Articolo 15 della Legge 14 novembre 1941, n. 1442
Articolo 14Articolo 16
Versione
24 gennaio 1942
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Versione
14 settembre 2012
Art. 15.

I provvedimenti di sospensione e di revoca della iscrizione nell'elenco, adottati, dalla Commissione provinciale e, in grado di appello, dalla Commissione centrale (a norma dei precedenti articoli 11 e 14) saranno comunicati al questore della rispettiva provincia per le eventuali determinazioni di competenza, in relazione al rilascio della relativa licenza disposta dalla vigente legge di pubblica sicurezza.

Parimenti saranno comunicati alle predette Commissioni, per le ripercussioni che eventualmente possano avere nelle determinazioni di loro competenza, i provvedimenti di polizia emanati a carico degli spedizionieri, dalla competente autorita' di pubblica sicurezza.
((4)) ------------ AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 , come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 , ha disposto (con l'art. 76, comma 7) che e' soppressa la Commissione centrale di cui agli articoli 14, 15, e 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442 , e le relative funzioni sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico.
Entrata in vigore il 14 settembre 2012
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