Versione
2 settembre 1990
2 settembre 1990
>
Versione
8 marzo 2005
8 marzo 2005
>
Versione
4 luglio 2009
4 luglio 2009
>
Versione
31 luglio 2010
31 luglio 2010
>
Versione
28 luglio 2016
28 luglio 2016
>
Versione
17 luglio 2020
17 luglio 2020
Art. 29. (Ambito di applicazione della legge). 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresi', alle societa' con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonche' quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.
2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato ((, di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti)) e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonche' quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
2-ter. Attengono altresi' ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la segnalazione certificata di inizio attivita' e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilita' di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.
2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato ((, di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti)) e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonche' quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
2-ter. Attengono altresi' ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la segnalazione certificata di inizio attivita' e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilita' di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Commentari • 78
- 1. CONVEGNO: LA NUOVA RIFORMA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. IL VIDEO.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 21.511806
[…] Roberto Miccù (Università degli Studi “La Sapienza”), La trasversalità dei livelli essenziali delle prestazioni nella legge sul procedimento amministrativo [art. 29 Legge 241/1990] Giulia Milo (Università degli Studi di Trieste), La riforma della disciplina del preavviso di diniego [art. 10 bis Legge 241/1990] Antonio Mitrotti (Università degli Studi di Trieste), Gli effetti delle modifiche sulla disciplina dell'attività consultiva [art. 16 Legge 241/1990] ISCRIVITI SUBITO https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-nuova-riforma-dellattivita-amministrativa-dalla-l24190-alla-l12020-126460487723
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Milano, sez. II, sentenza 20/09/2023, n. 2110Provvedimento: […] - nonché per l'accertamento della fondatezza della pretesa, ex articoli 31 e 117 c.p.a., articoli 27 e 37 d.P.R. n. 380/2001, articolo 146 e 147 del Regolamento edilizio comunale e dagli articoli 2 e 29 della Legge n. 241/1990, con conseguente condanna del Comune di Milano all'adozione dei provvedimenti di competenza come indicato in atti e per la nomina di un Commissario ad acta nell'ipotesi in cui l'inerzia sia ulteriormente protratta oltre il termine assegnato da codesto Ill.mo Tribunale, ponendo tutti i relativi oneri a carico dell'Autorità preposta.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- art. 31 e 117 c.p.a.·
- abuso edilizio·
- art. 2 Legge n. 241/1990·
- contributo unificato·
- silenzio-inadempimento·
- procedimento amministrativo·
- improcedibilità del ricorso·
- ordinanza di ripristino·
- ripristino dello stato dei luoghi