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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 26/05/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 527/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 527/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. DARBO GUGLIELMO Controparte_1
e
con il patrocinio dell'Avv. DARBO GUGLIELMO CP_2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti: Le parti concludono come da ricorso, parzialmente modificate come segue: le spese straordinarie vengono ripartite in misura del 50% ciascuno;
il figlio starà col padre nella giornata del martedì, con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina;
nelle vacanze estive (da concordare entro il 30 maggio) tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore. In tale periodo sarà sospesa la frequentazione da parte dell'altro genitore. nel periodo natalizio, sette giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o il giorno di Capodanno;
nel periodo pasquale: tre giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione dei coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 03/03/2025 i sigg. e Controparte_1 CP_2
esponevano che in data 20/10/2018 avevano contratto matrimonio in Mesola
[...]
(Fe); che dall'unione era nato il figlio minorenne di anni 8. Per_1
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano che il
Tribunale omologasse la separazione alle condizioni riportate in ricorso. All'udienza di comparizione le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso, parzialmente modificare a seguito delle osservazioni del G.I. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza. Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni sopra riportate.
In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e Controparte_1 CP_2
alle condizioni concordate (matrimonio contratto in Mesola in data 20/10/2018
[...]
e trascritto al n. 14 p. I). Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Mesola provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 22.5.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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