Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
RE BBLICA MALINA PU
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 3088 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
C.F. 1 ), elettivamente domiciliato in Spoltore (PE), Parte 1 (c.f.
Via G. Di Marzio n°25, presso lo studio dell'Avv. Stanislao Capone, che lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato al ricorso ex art.281 decies c.p.c. attore
CONTRO
), elettivamente domiciliata in Controparte_1 (c.f. C.F. 2
Cepagatti (PE), Via Marche n°4, presso lo studio dell'Avv. Giuliana Pacione, che la rappresenta e difende, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso notificato, a seguito di pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, ha richiesto il pagamento delle competenze professionali maturate per il patrocinio prestato in favore di nel giudizio introdotto dalla medesima per la Controparte 1
reintegrazione, ai sensi degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., nel possesso di un immobile in
Pescara, iscritto al n.4341/2021 R.G, premettendo di essere subentrato nel detto giudizio già incardinato a seguito di rinunzia al mandato difensivo da parte del precedente difensore, rappresentando di essersi inizialmente adoperato a trovare con il legale di controparte in quel giudizio una soluzione transattiva della vertenza, mediante la predisposizione di una bozza di accordo, che tuttavia non aveva trovato adesione da parte dell'assistita. Ha quindi rappresentato il ricorrente di essersi costituito in quel giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione del nuovo difensore, partecipando alle udienze del 2 marzo 2022, del 18 marzo 2022 e del 25 marzo 2022, salvo poi rinunziare al mandato difensivo, essendo venuto meno il rapporto di fiducia della cliente. Circa il quantum il ricorrente ha richiesto una liquidazione delle proprie competenze per la fase studio e per la fase istruttoria e/o di trattazione nel valore minimo, pari a complessivi euro 2.637,00 (dato dalla sommatoria delle due fasi, rispettivamente di euro 1.030,00 ed euro 1.607,00), oltre ad euro 230,00 per la definizione dell'accordo di conciliazione poi non andato a buon fine, importo in precedenza accettato dalla cliente. Pertanto, il ricorrente ha convenuto in giudizio Controparte 1
[...] per sentire accertare e dichiarare il diritto al pagamento per le prestazioni professionali eseguite in favore della convenuta, con conseguente condanna della suddetta al pagamento delle competenze professionali nell'importo di euro 2.867,00, oltre accessori di legge, ovvero nella diversa somma sub judice accertata, con vittoria delle spese del giudizio.
2) A seguito di deposito di relativa comparsa si è costituita Controparte 1 opponendosi alla domanda, sul rilievo che al momento del conferimento dell'incarico l'accordo transattivo era stato già integralmente predisposto dal precedente difensore e che comunque il mandato conferitogli aveva avuto breve durata, nell'arco della quale, fatta eccezione per tre udienze di mero rinvio, nessuna attività giudiziale era stata svolta, rimarcando pure di non essere stata resa edotta dal ricorrente, all'atto del conferimento dell'incarico, della possibilità di poter beneficiare del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Di conseguenza, contestava la resistente che il compenso dovuto doveva essere ridotto all'attività stragiudiziale svolta e pattuita in euro 230,00 in aggiunta al costo di tre udienze di mero rinvio, in attesa della sottoscrizione dell'accordo. Ha richiesto, quindi, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedendo di accertare il compenso dovuto per l'opera professionale svolta nella misura di euro 230,00 ovvero nella diversa misura sub judice accertata, chiedendo la condanna del ricorrente per lite temeraria in ragione del diritto della resistente, per l'anno 2021 - 2020, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in ogni caso con vittoria delle spese del giudizio.
3) Nel corso del giudizio sono stati concessi, su richiesta di parte ricorrente, i termini previsti dall'art. 281 duodecies co. IV c.p.c.
4) All'udienza del 30/05/2024, ferme le produzioni documentali, a seguito di discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
5) Non è in contestazione tra le parti in giudizio l'importo concordato, in complessivi euro
230,00, per la definizione dell'accordo transattivo. Viceversa è res litigiosa la richiesta degli ulteriori importi richiesti dal ricorrente per le fasi, studio e trattazione, a seguito del deposito della comparsa di costituzione in giudizio.
Ritiene questo Tribunale che al difensore che subentra nella difesa nel corso del giudizio civile, mediante deposito di relativa comparsa, appare dovuto il riconoscimento del compenso per la fase studio, essendo indubbio che il nuovo legale incaricato, per poter adempiere appieno al mandato difensivo ricevuto dal cliente, debba comunque esaminare compiutamente gli atti del giudizio. E nel caso in esame, sulla scorta della documentazione versata in atti e della corrispondenza intercorsa, tale attività risulta essere stata effettuata dal ricorrente. Sul punto, ai sensi dell'art. 5 bis del D.M. n°55/2014 e s.m.i., il giudice può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva.
7) Riguardo al quantum, in difetto di accordo scritto tra le parti, valutato il contenuto del ricorso introduttivo, esso deve essere liquidato secondo i parametri previsti per i giudizi cautelari dal D.M. n°55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della complessità bassa, del valore medio (euro 1175,00) ridotto ex art.4 co. 1, cennato decreto, al 50 %, quindi nell'importo di euro 588,00, rilevato pure che la prestazione eseguita non ha richiesto la soluzione di questioni di particolare rilevanza.
Sicché l'importo minimo previsto può essere utilmente ridotto del 50%.
8) A diverse conclusioni occorre pervenire per quanto attiene la fase trattazione/istruttoria. A gli atti non sono presenti i verbali delle tre udienze sopra indicate dal ricorrente, mentre nel contempo risulta versato in atti il verbale della successiva udienza del 25/05/2023, in cui è subentrato il nuovo professionista designato dalla resistente ed in cui è stato rappresentato all'organo giudicante i termini della soluzione transattiva della vertenza ed è stato disposto il rinvio per la verifica del corretto adempimento delle condizioni concordate tra le parti.
Sicché nulla si ritiene di dover riconoscere al ricorrente per tale fase.
9) Non sussistono adeguati margini probatori in ordine alle ulteriori questione poste.
10) In definitiva, compete al ricorrente, a titolo di compenso professionale, l'importo complessivo di euro 818,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
11) Valutata l'oggettiva controvertibilità della vicenda in esame, le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento del ricorso, dichiara accertato il diritto del ricorrente al pagamento del compenso professionale, liquidato in complessivi euro 818,00; per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo
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complessivo di euro 818,00, di cui euro 230,00 per l'attività stragiudiziale svolta ed euro
588,00 per la fase studio nel giudizio iscritto n.4341/2021 R.G., oltre accessori di legge
(iva, cap e r.f.) ; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 20 Dicembre 2024
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi