idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica.
Si tratti di casa di cura privata o di un ospedale pubblico, il risultato non cambia in quanto risultano sostanzialmente equivalenti, a livello normativo, gli obblighi dei due tipi di struttura verso il fruitore dei servizi.
In entrambi i casi, infatti, le violazioni incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale della Costituzione senza possibilità di limitazione di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria.
In sintesi, una struttura sanitaria risponde, a titolo contrattuale, dei danni causati da un medico che, pur non essendo suo dipendente, opera al suo interno, sfruttando l'organizzazione e le risorse della struttura.
Questo perché il paziente stipula un contratto con la struttura, la quale è responsabile per l'operato di tutti coloro che svolgono attività mediche al suo interno, inclusi i medici esterni che agiscono come ausiliari.
Pertanto, essa risponde a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti del paziente per l'inadempimento della prestazione posta direttamente a suo carico, nonché per l'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale proprio ausiliario necessario pur in difetto di un rapporto organico di lavoro subordinato. Anche in questo caso, infatti, sussiste un collegamento tra la prestazione resa dal professionista esterno e l'organizzazione aziendale, pagina 7 di 12 non rilevando la circostanza che il sanitario risulti essere anche solo di fiducia del paziente o comunque dal medesimo scelto. Le prestazioni sanitarie erogate dalla struttura e dal sanitario di fiducia del paziente rientrano in un'unica prestazione indivisibile cd. ad attuazione congiunta
- Nel merito
La domanda di parte ricorrente è fondata e, pertanto, va accolta.
Nella fattispecie, i fatti della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi provati alla stregua della documentazione prodotta, e anche della espletata CTU medico-legale eseguita dai medici, Dott.
esperto in Medicina Legale e delle Assicurazioni e Specialista in Ortopedia e Persona_5
Traumatologia Specialista in Fisiatria, e Dott. Medico-Legale. Persona_4
Nel corso del procedimento di ATP R.G. 4491/2020 è stato accertato che la corretta gestione del caso e l'adeguato trattamento sanitario in fase operatoria avrebbero scongiurato l'insorgere dei gravi danni ulteriori subiti dalla . Pt_1
L'odierna ricorrente contraeva, in occasione dell'intervento di artroprotesi d'anca del 18/12/2017, una lesione iatrogena del nervo sciatico.
Detta lesione innescava poi tutta una catena di eventi incidenti sullo stato di salute complessivo della sig.ra non suscettibili di miglioramento con opportune terapie mediche, chirurgiche e/o fisiche, Pt_1 già praticate dalla stessa, incidendo quindi negativamente sulle funzioni della sua vita quotidiana.
I sanitari dell'Ospedale hanno posto in essere una condotta terapeutica connotata da CP_5 superficialità ed imperizia.
Nel caso di specie, vi è una chiara responsabilità del chirurgo operatore, dott. che ebbe una CP_3 condotta incongrua nell'esecuzione dell'intervento chirurgico causando la lesione del nervo sciatico.
I CC.TT.UU. hanno messo in luce gli errori medici commessi presso la suddetta struttura sanitaria e, dunque, la fondatezza delle richieste di risarcimento avanzate dalla SI.ra . Pt_1
Nella perizia depositata nel giudizio R.G. 4491/2020 dai C.C.T.T.U.U. Dott. e Dott. si Per_5 Per_4 comprende che il protocollo chirurgico adottato il 18/12/2017, sebbene appropriato per il caso in esame secondo le linee guida dell'epoca e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e di facile e di routinaria esecuzione, non veniva applicato ed eseguito in maniera corretta.
L'accesso postero-laterale, l'intrappolamento del nervo sciatico contro la branca posteriore del divaricatore autostatico, le manovre riduttive della testa protesica nell'acetabolo, insieme o separatamente, hanno determinato, con elevata probabilità, una lesione iatrogena del nervo sciatico.
Nel caso in argomento, l'ultimo esame EMNG arti inferiori dell'8/7/2022 rilevava: “Reperti compatibili con una grave radicoloneuropatia ischiatica bilaterale prevalente a sn da compressione discale e/o stenosi del canale spinale a carico dei livelli spinali L3-L4-L5-S1.”; la RMN del rachide in pagina 8 di 12 toto privata in data 19/5/2022: “Ernia paramediana sn del disco C5-C6 improntante il midollo. Stenosi da uncoartrosi dei forami. Ernia mediana e paramediana dx del disco D2-D3. Ernia paramediana dx del disco D3-D4. Piccola ernia paramediana dx del disco D7-D8. Osteofitosi marginale dei corpi dorsali.
Retrolistesi di L1 su L2, di L2 su L3 e di L3 su L4. Anterolistesi degenerativa di L4 su L5 con stenosi segmentaria del canale spinale. Piccola ernia posteriore mediana del disco L5-S1. Artrosi delle faccette lombo-sacrali. Scoliosi dorso-lombare sinistro-convessa.”; nonché la consulenza neurologica estratta dal diario clinico del 19/12/2017: “Paziente collaborante ed orientata. Riferita ipoestesia arto inferiore sn (in particolare porzioni distali). Anamnesi positiva per lombosciatalgia ricorrente da diversi mesi in particolare a sn, Lombalgia ricorrente da diversi anni (riferite imprecisate patologie vertebrali lombosacrali). Allo stato l'esame neurologico rileva riduzione della funzionalità tibiale anteriore a sn, riduzione rotulea a sn, achilleo e medioplantare ridotti a sn, sensibilità esplorata nella norma, ipoestesia regione laterale coscia a sn.”.
Considerando attentamente l'anamnesi patologica remota e fisiologica della perizianda, è da considerare, in massima parte, l'interferenza di processi patologici preesistenti (spondiloartrosi con ernie discali cervicali, dorsali e lombari, retrolistesi L1-L4 e anterolistesi di L4 su L5 con stenosi segmentaria del canale) ed è, pertanto, da attribuire all'intervento chirurgico subito il 18/12/2017 una genesi minima delle sequele invalidanti poc'anzi esposte.
Tenendo conto che tali patologie invalidanti non sono suscettibili di miglioramento (se non minimo) con opportune terapie mediche, chirurgiche e/o fisiche, già praticate, e tenuto conto delle lesioni riportate, dell'età, del sesso, nonché dell'incidenza negativa che tali lesioni hanno sulla sua “validità“, nell'ambito di tutte le funzioni della vita quotidiana, si è rilevato che i postumi individuati ed espressi in “Diagnosi” hanno determinato un danno biologico permanente complessivo nella misura del 35% del totale. Di questi postumi il 15% rappresenta la “evolutio” normale del quadro clinico-chirurgico correlato alla protesi totale anca sn del 18/12/2017 mentre il restante 20% (venti per cento) è riconducibile in termini di rapporto causa – effetto ed anche alla stregua del criterio della
“preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non”, sia agli esiti sfumati paretici dello SPE sn in rapporto causale con l'intervento chirurgico di cui si tratta, per difettosa esecuzione della tecnica chirurgica, in quota minore, nella misura del 7%, e sia al quadro clinico correlato alle patologie preesistenti (spondiloartrosi con ernie discali cervicali, dorsali e lombari, retrolistesi L1-L4 e anterolistesi di L4 su L5 con stenosi segmentaria del canale), in quota maggiore, per il restante 13% correlato alla patologie preesistenti.
Dunque, va riconosciuto alla ricorrente il risarcimento per il danno iatrogeno differenziale residuo pari al 7%. pagina 9 di 12 Il danno iatrogeno differenziale rappresenta la differenza tra l'invalidità residuata alla paziente in conseguenza del comportamento del sanitario e quella che gli sarebbe comunque residuata a causa della lesione, se il trattamento sanitario fosse stato praticato correttamente.
Per logiche ragioni, in sede di quantificazione del danno, va tenuto conto degli effetti che si sarebbero comunque verificati in ragione della patologia originaria e rispetto ai quali la condotta dei sanitari non ha avuto alcuna incidenza.
Alla percentuale di danno iatrogeno differenziale suddetta, va considerato il periodo di inabilità temporanea totale pari a n. 90 giorni al 50%.
La durata dell'incapacità temporanea complessiva è stata di dodici mesi. Di questi tre mesi sono direttamente correlati alla “evolutio” normale del caso (PTA a sn). Gli altri nove mesi, espressi come incapacità parziale al 50%, invece, vanno intesi come prolungamento della temporanea e, quindi, come
“plus danno”, riconducibili, in parte (tre mesi), causalmente all'intervento chirurgico di cui si tratta in termini di errata esecuzione e quindi ascrivibili a responsabilità medica e, in parte (sei mesi), al quadro clinico preesistente su richiamato.
Ordunque, sono individuabili in capo ai sanitari del P.O. di EB (SA) profili di responsabilità professionale di grado lieve e, in concorso, della stessa struttura sanitaria per il rapporto di natura contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c.
Le Tabelle di Milano rappresentano uno strumento per calcolare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Si tratta di un documento para-normativo che consente la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo adeguato al singolo caso. Le tabelle garantiscono la prevedibilità ed uniformità delle liquidazioni giudiziali su tutto territorio nazionale. Inoltre, rappresentano un parametro unitario e consentono di evitare sperequazioni. Infatti, la loro applicazione impedisce che casi simili siano liquidati in modi differenti. In altre parole, le tabelle mirano a fornire un'uniformità pecuniaria di base.
Considerando l'età della vittima all'epoca dei fatti (59) e il tipo di evento occorso, emerge una somma risarcitoria pari a € 17.153,00 somma che comprende il ristoro per la lesione alla integrità psicofisica subita dalla ricorrente per le sofferenze patite nei giorni di inabilità.
Concludendo, può dirsi che l'adeguato trattamento sanitario in fase operatoria avrebbe scongiurato l'insorgere dei gravi danni ulteriori subiti dalla ricorrente. Pertanto, deve ritenersi provato il nesso di causalità tra gli errori medici commessi dai sanitari della resistente azienda sanitaria e i danni, anche di natura permanente, subiti dalla sig.ra . Pt_1
- Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale
Tale richiesta merita accoglimento. pagina 10 di 12 Parte ricorrente chiedeva liquidarsi una somma di denaro per il danno patrimoniale subito a causa delle sostenute spese mediche.
Come hanno specificato i consulenti incaricati in sede di ATP, le spese sostenute documentate risultano pari a € 100,00.
Si ritiene doveroso, pertanto, riconoscere in questa sede tale voce di danno in quanto risulta pienamente provata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice
Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte ricorrente, accerta e dichiara che i danni subiti dalla SI.ra sono conseguenza della condotta imperita, negligente e imprudente dei sanitari del Parte_1
P.O. “Maria SS. Addolorata” di EB (SA) e del dott. quale medico interventore e, Controparte_3 per l'effetto, condanna parte resistente , in persona del Direttore pro Controparte_6 tempore, nonché il dott. in solido tra loro, al risarcimento dei danni non Controparte_3 patrimoniali subiti dalla SI.ra che si quantificano nella totale somma di € Parte_1
17.153,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino al soddisfo;
- condanna parte resistente , in persona del Direttore pro tempore, Controparte_6 nonché il dott. in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale subito Controparte_3 dalla ricorrente in conseguenza delle sostenute spese mediche, che si quantificano in complessivi €
100,00;
- condanna parte resistente soccombente , in persona del Direttore pro Controparte_6 tempore, nonché il dott. in solido tra loro, alla rifusione delle spese giudiziarie pari Controparte_3
a € 3.397,00, oltre competenze ed onorari di causa come da legge, da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente, Avv. Pasquale Guastafierro, antistatario;
- pone le spese di CTU del procedimento di ATP r.g. n. 4491/2020 a carico dei resistenti soccombenti, in via solidale tra loro.
Salerno 6 Ott. 25
Il giudice pagina 11 di 12 Dottoressa Daniela Oliva
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