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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione II
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione collegiale, II sezione civile nella persona dei giudici
Dott. Vincenzo del Sorbo – Presidente
Dott. Francesco Coppola - Giudice
Dott.ssa Luisa Zicari- Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1607/2020 R.G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Esposito, in forza di procura speciale Parte_1
alle liti rilasciata su foglio separato
OPPONENTE
E
avvocati Anna Cinque e Francesco Mandara, in forza di procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato.
OPPOSTA
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica del Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.1859 del 21 dicembre 2019 con querela di falso proposta in via incidentale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto dinanzi all'intestato Tribunale ricorso per ottenere un decreto CP_1
ingiuntivo immediatamente esecutivo , a tal fine ha premesso di essere un'impresa impegnata da anni nella produzione, distribuzione e vendita di banda stagnata e prodotti derivati tra cui scatole vuote e coperchi e di aver intrattenuto una serie di rapporti commerciali con la società Controparte_2
con sede in Nola (NA) per la fornitura a quest'ultima di barattoli e coperchi in banda
[...] stagnata, da cui è derivata una posizione creditoria in suo favore per un importo pari ad € 2.730.157,48
a saldo come da fatture prodotte a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo.
L'istante ha precisato che la merce fornita non veniva mai contestata dalla debitrice
[...]
e che la società debitrice rilasciava in favore della ricorrente, odierna opposta, Controparte_2
8 ( otto) assegni bancari tratti sulla Banca Nazionale del Lavoro filiale di Nola di euro 540.376,00 cadauno, con scadenza mensile a partire dal 31.10.19 al 31.5.2020; tuttavia, solamente l'assegno del
31 ottobre2019 di euro 540.376,00 veniva pagato, mentre quello successivo con scadenza 30.11.2019 veniva protestato.
Ha poi precisato che con scrittura del 15.11.2018 (prodotta agli atti del giudizio monitorio) le società
, ed il signor , odierno opponente, garantivano Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
il pagamento della intera fornitura di barattoli e coperchi in banda stagnata in uno agli interessi moratori di cui al D.LGS. 231/02 mediante rilascio di fideiussione personale ed illimitata a prima richiesta e con esonero della preventiva escussione del debitore principale. I garanti così come la debitrice principale ai sensi dell'art 1186 cc espressamente rinunziavano al beneficio del termine nel caso di mancato pagamento anche di una sola parte delle somme dovute, obbligandosi a pagare gli importi residui dovuti a prima richiesta.
La società , rivelatisi vani i solleciti e le intimazioni al pagamento posti in essere CP_1
al fine di per ottenere il pagamento delle somme dovute alle scadenze pattuite, ricorreva quindi all'intestato Tribunale e con Decreto n.1859 del 21 dicembre 2019, è stato ingiunto alla
[...]
alla alla , ed al signor Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
in proprio , il pagamento senza dilazione della somma suddetta - oltre interessi legali come richiesti.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione con atto di citazione notificato il 6 marzo 2020
, censurando , tra l'altro, che la scrittura privata su cui si fondava il monitorio , non Parte_1 era stata sottoscritta dall'opponente “in proprio” [ cfr. atto citazione opposizione “dalla documentazione allegata da parte avversa alla produzione del monitorio, risulta – invero e senza tema di essere smentiti – che le sottoscrizioni apposte, peraltro in corrispondenza delle sole pagine
1, 3, 5, 7 ed 8 (questione, quest'ultima, sulla quale più diffusamente ci si soffermerà infra), sono soltanto quattro e nessuna di esse risulta vergata dall'odierno opponente a titolo personale, come pure arditamente ed in maniera infondata ha assunto controparte in sede di sommaria cognizione, riuscendo financo ad ottenere l'emissione di un monitorio munito di provvisoria esecutorietà.], chiedendo l'accoglimento dell'opposizione.
Si è costituita in giudizio la affermando l'infondatezza delle eccezioni di controparte. CP_5
Concessi i termini ai sensi dell'art. 183 co.6 c.p.c.., e rinviata la causa al 19 ottobre 2021 per l'ammissione dei mezzi istruttori, la causa è stata nuovamente rinviata per il deposito dell'originale della scrittura privata del 15.11.2018 posta alla base del monitorio e disconosciuta da parte opponente
Questo ultimo infatti ha disconosciuto la “copia” prodotta e la sua composizione (pagine singole sciolte , anziché fogli con quattro facciate come dedotto dall'opposta).
All'udienza del 19.5.2022 le parti hanno chiesto rinvio per bonario componimento, e così anche all'udienza del 20 .10.2022, e 27.12.2022 sono stati concessi rinvii per bonario componimento – su istanza congiunta- chiarendo che non ne sarebbero più stati concessi .
All'udienza del 23.2.2023 si è preso atto del deposito dell'originale della scrittura privata, non sono stati ammessi i mezzi istruttori e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al
9.11.2023.
Alla udienza del 9.11.23 parte opponente ha presentato querela di falso in via incidentale ed è stata fissata l'udienza del 14.12.23 per interpellare la parte opposta per conoscere se intendeva avvalersi del documento. La causa è stata poi rinviata al 14.5.24 anche per la comunicazione al P.M. sede e disposta la custodia del documento in cassaforte.
All'udienza del 21.5.2024 il giudice istruttore si è riservato e con ordinanza resa in pari data ha rilevato che la parte opposta rapp.te leg. - tramite il suo difensore (non occorrendo CP_6 procura speciale) già all'udienza del 14.12.23 aveva dichiarato di volersi avvalere del documento avverso il quale è stata proposta querela di falso in via incidentale dall'opponente Parte_1
comparso personalmente;
pertanto considerato che il presente giudizio aveva ad oggetto la querela di falso proposta in via incidentale su cui– rationae temporis – era competente a decidere il Collegio e che appariva opportuno rimettere al Collegio la decisione in via unitaria sia per la sollevata querela di falso che per l'opposizione a decreto ingiuntivo che l'ha originata e che pertanto il Collegio andava investito dell'intera decisione ex art 225 cpc ( secondo il rito previgente), ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni ritenuta la rilevanza del documento impugnato di falso, ma anche la possibilità di poter rimettere la causa per la decisione al Collegio allo stato degli atti su tutte le domande non apparendo indispensabile nessuna ulteriore istruttoria.
All'udienza del 27.06.24, la causa è stata riservata in decisione, rimettendola al Collegio con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Sull'intervento del PM.
Preliminarmente deve darsi atto che ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. è sufficiente che questo ultimo sia ufficialmente informato dell'esistenza del procedimento (Cass. 00/13062) ed a tanto si è ottemperato da parte del giudicante ai sensi del combinato degli artt. 71 e 221 cpc .
3. Sul disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 cc.
Parte opponente ha disconosciuto ex art. 2719 cc la produzione in copia .
All'esito del deposito della scrittura in originale da parte della opposta, parte opponente non ha provveduto ad effettuare un rituale e tempestivo disconoscimento (salvo successivamente proporre querela di falso e solo in sede di conclusionali riportarsi all'art.213 e ss), ne consegue l'irrilevanza della mancata istanza di verificazione di parte opposta (“In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia , prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata,previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude
l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.” Cfr Cassazione civile, sez. trib., 08/06/2018, n. 14950), e pertanto l'eccezione di inutilizzabilità del documento formulata dal deve essere disattesa. Pt_1
4. Sulla mancata sottoscrizione del contratto del 15.11.2018 da parte di “in Parte_1 proprio”.
L'opponente , ha dedotto che la scrittura non sarebbe opponibile nei suoi confronti perché non sottoscritta dallo stesso “in proprio” , ma solo “nella qualità” ( cfr. in atti “come emerge dalla documentazione allegata da parte avversa alla produzione del monitorio, risulta che le sottoscrizioni apposte – peraltro in corrispondenza delle sole pagine 1, 3, 5, 7 ed 8, come già ampiamente esplicitato – sono soltanto quattro e nessuna di esse risulta vergata dall'odierno opponente sig.
a titolo personale”). Parte_1
Orbene tale eccezione deve essere disattesa poiché da una interpretazione , oltre che dall'esame complessivo delle clausole, anche secondo buona fede del contratto , si evince che il ha Pt_1 partecipato all'atto sia “in proprio” che “nella qualità”, la circostanza che la firma dello stesso sia stata apposta sia sotto il timbro di amministratore unico della , che di amministratore della CP_3
, non impedisce di ritenere che lo stesso abbia anche firmato “in proprio” , e Controparte_4
tanto anche alla luce della doppia sottoscrizione con espressa approvazione delle clausole degli art. 10, 11, 13, 14, 15 da parte del atteso che è stata approvata , poiché espressamente menzionata Pt_1
, la clausola n.10 avente ad oggetto “costituzione della fideiussione personale ed illimitata a prima richiesta”.
In buona sostanza l'esame del documento nella sua integralità consente di poter affermare la volontà negoziale del di partecipare anche “in proprio”, non potendosi ritenere la sussistenza della Pt_1
limitazione proprio alla luce del testo del documento sottoscritto (cfr. Cass. 28.10.2002 n. 15174
“Qualora un soggetto abbia partecipato alla stipula di un contratto di mutuo sia in proprio, perché datore di ipoteca, sia nella qualità di amministratore unico di una società di capitali, sottoscrivendo il relativo documento senza fare alcun riferimento alla veste di rappresentante legale della società,
e il giudice del merito ritenga, essendo stata apposta la sottoscrizione senza riserve o limitazioni, che
l'atto è stato sottoscritto anche nella qualità di amministratore della società, si è di fronte a un accertamento della volontà negoziale delle parti e, quindi, a un tema che rientra nella valutazione del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità.”, cfr altresì tra le altre Cass. Sez. U. n.
4746/1979; Cass. n. 12656/1991; Cass. 1510/2001; Cass. n. 696/2002 e Cass. n. 3261/2009).
5. Sulla querela di falso incidentale.
Il ha proposto altresì (cfr. allegato alle note di trattazione scritta del 9.11.2023) querela di Pt_1
falso incidentale avverso la suddetta scrittura privata del 15.11.2018, posta alla base del monitorio opposto, deducendo che “la medesima è rappresentata da fogli slegati fra di loro e risulta abusivamente riempita nelle pagine 2, 4, 6, che non risultano sottoscritti dalle parti costituite nel contratto e laddove sono riportati gli obblighi di costituzione del rapporto fideiussorio assunto - a titolo personale – in capo a parte opponente, che non ha – tra le altre- mai sottoscritto la predetta scrittura , nelle pagine 1, 3, 5, 7, e 8 in tale qualità”.
Orbene non può che evidenziarsi la difesa contraddittoria di parte opponente che propone istanza di querela di falso deducendo da un lato di non aver sottoscritto “in proprio” il contratto del 15.11.2018 nelle pagine 1, 3, 5, 7, e 8, e dall'altra propone istanza di querela di falso deducendo che il riempimento nelle pagine 2, 4, 6, è avvenuto senza la sua autorizzazione (absque pactis o sine pactis).
Quanto alla prima affermazione ( relativa alle pagine 1, 3, 5, 7, e 8) , deve essere dichiarata la inammissibilità della querela incidentale atteso che è finalizzata solamente ad accertare che la sottoscrizione del signor non fosse valida quale sottoscrizione anche della fideiussione Pt_1 personale cosi come dichiarato in atti (cfr. Cass. sez. III , 14/05/2019 , n. 12707”La querela di falso proposta avverso una scrittura privata è limitata a contestare la provenienza materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione e non pure ad impugnare la veridicità di quanto dichiarato è inammissibile”).
Con riferimento , invece, alla querela incidentale relativa all'abusivo riempimento (“contra pactis”) delle pagine 2,4,6 , si deve rilevare che quando “la sottoscrizione è stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito [il sottoscrittore] ha l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto “absque pactis””(cfr.
Cass. 18.2.2004, n. 3155, ), ossia il riempimento sia successivo sia abusivo, in assenza di qualsiasi accordo in tal senso.
Nel caso in esame, come si evince dal documento originale si tratta di quattro fogli slegati , redatti fronte / retro per complessive otto pagine , firmati nelle pagine 1,3,5,7 ed 8 (in questa ultima con doppia firma) e dall'esame della predetta scrittura privata si evince conseguenzialità logica e grammaticale tra l'ultima parola di una pagina e la prima della pagina successiva.
Tale circostanza , che ha comunque portata assorbente, non viene smentita da una specifica articolazione istruttoria sul punto da parte opponente che è mancata , avendo parte opponente articolato una prova del tutto generica ed in quanto tale inammissibile.
6. Sulla eccezione di nullità per violazione dell'art.1956cc.
Parte opponente, in via subordinata, ha eccepito la violazione da parte della Controparte_1 dell'obbligo di comunicazione in ordine all'andamento dell'esposizione debitoria della
[...]
. CP_2
Sul punto si deve rilevare che la garanzia prestata dal Sig. in favore della debitrice principale Pt_1 si inquadra nell'ambito del contratto autonomo di garanzia, e tanto si evince dall'esame dell'Art. 10 della scrittura privata del 15.11.2018 ove si legge che il “fideiussore” è tenuto a pagare immediatamente alla “a prima richiesta del creditore, il pagamento dell'intera Controparte_1 somma ancora dovuta in uno agli accessori del credito, rinunciando espressamente, prima del pagamento, alla proposizione di ogni e qualsiasi eccezione che gli competerebbero, ciò in deroga alla norma di cui all'Art. 1945 c.c.”.
Ne consegue che il fideiussore non è legittimato a sollevare eccezioni relative alla abusività della concessione del credito e/o violazione degli obblighi di correttezza, rilevandosi le stesse inammissibili ed improponibili.
8. Esecutorietà del monitorio opposto.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, non avendo parte opponente fornito la prova di quanto dedotto , ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata e deve essere confermata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
9. Sulla domanda di condanna per lite temeraria.
Come è noto la “responsabilità aggravata per temerarietà della lite” di cui all'art. 96 c.p.c., comma 1, ha come propria sanzione la condanna della parte soccombente, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni;
il suddetto risarcimento è liquidato dal giudice, anche di ufficio, qualora vi sia l'istanza della parte in tal senso e si collega a quel che è il c.d. “damnum iniuria datum”, ossia il danno causato con un'azione giudiziaria ingiusta e temeraria.
Il terzo comma dell'art. 96 introduce poi, come ulteriore sanzione, il c.d. danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzione del sistema giustizia;
esso presuppone un profilo di censura nel comportamento del destinatario della condanna e quindi postula comunque la presenza dei requisiti della mala fede o colpa grave previsti per la lite temeraria.
Come precisato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma III - aggiunto dalla
L. 18 giugno 2009, n. 69 ed applicabile ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore - necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (cfr.
Cass. 21570/2012; Cass. 24546/2014; Cass. n. 27354/2014; Cass. 1115/2016; Trib. Napoli
6688/2017).
Difatti, fra i presupposti imprescindibili della condanna della controparte al risarcimento del danno di cui all'art. 96 c.p.c. vi è, in primis, il carattere “temerario” della lite, generalmente identificato nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (cfr. Cass. 327/2010;
Cass. 13071/2003; Cass. 9060/2003; Trib. Viterbo 1273/2018). In sostanza, il suddetto stato soggettivo sfocia in ciò che la giurisprudenza definisce dolo o colpa grave, questi configuranti i requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche di cui al comma 3 (cfr. Cass.
19285/2016; Cass. 7726/2016; Cass. 22289/2015; Cass. 3003/2014).
Nel caso in esame non sembra potersi ravvisare l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave tenuto conto che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico e che il carattere temerario della lite non può evincersi dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice (cfr. Cass. 19298/2016; Cass. 3376/2016; Cass. 15030/2015; Cass.,
Sez. Un., 25831/2007; Cass. 9579/2000).
Pertanto, la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. formulata dalla società opposta va rigettata.
10. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di ufficio sulla base dei
DM 55/14 e 147/22 in assenza di nota spese depositata, applicando i minimi in ragione del fatto che il valore della causa è prossimo allo scaglione inferiore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.1859 del 23 dicembre 2019 e, per gli effetti, ne dichiara l'esecutorietà;
B) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , in Parte_1 CP_6 persona del legale rapp.te p.t. che liquida in € 24.668,00 per compensi professionali oltre spese vive e spese generali al 15%, iva e cpa.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 7.1.25
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. ssa Luisa Zicari dott. Vincenzo Del Sorbo