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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 4619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4619 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5111/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5111/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
NARDONE ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA AGOSTINO DE PRETIS 51 NAPOLI,
presso il difensore attore
contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_2
convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
I. condannare società con sede in Milano, via Carroccio n. 16, numero di iscrizione al CP_1
Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza Lodi e codice fiscale: , iscritta al P.IVA_2
R.E.A. con il n. MI 1928600, in persona del legale rappresentante nato a [...]
Tripoli (Libia) l'11 ottobre 1950, domiciliato in Milano, via Vittor Pisani n.9, C.F.:
pagina 1 di 4 in ragione di tutto quanto esposto sopra, a pagare a C.F._1 [...]
quale mandataria in nome e per conto di la somma di € Parte_1 Controparte_2
202.669,40, quale insoluto del mutuo nr. 4911041 stipulato il 16 febbraio 2021. II. Condannare la
al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, oltre spese forfetarie generali, CP_1
IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore, quale CP_1
mandataria di della somma di € 202.669,40, quale insoluto del mutuo nr. CP_2 CP_2
4911041 stipulato il 16 febbraio 2021, oltre che delle spese di giudizio.
Il ricorrente in particolare esponeva:
- che il 16.2.21 concedeva in favore della un mutuo chirografo Controparte_2 CP_1
dell'importo di € 450.000,00, erogato in pari data sul conto corrente recante numero n.
2253000003227406 intestato alla società;
- che le parti concordavano il rimborso del finanziamento mediante il pagamento di 24 rate mensili con piano di ammortamento strutturato secondo il metodo di “ammortamento alla francese”, con TAEG pari al 1,76% e TAN pari al 1,35% ;
- che il finanziamento era assistito dalla “Garanzia diretta” del Fondo di Garanzia per le P.M.I., di cui alla Legge 662/96;
- che il 15 gennaio 2024 in qualità di mandante, conferiva mandato a di agire quale CP_2 Pt_1
soggetto incaricato per svolgere “l'attività di recupero e gestione delle Sofferenze affidate in
gestione a , secondo i termini e le condizioni previste dal Contratto di Parte_1
pagina 2 di 4 , agendo in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, dei suoi CP_3
Amministratori, Dirigenti e Procuratori, inclusi eventuali dipendenti di Parte_1
regolarmente autorizzati, con specifiche procure speciali, nonché in persona degli avvocati che
verranno di volta in volta nominati da , se sarà necessario in relazione alla Parte_1
natura degli atti da compiersi, nell'ambito e in esecuzione del Contratto di , CP_3
tanto in sede giudiziale, che in sede stragiudiziale”
- che all'11 giugno 2024 risultava inadempiente del pagamento di n. 11 rate di CP_1
preammortamento (inadempimento decorrente dal 16 aprile 2024), per un importo totale di €
196.766,30;
- che in pari data comunicava ad la decadenza dal beneficio del termine nel Pt_1 CP_1
pagamento delle rate a scadere e la risoluzione del contratto, intimandole di provvedere al rimborso integrale di tutti gli importi non ancora saldati, quantificati in € 196.766,30, oltre gli interessi di mora pari ad € 5.903,09, per un totale di € 202.669,40;
- che, tuttavia, a tale missiva non seguiva alcun riscontro da parte della CP_1
Nessuno si costituiva per che pertanto veniva dichiarata contumace. CP_1
Fatte precisare le conclusioni il giudice, all'udienza del 5.6.2025 tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è fondato e merita accoglimento.
Parte attrice, infatti, ha prodotto in giudizio il contratto di finanziamento, costituente il titolo negoziale della pretesa creditoria, nonché ha allegato lì'inadempimento della convenuta all'obligazione restitutoria dell'importo, la cui erogazione è stata attestata tramite la produzione del relativo bonifico.
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 1218 c.c. grava sulla parte obbligata l'onere di provare il proprio adempimento;
avendo parte convenuta preferito rimanere contumace nel presente giudizio e non avendo, quindi,
ottemperato al proprio onere probatorio, deve riconoscersi la fondatezza del diritto di credito azionato con il presente giudizio e, per l'effetto, va condannata a pagare all'attrice la somma di euro CP_1
202.669,40, come da domanda.
Alla soccombenza consegue la condanna alle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
5.673,50, oltre c.p.a., di cui euro 637,50 per spese generali ed euro 786,00 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1
condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di euro 202.669,40; CP_1
- condanna la convenuta a rifondere l'attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
5.673,50, oltre c.p.a., di cui euro 637,50 per spese generali ed euro 786,00 per rimborso spese.
Così deciso in Milano il 6 giugno 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5111/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
NARDONE ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA AGOSTINO DE PRETIS 51 NAPOLI,
presso il difensore attore
contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_2
convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
I. condannare società con sede in Milano, via Carroccio n. 16, numero di iscrizione al CP_1
Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza Lodi e codice fiscale: , iscritta al P.IVA_2
R.E.A. con il n. MI 1928600, in persona del legale rappresentante nato a [...]
Tripoli (Libia) l'11 ottobre 1950, domiciliato in Milano, via Vittor Pisani n.9, C.F.:
pagina 1 di 4 in ragione di tutto quanto esposto sopra, a pagare a C.F._1 [...]
quale mandataria in nome e per conto di la somma di € Parte_1 Controparte_2
202.669,40, quale insoluto del mutuo nr. 4911041 stipulato il 16 febbraio 2021. II. Condannare la
al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, oltre spese forfetarie generali, CP_1
IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore, quale CP_1
mandataria di della somma di € 202.669,40, quale insoluto del mutuo nr. CP_2 CP_2
4911041 stipulato il 16 febbraio 2021, oltre che delle spese di giudizio.
Il ricorrente in particolare esponeva:
- che il 16.2.21 concedeva in favore della un mutuo chirografo Controparte_2 CP_1
dell'importo di € 450.000,00, erogato in pari data sul conto corrente recante numero n.
2253000003227406 intestato alla società;
- che le parti concordavano il rimborso del finanziamento mediante il pagamento di 24 rate mensili con piano di ammortamento strutturato secondo il metodo di “ammortamento alla francese”, con TAEG pari al 1,76% e TAN pari al 1,35% ;
- che il finanziamento era assistito dalla “Garanzia diretta” del Fondo di Garanzia per le P.M.I., di cui alla Legge 662/96;
- che il 15 gennaio 2024 in qualità di mandante, conferiva mandato a di agire quale CP_2 Pt_1
soggetto incaricato per svolgere “l'attività di recupero e gestione delle Sofferenze affidate in
gestione a , secondo i termini e le condizioni previste dal Contratto di Parte_1
pagina 2 di 4 , agendo in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, dei suoi CP_3
Amministratori, Dirigenti e Procuratori, inclusi eventuali dipendenti di Parte_1
regolarmente autorizzati, con specifiche procure speciali, nonché in persona degli avvocati che
verranno di volta in volta nominati da , se sarà necessario in relazione alla Parte_1
natura degli atti da compiersi, nell'ambito e in esecuzione del Contratto di , CP_3
tanto in sede giudiziale, che in sede stragiudiziale”
- che all'11 giugno 2024 risultava inadempiente del pagamento di n. 11 rate di CP_1
preammortamento (inadempimento decorrente dal 16 aprile 2024), per un importo totale di €
196.766,30;
- che in pari data comunicava ad la decadenza dal beneficio del termine nel Pt_1 CP_1
pagamento delle rate a scadere e la risoluzione del contratto, intimandole di provvedere al rimborso integrale di tutti gli importi non ancora saldati, quantificati in € 196.766,30, oltre gli interessi di mora pari ad € 5.903,09, per un totale di € 202.669,40;
- che, tuttavia, a tale missiva non seguiva alcun riscontro da parte della CP_1
Nessuno si costituiva per che pertanto veniva dichiarata contumace. CP_1
Fatte precisare le conclusioni il giudice, all'udienza del 5.6.2025 tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è fondato e merita accoglimento.
Parte attrice, infatti, ha prodotto in giudizio il contratto di finanziamento, costituente il titolo negoziale della pretesa creditoria, nonché ha allegato lì'inadempimento della convenuta all'obligazione restitutoria dell'importo, la cui erogazione è stata attestata tramite la produzione del relativo bonifico.
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 1218 c.c. grava sulla parte obbligata l'onere di provare il proprio adempimento;
avendo parte convenuta preferito rimanere contumace nel presente giudizio e non avendo, quindi,
ottemperato al proprio onere probatorio, deve riconoscersi la fondatezza del diritto di credito azionato con il presente giudizio e, per l'effetto, va condannata a pagare all'attrice la somma di euro CP_1
202.669,40, come da domanda.
Alla soccombenza consegue la condanna alle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
5.673,50, oltre c.p.a., di cui euro 637,50 per spese generali ed euro 786,00 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1
condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di euro 202.669,40; CP_1
- condanna la convenuta a rifondere l'attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
5.673,50, oltre c.p.a., di cui euro 637,50 per spese generali ed euro 786,00 per rimborso spese.
Così deciso in Milano il 6 giugno 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 4 di 4