Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 maggio 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2023 |
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Giurisprudenza • 214
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/12/2024, n. 10010Provvedimento: Pubblicato il 11/12/2024 N. 10010/2024REG.PROV.COLL. N. 01457/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1457 del 2024, proposto da Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Domina Edizioni Musicali Associazione Culturale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ignazio Ballai, con domicilio digitale …Leggi di più...
- valutazione qualità artistica·
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Versioni del testo
- Titolo I : Finanziamenti e contributi allo spettacolo
- Art. 1. Fondo unico per lo spettacolo
Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attivita' cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonche' per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 631) che "Il Fondo unico per lo spettacolo di cui all' articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 , assume la denominazione di Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo". - Art. 2. Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo
Il Fondo unico per lo spettacolo e' ripartito annualmente tra i diversi settori, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 ed in rapporto alle leggi di riforma, in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attivita' musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante.
La residua quota del Fondo e' riservata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge, nonche' per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori.
Il Ministro del turismo e dello spettacolo, in base alle proposte formulate dal Consiglio nazionale dello spettacolo, comunica, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, il piano di riparto della quota di cui al primo comma del presente articolo al Ministro del tesoro, che provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Analogamente si procede nel corso dell'esercizio finanziario alla ripartizione della residua quota di cui al secondo comma.