Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n.3513/2023 del 22.11.2023 Oggetto: rideterminazione delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, iscritta al RG 9/2024 tra
, rappresentata e difesa dall'avv. DORIA ANTONIO MARIA Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv.to MANZI ORESTE CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato 04/01/2024, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecce -adito per riliquidazione della pensione mediante computo della contribuzione figurativa per malattia aveva accolto il ricorso, previo
CP_ espletamento di consulenza contabile, condannando l' al pagamento degli arretrati ed alle spese di lite quantificate in € 1200 oltre accessori.
Impugnava la sentenza di primo grado relativamente al capo delle spese di lite erroneamente calcolate al di sotto dei minimi previsti dal DM 147/22.
Ha chiesto, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' al pagamento CP_1
delle spese processuali del primo grado da quantificarsi, nell'importo medio di € 2630, ovvero nella misura minima pari a € 1315; ha altresì chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese del CP_1
presente grado, con distrazione.
ha chiesto CP_1 il rigetto dell'appello.
La causa è stata decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 10.1.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Invero, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55/2014, è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che “l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura" (cfr. tra le tante, Cass.
n. 28325/2022, n. 89/2021, n. 12537/2019, n. 2386/2017 n. 26608/2017, 22991/2017, n. 29606/2017).
Pertanto “in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal D.M. n. 37 del 2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (cfr. art 4, comma 1, D.M. cit. per come interpretato da Cass. n. 9815/2023).
Ciò posto, a proposito della liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria, l'art. 4 D.M. n.
55/2014 stabilisce che "la fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta", mentre le attività consistenti nella partecipazione a più udienze non sono contemplate tra quelle indicate come meritevoli, se effettivamente svolte, di un compenso, essendo "la partecipazione e assistenza ad attività istruttoria" concetto distinto dalla mera partecipazione alle udienze.
Deve tenersi conto, in proposito, che, nel rito del lavoro (al contrario di quanto accade nel processo civile in senso stretto con riferimento alle memorie di cui all'art. 183 c.p.c.), la fase della trattazione e discussione della controversia deve intendersi come unica, mentre -ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria- rilevano l'effettivo espletamento di prove orali o di CTU o l'ottemperanza a ordini di esibizione o ancora le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55/2014 include in detta fase, tra cui le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte;
la produzione di documenti in allegato agli atti introduttivi e/o agli scritti conclusionali, non equivale allo svolgimento della fase istruttoria, ai fini della liquidazione della relativa voce tariffaria (cfr. Corte d'Appello Bari Sez. lavoro,
Sent., 14/06/2023 e, nello stesso senso, Cass. n. 10206/2021).
Sulla scorta dei suesposti principi, nel caso di specie deve tenersi conto, ai fini della liquidazione delle spese, dell'attività istruttoria svolta in primo grado in cui è stata espletata consulenza tecnica, che rientra pacificamente nell'attività istruttoria.
Ne consegue che la statuizione sulle spese effettuata dal Tribunale va emendata, giacchè non si è tenuto conto della voce tariffaria corrispondente all'attività istruttoria ivi svolta, confermando il minimo tariffario previsto in relazione al valore della causa ed all'estrema serialità della controversia.
Ne consegue che, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da € 1001,00 a € 5.200,00) le spese del primo grado di giudizio devono essere rideterminate (in presenza della fase istruttoria e tenuto conto della non particolare difficoltà della questione) in misura di € 1320,00.
Le spese di questo grado di giudizio devono essere compensate in ragione della esigua entità dello scarto tra le spese spettanti in base agli anzidetti criteri e quelle liquidate in primo grado, considerando i valori minimi dello scaglione di riferimento stante la serialità della controversia (€ 1312,00, valore minimo rispetto ad € 1200 liquidate in primo grado, con uno scarto di € 112,00).
In tal senso si è già espressa questa Corte di Appello (sent n 182/24), nonché più volte la Suprema
Corte (ex multis Cass. 34174/24; n 21770/24; n 2450/23; 35750/22).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 04/01/2024 da nei confronti di avverso la sentenza del 22.11.2023 del Tribunale Parte_1 CP_1 di Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado, qui liquidate in € 1.320,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Doria Antonio Maria, detratto quanto eventualmente percepito.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Spese del presente grado compensate tra le parti.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 10/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Dott.ssa Caterina Mainolfi