Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/03/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza dell'11.3.2025 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5580/2023 R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentata e difesa in virtù di Parte_1
procura in atti dall'avv. Loredana Tortora;
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso, come in atti conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.09.2023 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di avere presentato domanda in data
24.11.2022 per il riconoscimento dell'assegno sociale e che,
l' aveva liquidato a titolo di maggiorazione l'importo di euro CP_1
12,92 anziché quello corretto di euro 82,64, chiedeva all'adito
Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro il riconoscimento del diritto alla prestazione in contestazione comprensivo della maggiorazione di euro 82,64 ( cfr. verbale dell'odierna udienza), fin dalla domanda amministrativa con conseguente condanna dell' al pagamento Controparte_2
delle relative somme, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
Regolarmente citato, l' resisteva alla domanda della quale CP_1
chiedeva, con varie argomentazioni, il rigetto.
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Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Ai sensi dell'art. 3, VI e VII comma, L. 33, dal 1° gennaio 1996 è scomparsa la pensione sociale, sostituita dall'assegno sociale non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, riservato ai cittadini italiani, residenti in Italia, che compiano 65 anni ed in possesso di un reddito inferiore a quello previsto dalla legge.
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.
Nel caso di specie, riconosciuto l'assegno sociale all'istante a decorrere dall'1.12.2022 per euro 297,34, non convince la tesi sostenuta dalla difesa dell' secondo cui la mancata CP_1
escussione del patrimonio dell'ex coniuge per ottenere l'assegno di mantenimento stabilito nella sentenza di separazione n. 110 del 2000 del Tribunale di Torre Annunziata determinerebbe l'assenza del requisito economico per la maggiorazione sociale richiesta nel presente giudizio, trattandosi di situazione auto procurata.
Al riguardo va richiamata la recente pronuncia della Suprema
Corte secondo cui “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto
2 dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.” (cfr. Cass.
14513/2020)
Pertanto, in mancanza di contestazione sui conteggi come formulati all'odierna udienza, va dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'assegno sociale per l'importo di euro 367,06 mensili (€ 297,34 – € 12,92 + € 82,64) dal 1° dicembre 2022 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa), detratto quanto percepito a tale titolo, e, per l'effetto, l' va condannato, al CP_1
pagamento delle predette somme, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dal 121° giorno dalla domanda amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo , da distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente all'assegno sociale comprensivo della maggiorazione sociale per l'importo di euro
3 367,06 mensili dal 1° dicembre 2022, detratto quanto a tale titolo già percepito, e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle CP_1
predette somme, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dal
121° giorno dalla domanda amministrativa.
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che CP_1
liquida in complessivi euro 350,00 oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Torre Annunziata, 11.3.2025 Il Giudice
Antonella Paparo
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