Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6223 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Parte_1
Avv. Anna Borsera e
LO RA IO Avv. Claudia Spositi e FR Negro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza del Tribunale di Roma n. 6497 del 2020 che si riporta: “Con atto di citazione tempestivamente notificato la società , evocando in giudizio LO Parte_1
IO FR, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo N.4520/17 del 21.2.2017 N.R.G. 9750/2017 emesso dal Tribunale Civile di Roma su ricorso avanzato da quest'ultimo e a mezzo del quale era stato intimato alla predetta società di pagare la somma di Euro 32600,00 oltre interessi legali come richiesti e spese di procedura. A fondamento della domanda avanzata in via monitoria il ricorrente deduceva:
- che aveva sottoscritto, unitamente al Sig. , i Parte_2 seguenti buoni postali fruttiferi: Q-n. 01.501.476-07 di L. 5.000.000 (emesso in data 20.10.1994) e Q-n. 01.210.515-07 di L.5.000.000 (emesso in data 26.10.1994) (all.
3 -sub 1 fascicolo monitorio);
“pari facoltà di rimborso”,
- che in virtù della suddetta clausola, ciascuno dei contitolari era legittimato ad esercitare autonomamente e disgiuntamente, sull'intero, il diritto al rimborso, previa presentazione del titolo in originale, trattandosi di una obbligazione con solidarietà attiva tra i creditori;
pag. 2/10 - che i suddetti titoli avevano maturato la scadenza ventennale rispettivamente in data 20/10/16 e 26/10/2016, divenendo così esigibili per un importo complessivo pari ad 32.600,00, al netto delle ritenute fiscali;
che in data 3/11/2016 il Sig. LO si era recato presso l'U.P. n. 07177 di Bari, ma il funzionario addetto si era rifiutato di rimborsare i titoli stante il decesso nelle more, del Sig. Parte_2
(cointestatario dei titoli). Instauratosi il contraddittorio la società eccepiva che il Parte_1 diniego opposto al rimborso dei titoli era giustificato dalla normativa sulle successioni, sicché trattandosi di Buoni Postali cointestati a un defunto, il rimborso poteva avvenire solo a seguito di presentazione da parte del cointestatario superstite della seguente documentazione: certificato di morte;
atto notorio o dichiarazione sostitutiva dello stesso;
copia del modello IV da cui si desume l'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate. Si costituiva parte opposta che chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito chiedeva respingersi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo e condannarsi parte opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. avanzata da parte opposta, la causa era istruita sui documenti prodotti ed era trattenuta in decisione all'udienza del 12 giugno 2019 con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE I titoli oggetto di causa risultano essere cointestati - con pari facoltà di rimborso - ai sigg. LO FR IO e Parte_2
(deceduto). Si tratta di due Buoni Fruttiferi Postali sui quali è presente la clausola
“P.F.R.” (pari facoltà di rimborso). In generale la clausola negoziale «pari facoltà di rimborso» consente a uno dei sottoscrittori di riscuotere l'intero importo con la semplice presentazione del titolo. In caso di decesso di uno dei cointestatari ha Parte_1 assoggettato il rimborso ad una sorta di “blocco operativo”, subordinato alla definizione della pratica successoria. In concreto è accaduto che ha condizionato il Parte_1 rimborso del buono postale fruttifero dovuto al cointestatario sopravvissuto ad una serie di adempimenti burocratici: esibizione del pag. 3/10 certificato di morte del cointestatario, copia della dichiarazione di apertura delle pratiche di successione presentata all'Agenzia delle Entrate. Le richieste di sono state giustificate sulla scorta di Parte_1 due ordini di considerazioni.
pag. 4/10 Secondo un primo motivo di carattere fiscale ha Parte_1 dedotto la necessità di comunicare all'Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto e dunque determinare le imposte dovute su tale passaggio. Alla stregua del motivo di carattere successorio il “blocco operativo” avrebbe lo scopo di evitare un pregiudizio agli altri coeredi. Il rifiuto del rimborso opposto da al LO è Parte_1 illegittimo. Nel caso di cointestazione, se i buoni postali fruttiferi prevedono la clausola “P.F.R.” cioè la facoltà di pari rimborso, ciascuno dei cointestatari ha piena facoltà di compiere operazioni anche separatamente dall'altro e, quindi, di riscuotere il titolo per intero «a vista» e senza l'espletamento di alcuna formalità, se non l'esibizione di un valido documento di riconoscimento da parte del richiedente, nonché quella del titolo in originale. Le pertanto – nel rispetto delle norme sui titoli di Parte_1 credito nominativi – non possono in alcun modo condizionare il pagamento del buono nei confronti del cointestatario. Quest'ultimo invece deve vedersi riconosciuto il diritto menzionato nel titolo, per effetto dell'intestazione in esso contenuta a suo favore. La regola non soffre eccezioni nel caso di morte di uno dei cointestatari. In tale ipotesi, infatti, l'ufficio postale non può richiedere al superstite alcuna documentazione (certificato di morte, denunzia di successione, presenza degli eredi) legata al decesso dell'altro, ma è tenuta a pagare al richiedente – accertatane l'identità – l'importo risultante dal titolo unitamente agli interessi maturati. La clausola “P.F.R.” attribuisce, infatti, al possessore del titolo un diritto esercitabile in modo autonomo, fatta salva la facoltà degli eredi di chiedere giudizialmente (ove la pretesa sia fondata) la restituzione della propria quota nei confronti di chi l'abbia integralmente riscossa. In altre parole, la successione degli eredi di uno dei cointestatari non può escludere o limitare i diritti dei terzi come pure quelli del contitolare superstite (che ben potrebbe, tra l'altro, non essere un erede), il quale ha pieno diritto di ottenere dalla società il rimborso del titolo in Parte_1 modo del tutto autonomo. I buoni fruttiferi con clausola di pari facoltà di rimborso oggetto di causa sono stati emessi nel 1994.
pag. 5/10 Ad essi, pertanto, in quanto emessi antecedentemente all'entrata in vigore del D.M. 19.12.2000 va applicata la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156/1973 e nell'art. 208 del regolamento di esecuzione del 1989. In applicazione della suddetta normativa, dunque, il rimborso del buono fruttifero non è subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione e consente al portatore e cointestatario del titolo, avvalendosi della clausola di pari facoltà di rimborso, di chiedere a vista all'ufficio postale di emissione il pagamento dell'intero importo del buono, comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria, anche nell'ipotesi di altro cointestatario del medesimo buono, la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto (in senso conforme Corte d'appello Milano Sen. N. 4504 25.10.2017).
pag. 6/10 Conseguentemente l'opposizione va respinta. Parte opposta ha chiesto la condanna di parte opponente al risarcimento del danno da lite temeraria. Sul punto reputa questo tribunale che, in considerazione della non univoca giurisprudenza di merito su casi simili a quello oggetto della presente controversia e in assenza di pronunce del giudice delle leggi che suggeriscano principi di diritto regolatori della materia, non sussistano i concreti presupposti della temerarietà dell'azione, dal che consegue la non accoglibilità della domanda avanzata da parte opposta ex art. 96 c.p.c. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo, con compensi pari a complessivi Euro 4835,00 calcolati secondo gli importi medi (attesi la natura, i caratteri della controversia e le attività difensive svolte) ex art. 4 comma 5 D.M. n. 55/14 in base allo scaglione di valore della causa. Ai suddetti compensi vanno aggiunte spese generali pari al 15% dei compensi, Iva e CPA. Spese di lite da distrarsi in favore dell'avvocato Claudia Spositi, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4520/2017 (N. RG.9750/2017) emesso dal Tribunale civile di Roma in data 21/2/2017, pubblicato in data 22/2/2017, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
-rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da LO FR IO;
-condanna in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a pagare a LO FR IO le spese di giudizio, di cui Euro 4835,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA.
-Spese di lite da distrarsi in favore dell'avvocato Claudia Spositi, dichiaratasi antistataria.” Si é costituito il LO ed ha chiesto il rigetto dell'appello. La causa è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 24639/2021, ha stabilito che: «In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari,
pag. 7/10 ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina».
Tale arresto ha trovato ulteriore conferma nella più recente ordinanza n. 22577 del 2023 ove si legge: “Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema in contestazione. In una prima pronuncia (Cass. 10 giugno 2020, n. 11137) ha ritenuto che, in assenza di una previsione specifica, al rimborso dei buoni postali fruttiferi cointestati sia applicabile per analogia la disciplina prevista dall'art. 187, comma 1, del d.P.R. n. 256 del 1989, relativo ai libretti di risparmio postale, con la conseguenza che, nel caso di decesso di uno degli intestatari, il rimborso viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto, anche qualora i buoni stessi siano muniti della clausola «pari facoltà di rimborso». E' però venuto consolidandosi l'indirizzo opposto, compendiato nella massima per cui in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola «pari facoltà di rimborso», in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. n. 256/1989, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano «a vista» e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina (Cass. 13 settembre 2021, n. 24639, seguita da Cass. 15 dicembre 2021, n. 40107, Cass. 18 febbraio 2022, n. 5426, Cass. 10 febbraio 2022, n. 4280, non massimate in CED). Questo secondo orientamento si fonda su rilievi cui va prestata convinta adesione. Cass. 13 settembre 2021, n. 24639 ha osservato, infatti: che, pur essendo vero che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex art. 2002 c.c. e non hanno natura di titoli di credito, tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere sul funzionamento della clausola «pari facoltà di rimborso»; che, infatti, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall'art. 1260 c.c., l'art. 204, comma 3, d.P.R. n. 256/1989 sancisce l'intrasferibilità del credito portato dai buoni postali;
che i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso «a vista», il che si traduce «nell'incanalamento pag. 8/10 della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto 'a vista', all'intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola 'pari facoltà di rimborso', dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi»; che il contrario assunto secondo cui, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso» di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano;
che non rileva la funzione di protezione dell'erede o dei coeredi del cointestatario defunto al quale l'art. 187, sarebbe strumentale, giacché la normativa in questione non tutela gli interessi dei coeredi;
che in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, «si divide fra gli eredi in proporzione delle quote» (art. 1295 c.c.), senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite, onde la riscossione riservata all'intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito, colui che abbia riscosso rimanendo tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto;
che, sotto il profilo fiscale, assume rilievo la risoluzione del 13 luglio 1999 n. 115 del Ministero delle finanze, secondo cui i buoni sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e sono pertanto esclusi dall'attivo ereditario, anche se l'erede è obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero.” Risulta evidente la fondatezza della pretesa del LO in relazione ai buoni postali emessi anche a suo nome e con facoltà di pari rimborso in capo ai cointestatari. Il che determina il rigetto dell'appello. Quanto alle spese di lite del grado va rilevato che l'appellante ne ha chiesto la compensazione in ragione del mutamento giurisprudenziale. Osserva la Corte che, in effetti, come si evince chiaramente dalla lettura dell'ordinanza surriportata, nelle more tra l'introduzione e la definizione del presente appello è intervenuto il mutamento giurisprudenziale in forza del quale risulta soccombente. Ciò deve ritenersi sufficiente per Pt_1 compensare le spese del grado. Non sussistono i presupposti di legge per compensare anche quelle del primo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
pag. 9/10 rigetta l'appello; compensa le spese del grado. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.2.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 10/10