Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 28/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00144/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01288/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1288 del 2020, proposto da
IC HI, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Tessi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Pisa, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sandra Ciaramelli e Giacomo Mannocci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento n. pratica 1578/2020 del 09.09.2020 emesso dal Comune di Pisa (PI) Edilizia Privata, notificato in data 11.09.2020, con il quale è stato disposto il Diniego di Permesso di Costruire in Sanatoria, ai sensi dell'art. 209 della L.R.T. n. 65/2015 e di Accertamenti di Compatibilità Paesaggistica, ai sensi dell'art. 167 del Dlgs 42/2004, relativi all'unità immobiliare posta in Pisa, località Tirrenia, Via del Alberi n. 3, censita al Catasto Fabbricati al foglio di mappa n. 84, particella n. 917, sub n. 7.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente inoltrava al SUEP del Comune di Pisa istanza di accertamento di conformità per un ampliamento eseguito su un immobile in sua proprietà sottoposto a vincolo paesaggistico in difformità dalla scia prot. n. 4145 del 3 novembre 2011.
A seguito di preavviso di rigetto e delle conseguenti interlocuzioni procedimentali, il Comune di Pisa respingeva la prefata istanza con il provvedimento indicato in epigrafe.
In particolare, nel prefato atto di diniego il Comune di Pisa escludeva previamente la possibilità di disporre l’accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167, comma 4, d. lgs. n. 42/2004, e, in ogni caso, l’Ente locale riteneva l’istanza non accoglibile perché l’intervento edilizio di ampliamento contrastava con gli strumenti urbanistici vigenti.
2. Avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione:
- “ 1. Sulle prescrizioni urbanistiche. Eccesso di potere: violazione di legge; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; difetto di motivazione. ”.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente censurava il provvedimento impugnato nella parte in cui esso gli contestava la violazione della normativa urbanistica relativa alle distanze minime dalla strada pubblica, violazione determinata dall’ampliamento di superficie oggetto dell’istanza di sanatoria.
- “ 2. Sulle prescrizioni urbanistiche e paesaggistiche. Violazione di legge. Travisamento dei fatti. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. ”.
Assumeva ancora parte ricorrente che il modesto aumento di superficie (pari a mq 2,38) rientrava nei limiti del 20% dell’incremento assentibile sulla base del cd piano casa recato dalla L.R.T. n. 17/2009; ciò, a parere del ricorrente, avrebbe dovuto rilevare anche ai fini dell’accertamento di compatibilità paesaggistica.
Deduceva ancora il ricorrente che l’assenza di un’alterazione delle caratteristiche urbanistiche, architettoniche ed estetiche del manufatto avrebbe comportato la perdurante efficacia dell’autorizzazione paesaggistica n. 169/2011.
- “ 3. Sulle prescrizioni urbanistiche. Violazione di legge. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. ”.
Con il predetto mezzo, parte ricorrente lamentava l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 34 bis del d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 198, 200 e 206 della L.R.T. n. 65/2014.
In particolare, il ricorrente riteneva che la difformità costruttiva riscontrata rientrasse nel concetto di tollerabilità come declinata dalle richiamate disposizioni (limite del 2%).
3. Si costituiva in giudizio il Comune di Pisa, che depositava memoria con cui controdeduceva sui motivi di ricorso, chiedendone il rigetto nel merito.
4. All’udienza del 4 dicembre 2024 la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è infondato sulla base delle seguenti ragioni.
6. In via preliminare osserva il Collegio come il diniego impugnato con il ricorso in scrutinio sia fondato su una duplice motivazione: l’una attinente all’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, l’altra riguardante la conformità dell’ampliamento realizzato con gli strumenti urbanistici vigenti.
6.1 Quanto al profilo paesaggistico, va anzitutto rilevato come la circostanza relativa all’ampliamento dell’immobile sia pacifica in atti e come il ricorrente ritenga tuttavia che il modesto incremento plano-volumetrico realizzato (mq 2,38) non costituirebbe ragione sufficiente per diniegare l’accertamento di conformità paesaggistica.
6.2 Osserva il Collegio che ai sensi dell’art. 167, comma 1, del d. lgs del 22 gennaio 2004, n. 42 “ In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4. ”.
Il comma 4 del citato art. 167 dispone che: “ … L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; … ”.
La divisata disposizione del Codice dei beni culturali è stata di recente così ricostruita dalla Corte costituzionale: “ L’art. 167 cod. beni culturali, sotto la rubrica «Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria», al comma 1 prevede che, «[i]n caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4».
Per regola generale, dunque, le opere realizzate senza autorizzazione paesaggistica, in violazione dell’art. 146 cod. beni culturali (disposizione contenuta nel Titolo I della Parte terza del codice), non sono suscettibili di “sanatoria”, tramite il pagamento di una somma di denaro, ma comportano l’applicazione della sanzione di carattere reale della riduzione in pristino.
Le uniche deroghe alla sanzione ripristinatoria reale sono contemplate al comma 4 dello stesso art. 167, secondo cui l’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica dopo la realizzazione delle opere (onde tale accertamento viene comunemente definito “postumo”) nei seguenti casi tassativi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 t.u. edilizia.
In queste ipotesi, il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area è ammesso a presentare domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi (comma 5, primo periodo).
L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni (comma 5, secondo periodo).
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione (comma 5, terzo periodo).
L’importo della «sanzione pecuniaria» è determinato previa perizia di stima (comma 5, quarto periodo).
In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1 (comma 5, quinto periodo).
A tale disciplina si raccorda l’art. 146 cod. beni culturali, alla cui stregua, «[f]uori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi» (comma 4, secondo periodo).
Questo assetto normativo è il risultato della modifica introdotta dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), che ha integralmente sostituito l’art. 167 cod. beni culturali.
Il previgente comma 1 di tale ultima disposizione prevedeva, infatti, che «[i]n caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è tenuto, secondo che l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell’interesse della protezione dei beni indicati nell’articolo 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima».
Il trattamento delle violazioni degli obblighi e degli ordini a tutela del paesaggio era dunque caratterizzato, prima della novella del 2006, dalla titolarità in capo all’amministrazione del potere di scegliere in ogni caso fra ripristino dello status quo ante e pagamento di una somma di denaro. Ciò, in linea con quanto precedentemente disposto, in termini sostanzialmente identici, prima dall’art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), poi dall’art. 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352).
La modifica del 2006 ha dunque significativamente innovato rispetto al nucleo essenziale di una disciplina risalente nel tempo, prevedendo che l’amministrazione non abbia più la descritta possibilità di scegliere fra riduzione in pristino e misura pecuniaria, nonché relegando quest’ultima ad alcune fattispecie abusive minori, previo accertamento della loro compatibilità paesaggistica. ” (cfr. Corte costituzionale sentenza del 19 febbraio 2024, n. 19).
6.3 Alla luce delle superiori coordinate normative, va pertanto rilevato come nel caso di specie, a fronte del riscontro di un aumento di superficie dell’immobile non assistito dal previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, il Comune non avrebbe potuto dichiarare la compatibilità paesaggistica (postuma) dell’intervento eseguito, stante il chiaro dettato normativo, che consente l’accesso alla sanatoria paesaggistica, previa applicazione della sanzione pecuniaria alternativa al ripristino, nei casi in cui l’intervento sine titulo non abbia realizzato un incremento di superfici.
Nel caso in esame, l’incremento di superficie è, come detto, pacifico in atti ed è di per sé ostativo all’accertamento di compatibilità paesaggistica, senza che possa rilevare in senso contrario la circostanza che il ricorrente abbia realizzato un ampliamento di modesta entità, stante il vincolo a cui è assoggettata l’azione amministrativa in subiecta materia dall’art. 167 del d. lgs. n. 42/2004, che si riferisce all’aumento di superfici senza ulteriori specificazioni, così come rilevato anche dalla citata pronuncia della Corte costituzionale.
7. L’infondatezza del ricorso quanto al diniego di accertamento della compatibilità paesaggistica consente al Collegio di dichiarare assorbite le censure relative alla pretesa conformità urbanistica dell’intervento edilizio oggetto del diniego impugnato, in ragione del carattere plurimotivato del provvedimento in scrutinio.
In detta prospettiva, la granitica e condivisibile giurisprudenza amministrativa ha affermato che: “ Nel caso di c.d. atto plurimotivato è sufficiente in sede giurisdizionale la legittimità di una sola delle ragioni espresse dall'Amministrazione, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento; pertanto, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze. ” ( ex pluris : Tar Campania, Napoli, II Sezione, sentenza del 13 novembre 2024, n. 6211).
In altre parole, l’acclarata legittimità del diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica costituisce ragione sufficiente a sostenere l’atto impugnato, rendendo superfluo l’esame delle ulteriori censure proposte, considerato che la loro eventuale fondatezza non sarebbe in grado di determinare un esito diverso del giudizio.
8. In conclusione, il ricorso è complessivamente infondato e meritevole di rigetto.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Pisa, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Eleonora Di Santo |
IL SEGRETARIO