Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 24/09/2025, n. 16553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16553 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16553/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04541/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4541 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Vincenzo Vitello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
- Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
- Ministero dell’Interno
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
per l'annullamento
- dell’ordinanza di sgombero ex art 47, comma 2, del D.Lgs n. 159/2011, adottata dall'intimante Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, notificata alla ricorrente -OMISSIS- in data 21 febbraio 2025 e al ricorrente -OMISSIS- il 18 marzo 2025, con la quale si ordinava ai ricorrenti il rilascio dell'unità immobiliare abitativa in -OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti e consequenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nelle date del 21 febbraio 2024 e 18 marzo 2025, veniva notificata ai ricorrenti ordinanza di sgombero adottata dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ex art 47 comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011, con la quale si ordinava il rilascio dell'unità immobiliare abitativa sita in -OMISSIS- entro il termine di giorni centoventi.
La predetta ordinanza veniva emanata a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, recante declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso il decreto di confisca, emesso dalla Corte di Appello di Torino - Sezione Misure di Prevenzione il 6 marzo 2023, con conseguente definitività del procedimento di prevenzione personale e reale nei confronti dei ricorrenti nella qualità di terzi interessati nel procedimento di prevenzione N°-OMISSIS- R.G MP Trib. contro il sig. -OMISSIS-, prossimo congiunto dei ricorrenti e non intestatario dell'unità immobiliare sita in -OMISSIS-. oggetto di confisca.
2. A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti argomenti di censura:
2.1) Violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 47 comma 2 del D.Lgs n. 159 del 2011. Violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 52 comma 4 del D.Lgs n. 159 del 2011. Violazione dell'art. 3 della legge 241/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione e per istruttoria mancante, carente o perplessa
Assume parte ricorrente che lo sgombero intimato, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, non abbia natura vincolata, ma discrezionale, per cui l’atto impugnato avrebbe dovuto essere proceduto dall’atto di destinazione del bene, secondo lo speciale regime pubblicistico, previsto dalla legge che regola la materia.
2.2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 della legge sul procedimento amministrativo.
Lamentano, poi, i ricorrenti l’omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990.
2.3) Eccesso di potere per violazione dell'art. 97 Cost. Manifesta ingiustizia. Irragionevolezza del termine per adempiere.
Il termine di centoventi giorni assegnato nell’ordinanza di sgombero per liberare l'immobile non è assistito da alcuna motivazione; assumendosene l’illegittimità, anche in relazione al fatto che nell’intimazione per finita locazione il termine previsto è di un anno.
Inoltre, detto termine sarebbe illogico per eccesso di brevità, tenuto conto del numero dei componenti della famiglia, di cui alcuni ancora minorenni e della loro condizione reddituale e dell'assenza di pregiudizio per l'Amministrazione che, ha notificato l'atto impugnato ad oltre due anni dalla definitività del procedimento di prevenzione a carico del congiunto -OMISSIS-, peraltro ormai deceduto.
3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.
4. In data 14 aprile 2025 l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
5. L’istanza cautelare, dalla parte incidentalmente proposta, è stata respinta con ordinanza di questa Sezione, n. 2502 dell’8 maggio 2025.
6. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 24 settembre 2025.
7. Il ricorso è infondato.
8. Come da costante giurisprudenza di questa Sezione (da ultimo, cfr. sentenza 10 luglio 2025, n. 13603), una volta disposta la confisca (e, in caso di impugnazione, quest’ultima sia sostenuta da carattere di inoppugnabilità), l’Agenzia preposta è tenuta a procedere allo sgombero, laddove il cespite risulti occupato, a ciò non ostando nemmeno l’esistenza di un diritto personale di godimento che, con la confisca, si risolve (artt. 54-bis e 52, comma 4, codice).
L’ordinanza di sgombero, come congegnata dal Legislatore, è riconducibile all'esercizio di un potere vincolato e costituisce un “atto dovuto”, strettamente consequenziale rispetto alla confisca definitiva dei beni, da cui consegue un istantaneo trasferimento a titolo originario in favore del patrimonio dello Stato del bene che ne costituisce l’oggetto ex art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011 (cfr. Cass. civ., SS.UU., 8 gennaio 2007, n. 57).
Il provvedimento di che trattasi rivela, dunque, natura vincolata, in ragione della incompatibilità di precedenti diritti sui beni confiscati con la natura che gli stessi acquisiscono a seguito della confisca, atteggiandosi l'adozione dell'ordinanza di sgombero come atto (non soltanto meramente conseguenziale, ma) dovuto, avendo quindi l’Agenzia il potere-dovere di ordinare di lasciare libero il bene (che ha acquisito, per effetto della confisca, natura pubblicistica che non consente neanche una temporanea distrazione dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche, che determinano l'assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile: cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 luglio 2016, n. 2993; id. 16 giugno 2016, n. 2682).
9. Né la liberazione del cespite oggetto di misura di prevenzione patrimoniale, pur funzionale alla successiva destinazione, presuppone che ne sia stato deciso l’utilizzo, posto che, come chiarito dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 23 giugno 2014, n. 3169) il potere-dovere dell’Agenzia non è in alcun modo condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione dello stesso.
Conseguentemente, il potere/dovere di tutelare il demanio dello Stato di cui si tratta (art. 2-nonies, comma 1, primo periodo, l. 31 maggio 1965, n. 575) in via di autotutela prescinde del tutto dal provvedimento di destinazione (art. 2-decies, commi 2 e 3, l. n. 575 del 1965), il quale consegue ad un diverso procedimento, da attivare successivamente alla definitività della confisca, con riferimento ad un bene, che deve risultare libero da precedenti usi e destinazioni.
L’atto, per effetto della natura giuridica in esso ravvisabile, viene a dimostrarsi congruamente motivato in ragione del carattere doveroso e necessitato dello stesso, posto che l’Amministrazione, nel prendere atto della definitività della confisca, ha agito nei sensi imposti dalla normativa de qua.
10. Né l’adozione dell’ordinanza gravata presuppone il rispetto della garanzie partecipative nel procedimento, sia in ragione della divisata natura vincolata della determinazione, sia per la evidente operatività, nel caso de quo, della regola di insensibilità posta dall’art. 21-octies, comma 2 (dal quale si ricava il principio per cui la mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non determina l’annullabilità del provvedimento amministrativo, laddove risulti che la partecipazione del ricorrente al procedimento, per la natura vincolata dello stesso, non avrebbe potuto condurre a conclusione diversa dall’atto poi concretamente adottato all’esito dello stesso).
11. Va, poi, escluso che l’atto sia inficiato in ragione dell’irragionevolezza e/o sproporzione del termine concesso per il rilascio, tenuto conto che trattasi di occupazione ab imis senza titolo, che l’esponente non può godere di alcun beneficio premiale per esigenze abitative e che lo stesso ha per altro continuato ad abitare l’immobile, senza titolo, per un lungo periodo di tempo.
Nell’evidenziare, da ultimo, che la sussistenza di eventuali esigenze abitative, come quelle (pur comprensibili dal punto di vista umano) rappresentate nel caso di specie, non è suscettibile di tradursi – attesa la natura vincolata della decisione autoritativa – in un dovere di bilanciamento dell’interesse pubblico alla acquisizione della disponibilità materiale del bene con quello privato alla conservazione di un immobile, non essendo configurabile in capo agli occupanti alcuna posizione giuridica meritevole di tutela (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Sez. I, 23 aprile 2025, n. 7901 Cons. Stato, Sez. III, 27 novembre 2018 n. 6706), deve conclusivamente escludersi che le censure articolate con il mezzo di doglianza all’esame rivelino profili di persuasiva fondatezza, inducendone l’obbligata reiezione.
12. La peculiarità della controversia integra la presenza di giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente, Estensore
Francesca Petrucciani, Consigliere
Angelo Fanizza, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.